DIRITTI UMANI E MITO DEL GIUDICATO ( )



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DIRITTI UMANI E MITO DEL GIUDICATO ( ) Relazione svolta a Roma il 28 giugno 2012 al Convegno su I diritti umani nella giustizia costituzionale e internazionale. In memoria di Maria Rita Saulle di Giulio Ubertis SOMMARIO: 1. Premessa. 2. Una prima riduzione, per motivi processuali, dell area del giudicato. 3. Condanne della Corte di Strasburgo e successiva revisione. 4. La risoluzione del giudicato per violazione dei diritti umani. 1. Premessa. Risale ormai a quasi mezzo secolo fa la piena consapevolezza dell incidenza della Convenzione europea dei diritti dell uomo sul sistema processuale penale italiano, emersa con i primi contributi volti a esaminare in una prospettiva generale i riflessi della normativa internazionale sui diritti umani in tale ambito 1. Così, anche anteriormente agli interventi della Corte di Strasburgo con cui si sollecitava un intervento sugli aspetti del nostro ordinamento meno compatibili con le regole pattizie, il legislatore aveva provveduto a chiarire che il nuovo codice di procedura penale dovesse «adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'italia e relative ai diritti della persona e al processo penale» (preambolo dell art. 2 legge-delega 3 aprile 1974 n. 108, ribadito - dopo che il Governo non aveva esercitato il potere conferitogli - dalla seconda e definitiva legge-delega 16 febbraio 1987 n. 81). Ma le enunciazioni parlamentari emerse alla fine degli anni sessanta del secolo scorso 2 ebbero appunto una loro concretizzazione solo in occasione della riforma processuale del 1988. Relazione svolta a Roma il 28 giugno 2012 al Convegno su I diritti umani nella giustizia costituzionale e internazionale. In memoria di Maria Rita Saulle organizzato dal Comitato per i diritti umani costituito presso la Società Italiana per l Organizzazione Internazionale; in corso di pubblicazione in Riv. it. dir. proc. pen., 2012. 1 Tra i più autorevoli, si ricordano quelli di V. ANDRIOLI, La convenzione europea dei diritti dell uomo e il processo giusto, in Temi rom., 1964, p. 443 ss., e di G. CONSO, I diritti dell uomo e il processo penale, in Riv. dir. proc., 1968, p. 307 ss. 2 Il rammentato richiamo alle convenzioni internazionali concernenti i diritti della persona e il processo penale fu introdotto a seguito di un emendamento Vassalli nel testo licenziato dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati durante i lavori relativi al disegno di legge n. 380 presentato alla Camera dei Via Serbelloni, 1 20122 MILANO (MI) Telefono: 0289283000 Fax: 0289283026 redazione@penalecontemporaneo.it Direttore Responsabile Francesco Viganò P.IVA 07362900966 Copyright 2010 Diritto Penale Contemporaneo

È in siffatto contesto che si operò il tentativo di adattare il tessuto codicistico alla sentenza europea con la quale come rilevato espressamente nell antecedente rapporto della Commissione europea dei diritti dell uomo 3 - si stigmatizzava una grave violazione strutturale del nostro processo penale, pervenendo alla condanna dell Italia in un procedimento contumaciale in cui formalmente le norme erano state osservate e il giudicato si era ritualmente formato 4. Infatti, dopo l emanazione del d.p.r. 22 settembre 1988 n. 447, recante l approvazione del codice di procedura penale, la l. 23 gennaio 1989 n. 22 anticipò, con interventi puntuali sul c.p.p. 1930, la regolamentazione della contumacia contenuta nel codice che sarebbe entrato in vigore il 24 ottobre 1989. 2. Una prima riduzione, per motivi processuali, dell area del giudicato. A prescindere da considerazioni critiche inerenti al nuovo regime contumaciale 5 anche per l insufficiente rispetto dei canoni esplicitati dalla Risoluzione n. 11 adottata fin dal 21 maggio 1975 dal Comitato dei ministri del Consiglio d Europa in materia di disciplina del giudizio senza imputato 6, non venne a suo tempo segnalato che già il testo originario dell art. 175 c.p.p. (come quello finale dell art. 183-bis c.p.p. 1930) implicava un superamento del giudicato con una motivazione diversa da quella per cui si era sostenuto che l errore rivelantesi successivamente alla sentenza irrevocabile, «quello che né il giudice né le parti hanno potuto impedire, non può, per una specie di cinica legge di irreversibilità, restare affogato nel mito del giudicato» 7. In quell occasione, si proponeva di rielaborare l istituto della revisione delle sentenze penali allo scopo di far prevalere sempre il «valore di una esigenza di giustizia sostanziale sui valori di prestigio dello Stato [con l unico] limite invalicabile del divieto di riesame degli stessi elementi di giudizio che furono valutati nel processo definito col giudicato» 8. Invece, il regime del 1988 inerente alla restituzione nel termine per il contumace aveva come presupposto dell impugnazione non la previsione di una decisione favorevole sulla base di nuovi dati conoscitivi idonei a palesare l ingiustizia dell anteriore provvedimento, bensì il riconoscimento della violazione del diritto di presenza dell imputato al processo. deputati il 5 settembre 1968 (cfr. CAMERA DEI DEPUTATI. SEGRETARIATO GENERALE, Codice di procedura penale. Delega al Governo. Discussione in Assemblea. V Legislatura, Roma, 1970, p. 41 e 141). 3 Comm. eur. droits homme, Requêtes n. 9024/80 et 9317/81. Giacinto Colozza et Pedro Rubinat contre Italie. Rapport de la Commission (adopté le 5 mai 1983), 105. 4 C. eur. dir. uomo, sent. 12 febbraio 1985, Colozza, in Cass. pen., 1985, p. 1241 ss., con motivazione e con nota di G. UBERTIS. 5 G. UBERTIS, Sul progetto preliminare del codice di procedura penale (1988), in ID., Sisifo e Penelope. Il nuovo codice di procedura penale dal progetto preliminare alla ricostruzione del sistema, Torino, 1993, p. 34 ss. 6 Una traduzione non ufficiale di tale Risoluzione è reperibile in Ind. pen., 1976, p. 538-539. 7 G. LEONE, Il mito del giudicato, in Riv. dir. proc. pen., 1956, p. 197. 8 G. LEONE, Il mito del giudicato, cit., p. 195-196, specificando ulteriormente che «questo limite si definisce come il limite che sta tra il riesame di quello che fu giudicato ed il nuovo esame di quello che non fu convogliato nel giudizio» (ivi, p. 198). 2

Non si intendeva più riparare a un errore giudiziario affermato come esistente e altrimenti irrimediabile, ma si restringeva l estensione dei provvedimenti irrevocabili e, impiegando una sorta di ossimoro, si consentiva straordinariamente un impugnazione ordinaria: per la sua proposizione in via eccezionale, non rilevava il giudizio (errato) di merito, ma la (il)legittimità dell itinerario seguito per giungere alla sua formulazione. Se formalmente non si intaccava la tradizionale nozione penalistica di giudicato collegata a quella di irrevocabilità della pronuncia, in concreto si espungeva dal suo ambito ciò che in precedenza vi era incluso, consentendo il controllo di una pronuncia giurisdizionale emessa e notificata in modo rituale, di cui però l interessato provasse, sebbene ad alcune condizioni, «di non aver avuto effettiva conoscenza» (art. 175 comma 2 c.p.p. nel testo originario). Se la nomenclatura codicistica rimaneva invariata, l estensione dei provvedimenti giurisdizionali concretamente soggetti al passaggio in giudicato subiva così un drastico ridimensionamento. Appare poi superfluo aggiungere che questa reale riduzione dell area del giudicato per motivi indipendenti dalla presunta ingiustizia della decisione venne ulteriormente aumentata per effetto della sentenza con cui la Corte europea dei diritti dell uomo individuò in motivazione le deficienze strutturali dell ordinamento italiano ancora esistenti in materia di contumacia, prescrivendo nel dispositivo di operare le modifiche legislative idonee ad allineare il nostro sistema alle norme pattizie 9. Per adeguarsi infatti (sia pure imperfettamente 10 ) a tale decisione, il legislatore italiano provvide a interpolare gli art. 157 e 175 c.p.p. con il d.l. 21 febbraio 2005 n. 17 conv. in l. 22 aprile 2005 n. 60 11. 3. Condanne della Corte di Strasburgo e successiva revisione. Emerse tuttavia e restò aperto il problema concernente la tutela dei diritti di tutti i condannati con sentenza definitiva, al cui riguardo gli organi di Strasburgo avessero riscontrato la trasgressione di un diritto convenzionalmente protetto (perché processati in contumacia secondo la precedente disciplina o per altri motivi). Per casi siffatti, una giurisprudenza eccessivamente creativa generò una pluralità di ipotesi risolutive comunque insoddisfacenti 12 : dalla dichiarazione di ineseguibilità di un giudicato mantenuto però formalmente in essere al richiamo analogico del ricorso straordinario per errore di fatto (palesemente in contrasto con il principio di tassatività 9 C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 10 novembre 2004, Sejdovic c. Italia, 44 e 47, nonché n. 2 e 3 del dispositivo. 10 Profili critici attinenti alla vigente disciplina della contumacia sono esaminati da G. UBERTIS, Sistema multilivello dei diritti fondamentali e prospettiva abolizionista del processo contumaciale (2009), in ID., Argomenti di procedura penale, Milano, 2011, p. 193 ss. 11 È appunto per tale intervento legislativo che C. eur. dir. uomo, grande camera, sent. 1 marzo 2006, Sejdovic c. Italia, non ha ribadito nel dispositivo l ingiunzione contenuta nella sentenza di cui alla precedente nota 9, ritenendo opportuno attendere gli esiti giurisprudenziali delle innovazioni introdotte nel codice di procedura penale (ivi, 123). 12 Per una loro sintetica rassegna, con i necessari riferimenti bibliografici e giurisprudenziali, cfr., volendo, G. UBERTIS, La revisione successiva a condanne della Corte di Strasburgo, in Giur. cost., 2011, p. 1543-1545. 3

delle impugnazioni), alla sostituzione della pena originariamente inflitta senza chiarire «il fondamento normativo dell operazione giuridica effettuata» 13. Un primo tentativo dei giudici ordinari di affrontare l argomento in maniera giuridicamente corretta non ebbe però esito positivo. La questione di costituzionalità dell art. 630 comma 1 lett. a c.p.p., «nella parte in cui esclude, dai casi di revisione, l impossibilità che i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto di condanna si concilino con la sentenza definitiva della Corte europea che abbia accertato l assenza di equità del processo, ai sensi dell art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell uomo, per contrasto con gli art. 3, 10 e 27 della Costituzione» 14, venne infatti dichiarata non fondata dalla sent. cost. n. 129 del 2008. La Corte costituzionale, peraltro, precisò di essere pervenuta a tale declaratoria «con specifico riferimento ai parametri di costituzionalità che sono stati richiamati [reputando inoltre] di non potersi esimere dal rivolgere al legislatore un pressante invito ad adottare i provvedimenti ritenuti più idonei, per consentire all'ordinamento di adeguarsi alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbiano riscontrato, nei processi penali, violazioni ai principi sanciti dall'art. 6 della CEDU» 15. Conseguentemente, non si mancò di rilevare che era rimasto libero lo spazio per una decisione diversa qualora, «nella perdurante latitanza legislativa, la questione venisse a ripresentarsi, magari sotto il diverso profilo della relazione con l art. 117 Cost.» 16. Perseverando il legislatore nella sua inadempienza, la Corte costituzionale - nuovamente adita dal medesimo giudice ordinario che aveva originato la precedente sentenza e che ripropose analoga questione, ma questa volta con riguardo all intero testo dell art. 630 c.p.p. e in riferimento all art. 117 comma 1 Cost. 17 dichiarò «l illegittimità costituzionale dell art. 630 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell art. 46, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell uomo» 18. 4. La risoluzione del giudicato per violazione dei diritti umani. Nella motivazione della sent. cost. n. 113 del 2011, il giudice delle leggi non mancò di evidenziare i problemi che sorgevano per l adattamento dell istituto della revisione al nuovo caso afferente alla sua instaurazione né evitò di ricordare che 13 Osservazione a Cass., sez. V, 11 febbraio 2011, Scoppola, in Giur. cost., 2010, p. 3393. 14 App. Bologna, sez. I, 15 marzo 2006, Dorigo Paolo, in G.U., 1 a Serie speciale, 27 settembre 2006 n. 39, p. 32. 15 C. cost., sent. 24 [rectius: 30] aprile 2008 n. 129, in Giur. cost., 2008, p. 1520-1521. 16 M. CHIAVARIO, Giudicato e processo «iniquo»: la Corte si pronuncia (ma non è la parola definitiva), in Giur. cost., 2008, p. 1524. 17 App. Bologna, sez. I, 23 dicembre 2008, D.P., in G.U., 1 a Serie speciale, 13 ottobre 2010 n. 41, p. 100 ss. 18 C. cost., sent. 7 aprile 2011 n. 113, in Giur. cost., 2011, p. 1542. 4

«l ipotesi di revisione in parola comporta, nella sostanza, una deroga al principio per cui i vizi processuali restano coperti dal giudicato» 19, demandando al giudice ordinario, allo scopo di procedere all emanazione dei conseguenti provvedimenti, la valutazione di come le cause di iniquità del processo siano riconducibili a invalidità già compiutamente regolate: ed è finora su questa tematica che alcuni commentatori della pronuncia costituzionale hanno soffermato la loro attenzione 20. Ma è rimasto in ombra un profilo ancor più generale, per il quale mantiene rilievo la considerazione della stessa Corte costituzionale, secondo cui essa è dovuta intervenire per porre rimedio «a un vulnus costituzionale attinente a diritti fondamentali» 21, senza perciò effettuare «una pregiudiziale opzione a favore dell istituto della revisione» 22 (potendo il legislatore intervenire con un apposita disciplina idonea o a risolvere diversamente la questione in argomento o a integrare il regime conseguente alla pronuncia). Non si può invero ignorare che le violazioni di un diritto umano «non diventano tali solo a seguito del riconoscimento giudiziale delle stesse [da parte della Corte europea dei diritti dell uomo] ma lo sono a prescindere da questo» 23. E nemmeno è possibile trascurare che, ai sensi dell art. 46 Conv. eur. dir. uomo, «adempiere alla decisione di Strasburgo comporta anche l obbligo per gli Stati membri di assumere le misure generali necessarie a prevenire nuove violazioni dei diritti in situazioni analoghe anche per evitare un sovraccarico di lavoro alla Corte di Strasburgo, che altrimenti sarebbe chiamata ad intervenire a ripetizione su un elevato numero di casi, tutti simili l uno all altro» 24 ; mentre in proposito conviene aggiungere che, nella stessa ottica e pur nell ambito del margine di apprezzamento riservato agli Stati 25, questi per pronunce relative a ordinamenti diversi, ma concernenti ipotesi simili a quelle verificantisi nel proprio - non potrebbero evitare di conformarsi alle decisioni della suddetta Corte europea: essa, infatti, garantisce «la definitiva uniformità di applicazione [della Convenzione di Roma, a essa] spetta la parola ultima e la [sua] 19 C. cost., sent. 7 aprile 2011 n. 113, cit., p. 1541. 20 A. DIDDI, La revisione del giudizio : nuovo mezzo starordinario di impugnazione delle sentenze emesse in violazione della C.e.d.u., in Giust. pen., 2011, I, c. 151 ss.; M. GIALUZ, Una sentenza additiva di istituto : la Corte costituzionale crea le revisone europea, in Cass. pen., 2011, p. 3315 ss.; R.E. KOSTORIS, La revisione del giudicato iniquo e i rapporti tra violazioni convenzionali e invalidità processuali secondo le regole interne, in Leg. pen., 2011, p. 477 ss.; S. LONATI, La Corte costituzionale individua lo strumento per adempiere all obbligo di conformarsi alle condanne europee: l inserimento delle sentenze della Corte europea tra i casi di revisione, in Giur. cost., 2011, p. 1564; G. TABASCO, Decisioni CEDU, processo iniquo e nuovo giudizio, in Dir. pen. proc., 2011, p. 1411-1412; G. UBERTIS, La revisione successiva a condanne della Corte di Strasburgo, cit., p. 1547. 21 C. cost., sent. 7 aprile 2011 n. 113, cit., p. 1540. 22 C. cost., sent. 7 aprile 2011 n. 113, cit., p. 1541. 23 L. DE MATTEIS, Tra Convenzione europea dei diritti dell uomo e Costituzione: la Corte costituzionale in tema di revisione a seguito di condanna da parte della Corte di Strasburgo, in Cass. pen., 2008, p. 3997. 24 M. CARTABIA, La Convenzione europea dei diritti dell uomo e l ordinamento italiano, in Giurisprudenza europea e processo penale italiano. Nuovi scenari dipo il «caso Dorigo» e gli interventi della Corte costituzionale, a cura di A. Balsamo e R.E. Kostoris, Torino, 2008, p. 60. 25 In base a esso, è possibile «valutare come ed in qual misura il prodotto dell interpretazione della Corte europea si inserisca nell ordinamento costituzionale italiano» (C. cost., sent. 4 dicembre 2009 n. 317, in Giur. cost., 2009, p. 4761). 5

competenza si estende a tutte le questioni concernenti l interpretazione e l applicazione della Convenzione e dei suoi protocolli che siano sottoposte ad essa nelle condizioni previste dalla medesima» 26, secondo l attuale testo dell art. 32 comma 1 Conv. eur. dir. uomo. D altronde, significherebbe trasgredire la «trama strutturale dei principi di cui agli artt. 2 e 3 Cost., le due gambe a mezzo delle quali la dignità ha modo di portarsi avanti e farsi valere» 27, se non si consentisse la riapertura del processo necessaria per ottenere la restitutio in integrum a favore di chiunque abbia subito la lesione di un diritto fondamentale nell esercizio della giustizia penale. Dunque, o con un provvedimento legislativo (corredato di una norma transitoria analoga a quella di cui all art. 6 l. 24 marzo 2001 n. 89 in materia di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole del processo) o con un nuovo intervento della Corte costituzionale (parametrato non solo all art. 117 comma 1 Cost., bensì pure agli art. 2 e 3 Cost., nonché alle ulteriori disposizioni fondamentali interne di cui si lamenti l inosservanza, come potrebbe accadere, ad esempio, per l art. 111 commi 2 e 3 Cost.) occorre ampliare il risultato della sent. cost. n. 113 del 2011 così da tutelare i diritti umani, senza la necessità di un previo ricorso alla Corte europea dei diritti dell uomo, nei casi analoghi a quelli in cui la stessa sia già intervenuta con una pronuncia di condanna tanto nei confronti dell Italia quanto, subordinatamente all applicazione della dottrina del margine di apprezzamento nazionale 28, di altri Stati parte della Convenzione di Roma e dei suoi protocolli. Dal punto di vista storico-sistematico, del resto, anche la manualistica più attenta ha da tempo evidenziato come il superamento della distinzione tra gravami e mezzi di impugnativa riguardo alle impugnazioni ordinarie abbia condotto a una regolamentazione di queste ultime, che, indipendentemente dal loro esito, arriva a coniugare i motivi d impugnazione relativi all ingiustizia della decisione con quelli concernenti la sua invalidità 29. Era forse inevitabile che tale impostazione si riflettesse sulla disciplina delle impugnazioni straordinarie: è ciò che ormai accade, ma unicamente a favore del ricorrente davanti alla Corte di Strasburgo, per la revisione successiva a una condanna dell Italia. 26 C. cost., sent. 24 ottobre 2007 n. 349, in Giur. cost., 2007, p. 3556. Sostiene, invece, che «la forza vincolante di quanto asserito nelle sue [della Corte di Strasburgo] sentenze non dovrebbe superare il limite segnato dalla singola controversia» P. FERRUA, Il contraddittorio nella formazione della prova a dieci anni dalla sua costituzionalizzazione: il progressive assestamento della regola e le insidie della giurisprudenza della Corte europea, in Arch. pen., 2008, n. 3, p. 28; ma per una recente critica a tale assunto sia consentito rinviare a G. UBERTIS, La rivoluzione d ottobre della Corte costituzionale e alcune discutibili reazioni, in Cass. pen., 2012, p. 20 ss. 27 A. RUGGERI, La cedevolezza della cosa giudicata all impatto con la Convenzione europea dei diritti umani ovverosia quando la certezza del diritto è obbligata a cedere il passo alla certezza dei diritti, in Leg. pen., 2011, p. 486. 28 che «non può estendersi fino al punto di introdurre una limitazione generale, automatica e indiscriminata, ad un diritto fondamentale garantito dalla Convenzione» (C. cost., sent. 25 luglio 2011 n. 245, in Giur.cost., 2011, p. 3140). 29 F. CORDERO, Procedura penale, Milano, 1966, p. 310 e 472. 6

È però una strada da percorrere con coerenza sino in fondo, poiché per ogni decisione penale non importa più soltanto che sia resa apparentemente giustizia. Bisogna altresì che questa sia ottenuta sempre con le salvaguardie sostanziali e processuali prescritte dal sistema dei diritti fondamentali internazionalmente riconosciuti, il cui effettivo rispetto è garantito dalle Corti sovranazionali dei diritti dell uomo e da quelle costituzionali dei singoli Stati. 7