SCELTA DEL REGIME FISCALE ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E FISCALI



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SCELTA DEL REGIME FISCALE ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E FISCALI si riepilogano i regimi fiscali e contabili fruibili per il 2013 a beneficio di coloro che: intendono iniziare una nuova attività d impresa o professionale già in attività, accertano la possibilità di continuare o meno a fruire dell attuale regime Al riguardo, si rammenta che i regimi previsti dalla normativa vigente sono i seguenti: nuove iniziative produttive (cd forfettino ) imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cd nuovi minimi) supersemplificato (per i cd. ex minimi ) premiale per la trasparenza ordinario, in contabilità ordinaria o semplificata Nota: ad eccezione dell ordinario, tutti gli altri regimi prevedono particolari agevolazioni e/o semplificazioni per i contribuenti che li adottano. Nella trattazione che segue si propongono i differenti presupposti di accesso ai regimi dei minimi, ex minimi e delle nuove iniziative produttive. PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL NUOVO REGIME DEI MINIMI A decorrere dal 2012, l art. 27 DL 98/2011, ha introdotto un regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, denominato nuovo regime dei minimi. Tale regime, riservato alle persone fisiche che iniziano una nuova attività ovvero che l hanno intrapresa a decorrere dal 2008, per i primi 5 periodi d imposta o anche oltre tale limite fino al compimento del 35 anno d età, consente di usufruire di una serie di agevolazioni di seguito precisate. REQUISITI DI ACCESSO Per poter fruire del regime di vantaggio per l imprenditoria giovanile, il soggetto interessato deve verificare il possesso: dei requisiti originari previsti per i vecchi minimi (L. 244/2007) dei nuovi requisiti previsti dal DL 98/2011. Requisiti originari I soggetti interessati nell anno precedente: hanno conseguito ricavi o percepito compensi ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 non hanno effettuato cessioni all esportazione non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti, co.co.co. o lavoratori a progetto, né corrisposto compensi ad associati in partecipazione con apporto di solo lavoro

nel triennio precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche tramite appalto, locazione e leasing, per un ammontare > 15.000 Ulteriori Requisiti Il comma 2 dell art. 27, DL 98/2011 in aggiunta ai requisiti indicati condiziona l accesso al regime in esame alle persone fisiche che: non abbiano esercitato nel triennio precedente l inizio dell attività, alcuna attività di lavoro autonomo/impresa, anche in forma associata o familiare non proseguano un attività già precedentemente svolta ( mera prosecuzione ) sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, ad esclusione del caso in cui tale precedente attività consista nel periodo di pratica obbligatoria ( tirocinio professionale) proseguano un attività svolta in precedenza da altro soggetto, nel qual caso tuttavia il limite massimo di.30.000 di ricavi realizzati nel periodo precedente deve essere valutato in relazione all attività svolta dal soggetto dante causa. SOGGETTI ESCLUSI Non sono considerati minimi i soggetti : che si avvalgono di regimi speciali Iva (per esempio, agenzie di viaggio e turismo, vendita di sali e tabacchi, ecc.) non residenti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, attività di cessioni di immobili (fabbricati e terreni edificabili) e di mezzi di trasporto nuovi che partecipano contestualmente a società di persone, associazioni professionali o a società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale. DURATA DELREGIME Il regime può essere utilizzato per 5 anni, vale a dire: per il periodo d imposta in cui l attività è iniziata per i 4 periodi successivi a quello di inizio attività In deroga alla predetta regola, l art. 27 co. 1 del DL 98/2011 ha disposto che i contribuenti che, alla scadenza del quinquennio, non hanno ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età possono continuare ad applicare il regime fino al periodo d imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età (incluso); ciò se senza esercitare alcuna opzione espressa. CESSAZIONEATTIVITÀ In caso di cessazione trovano applicazione i chiarimenti forniti con riferimento all attività professionale. In particolare, l attività non si può considerare cessata fino all esaurimento di tutte le operazioni, ulteriori rispetto all interruzione delle prestazioni professionali, dirette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti, e, in particolare, di quelli aventi ad oggetto crediti strettamente connessi alla fase di svolgimento dell attività professionale. Se, all atto della cessazione dell attività, risultano: ricavi e compensi fatturati e non ancora riscossi costi ed oneri per i quali manca ancora la manifestazione numeraria

il contribuente, fino alla conclusione delle operazioni relative alla riscossione dei crediti e al pagamento dei debiti: è tenuto ad adempiere agli obblighi dichiarativi ( quadro CM di UNICO) non può chiudere la partita IVA. In alternativa, il contribuente può scegliere di determinare il reddito relativo all ultimo anno di attività tenendo conto anche delle operazioni che non hanno avuto in quell anno manifestazione finanziaria. IMPOSTASOSTITUTIVA Il reddito d impresa o di lavoro autonomo è assoggettato ad un imposta sostitutiva dell IRPEF e delle relative addizionali, pari al 5%. Ai fini del relativo versamento, l Agenzia con la RM 52/2012 ha istituito i seguenti codici tributo: 1793 : Acconto prima rata 1794 : Acconto seconda rata o in unica soluzione 1795 : Saldo RITENUTA D ACCONTO I nuovi minimi non subiscono la ritenuta d acconto. A tal fine, la CM 17/2012 rammenta che è necessario il rilascio, da parte del contribuente, di un apposita dichiarazione al sostituto dalla quale risulti che il reddito cui i ricavi e compensi. afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva. Tale dichiarazione può essere riportata direttamente in fattura utilizzando, ad esempio, la seguente dicitura: si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d acconto come previsto dal Provvedimento dell Agenzia delle Entrate 22.12.2011, prot. 185820 DETERMINAZIONEDEL REDDITO I soggetti che adottano il nuovo regime dei minimi determinato il reddito d impresa o di lavoro autonomo, quale dalla differenza tra l ammontare dei ricavi/compensi percepiti e le spese sostenute. A tal fine rileva pertanto il cd principio di cassa. Non assumono rilevanza: le quote di ammortamento. Il costo dei beni strumentali è interamente deducibile nell anno in cui avviene il pagamento la valutazione delle rimanenze. Pertanto, non sono applicabili le ordinarie regole del TUIR che limitano la deducibilità di alcuni costi o prevedono il rinvio della tassazione di taluni componenti positivi (ad esempio, le spese relative agli autoveicoli e agli apparecchi di telefonia sono deducibili nella misura del 50% del relativo corrispettivo, a prescindere dalle disposizioni del TUIR). Contributi previdenziali e assistenziali: in deroga ai principi generali, sono deducibili direttamente dal reddito d impresa / lavoro autonomo; ciò vale anche per i contributi versati per conto dei collaboratori familiari, a condizione che il titolare dell impresa non abbia effettuato la rivalsa sui collaboratori. Inoltre, il reddito d impresa/lavoro autonomo: non concorre alla formazione del reddito complessivo e pertanto in assenza di altri redditi non è possibile far valere deduzioni o detrazioni rileva, ai fini delle detrazioni per carichi di famiglia (art. 12, TUIR); il reddito va considerato al netto dei contributi versati e dedotti.

STUDI DI SETTORE Il contribuente è esonerato dalla compilazione del modello degli studi di settore e dei parametri (non è richiesta la compilazione del mod. INE) IRAP Il contribuente è esonerato da dichiarazione e versamento dell IRAP. IVA Secondo l Agenzia, tra gli aspetti più significativi del vecchio regime ancora applicabili si annoverano: il divieto di rivalsa e di detrazione dell IVA sugli acquisti la rettifica dell IVA (ex art. 19 bis2, DPR 633/72) SEMPLIFICAZIONI E ADEMPIMENTI Si riportano di seguito i principali adempimenti ed esoneri previsti dal nuovo regime. ESONERI ADEMPIMENTI DOVUTI - Comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. spesometro ) Numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali. - Comunicazione telematica alle Entrate delle operazioni blacklist. - Certificazione dei corrispettivi (scontrino/ricevuta fiscale). - Certificazione dei corrispettivi qualora svolgano determinate attività (ad esempio, cessione di tabacchi, giornali, carburanti) Integrazione della fattura per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni di cui risultano debitori d imposta, con l indicazione dell aliquota e dell imposta, e versamento dell imposta a debito Tenuta, registrazione e conservazione dei documenti (ex DPR 633/72 e DPR 600/73) Presentazione degli elenchi INTRASTAT Rettifica della detrazione IVA all atto dell accesso al regime agevolato, oppure in caso di fuoriuscita dallo stesso Iscrizione nell archivio VIES per effettuare acquisti intracomunitari DISAPPLICAZIONE E USCITA DAL REGIME Nella CM17/2012 l Agenzia specifica che la disapplicazione/uscita dal nuovo regime dei minimi può avvenire: per opzione per legge qualora: vengano meno i requisiti richiesti per l applicazione del regime si realizzi una fattispecie che non consente l adozione del regime a seguito di avviso di accertamento divenuto definitivo. OPZIONE REGIME ORDINARIO/NUOVE INIZIATIVE/EX MINIMI Il contribuente che applica il nuovo regime dei minimi può fuoriuscire dallo stesso e optare per il regime ordinario di determinazione del reddito e dell IVA. In particolare, il soggetto può optare per l applicazione:

Regime ordinario l opzione, esercitata tramite il comportamento concludente, va comunicata con la dichiarazione annuale IVA (quadro VO) relativa all anno con riferimento al quale è stata operata la scelta (ad es, se l attività è iniziata nel 2013 occorre comunicare tale scelta nel quadro VO del mod. IVA 2014) Regime ex minimi l opzione va comunicata con la dichiarazione annuale IVA (quadro VO) relativa all anno con riferimento al quale è stata operata la scelta. Nuove iniziative in sede di inizio dell attività, detta scelta si manifesta barrando l apposita casella del mod. AA9/11 Nota: l opzione per la fuoriuscita dal regime dei nuovi minimi è definitiva. Di conseguenza il soggetto che cessa di applicare il regime agevolato non può più avvalersene. DISAPPLICAZIONE DEL REGIME Il regime agevolato cessa di avere efficacia a seguito del venir meno dei requisiti previsti per l applicazione dello stesso, ossia nelle seguenti ipotesi: conseguimento di ricavi o compensi superiori a 30.000 effettuazione di cessioni all esportazione sostenimento di spese per lavoratori dipendenti / collaboratori erogazione di somme a associati in partecipazione con apporto di solo lavoro effettuazione di acquisti di beni strumentali che, sommati a quelli dei 2 anni precedenti, superano 15.000 applicazione di un regime speciale IVA trasferimento della residenza all estero effettuazione, in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati o relative porzioni, di terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi acquisizione di partecipazioni in società di persone, srl trasparenti, associazioni professionali USCITA DAL REGIME Analogamente al vecchio regime dei minimi, l uscita dal nuovo regime si determina: dall anno successivo a quello in cui: è superato il limite di ricavi /compensi, sono effettuate cessioni all esportazione ovvero sostenute spese per i dipendenti o lavoratori a progetto è applicato un regime speciale IVA, sono effettuate cessioni di fabbricati e mezzi di trasporto nuovi ovvero interviene la partecipazione in società di persone, srl trasparenti o studi associati dallo stesso anno qualora i ricavi/compensi incassati siano superiori a 45.000. In tal caso l Agenzia rammenta che il soggetto interessato è tenuto ai seguenti adempimenti ai fini IVA, imposte sui redditi e IRAP. IVA addebito dell IVA in fattura in relazione alle operazioni che determinano il superamento del limite e per quelle effettuate successivamente scorporo dell imposta dai corrispettivi indicati in fattura per i ricavi / compensi conseguiti nella frazione d anno antecedente alla fuoriuscita, per i

quali non è stata addebitata l IVA in fattura istituzione dei registri IVA entro il termine per l effettuazione della liquidazione periodica del mese o trimestre in cui è stato superato il limite adempimento degli ordinari obblighi in relazione alle operazioni che determinano il superamento del limite e per quelle effettuate successivamente presentazione, entro i termini ordinari, della Comunicazione dati IVA e della dichiarazione IVA versamento, entro i termini ordinari, dell IVA risultante dal mod. IVA relativo all anno di superamento del limite annotazione, entro il termine di presentazione del mod. IVA, dei corrispettivi e degli acquisti effettuati prima del superamento del limite IRPEF/IRAP istituzione dei registri e delle scritture contabili annotando le operazioni a decorrere dal mese in cui è stato superato il predetto limite adempimento degli obblighi previsti per le operazioni che determinano il superamento del limite e per quelle effettuate successivamente presentazione, entro i termini ordinari, degli studi di settore, dei parametri e della dichiarazione annuale relativi all anno di superamento del limite versamento, entro i termini ordinari, delle imposte a saldo, relative all anno di superamento del limite annotazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione, delle operazioni relative alla cessione di beni/prestazioni di servizi degli acquisti effettuati prima del superamento del limite. ACCERTAMENTO DEFINITIVO Come noto, l uscita dal regime dei minimi può essere dovuta anche ad un avviso di accertamento divenuto definitivo. In tal caso il regime cessa di avere efficacia: dall anno successivo a quello in cui è accertato il venir meno delle condizioni di applicazione dallo stesso anno in cui è accertato il superamento dei ricavi oltre il limite del 50%. PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL REGIME DEGLI EX MINIMI Con l entrata in vigore nuovo regime dei minimi il legislatore ha comunque riservato un regime contabile semplificato ai contribuenti cd ex minimi ovvero coloro che soddisfano i requisiti previsti per il regime dei minimi ma non possiedono quelli richiesti dal nuovo regime. SOGGETTI INTERESSATI Sono ammessi al regime in esame i soggetti che pur possedendo i requisiti previsti dal vecchio regime dei minimi : non possono beneficiare del nuovo regime dei minimi in quanto non in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall art. 27, DL 98/2011 fuoriescono dal regime di vantaggio per decorrenza dei termini di durata (compimento del quinquennio o raggiungimento del 35 anno di età). Inoltre, possono accedere al regime in esame anche i soggetti che pur avendo i requisiti per l applicazione: del vecchio regime dei minimi hanno optato per il regime ordinario o per il

regime delle nuove iniziative (art. 13, L.388/2000) del nuovo regime dei minimi hanno optato per il regime ordinario o per il regime delle nuove iniziative (art. 13, L.388/2000) Resta fermo il vincolo triennale conseguente all opzione per il regime ordinario. Soggetti multiattività: ai fini dell individuazione del limite dei compensi o dei ricavi (.30.000) nonché del limite relativo all acquisto di beni strumentali (.15.000), i soggetti che esercitino contemporaneamente più attività devono far riferimento alle attività complessivamente esercitate. SOGGETTI ESCLUSI non possono adottare il regime semplificato i contribuenti che svolgono le seguenti attività: agricoltori in regime speciale, tabaccai, giornalai, agenzie di viaggio, ecc. (artt. 34, 34 bis, 74 e 74 ter, DPR 633/72); tale causa di esclusione non è applicabile ai produttori agricoli che esercitano l attività nei limiti dell art. 32 del TUIR agriturismo (art. 5, L. 413/91) incaricati alle vendite a domicilio (art. 25 bis, DPR 600/73) rivenditori di beni usati, oggetti d'arte, antiquariato o da collezione; esercenti agenzie di vendita all asta (artt. 36 e 40 bis, DL 41/95) DURATA DEL REGIME Il regime contabile semplificato cessa di avere applicazione: dall anno successivo rispetto a quello in cui: viene meno uno dei suddetti requisiti di accesso al regime si verifica una delle suddette cause di esclusione a seguito dell opzione per il regime contabile ordinario. E possibile rientrare nel regime contabile in esame : a partire dall anno successivo rispetto a quello in cui si riacquistano i requisiti di accesso al regime dei minimi a seguito della revoca dell opzione per il regime ordinario. DETERMINAZIONE DEL REDDITO I soggetti che fruiscono del suddetto regime non beneficiano di alcuna semplificazione; pertanto, trovano applicazione, ai fini IRPEF, le ordinarie regole di determinazione del reddito d impresa (principio di competenza) e di lavoro autonomo (principio di cassa) previste dal TUIR (artt. 54 e 66 ss.), nonché le aliquote d imposta ordinarie, comprese le relative addizionali. Rispetto ai nuovi minimi, i soggetti in esame subiscono la ritenuta alla fonte nei casi previsti dal DPR 600/73. STUDI DI SETTORE Per i soggetti che fruiscono del regime in esame è previsto l assoggettamento agli studi di settore e ai parametri contabili, con conseguente obbligo di compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti. L assoggettamento agli studi di settore può venire meno nel caso in cui sia configurabile una condizione di marginalità economica. Adeguamento: ai fini dell individuazione del limite di ricavi/compensi per l accesso al regime, non rileva l adeguamento ai maggiori valori determinati sulla base degli studi di settore o dei parametri.

IRAP Il contribuente è esonerato dall applicazione dell IRAP OPZIONE PER IL REGIME ORDINARIO Considerato che il regime contabile semplificato è il regime naturale per i contribuenti che soddisfano le condizioni sopra descritte, è comunque prevista la possibilità di optare per il regime contabile ordinario. L opzione è valida per almeno un triennio ed è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza, resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane l applicazione della scelta operata. SEMPLIFICAZIONI E ADEMPIMENTI Si riportano di seguito i principali adempimenti ed esoneri previsti dal nuovo regime. ESONERI ADEMPIMENTI DOVUTI - Registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini dei redditi, IRAP e IVA; - Conservazione dei documenti ricevuti ed emessi; - Tenuta del registro dei beni ammortizzabili; - (qualora, a seguito di richiesta dell AF, i documenti si forniscano, ordinati in forma sistematica, gli stessi dati previsti dall art. 16 del DPR 600/73.) - Fatturazione e certificazione dei corrispettivi, qualora non ricorrano le condizioni di esonero previste per le attività di cui all art. 2 del DPR 696/96 (es. cessione di tabacchi,giornali, carburanti) - Liquidazioni e versamenti periodici ai fini IVA - Comunicazione annuale dei dati IVA, qualora il volume d affari sia uguale o superiore a 25.822,84 - Versamento dell acconto annuale IVA Presentazione delle dichiarazioni IRPEF e IVA - Presentazione della dichiarazione IRAP e versamento della relativa imposta - Versamento annuale IVA - Versamento dell acconto e del saldo IRPEF - Versamento dell acconto e del saldo delle addizionali comunali e regionali IRPEF - Adempimenti dei sostituti d imposta (art. 25, DPR 600/73 e dall art. 5, DPR 322/98) Comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA prevista dal DL 78/2010 (c.d. spesometro ) - Comunicazione telematica operazioni Black list PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL REGIME DELLE NUOVE INIZIATIVE E' un regime fiscale agevolato rivolto alle persone fisiche che iniziano una nuova attività imprenditoriale (anche in forma di imprese familiari) o di lavoro autonomo. E' applicabile per il primo periodo d imposta e i due successivi e prevede il pagamento di un imposta sostitutiva dell Irpef del 10% nonché una serie di semplificazioni contabili. SOGGETTI INTERESSATI Sono ammessi al agevolato i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: essere una persona fisica o un impresa familiare non aver esercitato negli ultimi tre anni attività artistica, professionale o d'impresa,neppure in forma associata o familiare. La qualità di socio in società personali o di capitale non costituisce a priori una causa ostativa per l adozione del regime agevolato. Occorre far riferimento all'effettivo esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo svolta in concreto dal socio. Pertanto, se il soggetto è stato socio

accomandante di una S.a.s. o socio in S.r.l., egli può ugualmente fruire del regime agevolato purché non abbia svolto, nei tre anni precedenti, attività di gestione all'interno della società, ma abbia conferito solo capitale l'attività da esercitare non deve costituire il proseguimento di un'altra attività svolta precedentemente anche in forma di lavoro dipendente o autonomo (tranne il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni). è necessario che si realizzino compensi di lavoro autonomo o ricavi non superiori ai seguenti limiti: lavoratori autonomi: compensi non superiori a. 30.987,41 imprese: ricavi non superiori a.30.987,41 (se per prestazioni di servizi) ovvero non superiori a.61.974,83 per le imprese aventi per oggetto altre attività osservare regolarmente gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi. IMPOSTA SOSTITUTIVA È prevista l applicazione di un imposta sostitutiva dell Irpef, e relative addizionali regionali e comunali, nella misura del 10%. Il versamento dell'imposta sostitutiva si esegue entro i termini ordinari stabiliti per le imposte sui redditi con il modello F24 (codice tributo 4025). Il reddito di lavoro autonomo o d'impresa, giacché soggetto ad imposta sostitutiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo netto ai fini Irpef; pertanto, si versano regolarmente le altre imposte (ad eccezione dell acconto annuale Iva). Per le imprese familiari, l imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore e si calcola sull'intero reddito d'impresa realizzato. SEMPLIFICAZIONI è previsto l'esonero dai seguenti obblighi contabili: registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell Irap e dell Iva liquidazioni e versamenti periodici dell Iva. Non si è esonerati dagli obblighi di dichiarazione e di versamento annuale dell IVA (infatti, l Iva a debito è dovuta annualmente anziché alle scadenze periodiche). Rimane in ogni caso l obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi e, se previsto, l obbligo di emissione di fatture e scontrini fiscali. DEDUZIONI Si applicano le ordinarie regole previste dal Tuir; in particolare, è possibile dedurre: le spese per apparecchi di telefonia fissa e mobile nella misura dell 80% (sia gli imprenditori che i professionisti); le spese per l acquisto di veicoli a motore nella misura del 20%, se si tratta di veicoli aziendali (diversi da quelli strumentali all attività), oppure di veicoli utilizzati da soggetti esercenti arti e professioni (limitatamente ad un solo veicolo). RITENUTA D ACCONTO Il contribuente che adotta tale regime non è assoggettato a ritenuta d acconto, da parte del sostituto d'imposta; a tal fine questi devono rilasciare una apposita dichiarazione dalla quale risulti che il loro reddito è soggetto ad imposta sostitutiva e che pertanto non va effettuata la ritenuta.

DURATA DEL REGIME E COMUNICAZIONE DELL OPZIONE Il regime agevolato ha una durata massima di 3 anni e si applica per il primo periodo d imposta in cui ha inizio l'attività e per i 2 successivi. I soggetti che desiderano avvalersene devono comunicare la scelta: in sede di dichiarazione d inizio attività o entro 30 giorni dalla data di presentazione di questa entro 30 giorni dall inizio del periodo d imposta (per i due periodi d imposta successivi a quello d inizio). La scelta vincola il contribuente per almeno un periodo d'imposta e può essere revocata, con analoga procedura, dandone comunicazione ad un ufficio locale delle Entrate. Tutoraggio: il contribuente mediante apposito modello può chiedere alle Entrate l assistenza fiscale nell adempimento degli obblighi tributari. DECADENZA il regime agevolato cessa di trovare applicazione: dall anno successivo, qualora vengano superati, ma non oltre il 50%, i limiti di ricavi e compensi richiesti per fruire dell agevolazione dallo stesso anno in cui si verifica lo splafonamento, nel caso in cui i ricavi e i compensi superino del 50% i limiti richiesti. L eventuale ritardo nel comunicare la scelta non pregiudica il diritto ad accedere al regime agevolato. REGIME ORDINARIO E SEMPLIFICATO OGGETTO AUMENTO SOGLIE PER LA LIQUIDAZIONE IVA TRIMESTRALE RIFERIMENTI ART. 14 C.11 L. 183/2011 - ART. 7 C. 2 LETT. M) DL 70/2011 CIRCOLARE DEL 13/12/2011 Sintesi: dal 2012 la cd. "Legge di Stabilità" ha riallineato i limiti: per consentire le liquidazioni ed i versamenti periodici dell Iva con cadenza trimestrale rispetto alle soglie di ricavo per accedere al regime di contabilità semplificata. Come noto, con la L. 183/2011 (cd Legge di Stabilità 2012) il legislatore innalza i limiti per consentire le liquidazioni ed i versamenti periodici dell Iva con cadenza trimestrale, legandoli alle soglie di ricavo previste per l accesso al regime di contabilità semplificata. Riallineamento delle soglie: il DL 70/2011 (cd. "Decreto Sviluppo 2011") aveva modificato esclusivamente le soglie di accesso al regime di contabilità semplificata, lasciando inalterate quelle previste dall art. 7 Dpr 542/99 che consente alle imprese minori di effettuare le liquidazioni ed i versamenti dell IVA con periodicità trimestrale anziché mensile. Le novità dalla L. 183/2011 si è ovviato a tale disallineamento normativo. LEGGE DI STABILITA' 2011 - Art. 14 c. 11: "I limiti per la liquidazione trimestrale dell IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata". AUMENTO DELLE SOGLIE PER LA LIQUIDAZIONE IVA TRIMESTRALE Le soglie entro le quali è possibile liquidare e versare l IVA con cadenza trimestrale: sono elevate ad un ammontare di ricavi conseguiti nell anno precedente non superiori a:. 400.000, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi. 700.000, per le imprese aventi per oggetto altre attività. così come previsto per l accesso al regime di contabilità semplificata.

SOGGETTI INTERESSATI La possibilità di effettuare le liquidazioni Iva con periodicità trimestrale riguarda: sia le imprese, in forma individuale o societaria che i professionisti/artisti. Indipendentemente dunque dal riferimento al volume d'affari o ai ricavi del periodo precedente, non si dovrebbero porre particolare limiti dal punto di vista soggettivo. ADEMPIMENTI DEI TRIMESTRALI IVA I contribuenti che possono liquidare l Iva con cadenza trimestrale; effettuano il relativo versamento entro il 16 del 2 mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari applicano una maggiorazione alle somme dovute dell 1%, a titolo di interesse indeducibile ai fini delle imposte sui redditi. TRIMESTRALI "NATURALI": i soggetti cd. "trimestrali naturali" (distributori di carburante, autotrasportatori di merci c/terzi iscritti al relativo albo e associazioni in L. 398/91): non applicano la maggiorare dell'1% effettuano liquidazione/versamento del 4 trimestre entro il 16 febbraio dell'anno successivo (anziché il 16 marzo). OPZIONE IVA Qualora il contribuente decida di esercitare l opzione per il versamento dell IVA su base trimestrale dovrà (Dpr 442/97): adottare comportamento concludente (cioè procedere alla liquidazione/versamento dell IVA 2012 secondo le regole dei soggetti trimestrali) compilare il quadro VO della prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata (modello Iva 2013 relativo all anno d imposta 2012) DURATA: l opzione per la liquidazione IVA trimestrale: è vincolante per almeno un anno solare resta valida fino a quando non venga revocata, sempreché permangano i previsti requisiti. Nota: l'opzione per la contabilità semplificata, al contrario, vincola per il solo periodo d'imposta per il quale viene tenuta (la scelta va operata anno per anno). PROSPETTO DI SINTESI IMPRESE Possono eseguire le liquidazioni IVA con cadenza trimestrale le imprese che, nell anno solare precedente, hanno realizzato ricavi (o volume d'affari) non superiori a:.400.000 se hanno per oggetto prestazioni di servizi;. 700.000 per le imprese aventi per oggetto altre attività. ATTIVITA' "MISTE : in caso di esercizio congiunto di prestazioni di servizi ed attività diverse senza distinta annotazione dei relativi corrispettivi, si applica il limite di. 700.000. AGGI: nei seguenti casi non rileva il ricavo di vendita ma l aggio (art. 18 Dpr 600/73): tabacchi, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari; carburanti e lubrificanti; cessione di libri o periodici con contratto estimatorio

PROFESSIONISTI Possono eseguire le liquidazioni IVA trimestralmente se, nell anno solare precedente, hanno realizzato compensi (o volume d'affari) non superiori a. 400.000. Per tali soggetti il regime di contabilità semplificata rappresenta il regime naturale da adottare indipendentemente dall ammontare dei compensi percepiti, per cui non si dovrà operare alcuna opzione. D.P.R. 600/73 Art. 13. ( comma relativo professionisti ) - Le persone fisiche che esercitano arti e professioni, ai sensi dell'art. 49, commi primo e secondo del decreto indicato al primo comma, lettera c); - le società o associazioni fra artisti e professionisti di cui all'art. 5, lettera c), del decreto indicato alla precedente lettera; - gli enti pubblici e privati diversi dalle società, soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivià' commerciali. I soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte a titolo di acconto sui compensi corrisposti, di cui al successivo art. 21, devono tenere le scritture ivi indicate ai fini dell'accertamento del reddito dei percipienti. Art. 19. Scritture contabili degli esercenti arti e professioni Le persone fisiche che esercitano arti e professioni e le società o associazioni fra artisti e professionisti di cui alle lettere e) ed f), dell'art. 13, devono annotare cronologicamente in un apposito registro le somme percepite sotto qualsiasi forma e denominazione nell'esercizio dell'arte o della professione, anche a' titolo di partecipazione agli utili, indicando per ciascuna riscossione: a) il relativo importo, al lordo e al netto della parte che costituisce rimborso di spese diverse da quelle inerenti alla produzione del reddito eventualmente anticipate per conto del soggetto che ha effettuato il pagamento, e l'ammontare della ritenuta d'acconto subita;

b) le generalità, il comune di residenza anagrafica e l'indirizzo del soggetto che ha effettuato il pagamento; c) gli estremi della fattura, parcella, nota o altro documento emesso. Nello stesso registro devono essere annotate cronologicamente, con le indicazioni di cui alle lettere b) e c), le spese inerenti all'esercizio dell'arte o professione delle quali si richiede la deduzione analitica ai sensi dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Deve esservi inoltre annotato, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, il valore dei beni per i quali si richiede la deduzione di quote di ammortamento ai sensi del detto articolo, raggruppati in categorie omogenee e distinti per anno di acquisizione. Il contribuente può tenere registri distinti per gli incassi e per i pagamenti, nel qual caso tali registri, se contengono tutti i dati richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e sono tenuti con le modalità ivi previste, sostituiscono a tutti gli effetti quelli prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Una volta definito il regime contabile si provvederà ad effettuare l iscrizione presso l Agenzia delle Entrate, ( la quale attribuirà un numero di partita IVA ) e se oltre l attività professionale si svolge anche attività di impresa l iscrizione và effettuata anche presso la CCIAA competente. Al momento dell iscrizione si dovrà indicare se il soggetto è iscritto presso la CASSA contributiva di settore, in caso non vi sia tale iscrizione sarà obbligo effettuare contestualmente anche l iscrizione INPS nella gestione separata. Le attuali aliquote INPS della gestione separata sono il 27.72% per coloro che non hanno altra copertura assicurativa ( dipendenti/pensionati ), ed il 20% per coloro che hanno altra copertura. I contributi INPS vengono corrisposti calcolando la percentuale sul reddito e non sul fatturato. Al momento della fatturazione l onorario verrà incrementato di un 4% a titolo di INPS se il professionista è iscritto alla gestione separata, tale importo è assoggettato ad IVA e ritenuta d acconto. Se il professionista è iscritto alla Cassa del proprio settore, l incremento sarà del 2% e verrà assoggettato ad IVA ma non a ritenuta d acconto

Nome e Cognome Luogo e data di nascita Residenza completa Codice fiscale e partita IVA Fattura N. Data Spett.le ABC srl Via cccccc Cagliari P.IVa Descrizione prestazione Onorario Lordo (A ) Rimborsi spesa ( giustificativi intestati, viaggi, vitto alloggi ) ( B) + TOTALE (A+B) = Fondo contributo ( 2% 4% su A+B ) (C) + TOTALE Imponibile Iva ( A+B+C ) = IVA 21% + TOTALE FATTURA =

Ritenuta d Acconto 20% - ( calcolata su A+B con fondo al 2%- calcolata su A+B+C con fondo al 4% ) Importo da pagare = Nel caso in cui il professionista avesse optato per il regime dei minimi non dovrà applicare ne IVA e ne Ritenuta d acconto, nel caso abbia optato per il regime delle Nuove iniziative Produttive applicherà IVA ma non Ritenuta d acconto.