ASSICURAZIONE NATANTI. assicurazioni Assicuratrice ufficiale dell Automobile Club d Italia



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ASSICURAZIONE NATANTI assicurazioni Assicuratrice ufficiale dell Automobile Club d Italia Edizione 8/2000

SARA assicurazioni spa Assicuratrice ufficiale dell Automobile Club d Italia Sede e Direzione Generale: 00198 Roma - Italia, Via Po n. 20 Capitale Sociale L. 91.125.000.000 (i.v.) - Iscrizione Tribunale Roma n. 946/41 CCIAA Roma n. 117033 - C.F. 00408780583 - P. IVA 00885091009 Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni con DMICA 26.8.1925 (G.U. 31.8.1925 n. 201) raccolta delle condizioni che regolano il contratto di assicurazione per i seguenti rischi: RESPONSABILITÀ CIVILE INCENDIO FURTO E RAPINA Mod. 205/Ab - ed. 8/2000 - (15.000) T2 Roma

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA NAVIGAZIONE O GIACENZA IN ACQUA DEI NATANTI

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: per «Legge» la Legge 24/12/1969, n. 990, sulla assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni; per «Regolamento» il Regolamento di esecuzione della predetta Legge e successive modificazioni; per «Impresa» SARA assicurazioni spa; per «Contraente» la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione; per «Assicurato» la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto. Art. 1 Oggetto dell assicurazione L'Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla navigazione o giacenza del natante in acque private. L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle «Condizioni Aggiuntive», i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle «Condizioni Aggiuntive». Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche. Art. 2 Esclusioni e rivalsa L assicurazione non è operante: se il conducente non è abilitato alla navigazione a norma delle disposizioni in vigore; nel caso di natanti adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti; nel caso di natanti con "autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M.19.11. 1992 n. 566)", se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'autorizzazione; nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione; nel caso di natante condotto da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della Legge, l'impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. Art. 3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del 5

C.C. nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Qualora sia applicabile l'art. 18 della Legge, l'impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. Art. 4 Limiti di navigazione L'assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei paesi europei. Art. 5 Pagamento del premio L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel frontespizio di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze contro rilascio di quietanze emesse dall'impresa. Il pagamento va eseguito presso l'agenzia (o Ufficio) cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare anche il certificato ed il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore per l'assicurazione della R.C.A., contro rilascio di quietanze emesse dall'impresa recanti la data di pagamento e la firma della persona preposta alla riscossione del premio. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto dell'impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C. Art. 6 Adeguamento del premio Qualora l Impresa intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni normative di polizza, con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, deve comunicare al Contraente il nuovo premio (esclusa, ove prevista, la variazione derivante dal verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione), almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto stesso. Nel caso in cui il Contraente non comunichi, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, di non accettare il premio proposto, il contratto si intende rinnovato alle nuove condizioni di premio comunicate dall'impresa. In questo caso si applica a favore dell'assicurato il termine di tolleranza previsto dall'art. 1901 C.C., secondo comma. Art. 7 Trasferimento della proprietà del natante Il trasferimento di proprietà del natante comporta la cessione del contratto di assicurazione (caso A), salvo che il cedente chieda che il contratto stesso, stipulato per il natante ceduto, sia reso valido per altro natante di sua proprietà (caso B). Relativamente al caso: A) trasferimento di proprietà del natante assicurato che comporti la cessione del contratto di assicurazione: il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all'impresa e, in qualità di cedente, è tenuto al pagamento dei premi fino al momento di detta comunicazione; l'impresa, ricevuti in restituzione il certificato di assicurazione e il contrassegno, prende atto della cessione mediante appendice e rilascio di nuovo certificato di assicurazione e contrassegno. Non sono ammesse variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. L'acquirente, qualora documenti di essere già contraente di polizza di assicurazione R.C. Natanti riguardante lo stesso natante, non è tenuto a subentrare nella polizza ceduta che sarà annullata dal giorno in cui è stato restituito il certificato di assicurazione ed il contrassegno, senza restituzione dei premi pagati. B) qualora il cedente, previa restituzione del certificato di assicurazione e contrassegno relativi al natante ceduto, chieda che la polizza sia resa valida per altro natante di sua proprietà, l Impresa prenderà atto del trasferimento delle garanzie sull'altro natante, rilascerà un nuovo certificato di assicurazione e contrassegno e procederà al conguaglio del premio qualora la variazione del natante comporti una variazione degli elementi in base ai quali è stato determinato il premio stesso. Art. 8 Modalità per la denuncia dei sinistri La denuncia del sinistro deve contenere il numero di polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. A fronte di omissioni nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato nell'ipotesi che tali omissioni abbiano portato pregiudizio. Art. 9 Gestione delle vertenze L Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. Art. 10 Risoluzione del contratto per il furto del natante In caso di furto del natante il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. Il Contraente deve darne notizia all'impresa fornendo copia della denuncia di furto presentata all'autorità competente. Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto è risolto alla data di scadenza del premio o della rata di premio successiva alla data del furto stesso. L'Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data del furto. Art. 11 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione Salvo quanto previsto dall'art. 6, in mancanza di disdetta data da una delle Parti almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente. Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla 6 7

sua scadenza si applica il disposto del comma che precede. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. Art. 12 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 13 Rinvio alle norme di legge Per quanto non è espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana. CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER L'ASSICURAZIONE DEI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA (valide soltanto quelle espressamente richiamate sulla prima facciata-frontespizio di polizza) A) Abrogata. B) Natanti adibiti a scuola guida - Garanzia terzi trasportati L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente. D) Danni a cose ed animali di terzi L Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi. L'assicurazione è stipulata con una franchigia assoluta per ogni sinistro nella misura indicata nel frontespizio. L'Impresa conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia. Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose od animali che si trovano a bordo del natante od alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate, salvo, per i natanti adibiti a trasporto pubblico di persone, il disposto delle Condizioni aggiuntive E o F. E) Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi danaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. La garanzia è prestata fino ad un massimo di L. 200.000 per ogni persona danneggiata. F) Danni a cose ed animali di terzi e danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone 1) Danni a cose ed animali di terzi L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi. L'assicurazione è stipulata con la franchigia assoluta di L. 50.000 per ogni sinistro. L'Impresa conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia. Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante. 2) Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati esclusi danaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto: sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. La garanzia è prestata fino ad un massimo di L. 200.000 per ogni persona danneggiata. 8 9

G) Attività idrosciatoria - Traino di paracadute ascensionale o di deltaplano L'Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall'esercizio dell'attività di traino. J) Deroga alla tacita proroga A deroga dell art. 11, il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza. ASSICURAZIONI INCENDIO, FURTO E RAPINA 10

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Definizioni Nel testo che segue, per «Assicurato» si intende la persona fisica per la quale viene prestata l'assicurazione. Art. 14 Estensione territoriale L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché, mentre il natante si trova in navigazione, entro i limiti stabiliti per l'assicurazione di Responsabilità Civile. Art. 15 Esclusioni L'assicurazione non comprende i danni: a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività; b) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il natante; c) verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara; d) derivanti da semplici bruciature o da corto-circuiti e da altri fenomeni elettrici, non seguiti da incendio; e) se l evento per il quale è prestata la garanzia si è verificato mentre il natante è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore. Art. 16 Abrogato Art. 17 Oggetto e delimitazioni delle garanzie - Esclusioni - Scoperti L'assicurazione concerne i soli danni materiali e diretti subiti dal natante in conseguenza degli eventi assicurati ed è prestata a valore intero con il limite, comunque, del valore commerciale del natante al momento del sinistro; per valore commerciale si intende quello del corrente mercato dell'usato escluse attribuzioni di valore storico, artistico, d'affezione o di mercato di natanti d'epoca. Formano oggetto dell'assicurazione lo scafo e il motore del natante nonché le attrezzature e i soli accessori di cui il natante stesso deve essere dotato a norma di legge, esclusi apparecchi ricetrasmittenti. Tutto il resto è escluso dall'assicurazione ad eccezione degli eventuali accessori di altro tipo (compresi apparecchi ricetrasmittenti) espressamente indicati in separata appendice e sempreché gli stessi siano saldamente incorporati nello scafo e ne sia documentata l'esistenza e la data di acquisto. Sono in ogni caso esclusi dischi, nastri, bagagli, merci ed ogni altro indumento ed oggetto. Nella garanzia Incendio sono compresi i danni derivanti da tale evento, qualunque ne sia la causa (salvo le esclusioni sopra indicate); sono altresì ricompresi i danni provocati dall'azione del fulmine e dall esplosione del carburante contenuto nel natante e destinato al funzionamento del motore. La garanzia Furto è prestata con l applicazione di uno scoperto del: 10% con il minimo di L 200.000, per entrobordo; 10% con il minimo di L 300.000, per fuoribordo e ibridi; 20% con il minimo di L 300.000, per gommoni. Detta garanzia non è operante quando non siano stati posti in funzione i mezzi di chiusura e di sicurezza di cui il natante è dotato. Sono equiparati ai danni da furto quelli conseguenti al furto (consumato o tentato), compresi i danni prodotti al natante nell'esecuzione o in conseguenza del furto del natante stesso; sono invece esclusi i danni da incendio provocati dall'autore del furto. Ferme le esclusioni e le limitazioni sopra precisate, l'assicurazione si estende al caso di rapina (sottrazione mediante violenza o minaccia alla persona); non rientrano in garanzia i danni conseguenti a reati aventi configurazione giuridica diversa dal furto o dalla rapina Art. 18 Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro L'Assicurato deve, entro tre giorni da quando è venuto a conoscenza dell'evento, darne dettagliato avviso scritto all'impresa, esponendo data, luogo, cause e circostanze dell'evento, natura ed entità delle conseguenze. In caso di furto o rapina all'avviso di sinistro devono essere allegati i documenti comprovanti il danno nonché copia della denuncia presentata all'autorità italiana competente e da questa vistata, anche se, per i sinistri avvenuti all'estero, analoga denuncia è stata presentata alle Autorità locali. Non dovranno essere effettuate riparazioni del natante, salvo quelle di prima urgenza (necessarie per portare il natante danneggiato nella rimessa o nell'officina), negli 8 giorni lavorativi successivi alla denuncia del sinistro, salvo preventivo consenso dell Impresa. Trascorso il termine di 8 giorni, l'assicurato ha facoltà di fare eseguire le riparazioni lasciando a disposizione dell'impresa i residui e le tracce del sinistro. L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione, dei danni subiti e del loro ammontare. Se dolosamente non viene adempiuto agli obblighi della denuncia ed agli altri indicati nei commi precedenti, l'assicurato o gli aventi diritto perdono il diritto all indennizzo; se a tali obblighi non viene adempiuto colposamente, l Impresa ha il diritto di ridurre l indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto. Art. 19 Determinazione dei danni indennizzabili L'ammontare del danno è costituito dalla differenza tra il valore che il natante o le sue parti avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi. L Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente nella misura in cui l Assicurato non ha diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti. Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie, apportate al natante in occasione della riparazione. Se al momento del sinistro le cose assicurate avevano un valore superiore alle somme per le quali sono state garantite, il danno determinato ai sensi del primo comma del presente articolo verrà risarcito in proporzione alle minori somme assicurate, rimanendo a carico dell'assicurato la differenza, esclusa ogni compensazione con quanto eventualmente assicurato con altra polizza. Art. 20 Liquidazione del danno a mezzo arbitrato La determinazione dell ammontare del danno ha luogo mediante accordo fra le Parti, ovvero, quando una di esse lo richieda, mediante Periti nominati rispettivamente dall'impresa e dall'assicurato. I Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio Perito o 12 13

se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede o ha sede legale il convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l Agenzia cui è assegnata la polizza. I Periti devono: a) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui all art. 18; b) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro; d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno. I risultati delle operazioni di cui alle precedenti lettere c) e d) sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico dell Impresa e dell Assicurato in parti uguali. Art. 21 Liquidazione del danno In caso di sinistro totale la liquidazione del danno ha luogo non prima di 30 giorni dalla data in cui è pervenuta la denuncia del sinistro e comunque previa presentazione, a richiesta dell Impresa, da parte del Contraente: in caso di incendio, di copia del verbale dell Autorità intervenuta; in caso di furto, del certificato attestante l eventuale iscrizione a pubblici registri e la perdita di possesso del natante rubato e, su richiesta dell Impresa, il certificato di chiusa inchiesta ovvero l attestato di mancato ritrovamento rilasciati, rispettivamente, dall Autorità Giudiziaria o dalle Autorità cui è stata presentata la denuncia. Il pagamento dell indennizzo è eseguito, in lire italiane, presso la sede dell Impresa o dell Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 15 giorni dalla data dell atto di liquidazione. L Impresa, previa comunicazione all Assicurato entro il termine di 8 giorni lavorativi dalla data della denuncia, ha facoltà di fare eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del natante danneggiato, nonché di sostituire in tutto o in parte le cose rubate, distrutte o danneggiate, invece di pagare l indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del natante dopo il sinistro, corrispondendone, in deroga al precedente art. 19, il controvalore. Art. 22 Ritrovamento e recupero del natante rubato In caso di ritrovamento del natante rubato, l'assicurato e il Contraente hanno l'obbligo di darne immediato avviso all'impresa e di collaborare con la stessa per il recupero, le cui operazioni avvengono a cura e spese dell'impresa. L'Impresa non procede al recupero del natante quando il costo delle relative operazioni supera il valore commerciale del natante stesso. In caso di recupero prima del pagamento dell'indennizzo, l'impresa risponde dei danni indennizzabili conseguenti al furto. Ove il recupero avvenga dopo il pagamento dell'indennizzo, l Assicurato ha l'obbligo di consentire all Impresa la disponibilità del natante mediante rilascio di procura a vendere o delle autorizzazioni necessarie per la radiazione e la demolizione dello stesso. Il ricavato della vendita viene acquisito dall'impresa ovvero ripartito con l'assicurato, secondo i rispettivi interessi, in caso di indennizzo parziale. L'Assicurato ha facoltà di rientrare in possesso del natante recuperato previa restituzione dell'indennizzo, fermo l'obbligo dell'impresa di rispondere dei danni indenniz- zabili conseguenti al furto. Art. 23 Disdetta in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o l'impresa possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. L Impresa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione la parte del premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso. Art. 24 Estinzione dell assicurazione in caso di sinistro totale - Riduzione automatica della somma assicurata in caso di sinistro parziale Al verificarsi di sinistro indennizzabile, che comporti la perdita totale del natante, il rischio cessa e l'assicurazione si estingue. Qualora il sinistro sia parziale, le somme assicurate si intendono ridotte, con effetto immediato e sino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile, salvo che il Contraente abbia reintegrato la parte di premio corrispondente alla riduzione. Il Contraente è tenuto, in ogni caso, a corrispondere per intero il premio relativo al periodo di assicurazione in corso. Tuttavia, se la cessazione del rischio avviene a seguito di sinistro indennizzato in base ad altre garanzie prestate con la presente polizza, il Contraente ha facoltà di utilizzare per altro natante la parte di premio non usufruita. Art. 25 Vincolo a favore di terzi Qualora la polizza risulti vincolata a favore di terzi l'impresa si impegna, fino alla scadenza del vincolo, a non apportare modifiche al contratto, a non corrispondere indennizzi e a non avvalersi della facoltà di recesso in caso di sinistro senza averne dato comunicazione al beneficiario del vincolo, con preavviso di 15 giorni. Art. 26 Altre assicurazioni Il Contraente o l'assicurato deve comunicare per iscritto all'impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 C.C. Art. 27 Pagamento del premio - Proroga dell assicurazione e periodo di assicurazione - Oneri fiscali - Rinvio alle norme di legge Valgono le disposizioni degli artt. 5, 11, 12, 13. 14 15

CONDIZIONE AGGIUNTIVA PER L'ASSICURAZIONE DI TUTTI I RISCHI: R.C., INCENDIO E FURTO (valida soltanto se espressamente richiamata sulla prima facciata-frontespizio di polizza) P) Estensione limiti di navigazione Fermo quanto indicato negli artt. 4 e 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione, l assicurazione vale anche per il Mar Nero e le coste orientali dell Atlantico tra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie. SOCIETÀ SARA ROMA R O M A - UFFICIO REGISTRO BOLLO - RADIO E ASSICURAZIONI - 16

Operiamo in tutti i rami e siamo presenti sull intero territorio nazionale con oltre 400 punti di vendita e di consulenza assicurativa Provvediamo con rapidità alla liquidazione ed al pagamento dei danni, fornendo altresì adeguata assistenza agli Assicurati attraverso una rete di centinaia di operatori specializzati, distribuita in tutte le principali località assicurazioni assicurazioni AGENZIE PRESSO TUTTI GLI AUTOMOBILE CLUB E LORO DELEGAZIONI AGENZIE PRESSO TUTTI GLI AUTOMOBILE CLUB E LORO DELEGAZIONI