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N. R.G. 10677/2014 Tribunale Ordinario di Modena SEZIONE PRIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10677/2014 tra S.R.L. e ATTORE/I PeIr S.R.L. l av. CONVENUTO/I O.it oggi sostituito Oggi 7 marzo 2017 ad ore 12.45 innanzi al dott. Antonella Rimondini, sono comparsi: dall avv. Per ANTONIO sostituito dall avv.. l avv. TULLIO Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L avv. precisa come da note conclusive. L avv. precisa come da note difensive autorizzate. I procuratori si riportano alle note difensive. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura. Il Giudice Antonella Rimondini

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MODENA PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice Antonella Rimondini ha pronunciato la seguente ai sensi dell art. 281 sexies c.p.c., SENTENZ A nella causa civile iscritta al rg. n. 10677/2014, promossa da: CAROZZERIA tempore Rappresentata e difesa dall avv. rappresentante pro tempore s.r.l. in persona del legale rappresentante pro contro Rappresentata e difesa dall avv. Antonio Tullio In punto a: contratti bancari. Per l attrice: note conclusive. Per la convenuta: note conclusive. La Carrozzeria C O N C L U S I O NI MO T I VI DE L L A DE CI S I O NE - attrice in persona del legale - convenuta s.r.l. ha agito in giudizio deducendo di aver intrattenuto un rapporto di apertura di credito in via chirografaria (n. 251) con la ; che l Istituto di credito aveva illegittimamente applicato interessi usurari, la capitalizzazione trimestrale degli pagina 2 di 6

interessi passivi, variazioni di tassi non approvate, tassi ultralegali e commissioni di massimo scoperto non concordate. Sulla base di tali allegazioni la correntista ha chiesto condannarsi la convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite, nonchè ad eseguire la corretta segnalazione alla Centrale dei Rischi. La ha resistito al giudizio eccependo, in via preliminare, la prescrizione delle pretese restitutorie avversarie e la loro inammissibilità. Nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda avversaria. La verifica dell operato della Banca in relazione ai profili d illegittimità denunciati dalla società attrice è ostacolato dall omesso deposito, già segnalato con l ordinanza del 14.7.2016, del contratto di conto corrente e della produzione completa degli estratti conto periodici. Il correntista che domanda la ripetizione di somme indebitamente versate alla Banca, infatti, deve allegare e provare i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria ovvero l esecuzione della prestazione e l inesistenza del titolo della stessa. Nel caso in esame l asserita applicazione di interessi superiori ai tassi soglia, dei giorni valuta, di interessi diversi da quelli originariamente pattuiti, gli effetti dell eventuale applicazione della clausola negoziale di capitalizzazione degli interessi a debito o della commissione di massimo scoperto potevano essere verificati solo avendo a disposizione il contratto di conto corrente e gli estratti di conto corrente completi. Ne deriva che anche qualora fosse pronunciata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi bancari o della commissione di massimo scoperto o degli interessi usurari non sarebbe comunque possibile determinare se e in che misura la società attrice abbia versato somme non dovute a titolo di interessi passivi o per commissioni di massimo scoperto. pagina 3 di 6

L assenza del contratto e degli estratti conto fino al 2003 e per un periodo del tutto imprecisato (non essendo nota la data esatta di sottoscrizione del contratto) non consente di verificare l andamento del rapporto, il quale non può essere ricostruito solo sulla base degli estratti conto in atti (mancando le condizioni economiche pattuite dalle parti) o sulla consulenza di parte attrice, non essendo possibile verificare se tali conteggi corrispondono alle norme negoziali e alle intese economiche intercorse tra i contraenti. La mancata produzione del negozio di conto corrente e degli estratti conto completi va a scapito dell attrice, poiché trattandosi del soggetto che agisce in ripetizione è la parte gravata dal relativo onere probatorio. Né si può ritenere che tale omissione possa essere sanata accogliendo la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata dalla. Ed invero, il presupposto per l emanazione dell'ordine di esibizione ex art. 210 è che la parte si trovi nell impossibilità di produrre essa stessa in giudizio i documenti e, quindi, non può essere ordinata l'esibizione di un documento di una parte o di un terzo, allorquando l'interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa (cfr. Cass., sez. I, 8.9.1999, n. 9514; Cass., sez. I, 10.1.2003, n. 149; Cass., sez. III, 6.10.2005, n. 19475). Nella fattispecie in esame la correntista non ha mai negato di aver ricevuto regolarmente gli estratti conto bancari nel corso del rapporto e, pertanto, ben avrebbe potuto produrli tempestivamente in giudizio, assolvendo così l onere probatorio posto a suo carico. Non va inoltre trascurato che l art. 119, IV comma, TUB prevede che il cliente (o colui che a qualsiasi titolo gli succede nell amministrazione dei suoi beni) ha diritto di ottenere a proprie spese, entro un congruo termine e, comunque, entro 90 giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Nella fattispecie in esame la s.r.l. ha presentato la richiesta ex art. 119 TUB (cfr. doc. n. 1 di parte attrice). Tale istanza, come già evidenziato nell ordinanza del 14.7.2016, non può avere ad oggetto i pagina 4 di 6

contratti, poiché l art. 119 TUB consente al cliente solo di acquisire dalla banca i documenti relativi a singole operazioni contabili eseguite negli ultimi dieci anni. Parimenti, va escluso che possa essere accolta l istanza ex art. 210 c.p.c. con riferimento agli estratti conto per il periodo anteriore ai dieci anni dalla richiesta ex art. 119 TUB, poiché tale norma limita la domanda agli ultimi dieci anni. L assenza del necessario corredo contrattuale e documentale impone di confermare la decisione espressa con l ordinanza del 14.7.2016 riguardo all assenza delle condizioni per procedere all espletamento della ctu contabile domandata da parte attrice, tenuto conto che la mancanza del contratto di conto corrente (del quale è ignota la data di stipulazione), delle relative condizioni economiche e degli estratti conto attinenti alla prima parte del rapporto non consentono di accertare la presenza delle clausole nulle indicate dall attrice e ricostruire l andamento del rapporto, con l eventuale depurazione di interessi, spese o commissioni non dovute. Né si può ritenere sufficiente, al fine di compiere gli accertamenti domandati dalla la produzione del solo contratto di apertura di credito in conto corrente (cfr. doc. n. 11 di parte attrice), poiché nonostante il collegamento sussistente tra l apertura di credito e il conto corrente i rapporti tra i due negozi conservano una loro causa autonoma (cfr. Cass., sez. I, 1.10.2014, n. 20726, n. 20726, esplicitamente riferito ad un contratto di apertura di credito utilizzata, come nel caso di specie, su un conto corrente). La domanda va quindi respinta. Le spese seguono la soccombenza e, liquidate in dispositivo, sono poste a carico degli attori in solido. La liquidazione delle spese è compiuta sulla base dei parametri previsti dal D.M. 10.3.2014, n. 55 (pubblicato sulla G.U. del 2.4.2014, n. 77). P.Q.M. Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla s.r.l. nei confronti della pagina 5 di 6

, con atto di citazione notificato in data 7 novembre 2014, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1. rigetta la domanda; 2. condanna l attrice al pagamento delle spese processuali a favore della convenuta, che liquida in 6.000,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge. Modena, 7 marzo 2017 Il Giudice Antonella Rimondini pagina 6 di 6