Informativa su DISCIPLINA REGIONALE DEI TIROCINI formativi e di orientamento, dei tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo e dei tirocini estivi, in attuazione dell art. 35 della L.R. 30/2008 (d.g.r. n. 1052 del 05/08/2013). Cos è il tirocinio? E una misura di politica attiva del lavoro che non si configura come rapporto di lavoro e consiste in un periodo di formazione in situazione e di orientamento al lavoro svolto presso datori di lavoro pubblici e privati allo scopo di favorire l acquisizione di competenze professionali e l inserimento lavorativo. Quali sono i soggetti coinvolti? Nel caso in cui l Ente Promotore sia 1. La Provincia della Spezia, il Centro per l Impiego, oltre ad occuparsi della gestione delle procedure amministrative, garantisce la regolarità e qualità del percorso formativo avvalendosi anche dell ausilio di un proprio Tutore con funzioni di coordinamento didattico e organizzativo. 2. Il Soggetto Ospitante, datore di lavoro pubblico o privato, libero professionista e piccolo imprenditore anche senza dipendenti con un unità operativa ubicata sul territorio regionale il quale, per attività equivalenti a quelle del tirocinio e nella medesima unità operativa a) non abbia in corso procedure di cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga ; b) non abbia proceduto nei 12 mesi antecedenti la richiesta di attivazione del tirocinio, a licenziamenti di personale (esclusa l ipotesi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo e fatti salvi eventuali specifici accordi sindacali). Il Soggetto ospitante inoltre deve garantire presso la propria sede la presenza di un Tutore aziendale, individuato tra i propri dipendenti o soci lavoratori, in possesso di adeguate competenze professionali - che sarà lo stesso datore in caso di imprese prive di dipendenti - con funzioni di affiancamento del tirocinante. Ogni tutore aziendale può affiancare un massimo di TRE tirocinanti.
3. Tirocinante: soggetto inoccupato, disoccupato o sottoccupato, il cui stato occupazionale risulti dalla iscrizione al Centro per l Impiego competente (in base al domicilio) e che sia disponibile allo svolgimento di un periodo di formazione on the job, coerente con il proprio progetto formativo ed obiettivo professionale. La persona oltre ad essere in età lavorativa dovrà aver assolto l obbligo di istruzione e formazione (ossia 18 anni compiuti, 17 se già in possesso di qualifica professionale); per i tirocini estivi di orientamento è sufficiente l età lavorativa (ossia l aver compiuto i 16 anni). In relazione alle tre diverse tipologie di tirocinio la persona dovrà presentare ulteriori requisiti, come in seguito specificato. I tirocini sono possibili anche per extracomunitari, se in regola con il permesso di soggiorno. Quali tipologie di tirocinio è possibile attivare? E possibile attivare tre tipologie di tirocinio: Il tirocinio formativo e di orientamento si può stipulare con soggetti che hanno compiuto i 18 anni, 17 se già in possesso di qualifica professionale) e che abbiano conseguito da non oltre 12 mesi uno dei seguenti titoli di studio: diploma di scuola secondaria di primo grado; qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale; diploma di istruzione secondaria superiore; laurea (triennale e magistrale) e titoli equipollenti; master universitari di I e II livello; dottorati di ricerca e titoli equipollenti. Ha come finalità l acquisizione di competenze professionali, l arricchimento curriculare, oltre ad orientare il giovane nel mercato del lavoro e favorire le scelte professionali. Ha una durata minima di 2 mesi e una massima di 6 mesi, proroghe comprese (12 mesi per le persone iscritte alla L. 68/99). Il tirocinio di inserimento e reinserimento lavorativo, si può stipulare con soggetti che hanno compiuto i 18 anni, 17 se già in possesso di qualifica professionale); date le finalità formative di cui sopra, impone al soggetto ospitante una valutazione rispetto alle possibilità di un inserimento lavorativo successivo del tirocinante. Ha una durata minima di 2 mesi e una massima di 12 mesi (24 mesi in caso di persone iscritte alla L.68/99).
Il tirocinio estivo e di orientamento è attuabile con i giovani che hanno compiuto i 16 anni e che sono regolarmente iscritti ad un percorso di istruzione secondaria superiore o di livello terziario; sono finalizzati all orientamento e all addestramento pratico esclusivamente durante la sospensione estiva delle attività didattiche. Non è prevista una durata minima. Come si attiva un tirocinio? Le persone e le aziende interessate ad attivare un tirocinio dovranno compilare i seguenti documenti: 1) Modulo di richiesta di tirocinio, corredato da una visura camerale (o altra documentazione attestante la natura giuridica del soggetto ospitante, in caso non si tratti di impresa) e documento d identità del legale rappresentante; 2) Schema di progetto formativo entrambi i moduli sono scaricabili dal portale www.lavoro.laspezia.it alla sezione Tirocini e voucher link Modulistica tirocini - e consegnarli a mano all Ufficio tirocini dei Centri per l Impiego della Provincia della Spezia (La Spezia o Sarzana a seconda della sede di svolgimento del tirocinio) oppure inoltrarli via e-mail agli indirizzi di posta elettronica riportati in calce alla presente. Le persone e le aziende verranno successivamente contattate dagli operatori dell Ufficio tirocini per concordare gli obiettivi formativi, le modalità di svolgimento delle attività, verificare la coerenza del profilo professionale indicato e programmare così l intero percorso di tirocinio. Una volta elaborata la pratica del tirocinio su apposito applicativo regionale on line SIL-TOL le parti verranno invitate dal Tutore del tirocinio del Centro per l Impiego alla sottoscrizione dei documenti ufficiali del tirocinio: la Convenzione di Tirocinio ed il relativo Progetto formativo, che contengono tutti gli elementi utili per qualificare gli obiettivi formativi e le modalità di svolgimento del tirocinio. In ogni fase, il Tutore del Centro per l Impiego collaborerà con impresa e tirocinante alla progettazione dell esperienza, ne garantirà il monitoraggio per tutto lo svolgimento ed offrirà inoltre consulenza circa gli adempimenti obbligatori. Il Servizio è gratuito.
Quali sono gli oneri a carico del Soggetto Ospitante? Nominare un tutore aziendale; provvedere alle coperture INAIL, alla assicurazione R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi) nonché alle comunicazioni obbligatorie per via telematica di inizio, cessazione, trasformazione del rapporto di tirocinio. Al termine del percorso il Soggetto ospitante rilascerà al tirocinante un attestazione, contenente le attività svolte e le competenze acquisite in relazione al Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RLFP). In cosa consiste l indennità di partecipazione? Il Soggetto ospitante corrisponde obbligatoriamente al tirocinante una Indennità di partecipazione non inferiore ad euro 400,00 lordi mensili. In caso di orario part-time l importo potrà essere riproporzionato. La Provincia può concorrere con fondi propri all erogazione di tale indennità. Nel caso di tirocini attivati con lavoratori sospesi in cassa integrazione (ordinaria, straordinaria, in deroga) e percettori del relativo sostegno al reddito, l indennità di partecipazione non dovrà essere corrisposta, il datore di lavoro privato in tal caso potrà soltanto erogare al tirocinante dei tiket per buoni pasto o trasporti, adeguatamente documentati. Nel caso in cui il predetto sostegno al reddito sia inferiore all importo minimo di 400,00 euro lordi mensili, il soggetto ospitante dovrà corrispondere al tirocinante un integrazione fino al raggiungimento dello stesso. Nel caso di tirocini attivati con lavoratori licenziati percettori di Aspi o mini-aspi l indennità di partecipazione (nella misura minima sopra indicata) dovrà sempre essere corrisposta. La percezione di tale indennità non interferisce infatti con l erogazione dell ammortizzatore sociale da parte dell Inps. Nel caso dei tirocini estivi è facoltativa la corresponsione dell indennità e deve essere indicata in convenzione. Nel caso di soggetti con disabilità di cui alla L. n. 68/ 99 o svantaggiati di cui alla L. n. 381/ 91, l indennità potrà anche essere inferiore all importo predetto purchè tutto ciò sia esplicitato e motivato nella convenzione e nel progetto formativo. In ogni caso, la percezione dell indennità non comporta la perdita dello stato di disoccupazione posseduto dal tirocinante. Da un punto di vista fiscale l indennità di partecipazione è assimilata ai redditi da lavoro dipendente. Il tirocinio si può interrompere o sospendere?
Si può sospendere per astensione obbligatoria per maternità o malattia lunga, ossia malattia che si protrae per una durata pari o superiore ad 1/3 di quella prevista per il tirocinio. In tale periodo è sospesa anche l erogazione dell indennità di partecipazione. Il tirocinante può interrompere in ogni momento, mentre il soggetto ospitante o promotore solo per ragioni oggettive (inadempienze del progetto formativo e particolari evenienze oggettive). E prevista inoltre l interruzione quando il periodo di sospensione si protragga per una durata pari o superiore al 50% di quella prevista per il tirocinio, salvo che il soggetto ospitante dia tempestiva comunicazione di volere proseguire il tirocinio ed ottenga l autorizzazione da parte del Soggetto Promotore. Qual è il numero massimo di tirocinanti ammissibili contemporaneamente? - per aziende con numero di dipendenti, assunti a tempo indeterminato, da zero a cinque: è consentito solo un tirocinante; - per aziende con numero di dipendenti, assunti a tempo indeterminato, da 6 a 20: sono ammessi un massimo di due tirocinanti contemporaneamente, cioè nello stesso periodo; - per aziende con numero di dipendenti, assunti a tempo indeterminato, superiore a 20: è consentito un numero massimo di tirocinanti contemporaneamente, non superiore al 10% del personale dipendente a tempo indeterminato in forza alla data di attivazione del tirocinio, con arrotondamento all unità superiore. Ai fini del computo dei dipendenti, come sopra specificato, vengono considerati a tempo indeterminato anche i soci lavoratori. Non rientrano nel computo del numero dei tirocini attivabili i tirocini attivati con soggetti iscritti alla L.68/99 o svantaggiati in base alla L.381/91 o richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale che svolgono tirocini su espressa richiesta dei servizi pubblici o accreditati che hanno in carico la persona. Nel caso di tirocini estivi di orientamento, attivati dal Centro per l Impiego si applica la medesima base di computo dei limiti numerici di cui sopra ma in maniera aggiuntiva e disgiunta rispetto ai tirocini formativi e di orientamento nonché di inserimento o reinserimento lavorativo.
Un soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante e nella medesima unità operativa, a prescindere dalla qualifica professionale. (Tale disposizione non si applica per i soggetti disabili di cui alla L. 68/99 o svantaggiati che svolgono tirocini su espressa richiesta dei servizi pubblici o accreditati che hanno in carico la persona e ai tirocini estivi di orientamento). Un soggetto ospitante non può ospitare tirocinanti che hanno avuto con lo stesso un precedente rapporto di lavoro, tuttavia l attivazione di un tirocinio extracurricolare è da ritenersi compatibile con precedenti periodi di occupazione per prestazioni occasionali accessorie (voucher). Per conoscere la normativa regionale di riferimento e/o scaricare la modulistica, consulta il sito web http: www.lavoro.laspezia.it, sezione Tirocini e Voucher, Modulistica tirocini. Per contatti: ufficiotirocinilaspezia@provincia.sp.it; ufficiotirocinisarzana@provincia.sp.it