REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.7848 REG. RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO 2003 ORDINANZA

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REPUBBLICA ITALIANA N. 8094/04 REG.DEC. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.7848 REG. RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO 2003 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso in appello n. *** proposto dal Comune di ***, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall Avv. Filippo Lubrano ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Roma, via Flaminia n. 79 c o n t r o *** s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall Avv. Gianni Bedetta ed elettivamente domiciliata in Roma, via Maria Cristina n. 8 (c/o studio Avv. Goffredo Gobbi) per l annullamento della sentenza del TAR Marche n. 890 dell 8.7.2003. Visto l atto di costituzione in giudizio della società intimata; Viste le memorie prodotte dalle parti; Visti gli atti tutti di causa; Udito, alla pubblica udienza dell 8 giugno 2004, il relatore, consigliere Nicolina Pullano, ed uditi, inoltre, gli Avv.ti R.Ciociola, per delega dell avv. F.Lubrano, sulla fase delle preliminari F.Lubrano, nella fase della discussione, G.Bedetta; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: F A T T O e D I R I T T O GFF

2 N. RIC.7848/2003 Il TAR Marche ha accolto il ricorso proposto dalla Società *** per l annullamento del provvedimento n. *** del *** (prat. ed. n. ***), con il quale il dirigente del settore Urbanistica del Comune di ****, essendo stata adottata, con deliberazione del C.C. n.* dell ****, una variante al P.R.G. riguardante le zone costiere, ha sospeso, ai sensi delle norme di salvaguardia in pendenza dell approvazione dei piani urbanistici, il rilascio della concessione edilizia chiesta dai sigg. ***, danti causa della società ***, per la sopraelevazione e l ampliamento di un fabbricato. Il TAR ha ritenuto che la modifica delle N.T.A., introdotta con la variante al P.R.G., non potesse più influire sul procedimento preordinato al rilascio della concessione edilizia, che si era già perfezionato ed esaurito, anche se la concessione non era stata formalmente rilasciata, in quanto la pratica edilizia era stata già istruita sotto entrambi gli aspetti previsti dalla L. n. 10 del 28.1.1977. Infatti, il funzionario responsabile del settore urbanistica, con nota del ****, aveva comunicato alla società **** il parere favorevole della Commissione edilizia e, con la stessa nota, aveva invitato l interessata ad inviare la ulteriore documentazione, comprendente la ricevuta di versamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonchè del contributo relativo al costo di costruzione, tutti valutati e quantificati. Il Comune di ***, con l appello in epigrafe, chiede l annullamento della sentenza perchè erronea, in relazione a quanto dispone l art. 4 della L. n. 10 del 1977 e contrastante con il costante orientamento della giurisprudenza, secondo il quale la comunicazione del parere favorevole della Commissione edilizia non è idonea a produrre gli effetti giuridici propri della concessione edlilizia.

3 N. RIC.7848/2003 La società *** nel costituirsi in giudizio ha illustrato i motivi di infondatezza dell appello. Successivamente entrambe le parti hanno depositato memoria, ribadendo le rispettive tesi difensive. Il Comune appellante ha anche rappresentato (asserendo di non potere però produrre la relativa documentazione, perchè non più in termini) che da ulteriori accertamenti è risultato che la società *** ha acquistato dalla ditta proprietaria dei terreni dei mappali diversi da quelli sui quali insiste il fabbricato oggetto del richiesto intervento edilizio e che, a seguito di detti accertamenti, la Commissione edilizia ha espresso parere negativo in ordine al rilascio della concessione per mancata proprietà dei mappali, per cui l originario ricorso dovrebbe essere dichiarato improcedibile. Il Collegio, a tale riguardo, ritiene di non dover disporre la necessaria istruttoria, anche per economia dei mezzi processuali, essendo l appello fondato nel merito. Come si è in precedenza accennato, secondo il giudice di primo grado la comunicazione del parere favorevole della Commissione edilizia e la quantificazione del contributo concessorio costituisce adesione implicita al parere e si pone come determinazione conclusiva e/o terminale in ordine alla compatibilità urbanistico-edilizia del progetto per il quale è stata chiesta la concessione, mentre l avvenuto computo e liquidazione del contributo in tutte le sue parti esprime la definitiva posizione dell amministrazione in relazione all an ed al quantum debeatur quale corrispettivo e/o carico fiscale correlato alla concessione medesima. In conseguenza, nella specie, la fattispecie provvedimentale si sarebbe perfezionata, rendendo irretrattabili ed

4 N. RIC.7848/2003 insuscettibili di modifiche le valutazioni e gli accertamenti compiuti, per cui il provvedimento formale non avrebbe un contenuto decisorio, potendo contenere precisazioni e clausole ulteriori, ma non rimettere in discussione la sostanza provvedimentale ormai definita in ordine alla compatibilità urbanistica. Una argomentazione siffatta non può essere condivisa. La giurisprudenza è costante nel ribadire che la comunicazione del parere favorevole della Commissione edilizia non è idonea a produrre gli effetti giuridici della concessione, posto che a differenza che nel precedente ordinamento - ove il principio di libertà delle forme consentiva la sostanziale equiparazione della comunicazione del parere favorevole della Commissione edilizia al rilascio della licenza - nel regime introdotto dalla L. n. 10 del 1977, non possono essere considerati equipollenti al rilascio della concessione gli atti interlocutori del procedimento, quale la comunicazione del parere della Commissione edilizia. Infatti l art. 4, terzo comma, della cit. legge, che prescrive per la concessione edilizia il requisito formale dell indicazione dei termini di inizio e fine dei lavori, e l art. 11 della stessa legge, che stabilisce per il momento del rilascio della concessione la determinazione e la parziale corresponsione del contributo di costruzione, costituiscono disposizioni tali da escludere che nel nuovo regime normativo l emissione del parere favorevole e la sua comunicazione equivalgano al rilascio del titolo. Pertanto, del tutto irrilevante appare la circostanza che nella nota del responsabile del settore urbanistica sia stata specificata l entità degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione nonchè le modalità di pagamento,

5 N. RIC.7848/2003 considerato che, per il rilascio della concessione, non è sufficiente la determinazione di detti oneri ma occorre anche il loro parziale pagamento. D altra parte che la nota di cui si discute sia un atto interlocutorio è desumibile, oltre che dall oggetto ( richiesta di documenti per il rilascio della concessione ), dalla assenza dell indicazione del termine di inizio e fine dei lavori e, in particolare, da alcuni adempimenti sostanziali, che avrebbero dovuto essere soddisfatti prima del rilascio della concessione, quale l esibizione del titolo di proprietà, ai sensi dell art. 4 della più volte menzionata L. n. 10 del 1977, nonchè dall accertamento della conformità del progetto delle barriere antirumore a quello previsto dall amministrazione comunale, accertamento che la Commissione edilizia ha posto come condizione del proprio parere favorevole. Per le considerazioni che precedono l appello va, pertanto, accolto e, per l effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso della società *** va respinto. Le spese di entrambi i gradi del giudizio possono essere compensate. P. Q. M. il Consiglio di Stato, Sezione quinta, accoglie l appello in epigrafe e, per l effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado. Spese compensate Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dell 8 giugno 2004, con l'intervento dei Signori: Emidio FRASCIONE Presidente

6 N. RIC.7848/2003 Giuseppe FARINA Consigliere Cesare LAMBERTI Consigliere Goffredo ZACCARDI Consigliere Nicolina PULLANO Consigliere est. L'ESTENSORE F.to Nicolina Pullano IL PRESIDENTE F.to Emidio Frascione IL SEGRETARIO DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 16 dicembre 2004 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) IL DIRIGENTE F.ro Antonio Natale