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COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, il 23-06-2003 C (2003) 2015 Oggetto: Aiuto di Stato n. N 402/02 Italia (Regione Sardegna) prestiti partecipativi alle PMI Signor Ministro, I. Procedimento 1. Con lettere della Rappresentanza permanente d'italia presso l'unione europea del 19 giugno 2002, registrata dalla Commissione il 21 giugno 2002, n. A/34583, le autorità italiane hanno notificato, conformemente all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE il regime di aiuto in oggetto. 2. Con lettere del 30 luglio 2002 e 18 novembre 2002 la Commissione ha rispettivamente chiesto informazioni complementari e inviato un sollecito. Con lettera del 5 febbraio 2003 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni. 3. Le autorità italiane hanno fornito informazioni con lettera della Rappresentanza permanente datate 20 dicembre 2002. Successivamente, con lettere del 20 marzo 2003 e 22 aprile 2003 hanno rispettivamente chiesto una proroga del termine per la risposta ed inviato altre informazioni. II. Descrizione dettagliata delle misure Titolo e base giuridica 4. Gli aiuti saranno concessi dalla Regione Sardegna in virtù del regime in oggetto. La base giuridica del regime è costituita da un progetto di deliberazione della Giunta regionale della Sardegna concernente le direttive di applicazione della misura 4.1 E del programma operativo per la Sardegna (2000-2006). S. E. On. Franco Frattini Ministro degli Affari esteri I - 00194 ROMA Commission Européenne B-1049 Bruxelles - Belgique Téléphone, standard 299.11.11. Télécopieur: 296.12.42. Télex: COMEU B 21877. Adresse télégraphique: COMEUR Bruxelles.

Obiettivo e stanziamento del regime 5. L obiettivo del regime è di favorire gli investimenti delle piccole e medie imprese attraverso un sostegno sotto forma di prestiti partecipativi concessi da un fondo creato ad hoc. Oggetto 6. Il regime prevede la costituzione di un fondo che sarà gestito da un soggetto gestore selezionato con procedure di evidenza pubblica. I costi di gestione non dovranno superare il 5% del capitale versato nel fondo stesso. La remunerazione verrà riconosciuta a condizione che i risultati delle operazioni siano tali da garantirne la copertura, una volta rientrati tutti i prestiti partecipativi comprensivi di quota capitale e interessi. 7. Il regime in questione dispone aiuti all'investimento in immobilizzazioni materiali e immateriali nonché aiuti ai servizi di consulenza. Gli aiuti all'investimento in immobilizzazioni materiali possono riguardare: - la costruzione di un nuovo impianto produttivo; - l'ampliamento, volto ad accrescere la capacità di produzione dei prodotti esistenti o ad aggiungerne altra relativa a nuovi prodotti (ampliamento orizzontale) e/o a creare nello stesso stabilimento una nuova capacità produttiva a monte o a valle di processi produttivi esistenti (ampliamento verticale); - l'ammodernamento, diretto alla razionalizzazione dei processi produttivi, alla riorganizzazione, al rinnovo e all'aggiornamento tecnologico dell'impresa; - la riconversione, diretta a sostituire i prodotti esistenti tramite l'introduzione di produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi, attraverso la modificazione dei cicli produttivi. Dotazione e durata del regime 8. La durata del regime è fissata al 31 dicembre 2006 e la dotazione totale ammonta a 11 152 000 di EUR. Beneficiari 9. Beneficeranno del regime le piccole e medie imprese quali definite nella Raccomandazione 96/280/CE della Commissione del 3 aprile 1996 1, aventi localizzazione produttiva in Sardegna. 10. Sono esclusi dal campo di applicazione del regime i settori dei trasporti, della siderurgia, dell'industria carboniera, della costruzione navale e delle fibre sintetiche nonché le imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e/o dell'acquacoltura di cui 1 GU L 107 del 30.4.1996. La stessa risoluzione figura all'allegato I del regolamento CE n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del 13.1.2001). 2

all'allegato I del trattato CE. Sono del pari escluse dal regime anche le imprese in difficoltà 2. 11. Il regime non si applica ai grandi progetti di investimento, quali definiti nella disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento 3. Costi ammissibili 12. Per quanto concerne gli aiuti all'investimento in immobilizzazioni materiali, il regime considera ammissibili le spese per terreni (fino ad un massimo del 10% delle spese ammissibili), edifici, macchinari ed impianti, progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati, i collaudi e gli oneri per le concessioni edilizie. Gli investimenti immateriali possono riguardare i costi di acquisizione delle tecnologie. 13. Gli aiuti ai servizi di consulenza riguarderanno le valutazioni di impatto ambientale, gli studi di fattibilità economico-finanziaria e le spese per consulenze legali (escluse quelle per contenzioso), tecniche e finanziarie purché non si tratti di servizi continuativi o periodici né connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa. Forma e intensità dell'aiuto 14. Il regime prevede la concessione di aiuti sotto forma di prestiti partecipativi. Il tasso di interesse sarà composto da una quota fissa e da una quota variabile, secondo i seguenti criteri: - la quota fissa sarà pari al 60% del tasso variabile EURIBOR a 3 mesi con scadenza 360 giorni, calcolato come media aritmetica nell'ambito del semestre precedente la scadenza della rata; - la quota variabile sarà commisurata al risultato della gestione dell'impresa beneficiaria nell'anno precedente e sarà determinata annualmente in base al seguente rapporto: o al numeratore: l'utile conseguito (al lordo d'imposta e degli interessi gravanti sul prestito partecipativo) al netto di ammortamenti ordinari; o al denominatore: l'importo costituito dalla somma aritmetica del capitale sociale, del prestito partecipativo in linea capitale e delle riserve (esclusi i contributi a fondo perduto incassati). 15. Il tasso di interesse totale (quota fissa e quota variabile) non potrà essere superiore alla medesima quota fissa più 2,5 punti percentuali. La durata del prestito non potrà superare gli 8 anni. 16. Il regime comporta un riferimento esplicito al rispetto dei massimali di intensità quali fissati dalla carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006. Le autorità italiane si sono impegnate a calcolare l'equivalente sovvenzione (lordo e 2 Quali definite negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 288 del 9.10.1999). 3 GU C 107 del 7.4.1998. La nuova disciplina è stata pubblicata nella GU C 70 del 19.3.2002. 3

netto) applicando il metodo previsto all'allegato I degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 4. 17. Le autorità italiane hanno precisato che applicheranno le modalità di ammortamento previste dalle disposizioni fiscali in vigore e che il tasso di imposizione sugli utili della società ammonta al 36%. 18. Per i servizi di consulenza (vedasi supra punto 13), l intensità lorda dell'aiuto non eccederà il 50% dei costi inerenti a detti servizi. 19. Il finanziamento dell'investimento non potrà superare il 50% dei costi ammissibili. Altre condizioni 20. Il regime prevede che gli aiuti siano assistiti da garanzie reali e/o personali dei soci, idonee a coprire, per capitale e interessi, il rischio dell'operazione. 21. Le domande di aiuto devono essere presentate prima dell'avvio dei lavori per l'esecuzione dei progetti di investimento. 22. Il regime prevede una clausola che impone il mantenimento dell'investimento nella regione beneficiaria per un periodo minimo di cinque anni. 23. L'impresa beneficiaria dovrà contribuire al finanziamento dell'investimento a concorrenza almeno del 30%. 24. Per gli aiuti accordati alle attività connesse alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti dell'agricoltura di cui all'allegato I del trattato, la base giuridica del regime prevede che qualsiasi aiuto individuale di importo eccedente 12 000 000 di EUR o i cui costi ammissibili superino la soglia di 25 000 000 di EUR sarà notificato separatamente. Cumulo 25. Il regime è cumulabile con altri regimi di aiuto aventi identica finalità nei limiti dell'intensità di aiuto massima prevista nella carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006. Per permettere il controllo, all'atto della domanda, l'impresa beneficiaria dovrà comunicare tutti gli aiuti ricevuti e si impegna a comunicare gli aiuti che riceverà nel periodo di ammortamento del prestito partecipativo. Impegni dello Stato membro 26. Per quanto concerne gli aiuti alle attività connesse alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti d'agricoltura di cui all'allegato I del trattato, le autorità italiane si sono impegnate esplicitamente a rispettare tutte le disposizioni del punto 4.2 degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo 5. 4 GU C 74 del 10.3.1998. 5 GU C 232 del 12.8.2000. 4

III. Valutazione dell'aiuto Valutazione della presenza di aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE 27. Per valutare se le misure in oggetto costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE occorre determinare se procurano un vantaggio ai beneficiari, se tale vantaggio è di origine statale, se altera la concorrenza e se le misure in questione sono atte ad incidere sugli scambi tra Stati membri. 28. Il primo elemento costitutivo dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE è la possibilità che il regime in questione procuri un vantaggio a taluni beneficiari specifici. Si tratta pertanto di determinare, da un lato, se le imprese beneficiarie ricevono un vantaggio economico che non avrebbero ottenuto in normali condizioni di mercato oppure se evitano di sostenere costi che normalmente avrebbero dovuto gravare sulle risorse finanziarie proprie delle imprese e, d'altro lato, se tale vantaggio è concesso ad una categoria o gruppo determinato di imprese. La concessione dei prestiti partecipativi alle piccole e medie intraprese aventi localizzazione produttiva in Sardegna comporta vantaggi economici per i beneficiari, giacché tali prestiti riducono i costi che normalmente dovrebbero gravare sulle loro risorse finanziarie. Infatti, qualora il beneficiario non realizzi utili, il tasso d'interesse si limiterà alla quota fissa (vedasi punto 15), il che può essere inferiore al tasso di riferimento della Commissione. Data la loro selettività, le misure in causa possono favorire talune imprese rispetto ai loro concorrenti. 29. In base alla seconda condizione di applicazione dell'articolo 87 gli aiuti devono essere accordati dallo Stato o mediante risorse statali. Nella fattispecie, l'esistenza di una risorsa di Stato è dimostrata dal fatto che la misura è effettivamente sostenuta dal bilancio pubblico di una collettività territoriale. 30. In base alla terza e quarta condizione di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE l'aiuto falsa o minaccia di falsare la concorrenza ed incidere sugli scambi intracomunitari. Nella fattispecie, le misure minacciano di falsare la concorrenza, dato che rafforzano la posizione finanziaria e le possibilità di azione delle imprese beneficiarie rispetto ai loro concorrenti che ne non fruiscono. Se tale effetto si produce nell'ambito degli scambi intracomunitari, questi ultimi risentono di dette misure. In particolare, tali misure falsano la concorrenza ed incidono sugli scambi comunitari qualora le imprese beneficiarie esportino una parte della loro produzione in altri Stati membri. Peraltro, occorre osservare che anche se le imprese in questione non sono esse stesse esportatrici, la produzione nazionale ne risulta avvantaggiata. Infatti, come lo ha osservato la Corte di giustizia " quando uno Stato membro concede un aiuto ad un'impresa, la produzione interna può risultarne invariata o aumentare, con la conseguenza che ( ) le possibilità delle imprese con sede in altri Stati membri di esportare i loro prodotti verso il mercato di questo Stato membro ne sono diminuite" 6. 6 Sentenza del 13 luglio 1988, Francia/Commissione, 102/87, Racc. Pag. 4067, punto 19. 5

31. Per i motivi di cui sopra, le misure in causa sono in linea di principio vietate dall'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e possono essere considerate compatibili con il mercato comune unicamente se sono ammesse a beneficiare di una delle deroghe del trattato CE. Legittimità del regime 32. Poiché le misure in questione non sono ancora in vigore, la Commissione constata che le autorità italiane hanno soddisfatto gli obblighi di notifica conformemente all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Base giuridica della valutazione 33. Dopo avere determinato la natura di aiuto di Stato delle misure in esame, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE la Commissione deve esaminare se possano essere dichiarate compatibili con il mercato comune, ai sensi dell'articolo 87, paragrafi 2 e 3 del trattato. 34. Per quanto concerne l'applicabilità delle deroghe previste dal trattato CE, la Commissione considera che gli aiuti in causa non possono beneficiare delle deroghe dell'articolo 87, paragrafo 2, del trattato CE dato che non si tratta di aiuti a carattere sociale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), né di aiuti destinati a rimediare ai danni causati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), né di aiuti che non rientrano nel disposto dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera c). Non sono per ovvie ragioni neppure applicabili le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere b) e d). La Commissione deve pertanto valutare se le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) siano applicabili al regime in oggetto. A tale proposito occorre ricordare che in base alla carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, il territorio della Regione sardegna è ammissibile alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE. Valutazione della compatibilità dell'aiuto 35. Il regime in oggetto prevede la concessione di aiuti agli investimenti materiali e immateriali ed ai servizi di consulenza. Tali aiuti riguardano unicamente le piccole e medie imprese e sono valutati dalla Commissione in base al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle PMI 7. 36. La Commissione constata che il regime in oggetto soddisfa i criteri fissati da detto regolamento. 7 GU L 10 del 13.1.2001. 6

37. La definizione di piccole e medie imprese (PMI) è conforme alla raccomandazione 96/280/CE della Commissione del 3 aprile 1996 8, nell'allegato I al regolamento (CE) n. 70/2001. Qualora, ed a partire dal momento in cui, il regolamento fosse modificato, soprattutto per quanto concerne la definizione di PMI, le autorità italiane avranno un periodo di adeguamento di sei mesi per adattarsi al regime in tal senso, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CE) 994/1998 del Consiglio del 7.05.1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato 9 che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali 10. 38. La nozione di investimento è conforme alle definizioni contenute nel regolamento (CE) n. 70/2001. I costi ammissibili degli investimenti materiali sono conformi con l'articolo 4, paragrafo 5, di detto regolamento. Peraltro, sono rispettate anche le condizioni previste dall'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), e dell'articolo 7 di detto regolamento. 39. Il regime contiene un riferimento esplicito al rispetto del massimale di intensità fissato dalla carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, il che comporta la conformità dell'intensità degli aiuti all'investimento. Tale riferimento permetterà anche di tener conto di qualsiasi modifica della carta suddetta, ivi comprese quelle che saranno eventualmente introdotte in virtù, tra l'altro, dell'applicazione delle opportune misure disposte dalla nuova disciplina multisettoriale 11. 40. Gli aiuti ai servizi di consulenza sono conformi all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 70/2001. Occorre tuttavia precisare che la Commissione ritiene che la valutazione dell'impatto ambientale sia un costo connesso agli investimenti materiali, ammissibile per le PMI. Di conseguenza, gli aiuti relativi a tali costi devono rispettare il massimale di intensità previsto per gli aiuti all'investimento. Però la carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 prevede, per la Sardegna, un'intensità di aiuto superiore all'intensità applicata dalle autorità italiane per gli aiuti ai servizi di consulenza (vedasi punto 18). Ne consegue che tali aiuti rispettano i massimali di intensità fissati da detta carta per questo tipo di costi ammissibili. 41. In altri casi concernenti aiuti concessi sotto forma di prestiti partecipativi a tassi agevolati 12, la Commissione ha utilizzato come tasso di riferimento il tasso comunitario maggiorato di 400 punti, conformemente alla sua comunicazione concernente il metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione 13, ritenendo che tali prestiti fossero stati accordati in assenza delle garanzie di norma richieste dalle banche. Nella fattispecie, il regime richiede garanzie per coprire il rischio dell'intervento (vedasi punto 20) e, quindi, l'eventuale rimborso del 8 9 10 11 12 13 GU L 107 del 30.4.1996. La stessa risoluzione figura all'allegato VI al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 di 13.1.2001). Divenuti articoli 87 e 88 del trattato. GU L 142 del 14.05.1998. GU C 70 del 19.3.2002. Vedasi ad esempio l'aiuto di stato N 349/01 Fondo di consolidamento e crescita (Sassonia) GU C 273/3 del 9.9.1997. 7

prestito partecipativo. In tali condizioni, la Commissione accetta l'utilizzazione del tasso di riferimento comunitario non maggiorato 14, attualmente 4,8%. Secondo il calcolo di stima della Commissione, gli aiuti concessi nel quadro del regime in questione non dovrebbero superare, anche in assenza di qualsiasi interesse (abbuono totale) un'intensità pari a circa il 10% ESL. L'intensità dell'aiuto dovrebbe tuttavia essere inferiore tenuto conto della quota fissa del tasso d'interesse (vedasi punto 15). 42. La Commissione osserva inoltre che il regime non si applica ai settori dei trasporti, della siderurgia, dell'industria carboniera, della costruzione navale e delle fibre sintetiche. Non si applica neppure alle imprese connesse alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca di cui all'allegato I del trattato, né alle attività connesse alla produzione di prodotti dell'agricoltura di cui all'allegato I del trattato. Il regime non si applica neppure ai grandi progetti d'investimento, quali definiti dalla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento 15, né alle imprese in difficoltà 16. 43. Per quanto concerne gli aiuti alle imprese connesse alla trasformazione ed alla commercializzazione di prodotti dell'agricoltura di cui all'allegato I del trattato, le autorità italiane si sono impegnate esplicitamente a rispettare tutte le disposizione di cui al punto 4.2 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (vedasi punto 26). Di conseguenza, gli aiuti prospettati possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato in quanto si tratti di aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche senza alterare le condizioni di scambio in misura contraria al comune interesse. 44. La Commissione rileva che il regime prevede anche disposizioni atte a permettere il rispetto ed il controllo delle regole sul cumulo degli aiuti. 45. La Commissione fa infine presente l'obbligo di trasmettere alla Commissione una relazione annuale sul regime in causa, conformemente all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 659/1999 17. Conclusione 46. Concludendo, la Commissione ritiene che gli aiuti alle piccole e medie imprese disposti dal regime in oggetto siano compatibili con il trattato CE in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE e dell'articolo 61, paragrafo 3, lettere a) e c), dell'accordo SEE. Gli aiuti rispettano peraltro i limiti e le condizioni fissate dal regolamento (CE) n. 70/2001 e dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale. 14 15 16 17 Nella stessa ottica, vedasi ad esempio l'aiuto di Stato N 181/02 Italia (Toscana) aiuti relativi al DOCUP misura 1.3. GU C 107 del 7.4.1998. Una nuova disciplina è stata pubblicata nella GU C 70 del 19.3.2002. Quali definite dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato al salvataggio ed alla ristrutturazione d'imprese in difficoltà (GU C 288 del 9.10.1999). GU L 83 del 27.3.1999. 8

47. La Commissione ritiene pertanto che il regime in questione soddisfi i criteri per essere considerato compatibile ed ha quindi deciso di non sollevare obiezioni al riguardo. DECISIONE. La Commissione considera l'aiuto compatibile con il trattato CE. Ove la presente lettera dovesse contenere elementi riservati da non divulgare a terzi, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della presente. Qualora non riceva una richiesta motivata in tal senso entro il termine stabilito, la Commissione presumerà il tacito assenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera, sul sito Internet http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/. Tale richiesta dovrà essere inviata mediante lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale della concorrenza Direzione aiuto di Stato I Protocollo aiuti di Stato B-1049 Bruxelles Fax: + 32.2.2961242 Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione. Per la Commissione Mario Monti Membro della Commissione 9