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N. 01920/2013 REG.PROV.COLL. N. 02679/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS- del 2012, proposto da: Ledha - Lega Per i Diritti delle Persone con Disabilità - Associazione di Promozione Sociale, rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Trebeschi, Umberto Fantigrossi, con domicilio eletto presso Umberto Fantigrossi in Milano, corso Italia, 7; -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avv. Umberto Fantigrossi, Francesco Trebeschi, con domicilio eletto presso Umberto Fantigrossi in Milano, corso Italia, 7; contro Azienda Sociale Centro Lario e Valli, rappresentato e difeso dagli avv. Luca Degani, Marco Ubezio, con domicilio eletto presso Marco Ubezio in Milano, via Petrarca 13; nei confronti di Assemblea Distrettuale dei Sindaci del Distretto di Menaggio, Comune di Porlezza, Comune di Ossuccio; per l'annullamento

- della nota 31.07.2012 n. 4068 dell Azienda Sociale Centro Lario e Valli; - del regolamento del Servizio di trasporto disabili voucherizzato e del regolamento relativo ai criteri di compartecipazione da parte degli utenti al costo dei servizi socio educativi assistenziali e relativo all erogazione di contributi in denaro gestiti dall Azienda Sociale Centro Lario e Valli, approvati dall assemblea dell Azienda in data 21.6.2012; - dei provvedimenti presupposti e connessi fruiti dai minori rappresentati in giudizio e, in generale, dalle persone con disabilità grave. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sociale Centro Lario e Valli; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2013 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. I ricorrenti, in qualità di genitori di figli minori disabili gravi, che frequentano la scuola primaria convenzionata di Tavernerio nell ambito di un progetto terapeutico riabilitativo, impugnano gli atti con i quali Azienda sociale dei luoghi di residenza ha chiesto una contribuzione per il servizio di trasporto alunni di euro 150,00 mensili e i regolamenti presupposti, per i seguenti motivi. I) Violazione dl legge: art. 3, 32, 38, 53, 97 e 117 co. 2 lett.m) cost., art. 3, 9 c 20 della convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità, art. 28 l. 118/1971, art. 2 l. 67/2006, artt. t, 7, 8, 12, 13 e 26 l. 104/1992; eccesso di potere; disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, sviamento. Secondo i ricorrenti il servizio di trasporto gratuito delle persone con disabilità è espressamente sancito

dall art. 28 L. 118/71 per il caso di frequenza della scuola dell obbligo o di corsi di addestramento professionale. A ciò si aggiungerebbe che la Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione e i diritti delle persone handicappate mette in relazione l'erogazione del servizio di trasporto proprio con l' inserimento e l' integrazione sociale della persona disabile: l'art. 8 L. 104/ 1992 prevede infatti che tali obbiettivi debbano essere garantiti anche attraverso provvedimenti che assicurino l' organizzazione di mezzi di trasporto specifici (lett. g) dall'altra attraverso la frequenza centri socio riabilitativi diurni a valenza educativa (lett. l). II) Violazione di legge: artt. l e 2, tab. 1 e 2 D.lgs. 109/1998; 2, 3, 4 e 5 D.P.C.M. 221/1999, artt. 25, 8 comma 3 lett. g) L. 328/2000, art. 6 D.P.C.M. 14.2.2001, art. 8 L.R. 3/2008; eccesso di potere: contraddittorietà, sviamento, difetto di motivazione. Secondo i ricorrenti la definizione della compartecipazione è comunque connessa alla necessaria adozione dell'isee quale "strumento idoneo a rappresentare il benessere del richiedente la prestazione attraverso l'analisi completa della sua situazione reddituale nonché di quella patrimoniale. III) Violazione di legge: art. 3 co. 2 ter D.Lgs 109/1998, art. 3 D.P.C.M. 14.2.2001, art. 3, 12 co.l Convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità, art. 3, 23, 53 Cost.,- Incompetenza: art. 23 Cost.- Eccesso di potere: Sviamento, irragionevolezza, disparità di trattamento, difetto di istruttoria. Secondo i ricorrenti l' art, 6 del regolamento relativo ai criteri di compartecipazione da parte degli utenti prevede che il nucleo familiare di riferimento sia sempre composto dall'intero nucleo anagrafico e dai soggetti a carico ai fini IRPEF, senza a1cuna deroga, e, in tal modo, disconosce l'immediata precettività del principio di evidenziazione della situazione economica del solo assistito sancito dall'art. 3 co. 2 ter D. Lgs 109/1998.

IV) Violazione di legge: artt. 1 co. 4 e 5, 3 co. 2 lett.b), 6 co. 2 lett. a), 8 co. 2 lett.a), 16 co.l l. 3.28/2000., eire. reg. 29.7.2005 n. 34 e 25.10.2005 n. 48-eccesso di potere: difetto di istruttoria, contraddittorietà. I Regolamenti impugnati sono stati assunti senza il doveroso coinvolgimento né delle famiglie, né delle Associazioni esponenziali. La difesa dell Azienda sociale ha chiesto la reiezione del ricorso. All udienza del 21 maggio 2013 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione. 2. Il ricorso è fondato. 2.1 L'articolo 28 della L. 118/1971 prevede, fra gli interventi per garantire la frequenza scolastica, anche il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso e viceversa con riferimento alla scuola dell obbligo. La giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto che il trasporto che riguarda i minori in questione è un servizio scolastico, perciò rientrante nell'art. 28 della legge n. 118 /2001, che prevede il trasporto gratuito per i mutilati e invalidi civili, non autosufficienti, che frequentino la scuola dell'obbligo o corsi di addestramento professionale (Consiglio di Stato sez. III, 21 dicembre 2012 n. 6647). 2.2 Il secondo motivo di ricorso è fondato in quanto l amministrazione non ha dato dimostrazione che i servizi forniti nell ambito del Distretto siano tali da soddisfare le specifiche esigenze dei minori per i quali è stato proposto il ricorso. La logica espressa dall amministrazione, secondo la quale la semplice sussistenza di servizi per disabili nell ambito del distretto sarebbe idonea a cancellare il principio di gratuità del servizio, appare del tutto generica e non tiene in alcun conto del percorso riabilitativo dei ricorrenti. Solo una espressa certificazione medica e scolastica in merito alla sufficienza dei servizi offerti dalle strutture intra districtum rispetto alle patologie degli interessati possono giustificare che i genitori si accollino spese per scelte scolastiche che in tal caso non sono più fondate

sull esigenza di fornire ai figli un servizio necessario su un piano di parità con gli altri minori disabili e le loro famiglie, quanto quello di ricercare per i propri figli servizi particolari che, come tali, non possono essere posti a carico della collettività. 2.3 Il terzo motivo è fondato in quanto l art. 8 della Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3, prevede che, nel rispetto dei principi della normativa statale in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), la quota di compartecipazione al costo delle prestazioni sociali e la quota a valenza sociale delle prestazioni sociosanitarie sono stabilite dai comuni secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale in base ai seguenti criteri: h) valutazione della situazione reddituale e patrimoniale solo della persona assistita nel caso di accesso ad unità d offerta residenziali o semiresidenziali per disabili gravi. La norma, così come modificata dalla Legge Regionale 24 febbraio 2012, n. 2, a differenza di quanto affermato il Comune, ha piena applicazione nel caso di specie in quanto i Comuni e gli enti dipendenti hanno l obbligo di adeguare i propri regolamenti alle norme sopravvenute. In merito poi alla previsione di un periodo di sperimentazione limitato solo ad alcuni Comuni, occorre rilevare che questa previsione è contenuta esclusivamente nella d.g.r. 18 luglio 2012 n. IX/3779 e non nella legge regionale la quale si limita a stabilire che la quota di compartecipazione al costo delle prestazioni sociali e la quota a valenza sociale delle prestazioni sociosanitarie sono stabilite dai comuni secondo modalità definite, previa consultazione dei soggetti di cui all'articolo 3 e sentita la competente commissione consiliare, con deliberazione della Giunta regionale. Nessuna indicazione è contenuta nella legge in merito al potere della giunta regionale di limitarne l efficacia ad una sola parte del territorio regionale trattandosi

di atto che, incidendo sull efficacia di fonte primaria, deve trovare fondamento in fonte del medesimo livello. In mancanza di espressa impugnazione della suddetta deliberazione, la previsione di un campione di Comuni al quale soltanto si applichi la legge dev essere disapplicata, in quanto incide su diritti soggettivi dei cittadini in materia di erogazione di servizi pubblici rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ne consegue che debbono essere annullati i regolamenti dell Azienda Sociale Centro Lario e Valli nella parte in cui si discostano dal principio stabilito dalla legge regionale 3/2008, così come modificata dalla Legge Regionale 24 febbraio 2012, n. 2, secondo il quale la partecipazione alla spesa avviene mediante valutazione della situazione reddituale e patrimoniale solo della persona assistita nel caso di accesso ad unità d'offerta residenziali o semiresidenziali per disabili gravi. 2.4 L ultimo motivo è fondato in quanto la resistente non ha fornito alcuna prova di aver rispettato il doveroso coinvolgimento delle famiglie e delle associazione esponenziali dei disabili, come previsto dalla L.R. 3/2008. Tale diritto di partecipazione dovrà essere soddisfatto dall Azienda in sede di sostituzione delle norme dei regolamenti annullate nel presente giudizio. 2.5 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l effetto annulla gli atti impugnati nei limiti di cui in motivazione. Condanna la resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2.000,00 oltre IVA e CPA come per legge. Ordina la rifusione del contributo unificato ai ricorrenti da parte del Comune.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati: Adriano Leo, Presidente Alberto Di Mario, Primo Referendario, Estensore Antonio De Vita, Primo Referendario L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 18/07/2013 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)