NOTA INFORMATIVA N. 10/2010



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Dottori Commercialisti Associati ASSOCIATI: GIOVANNI ALBERTI Professore Ordinario di Economia Aziendale all Università di Verona CLAUDIO UBINI ALBERTO CASTAGNETTI COLLABORATORI: ELISABETTA UBINI RITA MAGGI dottore in economia ELISA FERRARI dottore in economia LUNGADIGE SAMMICHELI 3, 37129 VERONA C.F. e PARTITA IVA: 01832950230 TELEFONO: 045/597825-8000933 TELEFAX: 045/8010330 Verona, 8 aprile 2010 Spettabili CLIENTI DELLO STUDIO LORO INDIRIZZI NOTA INFORMATIVA N. 10/2010 Circolare dell Agenzia delle Entrate numero 14/E del 18 marzo 2010 - Chiarimenti in merito ai modelli INTRASTAT nonché in merito al Reverse charge Il D. Lgs. n. 18/2010, entrato in vigore il 20 febbraio 2010, ha recepito nell ordinamento italiano le disposizioni in materia di IVA contenute nelle direttive comunitarie n. 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE. In particolare, le nuove disposizioni modificano la disciplina dei modelli INTRASTAT, che devono essere presentati dai soggetti IVA che effettuano operazioni intracomunitarie. In attuazione del suddetto D. Lgs. 18/2010 sono stati quindi emanati: il D.M. 22 febbraio 2010, contenente la nuova disciplina relativa alle modalità e ai termini di presentazione dei modelli INTRASTAT; la determinazione dell Agenzia delle Dogane del 22 febbraio 2010 n. 22778, che ha approvato i nuovi modelli INTRASTAT, con le relative istruzioni di compilazione e le specifiche tecniche per la presentazione in via telematica o in formato elettronico. (Vedasi nota informativa numero 08/2010)

Con la circolare numero 14 del 18 marzo 2010, l Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sulle modalità di compilazione e presentazione dei modelli INTRASTAT, che vengono di seguito analizzati negli aspetti più rilevanti. 1. Periodicità e termini di presentazione dei modelli intrastat 1.1 Passaggio dalla periodicità trimestrale a quella mensile I modelli INTRASTAT devono essere presentati con periodicità trimestrale da parte dei soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000,00 euro. Al riguardo, l Agenzia delle Entrate ha confermato che: il superamento della soglia di 50.000,00 euro deve essere accertato distintamente: per l elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese (modello INTRA-1); per l elenco degli acquisti di beni e delle prestazioni di servizi ricevute (modello INTRA-2); all interno delle due tipologie di modelli INTRASTAT, le singole categorie di operazioni (cessioni di beni o prestazioni rese, oppure acquisti di beni o prestazioni ricevute) generano parametri che non si sommano tra loro; ad esempio, rimane trimestrale il soggetto che ha effettuato cessioni di beni per 35.000,00 euro e prestazioni di servizi per 25.000,00 euro; in caso di superamento della soglia di 50.000,00 per una singola categoria di operazioni (cessioni o prestazioni rese, oppure acquisti o prestazioni ricevute), scatta però l obbligo di presentazione mensile per l intero modello INTRA-1 o INTRA-2, non potendosi operare un frazionamento tra beni e servizi rientranti nello stesso modello; ad esempio, un soggetto che ha effettuato acquisti intracomunitari di beni per 60.000,00 euro e ha ricevuto servizi per 10.000,00 euro diviene mensile per la presentazione dei modelli INTRA-2; è quindi possibile avere una diversa periodicità (mensile o trimestrale) dei modelli INTRA-1 (cessioni e prestazioni rese) rispetto ai modelli INTRA-2 (acquisti e prestazioni ricevute). Se, nel corso di un trimestre, si supera la suddetta soglia di 50.000,00 euro: i modelli INTRASTAT devono essere presentati con periodicità mensile, a partire dal mese successivo a quello in cui tale soglia è superata; foglio n. 2

per i mesi del trimestre già trascorsi occorre presentare i relativi elenchi, appositamente contrassegnati. Al riguardo, l Agenzia delle Entrate ha chiarito che: in caso di superamento della soglia, l obbligo di presentazione mensile dei modelli decorre in relazione allo stesso mese in cui la soglia viene superata; i modelli relativi ai mesi del trimestre solare già trascorsi devono essere presentati contestualmente alla presentazione del primo modello mensile. Tabella riepilogativa Nella tabella che segue si riepilogano le modalità di passaggio dalla periodicità trimestrale alla periodicità mensile, tenendo conto solo delle disposizioni a regime, con presentazione in via telematica entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento (considerando i differimenti per i termini cadenti in giorni ordinariamente festivi). MESE DI SUPERAMENTO DELLA SOGLIA Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT gennaio. Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT di gennaio entro il 25 febbraio. febbraio. Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT di gennaio e febbraio entro il 25 marzo. marzo. Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT di gennaio, febbraio e marzo entro il 26 aprile. d aprile. Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT di aprile entro il 25 maggio. maggio. Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT di aprile e maggio entro il 25 giugno. giugno. Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT di aprile, maggio e giugno entro il 25 luglio. luglio. Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT di luglio entro il 25 agosto. agosto. Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT di luglio e agosto entro il 25 foglio n. 3

Settembre Ottobre Novembre Dicembre settembre. settembre. Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT di luglio, agosto e settembre entro il 25 ottobre. ottobre. Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT di ottobre entro il 25 novembre. novembre. Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT di ottobre e novembre entro il 27 dicembre. dicembre. Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT di ottobre, novembre e dicembre entro il 25 gennaio dell anno successivo. 1.2 Soggetti che iniziano l attività L Agenzia delle Entrate ha confermato che i soggetti che iniziano l attività presentano i modelli INTRASTAT trimestralmente, salvo il passaggio alla periodicità mensile in caso di superamento della prevista soglia di 50.000,00 euro. 1.3 Soggetti che effettuano solo prestazioni intracomunitarie di servizi In relazione alle prestazioni intracomunitarie di servizi generiche, il 2010 è il primo anno di applicazione dell obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT. In considerazione di tale novità e del fatto che le regole di territorialità delle prestazioni di servizi sono cambiate con effetto dal giorno 1 gennaio 2010, l Agenzia delle Entrate ha chiarito che i soggetti passivi che rendono o ricevono solo prestazioni di servizi presentano i relativi modelli INTRASTAT con cadenza trimestrale, salvo che superino, a partire dal mese di gennaio 2010, la soglia di 50.000,00 euro. Pertanto non è necessario verificare l ammontare delle prestazioni di servizi rese o ricevute nel 2009. 1.4 Proroga del termine di presentazione dei modelli INTRASTAT relativi al mese di gennaio 2010 Poiché il D.M. del 22 febbraio 2010, che ha stabilito le nuove modalità e termini di presentazione dei modelli INTRASTAT, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale solamente il 5 marzo 2010, in attuazione dello Statuto del contribuente (L. 27.7.2000 n. 212), l Agenzia delle Entrate ha chiarito che vengono prorogati i termini di presentazione dei modelli scaduti prima del suddetto 5 marzo 2010. foglio n. 4

Pertanto, i soli modelli INTRASTAT relativi a gennaio 2010, che avrebbero dovuto essere presentati entro il 20 febbraio 2010 (su supporto cartaceo o elettronico) o il 25 febbraio 2010 (in via telematica), potranno essere presentati, senza applicazione di sanzioni, entro il 4 maggio 2010 (ovvero entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del D.M. del 22 febbraio 2010). 1.5 Presentazione dei modelli INTRASTAT integrativi entro il 20 luglio 2010 Rimane ferma la possibilità, prevista dalla circolare dell Agenzia delle Entrate numero 5 del 17 febbraio 2010, di presentare, senza applicazione di sanzioni, entro il 20 luglio 2010, i modelli INTRASTAT integrativi, al fine di sanare errori od omissioni nei modelli già presentati: relativi: ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2010, per i soggetti mensili; al trimestre gennaio-marzo 2010, per i soggetti trimestrali. 2. Chiarimenti in merito alla compilazione dei modelli INTRASTAT In relazione alla compilazione dei nuovi modelli INTRASTAT, l Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per i servizi intracomunitari ricevuti, i dati da indicare nel modello, relativi al numero e alla data della fattura, sono quelli attribuiti dal committente italiano in sede di autofatturazione o di integrazione della fattura ricevuta. 3. Chiarimenti in merito al Reverse Charge per operazioni territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere da soggetti non residenti Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi diversi da quelli "generici", territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere da soggetti non residenti nel periodo 1 gennaio 2010 19 febbraio 2010, cioè anteriormente all'entrata in vigore del D. Lgs. 18/2010, avvenuta il 20 febbraio 2010, la circolare numero 14 del 2010 dell Agenzia delle Entrate ha chiarito che: il cessionario/committente che abbia applicato il reverse charge ha agito correttamente, anticipando, di fatto, le modifiche che il D. Lgs. 18/2010 ha apportato all'art. 17 del D.P.R. 633/72; l'eventuale imposta assolta dal cedente/prestatore non residente attraverso l'identificazione IVA in Italia ovvero ottemperando a quanto stabilito dalla previgente disciplina- non dà luogo ad alcuna rettifica ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 633/72; non saranno, inoltre, applicate sanzioni né sarà contestato il foglio n. 5

diritto di detrazione esercitato dal cessionario/committente italiano, in considerazione della situazione di particolare incertezza. *** Restando a disposizione per ogni chiarimento, è gradita l'occasione per inviarvi i migliori saluti. Studio Alberti Ubini Castagnetti foglio n. 6