Seminario Metodologie per la caratterizzazione energetica di biomasse reflui e sottoprodotti Giovedì 22 maggio 2014 Ore 9,45 Sala riunioni piano terra, c/o ex sede Settore Ambiente Agricoltura della Provincia di Ferrara Via Bologna 534 FERRARA Sottoprodotti vegetali e animali per biogas e biometano: aspetti normativi, tracciabilità e sostenibilità Lorella Rossi Centro Ricerche Produzioni Animali C.R.P.A. Area loghi Data e luogo dell evento Centro Ricerche Produzioni Animali C.R.P.A. S.p.A.
BIOMASSE AVVIABILI ALLA PRODUZIONE DI BIOGAS BIOMASSE DEDICATE RESE ENERGETICHE ELEVATE E CERTE COSTO di PRODUZIONE o di APPROVVIGION. BIOMASSE RESIDUALI RESE VARIABILI, DA VALUTARE GESTIONE PIU COMPLESSA ASPETTI FORMALI INCENTIVO MAGGIORE A FRONTE DI UN IMPEGNO MAGGIORE!
SOTTOPRODOTTI E VALORE ECONOMICO ST SV METANO Energia netta Equivalenza Valore r = 40% energetica 50% TO (%) (% ST) (Nm 3 /t tq) (kwh/t tq) (t/ t silomais) (euro/t tq) Insilato di mais 33,0 94,0 104 411 1,00 58 Sottoprod. ind. molitoria 87,7 93,9 277 1.093 0,38 153 Polpe di bietola 24,5 94,9 71 280 1,47 39 Liquame bovino 10,1 82,2 19 76 5,44 11 Pollina 44,0 64,1 81 320 1,28 45 LA STIMA DEL VALORE ECONOMICO BASATA SUL SOLO VALORE ENERGETICO NON È «COMPLETA»
SOTTOPRODOTTI E VALORE ECONOMICO Equivalenza Valore Digestato Digestato - equiv energ. Per l attribuzione del VALORE ECONOMICO ad un sottoprodotto si devono CONSIDERARE ANCHE: -Volume di digestato -Azoto totale apportato AZOTO equiv energ. energetica 50% TO (t/ t silomais) (euro/t tq) (t/t tq IN) (t) (%) (kg) (%) Insilato di mais 1,00 58 0,75 0,75 -- 4,16 -- Sottop. ind. molitoria 0,38 153 0,38 0,14-81 7,45 79 Polpe di bietola 1,47 39 0,82 1,20 61 8,50 104 Liquame bovino 5,44 11 0,96 5,22 600 23,20 458 Pollina 1,28 45 0,83 1,06 43 26,17 529
SOSTITUZIONE DI 10 t/g di insilato di mais con sottoprodotti Quantità di sottoprodotti da caricare per fornire la stessa quantità di sostanza organica Quantità Sostanza secca - ST Sostanza organica - SV (t/g) (t/anno) (%) (t/anno) (% ST) (t/anno) Mais insilato 10,00 3.650 33 1.205 95 1.144 Farinaccio o sim 3,37 1.230 95 1.169 98 1.145 Melasso 7,10 2.592 51 1.322 87 1.150 Scarti vegetali 22,20 8.103 15 1.215 94 1.143 = Volume caric. = Quantità di SV HRT costante, meno SV caricati, meno biogas HRT inferiore, stessa produzione di biogas se comunque sufficiente
NATURA FORMALE BIOMASSE IN INGRESSO ALL IMPIANTO PRODOTTI, SOTTOPRODOTTI, RIFIUTI ESIGENZA DI CAPIRE COME MUOVERSI PER NON INCORRERE IN SPIACEVOLI SORPRESE!!!
BIOMASSE IN INGRESSO - 1 RIFIUTI (art. 183 DLgs 152/06) RIFIUTO : qualsiasi sostanza od oggetto di cui il DETENTORE SI DISFI O ABBIA L INTENZIONE O L OBBLIGO DI DISFARSI PRODOTTI ALIMENTARI CONFEZIONATI NON CONFORMI (SCADUTI, DIFETTOSI, RESI ) FORSU DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI
BIOMASSE IN INGRESSO - 2 PRODOTTI (prodotto di origine biologica) PRODOTTI O MATERIE PRIME PROVENIENTI DALLA ATTIVITÀ AGRICOLA E DI ALLEVAMENTO E DA ATTIVITÀ AGROINDUSTRIALI (es.: colture dedicate, ortaggi e frutta di pezzatura ridotta, ecc...); ALIMENTI prossimi alla data di scadenza? PRODOTTI PER BIOGAS? C è una definizione legale di PRODOTTO?
BIOMASSE IN INGRESSO - 2 «PRODOTTO PER BIOGAS»? Non c è uno standard ufficiale di riferimento. Etichetta deve riportare dati funzionali alla sua definizione come tale. Attenzione alle informazioni incomplete, non pertinenti o «sbagliate»!
BIOMASSE IN INGRESSO - 2 INFORMAZIONI INSUFFICIENTI E NON CHIARE!
BIOMASSE IN INGRESSO - 3 RESIDUI DELL ATTIVITA AGRICOLA Paglia, stocchi tutoli, steli, Scarti pulitura prodotti orticoli Effluenti zootecnici (SOA di categoria 2) FLUSSI esclusi tout court da normativa rifiuti SOTTOPRODOTTI ai fini del Decreto 06/07/12
Modifiche della Parte IV DLgs 152/06 - D.Lgs 205/2010 - Art. 185 : Esclusioni dall ambito di applicazione 1. NON RIENTRANO nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:. f) le MATERIE FECALI, se non contemplate dal comma 2, lettera b), PAGLIA, SFALCI E POTATURE, NONCHÈ ALTRO MATERIALE AGRICOLO O FORESTALE NATURALE NON PERICOLOSO utilizzati nell attività agricola, nella selvicoltura o per la PRODUZIONE DI ENERGIA da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
Modifiche della Parte IV DLgs 152/06 - D.Lgs 205/2010 - Art. 185 : Esclusioni dall ambito di applicazione 2. NON RIENTRANO nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolate da altre disposizioni normative comunitarie: a). b) I SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, COMPRESI I PRODOTTI TRASFORMATI, CONTEMPLATI DAL Reg. CE 1069/2009, eccetto quelli destinati all incenerimento, allo smaltimento in discarica o all utilizzo in impianto di biogas o di compostaggio.
CLASSIFICAZIONE FORMALE SOTTOPRODOTTI BIOMASSE DI ORIGINE ANIMALE SOTTOPRODOTTI di ORIGINE ANIMALE NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO ai sensi del Reg. n. 1069/2009 NON RIENTRANO nell ambito di applicazione della Parte IV del DLgs 152/06 ai sensi dell art. 185, comma 2, lett. B, TRANNE QUANDO DESTINATI a, IMPIANTI DI BIOGAS E COMPOSTAGGIO
DIGESTIONE ANAEROBICA e Reg. CE n. 1069/09 e n. 142/2011 LINEE GUIDA (Conferenza Unificata Stato-Regioni 07/02/13) Art. 3 Impianti esclusi dalla registrazione e dal riconoscimento d) Impianti di biogas e compostaggio, annessi all azienda agricola, qualora introducano gli effluenti zootecnici prodotti dalla stessa azienda (stesso codice aziendale) e/o consorzi interaziendali che introducono effluenti come unico ed esclusivo sottoprodotto animale f) Impianti di biogas e compostaggio annessi alle aziende lattierocasearie nel caso in cui introducano sottoprodotti di origine animale derivanti dai processi di trattamento e trasformazione del latte proveniente dal medesimo impianto.
NATURA FORMALE BIOMASSE IN INGRESSO ALL IMPIANTO SOTTOPRODOTTI SOTTOPRODOTTI ai sensi del All. I al DM 06/07/12 SOTTOPRODOTTI ai sensi art. 184 bis DLgs 152/06 SOTTOPRODOTTI ai sensi del Reg. CE 1069/09
Tabella 1.A - ELENCO SOTTOPRODOTTI/RIFIUTI UTILIZZABILI NEGLI IMPIANTI A BIOMASSE E BIOGAS (Allegato I DM 6 luglio 2012) FERMO RESTANDO IL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL decreto legislativo n. 152 del 2006, del regolamento CE n. 1069/2009 del regolamento CE n. 142/2011 si elencano di seguito i sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell accesso ai meccanismi incentivanti di cui al presente decreto.
CLASSIFICAZIONE FORMALE DEI SOTTOPRODOTTI sono RIFIUTI ai sensi della Parte IV del DLgs 152/06 sono RIFIUTI RESIDUI VEGETALI da AGRO- INDUSTRIA DESTINATI a IMPIANTI di BIOGAS.a meno che non siano gestiti come SOTTOPRODOTTI reimpiegati in altro processo produttivo ai sensi dell art. 184 bis del DLgs 152/06
SOTTOPRODOTTI IN INGRESSO ALL IMPIANTO DI BIOGAS RESIDUI VEGETALI da agro-industria VERIFICA ADEMPIMENTI NECESSARI - piano di alimentazione dichiarato - biomasse dichiarate al GSE - adeguamento PUA digestato RITIRO PREVIO CONTRATTO CON IL PRODUTTORE ai sensi dell art. 184 bis Parte IV DLgs 152/06
SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E DIGESTIONE ANAEROBICA RICONOSCIMENTO SANITARIO ai sensi dell art. 24 Reg. CE n. 1069/09 Il REGOLAMENTO ATTUATIVO è uscito nel febbrario 2011 (Reg. UE 142/2011) Allegato V: norme tecniche Sono state emanate le LINEE GUIDA nazionali (deroghe) + STESSI ADEMPIMENTI PREVISTI PER IL RITIRO DI SOTTOPRODOTTI VEGETALI
DIGESTIONE ANAEROBICA e Reg. CE n. 1069/09 e n. 142/2011 REQUISITI IMPIANTISTICI: - unità di PASTORIZZAZIONE (70 C per 1 ora con pezzatura massima di 12 mm) - sistema controllo TEMPERATURA e registr. continua - sistema di sicurezza che assicuri sempre i 70 C NON E OBBLIGATORIA NEI SEGUENTI CASI (c.2 sez. 1-capo I All. 5): - STALLATICO, TUBO DIGERENTE E SUO CONTENUTO, LATTE, PRODOTTI A BASE DI LATTE, COLOSTRO, UOVA E OVOPRODOTTI SOTTOPRODOTTI TRATTABILI IN DA - Materiali categoria 2 pretrattati, Materiali categoria 3 - Stallatico, contenuto del tubo digerente (cat. 2)
DIGESTIONE ANAEROBICA e Reg. CE n. 1069/09 e n. 142/2011 Marca da bollo Timbro protocollo ufficio ricevente Modello B2 Data AL DIPARTIMENTO SANITÀ PUBBLICA DELL AZIENDA U.S.L. DI PER IL TRAMITE DEL COMUNE DI.. Oggetto: Riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) N. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano. C H I E D E il rilascio dell atto di Riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 per la seguente attività,, svolta nel Comune di (prov. ), CAP Via, n.
DIGESTIONE ANAEROBICA e Reg. CE n. 1069/09 e n. 142/2011 A tal fine allega la seguente documentazione: - Scheda sezioni/attività/prodotti (modello G3) debitamente compilato; - una marca da bollo di valore corrente; - Fotocopia di un documento di identità in corso di validità o del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari - Planimetria dell impianto in scala 1/100 timbrata e firmata da un tecnico abilitato, dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, delle linee di produzione, dei servizi igienici, della rete idrica e degli scarichi, nonché la separazione tra la sezione sporca e la sezione pulita ove previsto - Relazione tecnico descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione con indicazioni relative all approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi; - DATA FIRMA
IL CONCETTO di SOTTOPRODOTTO (art. 184 bis del DLgs 152/06) Art. 184 bis E un sottoprodotto e non un rifiuto. qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) la sostanza o l oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce PARTE INTEGRANTE, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) È CERTO che la sostanza sarà ULTERIORMENTE UTILIZZATA nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
IL CONCETTO di SOTTOPRODOTTO (art. 184 bis del DLgs 152/06) Art. 184 bis E un sottoprodotto e non un rifiuto. qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: c) La sostanza può essere utilizzata DIRETTAMENTE, senza alcun ulteriore trattamento diverso DALLA NORMALE PRATICA INDUSTRIALE d) L ulteriore utilizzo è LEGALE,, ovvero la sostanza soddisfa tutti i requisiti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell ambiente e non porterà impatti complessivi negativi su ambiente e salute umana.
IL CONCETTO di SOTTOPRODOTTO (art. 184 bis del DLgs 152/06) C è una definizione di NORMALE PRATICA INDUSTRIALE? NO, c è una nutrita dottrina Si intendono tutti quei trattamenti o interventi che NON incidono o fanno perdere al materiale la sua IDENTITÀ e le CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE e di qualità ambientale che esso già possiede, ma che si rendono utili o funzionali per il suo ulteriore e specifico utilizzo, presso il produttore o presso terzi. Ad es.: lavaggio, essiccazione, selezione, macinazione, frantumazione, ecc.
IL CONCETTO di SOTTOPRODOTTO (art. 184 bis del DLgs 152/06) C è una definizione di NORMALE PRATICA INDUSTRIALE? NO, c è una nutrita dottrina I trattamenti della normale pratica industriale sono il complesso di operazioni o fasi produttive che, secondo una prassi consolidata nel settore specifico di riferimento, caratterizza un dato ciclo di produzione di beni.
VALORE INCENTIVO 2 * Prezzo medio PB 2012 Prezzo medio mensile PB corrente (per 20 anni) Condizioni Decreto 5 dicembre 2013 Incentivi IMMISSIONE IN RETE Per impianti con capacità produttiva > 250 standard metri cubi/ora il titolo autorizzativo deve prevedere espressamente un IMPIEGO DI SOTTOPRODOTTI, così come definiti nella tabella 1A del decreto 6 luglio 2012, o rifiuti in una percentuale di ALMENO il 50% in peso MAGGIORAZIONE DELL'INCENTIVO DEL 50% per biometano prodotto esclusivamente da sottoprodotti (tabella 1A decreto 6 luglio 2012) e rifiuti
Art. 4, comma 3 del DM 5 dicembre 2013: Decreto 5 dicembre 2013 Incentivi TRASPORTI Il BIOMETANO VALE «DOPPIO» come «biocarburante» (double counting) quando generato da: frazione biodegradabile dei rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata; sottoprodotti di cui al comma 5-ter dell articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che non presentino altra utilità produttiva o commerciale al di fuori del loro impiego per la produzione di carburanti o a fini energetici, COME DEFINITI, INDIVIDUATI E TRACCIATI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152; alghe e materie di origine non alimentare, intentendosi per tali ultime, ai sensi dell articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 28/2011, quelle indicate nella tabella 1B del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012; in attuazione dell articolo 33, comma 5-quater, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sottoprodotti elencati nella tabella 1 A del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Decreto 5 dicembre 2013 Incentivi TRASPORTI Art. 4, comma 3 del DM 5 dicembre 2013: frazione biodegradabile dei rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata; sottoprodotti di cui al comma 5-ter dell articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che non presentino altra utilità produttiva o commerciale al di fuori del loro impiego per la produzione di carburanti o a fini energetici, COME DEFINITI, INDIVIDUATI E TRACCIATI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152; 5-ter. A decorrere dal 1 novembre 2012, limitatamente alla categoria dei sottoprodotti, hanno accesso alle maggiorazioni di cui al comma 5 esclusivamente i residui di seguito elencati, che possono essere qualificati come sottoprodotti qualora soddisfino i requisiti stabiliti dall'articolo 184 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: acque glicerinose; acidi grassi provenienti dalla raffinazione, fisica o chimica, degli oli, acidi grassi saponificati provenienti dalla neutralizzazione della parte acida residua dell'olio residui dalla reazione di distillazione degli acidi grassi grezzi e delle acque glicerinose ; oli lubrificanti vegetali esausti derivati da acidi grassi; feccia da vino e vinaccia; grassi animali di categoria 1 e di categoria 2, nel rispetto del regolamento (Ce) 1069/2009 e del regolamento (Ce) 142/2011 e..
IL CAMBIO DI DIETA ASPETTI FORMALI IMPIANTI con Autorizzazione Unica ai sensi DLgs 387 Presentazione istanza alla Provincia competente - in assenza di modifiche della potenza installata; - in assenza di biomasse classificabili come rifiuti si tratta di una Variante non sostanziale, come chiarito dal MISE (Parere del 09/09/2013 Prot. 0017732) alla stessa Regione Emilia-Romagna. Comunicazione al GSE
IL CAMBIO DI DIETA ASPETTI FORMALI IMPIANTI realizzati con DIA/SCIA/PAS Comunicazione al Comune (tramite SU) (PAS) Comunicazione al GSE
CONCLUSIONI - 1 DISPONIBILI QUANTITÀ INTERESSANTI di scarti e sottoprodotti organici dal comparto agroindustriale, ma da localizzare ; QUALITÀ OTTIMA, ma spesso VARIABILE, da valutare attentamente caso per caso (pezzatura, umidità, azoto); GESTIONE ADEGUATA ED ATTENTA (SEZIONI DI RICEZIONE, STOCCAGGIO E PRETRATTAMENTO IDONEE)
CONCLUSIONI - 2 INDISPENSABILE PIANIFICAZIONE DEI FLUSSI VERIFICARE PIANO DI ALIMENTAZIONE AUTORIZZATO O COMUNICATO con la PAS IL RICORSO AI SOTTOPRODOTTI DAL PUNTO DI VISTA FORMALE è da ritenersi una VARIANTE NON SOSTANZIALE (confermato dal MISE) TRACCIABILITA DEI FLUSSI IN INGRESSO E «OBBLIGATORIA» ATTENZIONE AL RISCHIO «GESTIONE RIFIUTI»!
Grazie per l attenzione! Lorella Rossi Seminario Metodologie per la caratterizzazione energetica di biomasse reflui e sottoprodotti l.rossi@crpa.it www.crpa.it Giovedì 22 maggio 2014 Ore 9,45 Sala riunioni piano terra, c/o ex sede Settore Ambiente Agricoltura della Provincia di Ferrara Via Bologna 534 FERRARA Area loghi Data e luogo dell evento Centro Ricerche Produzioni Animali C.R.P.A. S.p.A.