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Transcript:

Lettera per il Cliente 7 febbraio 2019 ESTEROMETRO 2019 OGGETTO: Esterometro 2019 Scade il 28 febbraio 2019 il termine per l invio (trasmissione esclusivamente telematica) della prima comunicazione delle operazioni transfrontaliere, il cosiddetto Esterometro. Si tratta della nuova comunicazione da inviare all Agenzia delle Entrate, con cadenza mensile, contenente i dati delle operazioni attive e passive intercorse tra soggetti passivi IVA stabiliti in Italia e soggetti esteri (UE o Extra UE). La comunicazione deve essere trasmessa per le operazioni non documentate da fatture elettroniche o bollette doganali; in questi casi, infatti, l Agenzia delle Entrate ha già a disposizione i dati di tali operazioni. L art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015 stabilisce che: I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata entro l ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l operazione. L adempimento è svincolato da soglie quantitative o qualitative e non sostituisce, ma si aggiunge, all invio degli elenchi Intrastat. Sono obbligati all invio dell esterometro i soggetti residenti o stabiliti (modifica introdotta dal D.L. n. 119/2018) nel territorio dello Stato, ad esclusione dei contribuenti in regime di vantaggio, in regime forfettario, i produttori agricoli in esonero e i contribuenti soggetti all invio dei dati Tessera Sanitaria. 1

L adempimento ha scadenza mensile e deve essere effettuato entro l ultimo giorno del mese successivo: alla data di emissione per le fatture emesse; alla data di ricezione per le fatture estere ricevute. Qualora gli scambi siano stati documentati tramite bolletta doganale o fattura elettronica emessa o ricevuta, l obbligo si intende assolto. Per emettere fattura elettronica nei confronti di un cliente estero occorre inviare al Sistema di Interscambio la fattura in formato XML con indicazione dei dati anagrafici e del codice destinatario identificato con XXXXXXX. Il cliente estero non riceverà la fattura per mezzo dell Agenzia Entrate e sarà quindi onere del fornitore recapitare la fattura tramite i consueti metodi di invio. Nell area riservata dell Agenzia Entrate denominata Fatture e Corrispettivi è possibile consultare i dati delle fatture transfrontaliere, avendo così certezza di non dover adempiere al nuovo obbligo per le fatture già inviate al SdI. Il provvedimento dell Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 stabilisce che: Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmettono le seguenti informazioni: i dati identificativi del cedente/prestatore; i dati identificativi del cessionario/committente; la data del documento comprovante l operazione; la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione); il numero del documento; la base imponibile; l aliquota IVA applicata; l imposta; ovvero, ove l operazione non comporti l annotazione dell imposta nel documento, la tipologia dell operazione. In caso di omessa o errata trasmissione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere è prevista l applicazione della sanzione amministrativa pari a 2 euro per ogni fattura con un massimo di 2

1.000 euro a trimestre. È prevista una riduzione pari alla metà della sanzione se la regolarizzazione della violazione avviene entro 15 giorni dalla scadenza del termine della trasmissione. Tabelle di sintesi: FATTURE RICEVUTE Intrastat Esterometro Fattura acquisto servizi UE SI* SI Fattura acquisto servizi extraue Non vi è obbligo SI Fattura acquisto beni UE SI* SI Fattura acquisto beni extraue (presenza di bolla doganale) Non vi è obbligo Esonero FATTURE EMESSE Intrastat Esterometro Fattura cessione servizi UE SI* SI Fattura elettronica cessione servizi UE SI* Esonero Fattura cessione servizi extraue Non vi è obbligo SI Fattura elettronica cessione servizi extraue Non vi è obbligo Esonero Fattura cessione beni UE SI* SI Fattura elettronica cessione beni UE SI* Esonero Fattura cessione beni extraue (presenza di bolla Non vi è obbligo Esonero doganale) Fattura elettronica cessione beni extraue Non vi è obbligo Esonero * Ricordiamo che i modelli Intrastat vanno compilati e trasmessi, con gli esoneri e le tempistiche del caso, come da seguente prospetto. 3

Tipologia di operazione Cessioni Intra UE Acquisti Intra UE Prestazione rese a soggetti UE Prestazioni ricevute da soggetti UE Periodicità di Operazioni Modello presentazione trimestri Intastat (invio entro il giorno 25 del precedenti mese successivo) Intra 1 bis > 50.000 euro Mensile 50.000 euro Trimestrale Intra 2 bis 200.000 Mensile < 200.000 Non vi è obbligo Intra 1 quater > 50.000 euro Mensile 50.000 euro Trimestrale Intra 2 quater 100.000 Mensile < 100.000 Non vi è obbligo COMUNICAZIONI IMPORTANTI: Per i Clienti dello Studio che ci hanno affidato il servizio di tenuta della contabilità Come abbiamo evidenziato, l esterometro è un adempimento mensile, anche per i contribuenti che liquidano l IVA trimestralmente. Chiediamo ai Clienti interessati di trasmetterci copia dei documenti esteri (che non siano documentati da fattura elettronica o bolla doganale) entro i primi 10 giorni di ciascun mese successivo a quello di competenza (emissione o ricezione). Per i Clienti dello Studio che NON ci hanno affidato il servizio di tenuta della contabilità Per la complessità delle elaborazioni richieste il nostro Studio non può predisporre la comunicazione per i Clienti che non ci hanno affidato anche la tenuta della contabilità. Possiamo tuttavia, in qualità di intermediari abilitati, occuparci dell invio telematico della comunicazione già predisposta con file conforme. In questi casi però, si è talvolta verificato che i file ricevuti non superino al primo tentativo il controllo preventivo informatico delle procedure di trasmissione (perché contenenti errori di contenuto e/o impostazione). Si rende pertanto necessario precorrere i tempi anticipando l invio: chiediamo ai Clienti 4

interessati di trasmetterci i tracciati record entro il giorno 20 di ciascun mese successivo a quello di competenza (emissione o ricezione). Unicamente per i tracciati record ricevuti entro tale data lo Studio può assumersi l impegno alla trasmissione entro la scadenza. Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Cordiali saluti. 5