PATRONATO INCA CGIL Sede Centrale Area delle Politiche dei diritti e del benessere 00198 Roma - Via Giovanni Paisiello 43 Telefono 06-855631 - Fax 06-85563268 Internet : http: //www.inca.it E-mail : politiche-previdenziali@inca.it Roma, li 01-03-2007 Prot. 46 Ai Ai Agli Agli Al Coordinatori Regionali INCA Direttori Compr.li INCA Uffici zona INCA Uffici INCA all Estero Dip. Politiche Sociali CGIL LORO SEDI OGGETTO: previdenza complementare conferimento del TFR Care/i compagne/i, la legge n. 296/06 (legge finanziaria per l anno 2007) all art. 1, commi 749 e sgg., ha apportato rilevanti modifiche ad alcuni punti del Dlgs n. 252/05 che ha ridefinito l impianto normativo in materia di previdenza complementare. La novità di maggior rilievo consiste, fuor di dubbio, nell anticipo al 1 gennaio 2007 dell entrata in vigore delle disposizioni contenute nel succitato Dlgs n. 252/05, originariamente prevista al 1 gennaio 2008. Altra fondamentale innovazione è rappresentata dalla istituzione del Fondo per l erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto gestito dall Inps per conto della Tesoreria dello Stato, nel quale confluirà il TFR maturando non destinato alla previdenza complementare da parte dei lavoratori di aziende con almeno 50 addetti. La legge finanziaria introduce inoltre importanti misure volte a compensare le imprese per i maggiori oneri finanziari sostenuti a seguito del conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari o al Fondo per l erogazione del TFR dell Inps. In questa nota ci limiteremo a rappresentare i contenuti della novellata normativa nella parte riguardante il conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari anche alla luce di quanto previsto nei due decreti ministeriali del 30 gennaio 2007, pubblicati sulla G. U. n. 26 del 1 febbraio 2007, con i quali si è data attuazione alle disposizioni emanate dalla legge finanziaria.
Sugli altri aspetti del nuovo impianto normativo (le prestazioni, il regime fiscale, la struttura e il funzionamento degli organismi gestionali dei fondi pensione, i criteri di gestione finanziaria) torneremo con specifiche note di approfondimento. Conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari Con l anticipo di un anno dell entrata in vigore del Dlgs n. 252/05, si è reso immediatamente applicativo il dispositivo in esso contenuto (art. 8, comma 7) riguardante il conferimento in modalità esplica o tacita del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari. In proposito, precisiamo che per TFR maturando si intende il flusso di accantonamento annuo successivo alla data di adesione alla previdenza complementare, e non già lo stock maturato a quella data che resta accantonato in azienda e verrà corrisposto con le relative rivalutazioni al momento della cessazione del rapporto di lavoro. A decorrere dal 1 gennaio 2007 ed entro il termine di sei mesi (30 giugno 2007), i lavoratori dipendenti del settore privato, con esclusione dei lavoratori domestici, dovranno decidere se destinare il loro TFR maturando, in parte o integralmente, alla previdenza complementare ovvero mantenerlo sotto forma di TFR in azienda o presso l Inps. Il termine del 30 giugno riguarda tutti i lavoratori occupati alla data di entrata in vigore della legge n. 296/06 (31 dicembre 2006); per quelli che inizieranno a lavorare in periodi successivi, il semestre decorrerà dalla data di assunzione. E bene ricordare che tale disposizione e, più in generale, tutte le norme contenute nel Dlgs n. 252/05 non trovano applicazione nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, per i quali resta confermata la previgente disciplina, fino a quando non sarà emanato l apposito decreto legislativo previsto dall art. 1, comma 2, lettera p), della legge n. 243/04. Modalità ed effetti delle scelte dei lavoratori In premessa, va ricordato che il Dlgs n. 124/93 ha previsto per tutti i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 che si iscrivono alla previdenza complementare l obbligo di destinare al fondo pensione l intero TFR maturando. Per i lavoratori invece già occupati alla data del 28 aprile 1993, in caso di opzione per la previdenza complementare, non vi è l obbligo di destinare al fondo pensione l intero TFR maturando ma soltanto una percentuale stabilita dalle fonti istitutive (contratti, accordi, regolamenti). E in questo quadro generale che si colloca il dispositivo riguardante la nuova modalità di conferimento del TFR alla previdenza complementare introdotto dal Dlgs n. 252/05, così come modificato dalla legge n. 296/06. Vediamo ora più in dettaglio gli effetti che potranno derivare dalle scelte operate dai lavoratori. Relativamente ai lavoratori occupati alla data del 31 dicembre 2006, partendo dalla suddivisione della platea tra coloro i quali hanno iniziato a lavorare prima del 29 aprile 2
1993 e quelli che si sono occupati dopo il 28 aprile 1993, possiamo delineare le seguenti casistiche. 1. Lavoratore di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993, non iscritto alla previdenza complementare. Non conferimento. Nel caso in cui il lavoratore scelga esplicitamente di non destinare il TFR alla previdenza complementare, il suo TFR continuerà ad essere accantonato in azienda, se con meno di 50 addetti, oppure confluirà nel Fondo per l erogazione del TFR gestito dall Inps, se l impresa ha almeno 50 dipendenti. In quest ultimo caso il trasferimento del TFR all Inps decorrerà dal mese successivo alla consegna da parte del lavoratore dell apposito modulo per un importo corrispondente alla quota di TFR maturata dal 1 gennaio 2007 con le relative rivalutazioni. Di fatto, la dichiarata opposizione allo smobilizzo del TFR equivale alla rinuncia alla previdenza complementare. La rinuncia non è irreversibile: il lavoratore potrà in ogni momento decidere in modo diverso. Conferimento esplicito. Se invece il lavoratore manifesta esplicitamente la volontà di destinare l integrale TFR alla previdenza complementare, il TFR sarà versato alla forma pensionistica da lui prescelta a decorrere dal 1 luglio 2007 per un importo corrispondente alla quota di TFR maturata nel periodo intercorrente tra la data della scelta e il 30 giugno 2007. In questo caso la quota maturata dal 1 gennaio 2007 alla data della scelta resta accantonata in azienda indipendentemente dal numero degli addetti. Conferimento tacito. Nel caso in cui, decorso il semestre, da parte dei lavoratori non sia stata operata alcuna scelta, in virtù del principio del silenzio-assenso, l intero TFR maturando verrà automaticamente conferito ad una forma pensionistica complementare individuata in base al seguente criterio: in via prioritaria al fondo pensione negoziale, in presenza di più forme pensionistiche a quella a cui risulta iscritto il maggior numero dei lavoratori dell azienda, da ultimo, laddove non risultassero praticabili le soluzioni prospettate, alla forma pensionistica complementare appositamente istituita presso l Inps (Fondinps). Con l assenso tacito, il versamento del TFR al fondo pensione decorrerà dal 1 luglio 2007 e la quota maturata fino al 30 giugno resterà accantonato in azienda indipendentemente dal numero degli addetti. 2. Lavoratori occupati al 28 aprile 1993, iscritti alla previdenza complementare. Si tratta di lavoratori che al momento destinano al fondo pensione soltanto una quota di TFR, mentre la restante parte è accantonata in azienda. Costoro saranno chiamati a esprimersi se destinare o meno alla previdenza complementare anche il residuo TFR maturando. Non conferimento. Se rifiutano esplicitamente di smobilizzare la quota residuale, detta quota continuerà ad essere accantonata in azienda, se con meno di 50 addetti, oppure confluirà nel Fondo per l erogazione del TFR gestito dall Inps, se l impresa ha almeno 50 dipendenti. In quest ultimo caso, vale anche per loro quanto 3
detto in precedenza: il trasferimento della quota di TFR inoptato all Inps decorrerà dal mese successivo alla consegna da parte del lavoratore dell apposito modulo per un importo corrispondente alla quota di TFR maturata dal 1 gennaio 2007 con le relative rivalutazioni. Conferimento esplicito e tacito. Nel caso invece di assenso sia in modalità esplicita che tacita, la parte residuale del TFR verrà conferita al fondo pensione al quale il lavoratore ha già aderito. Se l assenso è avvenuto in modalità esplicita, il TFR sarà versato al fondo pensione a decorrere dal 1 luglio 2007 per un importo corrispondente alla quota di TFR maturata nel periodo intercorrente tra la data della scelta e il 30 giugno 2007. In questo caso la quota maturata dall 1.1.2007 alla data della scelta resta accantonata in azienda indipendentemente dal numero degli addetti. In presenza invece di assenso tacito, il versamento del TFR al fondo pensione decorrerà sempre dal 1 luglio 2007 e la quota maturata fino al 30 giugno resterà accantonato in azienda indipendentemente dal numero degli addetti. 3. Lavoratori occupati al 28 aprile 1993, non iscritti alla previdenza complementare. Per costoro è contemplata la possibilità di destinare alla forma pensionistica da loro prescelta una quota di TFR stabilita dalle fonti istitutive oppure l integrale TFR. Per i lavoratori nei cui confronti non trovano applicazione contratti o accordi che prevedono la possibilità di conferimento del TFR, la misura del TFR da versare alla previdenza complementare non può comunque essere inferiore al 50%. Non conferimento. Se da parte dei lavoratori vi è opposizione esplicita al conferimento, in tutto o in parte, del TFR alla previdenza complementare, il TFR verrà mantenuto in azienda, se con meno di 50 addetti, oppure confluirà nel Fondo per l erogazione del TFR gestito dall Inps, se l impresa ha almeno 50 dipendenti. Anche in quest ultimo caso, il trasferimento del TFR all Inps decorrerà dal mese successivo alla consegna da parte del lavoratore dell apposito modulo per un importo corrispondente alla quota di TFR maturata dal 1 gennaio 2007 con le relative rivalutazioni. Conferimento esplicito. Come detto, il lavoratore può decidere di conferire alla forma pensionistica da lui prescelta una quota di TFR stabilita dalle fonti istitutive oppure l integrale TFR. Nell ipotesi di conferimento parziale, la quota di TFR destinata alla previdenza complementare decorrerà a partire dal 1 luglio 2007 per un importo corrispondente alla quota di TFR maturata nel periodo intercorrente tra la data della scelta e il 30 giugno 2007 con le relative rivalutazioni; mentre la quota di TFR non destinata alla previdenza complementare, in caso di aziende con almeno 50 dipendenti, affluirà all Inps dal mese successivo alla consegna dell apposito modulo comprensiva dei ratei di TFR maturati dal 1 gennaio 2007 alla data della scelta maggiorati delle relative rivalutazioni. Per aziende con un numero di addetti inferiore a 50 unità la quota di TFR inoptato resta in azienda. Se invece il conferimento del TFR è in misura integrale, vale lo schema più volte richiamato e cioè: il TFR sarà versato alla forma pensionistica da lui prescelta a decorrere dal 1 luglio 2007 per un importo corrispondente alla quota di TFR maturata nel periodo intercorrente tra la data della scelta e il 30 giugno 2007. In 4
questo caso la quota maturata dal 1 gennaio 2007 alla data della scelta resta accantonata in azienda indipendentemente dal numero degli addetti. Conferimento tacito. In caso di assenso tacito, il TFR viene integralmente conferito ad una forma pensionistica individuata in base al seguente criterio: in via prioritaria al fondo pensione negoziale, in presenza di più forme pensionistiche a quella a cui risulta iscritto il maggior numero dei lavoratori dell azienda, da ultimo, laddove non risultassero praticabili le soluzioni prospettate, alla forma pensionistica complementare appositamente istituita presso l Inps (Fondinps). Con l assenso tacito, il versamento del TFR al fondo pensione decorrerà dal 1 luglio 2007 e la quota maturata fino al 30 giugno resterà accantonato in azienda indipendentemente dal numero degli addetti. In conclusione, possiamo sintetizzare il quadro dicendo che in caso di integrale destinazione del TFR alla previdenza complementare, sia con modalità esplicita che tacita, i ratei di TFR accantonati nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2007 e la data di conferimento del TFR al fondo pensione restano in azienda indipendentemente dal numero degli addetti. Se invece da parte del lavoratore viene adottata la scelta di mantenere, in parte o interamente, il TFR in forma di liquidazione, allora in questo caso la quota di TFR relativa al semestre del 2007 resteranno in azienda o andranno all Inps a seconda del numero dei dipendenti (più o meno 50 unità). Per i lavoratori il cui rapporto di lavoro ha inizio in data successiva al 31 dicembre 2006, come detto in premessa, il semestre decorre dalla data di assunzione. Anche per loro, ai fini della gestione del TFR inoptato, vige la distinzione tra impresa con più o meno 50 dipendenti. Nel caso di impresa con almeno 50 dipendenti, il TFR viene versato in ogni caso all Inps fino al momento del conferimento del TFR alla previdenza complementare. Una particolare attenzione merita inoltre la casistica riguardante i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro nel corso del semestre destinato alla scelta. Stante il tenore della legge, si possono individuare le seguenti ipotesi: se la risoluzione del rapporto di lavoro avviene senza che vi sia stata alcuna opzione, il lavoratore ha diritto alla liquidazione dell intero TFR maturato. Dalla data di nuova assunzione riparte il semestre per decidere se conferire o meno il TFR alla previdenza complementare; se invece al momento della cessazione del rapporto di lavoro il lavoratore ha optato per la previdenza complementare, ha diritto alla liquidazione del TFR maturato fino alla data della scelta. Dalla data di nuova assunzione, il TFR va da subito alla previdenza complementare; in ultimo, nel caso in cui il lavoratore ha scelto per il mantenimento del TFR, ha diritto alla liquidazione dell intero TFR, e dalla data di nuova assunzione il TFR resta in azienda o affluisce all Inps a seconda del numero dei dipendenti (più o meno 50 unità), salvo non venga modificata l iniziale scelta a favore del conferimento del TFR alla previdenza complementare. 5
Determinazione del limite numerico di addetti Per determinare il numero di addetti in base al quale il TFR inoptato rimane in azienda o affluisce all Inps va presa a riferimento, per le aziende già in esercizio nel 2006, la media annuale dei lavoratori dipendenti in forza nell anno 2006 e, per le aziende sorte successivamente la media nell anno solare di inizio dell attività. Nel calcolo vanno ricompresi tutti i lavoratori dipendenti a prescindere dalla durata del contratto ivi compresi quelli non destinatari del TFR (dipendenti aziende pubbliche privatizzate che hanno mantenuto il TFS). I lavoratori con contratto part-time si computano, sommando i singoli orari individuali, in proporzione all'orario svolto in rapporto al tempo pieno. Sono esclusi dal computo i lavoratori assenti, salvo non siano stati sostituiti; in tal caso saranno computati questi ultimi. Per quanto riguarda i dipendenti con periodi di attività inferiori all anno, riteniamo che debbano essere valutati in base alla percentuale di attività svolta. Esclusioni dal versamento del TFR inoptato al fondo Tesoreria gestito dall Inps Come già detto in premessa al Fondo per l erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto gestito dall Inps per conto della Tesoreria dello Stato, confluirà il TFR maturando non destinato alla previdenza complementare da parte dei lavoratori di aziende con almeno 50 addetti. I datori di lavoro con almeno 50 dipendenti non devono comunque versare il TFR inptato all Inps nei seguenti casi: contratti di lavoro di durata inferiore a tre mesi; lavoranti a domicilio; impiegati, quadri e dirigenti del settore agricolo; lavoratori per i quali è previsto il pagamento periodico delle quote di TFR o l accantonamento presso soggetti terzi. Effetti dell adesione mediante il conferimento del TFR Il conferimento del TFR, in modalità esplica o tacita, costituisce atto di adesione alla previdenza complementare (art. 8, comma 7, Dlgs n. 252/05). Si tratta però di una modalità di adesione che non comporta l obbligo da parte del lavoratore e del datore di lavoro di versare la contribuzione spettante. Al riguardo, giova ricordare che le forme pensionistiche complementari, in particolare i fondi negoziali, sono finanziate con il TFR, il contributo a carico del lavoratore e il contributo a carico del datore di lavoro. Con la nuova modalità di adesione si consente l accesso al secondo pilastro utilizzando, quale fonte di finanziamento, il solo flusso del TFR. 6
Al lavoratore è comunque data facoltà di destinare una parte della sua retribuzione alla forma pensionistica da lui prescelta. In questo caso, se in base ad accordi collettivi, anche aziendali, il lavoratore ha diritto a fruire del contributo del datore di lavoro, detto contributo affluisce alla forma pensionistica da lui prescelta nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle fonti istitutive. Il nuovo dispositivo di legge, dunque, se da un lato consente al lavoratore di scegliere una forma pensionistica, anche diversa da quella negoziale, alla quale destinare il TFR maturando ed il proprio contributo, dall altro non contempla la possibilità che il contributo del datore di lavoro possa automaticamente affluire ad una forma pensionistica diversa da quella negoziale, salvo non intervenga un esplicita previsione contrattuale. Al datore di lavoro è comunque data la facoltà di contribuire alla forma pensionistica alla quale il lavoratore aderisce pur in assenza di accordi collettivi anche aziendali. In sostanza se il lavoratore conferisce il TFR al fondo negoziale e decide di contribuire anche con la propria quota, il datore di lavoro è obbligato a corrispondere la quota di sua spettanza. Se invece il lavoratore conferisce il TFR ad un fondo pensione non negoziale e decide di versare anche un suo contributo, in questo caso è solo discrezione del datore di lavoro contribuire a tale forma pensionistica. Va da sé che la nuova modalità di adesione non sostituisce ma affianca quella più consapevole e compiuta che si realizza attraverso la sottoscrizione del modulo di adesione al fondo pensione di categoria, previa visione della scheda informativa nella quale sono elencati in dettaglio tutti gli elementi costituivi del fondo (contribuzione, prestazioni, regime fiscale). Pertanto, riteniamo opportuno, ai fini di una maggiore tutela, che da parte del lavoratore si proceda alla compilazione non solo degli appositi modelli (TFR 1 e TFR 2) ma anche del modulo di adesione al fondo pensione. Liquidazione del TFR All atto della risoluzione del rapporto di lavoro, a liquidare il TFR, anche per la quota di competenza dell Inps, è sempre il datore di lavoro. Quest ultimo conguaglia l importo della prestazione erogata con le quote di TFR destinate all Inps riferite al mese di liquidazione del TFR e, in caso di incapienza, con i contributi complessivamente dovuti all ente previdenziale. Nel DM attuativo si precisa (art. 2, comma 4) che l importo di competenza dell Inps, corrisposto dal datore di lavoro, non può eccedere in ogni caso l ammontare della quota di TFR da destinare al Fondo Inps e dei contributi dovuti all ente previdenziale. Nel caso in cui si dovesse verificare il superamento dei suddetti limiti, sarà direttamente il Fondo ad erogare la quota parte di TFR di sua competenza. Anche per quanto riguarda le anticipazioni, le prestazioni sono erogate dal datore di lavoro sul montante complessivo di TFR maturato dal lavoratore, nei limiti di capienza riferiti agli accantonamenti effettuati fino al 30 dicembre 2006. In caso di incapienza, si procede con le stesse modalità previste per la liquidazione. 7
Compilazione dei moduli Un ultima annotazione riguarda coloro i quali hanno manifestato ai propri datori di lavoro la volontà di conferire il TFR alle forme pensionistiche complementari prima della pubblicazione dei succitati decreti ministeriali. Al fine di mantenere la decorrenza degli effetti della scelta operata, detti lavoratori sono tenuti a confermare tale scelta mediante la compilazione dell apposito modulo entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dei DM (3 marzo 2007). Cordiali saluti. p. il Settore Previdenza p. il Collegio di Presidenza Giuliano Ferranti Stefano Perini Vittorino Delli Cicchi 8