REGOLAMENTO PER L EFFETTUAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI

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comunica ai sensi del D.P.R. del N. 430

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Uditi i pareri del Consiglio di Stato, resi dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 12 aprile 1999 e del 15 gennaio 2001;

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COMUNICAZIONE EFFETTUAZIONE DI TOMBOLA D.P.R.26 ottobre 2001 n.430

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430 (1).

COMUNICAZIONE RELATIVA A MANIFESTAZIONE DI SORTE LOCALE (*)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DICHIARA (barrare le caselle interessate)

D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 (1).

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

Manifestazioni di sorte locali ( )

... C.F. con sede legale a.. via / piazza.. n COMUNICA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 2001, n. 430

(Comunicazione da inoltrare ai Comuni della Provincia nei quali verranno venduti i biglietti)

G.U. 13 dicembre 2001, n. 289

REGOLAMENTO DELLA TOMBOLA

Del sotto indicato ente che presenta le caratteristiche previste dal D.P.R. n 430/2001, art. 13,comma 1, lettera a)

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COMUNE DI CANEGRATE PROVINCIA DI MILANO AREA VIGILANZA AMBIENTE ATTIVITA PRODUTTIVE Servizio Sportello Unico Attività Produttive REGOLAMENTO PER L EFFETTUAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI - D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430. - 1 -

INDICE GENERALE Art. 1 Oggetto Art. 2 Definizioni Art. 3 Ambito applicativo Art. 4 Adempimenti dei promotori Art. 5 Modalità di svolgimento Art. 6 Estrazione e chiusura delle operazioni Art. 7 Adempimenti successivi Art. 8 Controlli Art. 9 - Sanzioni Art 10 Entrata in vigore - 2 -

ART. 1 OGGETTO Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa propria dell Ente, disciplina lo svolgimento delle manifestazioni di sorte locali di cui agli articoli 13 e 14 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430. ART. 2 DEFINIZIONI Per manifestazioni di sorte locali si intendono: 1) le lotterie locali per lotterie s'intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione. La lotteria è consentita se la vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia, l'importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo degli stessi, non supera la somma di euro 51.645,69, e i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive; 2) le tombole per tombola s'intende la manifestazione di sorte effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. La tombola è consentita se la vendita delle cartelle è limitata al comune in cui la tombola si estrae e ai comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva. Non è limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma di euro 12.911,42; 3) le pesche o i banchi di beneficenza per pesche o banchi di beneficenza s'intendono le manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione, non si prestano per l' emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio. Le pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti se la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione e il ricavato di essa non eccede la somma di euro 51.645,69. ART. 3 AMBITO APPLICATIVO Le manifestazioni consentite a livello locale sono esclusivamente le seguenti: a) lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti morali. Associazioni e comitati senza di fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti; b) lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza, organizzate dai partiti o movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, purché svolte nell ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi. In caso di svolgimento al di fuori delle dette - 3 -

manifestazioni locali si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui alla lettera a); c) le tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzate per fini prettamente ludici. ART.4 ADEMPIMENTI DEI PROMOTORI 1. I rappresentanti legali degli enti organizzatori delle manifestazioni di cui alla lettera a) dell art. 3 devono comunicarne l effettuazione almeno trenta giorni prima al Sindaco ed al Prefetto, utilizzando l apposito modulo predisposto dal Servizio Sportello Unico Attività Produttive. Eventuali variazioni delle modalità di svolgimento della manifestazione sono comunicate ai predetti organi in tempo utile e comunque non meno di 5 giorni prima dell estrazione per consentire l'effettuazione dei controlli. Inoltre, ai sensi dell art. 39, comma 13 quinquies della Legge 326/2003, i rappresentanti legali sono tenuti, prima di effettuare la comunicazione di cui sopra, a farne autonoma comunicazione al Ministero dell Economia e delle Finanze Amministrazione Autonoma dei Monopoli. Decorsi 30 giorni dalla comunicazione senza che il Ministero si pronunci, il nulla osta all effettuazione della manifestazione si intende rilasciato. 2. I partiti e i movimenti politici, pur rimanendo comunque sottoposti al controllo dell organo di vigilanza, sono liberi dall obbligo di comunicazione quando le lotterie, tombole o pesche di beneficenza sono effettuate nell ambito delle manifestazioni locali organizzate dagli stessi. Quando invece le lotterie, le tombole o le pesche di beneficenza vengono effettuate al di fuori dell ambito delle manifestazioni locali organizzate dagli stessi, gli organizzatori sono soggetti all obbligo della comunicazione e a tutte le altre disposizioni applicabili per gli enti di cui alla lettera a) dell art. 3. 3. Alla comunicazione di cui al comma 1, va allegata la seguente documentazione: a) per le lotterie: - il regolamento nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori; b) per le tombole: - il regolamento con la specificazione dei premi e con l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella; - la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o in mancanza al valore normale degli stessi. La cauzione è prestata a favore del comune ed ha scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione. La cauzione è prestata mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la Tesoreria provinciale o mediante fideiussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fideiussore. c) per le pesche o banchi di beneficenza: - 4 -

- l'ente organizzatore indica nella comunicazione di cui al comma 1 il numero dei biglietti che intende emettere ed il relativo prezzo. ART. 5 MODALITA DI SVOLGIMENTO 1. L'estrazione della lotteria e della tombola è pubblica. Le modalità della stessa sono portate a conoscenza del pubblico presso tutti i comuni interessati alla manifestazione. Nell'avviso sono obbligatoriamente indicati: a. gli estremi della comunicazione di cui all articolo 4, comma 1; b. il programma della lotteria e della tombola; c. le finalità che ne motivano lo svolgimento; d. la serie e la numerazione dei biglietti e delle cartelle messe in vendita. 2. Per le lotterie e per le tombole un rappresentante dell'ente organizzatore provvede prima dell'estrazione a ritirare tutti i registri, nonché i biglietti o le cartelle rimaste invendute e verifica che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d'acquisto. I biglietti e le cartelle non riconsegnati sono dichiarati nulli agli effetti del gioco; di tale circostanza si dà atto al pubblico prima dell'estrazione. 3. La serie e la numerazione progressiva dei biglietti e delle cartelle è indicata nella fattura di acquisto rilasciata dallo stampatore. ART. 6 ESTRAZIONE E CHIUSURA DELLE OPERAZIONI 1. L'estrazione della lotteria e della tombola è effettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco. Di dette operazioni è redatto a cura dell organizzatore apposito verbale del quale una copia è inviata al Prefetto ed un'altra consegnata al predetto incaricato. 2. Per le pesche o banchi di beneficenza un responsabile dell'ente promotore controlla il numero dei biglietti venduti e procede, alla presenza di un incaricato del Sindaco, alla chiusura delle operazioni redigendo il relativo processo verbale del quale una copia è inviata al Prefetto e un'altra consegnata all'incaricato del Sindaco. 3. L incaricato del Sindaco è soggetto dipendente dell Amministrazione Comunale individuato all interno dell Area Vigilanza Ambiente Attività Produttive con qualifica non inferiore alla Cat. C1. 4. Per ogni manifestazione di sorte locale il Sindaco provvede alla nomina dell incaricato con proprio provvedimento Sindacale. 5. Le spese per il predetto incarico, forfettariamente assunte in una somma pari a Euro 50,00, sono a totale carico dell organizzazione e vanno versate su apposito conto corrente intestato al Comune di Canegrate. Qualora la richiesta sia per una serie di serate, e comunque superiore a una, il versamento va fatto per ogni serata cumulativo. Copia del bollettino è comunque allegato alla comunicazione di attività. - 5 -

6. Quanto previsto al precedente comma non si applica alle pesche ed ai banchi di beneficenza, qualora la chiusura delle operazioni avvenga in orario d ufficio del dipendente incaricato e precedentemente concordato. ART. 7 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI Per le tombole, entro trenta giorni dall'estrazione, l'ente organizzatore presenta all'incaricato del Sindaco la documentazione attestante l'avvenuta consegna dei premi ai vincitori. Detto incaricato, verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l'immediato svincolo della cauzione. Il comune dispone l'incameramento della cauzione in caso di mancata consegna dei premi ai vincitori nel termine di cui al presente comma. ART. 8 CONTROLLI 1. Il Prefetto vieta lo svolgimento delle manifestazioni in mancanza: a) delle condizioni previste dal regolamento adottato con D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430; b) della necessità di ricorrere allo svolgimento della manifestazione per far fronte alle esigenze finanziarie dell'ente promotore, diverso dai partiti e movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2. 2. I comuni effettuano il controllo sul regolare svolgimento delle manifestazioni di sorte locali e sono l'autorità competente a ricevere il rapporto e a cui pervengono i proventi delle sanzioni. ART. 9 SANZIONI 1. Alle manifestazioni di sorte locali si applicano le sanzioni di cui al regio decretolegge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, da ultimo modificato dall'articolo 19, comma 5, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 2. Alle procedure sanzionatorie si applicano le disposizioni generali contenute nella sezione 1 e 2 del Capo 1 della legge 24 novembre 1981 n 689 e successive modifiche ed integrazioni. 3. Omessa comunicazione di manifestazione di sorte locale o effettuazione di manifestazione di sorte locale senza far decorrere 30 giorni dalla prescritta comunicazione (art. 14 comma 1 e 5 del D.P.R. n. 430/2001, e art. 113-bis comma 1, del R.D.L. n. 1933/1938): sanzione pecuniaria da Euro 1.032,00 a Euro 10.329,00 (pagamento in misura ridotta Euro 2.064,00). Medesima sanzione è comminata al legale rappresentante di partito o movimento politico che effettua manifestazione di sorte locale al di fuori dell ambito della manifestazione politica (art. 13 comma 1 lettera b), e art. 14 comma 1 e 5 del D.P.R. n. 430/2001, e art. 113-bis comma 1, del R.D.L. n. 1933/1938). 4. Effettuazione di tombola in ambito privato con fini di lucro o comunque diversi da quelli ludici (art. 13 comma 1 lettera c) e art. 14 comma 1 e 5 del D.P.R. n. - 6 -

430/2001, e art. 113-bis comma 1, del R.D.L. n. 1933/1938): sanzione pecuniaria da Euro 1.032,00 a Euro 10.329,00 (pagamento in misura ridotta Euro 2.064,00). 5. Manifestazione di sorte locale con comunicazione irregolare o priva della documentazione prescritta (art. 14 commi 2 e 5 del D.P.R. n. 430/2001, e art. 113- bis comma 1, del R.D.L. n. 1933/1938): sanzione pecuniaria da Euro 1.032,00 a Euro 10.329,00 (pagamento in misura ridotta Euro 2.064,00). 6. Omissione di avviso pubblico (art. 14 comma 7 e art. 14 comma 5 del D.P.R. n. 430/2001, e art. 113-bis comma 1, del R.D.L. n. 1933/1938): sanzione pecuniaria da Euro 1.032,00 a Euro 10.329,00 (pagamento in misura ridotta Euro 2.064,00). 7. Operazioni irregolari di estrazione di lotteria/tombola pubblica (art. 14 comma 8 e art. 14 comma 5 del D.P.R. n. 430/2001, e art. 113-bis comma 1, del R.D.L. n. 1933/1938): sanzione pecuniaria da Euro 1.032,00 a Euro 10.329,00 (pagamento in misura ridotta Euro 2.064,00). 8. Operazioni irregolari di chiusura di pesca o banchi di beneficenza (art. 14 comma 9 e art. 14 comma 5 del D.P.R. n. 430/2001, e art. 113-bis comma 1, del R.D.L. n. 1933/1938): sanzione pecuniaria da Euro 1.032,00 a Euro 10.329,00 (pagamento in misura ridotta Euro 2.064,00). 9. Omessa presentazione della documentazione attestante consegna premi per tombola (art. 14 comma 10 e art. 14 comma 5 del D.P.R. n. 430/2001, e art. 113- bis comma 1, del R.D.L. n. 1933/1938): sanzione pecuniaria da Euro 1.032,00 a Euro 10.329,00 (pagamento in misura ridotta Euro 2.064,00). 10. Qualora trattasi di manifestazione circoscritta a non più di 100 persone ed il premio o i premi risultino di valore non superiore ad euro 100,00 le sanzioni sono ridotte della metà. ART. 10 ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione prevista dallo Statuto. 2. Dalla data di entrata in vigore sono abrogate tutte le eventuali disposizioni che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento. - 7 -