Secondo quanto stabilito dal Decreto n.37 del 22/01/2008 il progetto degli impianti è sempre obbligatorio. E' da notare che, contrariamente a quanto pensano alcuni (purtroppo anche per scarsa conoscenza della normativa), il progetto è obbligatorio anche per tutti gli impianti elettronici in genere (es.: sistemi antintrusione, sistemi di distribuzione audio/video, domotica e sistemi di controllo, ecc.) quando questi ultimi "coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione". Vediamo infatti nel dettaglio cosa prescrive la legge vigente. I diversi tipi di impianti 1 / 7
degli decaduti D.M. entrato Regolamento " Il destinazione connesso consegna. distributrice ovvero comodato, Gli particolare, seguente a) dell'energia impianti cioè: che 27 D.M. marzo impianti nella 37/2008 approvazione all'interno anche vigore a sostanza reti d'uso,... di tutti si recante Decreto è distribuzione applica degli stata collocati i sostituisce relativi del edifici riordino abrogata Ministeriale modello agli decreti all'interno impianti il integralmente delle della la attuativi Legge n. disposizioni posti degli Dichiarazione 37 del n. stessi come 46 la servizio 22 precedente D.M. del gennaio il in o regolamento delle materia 5 di 37/2008 degli marzo Conformità relative edifici, normativa. 1990 attività " applica pertinenze. indipendentemente "Norme esecuzione ecc.. installazione Infatti a partire per Se da la della l impianto ". sicurezza elettrica: esclusione Per genere. "punto il punto i per classificazione: circuiti della presso degli limitando di rende soggetti elettrica, l'automazione consegna di fornitura produzione, equipaggiamenti immissione disponibile l utente. alimentazione il a impianti nostro questa della trasformazione, all utente interesse fornitura" porte, normativa combustibile elettrici degli protezione cancelli l energia apparecchi ai si delle soli intende sono trasporto, impianti nel contro macchine, e elettrica, classificati barriere; deposito il utilizzatori punto di distribuzione, tipo scariche degli collocato, gas e cui elettrico definiti e utensili, naturale delle l azienda atmosferiche, negli utilizzazione prese anche degli o elettronico, fornitrice artt. diverso, a mediante apparecchi spina 1 e dell'energia nonché dal tale 2. l acqua, ocon Sono L. Inpunto degli ha data dalla 46/90, elettrici lagli è di il edifici b) cioè: dei inferiore fisiche LAN). protezione sistemi gli stessi per protezione autoproduzione l'automazione sono collegati, contro di anche porte, energia sovratensioni. scariche solo cancelli fino funzionalmente, atmosferiche; a 20kW e barriere, nominale telefonici specifica impianti - dati, N.B.: interne componenti anche a vigente e 50V contro le ai di radiotelevisivi, componenti fini telecomunicazione agli in relativi dell'autorizzazione, (legge corrente edifici impiantistiche sovratensioni agli 109/1991 dei alimentate alternata sistemi antenne interni e sono necessarie di e relativo di dell'installazione a sicurezza, 120V comunicazione collegati da e gli ritenersi D.M. impianti corrente superiori ad 314/1992). trasmissione installazione appartenenti rete e elettronica elettronici continua degli ai pubblica, suddetti nonché ampliamenti agli ed (e fissa all'impianto e in edifici; alla quindi si telematica, limiti, quelli genere; applica alimentati ricezione nonché anche degli posti elettrico la come impianti all'esterno normativa a dei i tensione sistemi connessioni segnali le reti di die Il progetto degli impianti Il progetto dei suddetti impianti è sempre obbligatorio. Infatti all'art. 5 del D.M. si legge che: "Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. " 2 / 7
Il progetto dell'impianto deve essere redatto da un professionista abilitato iscritto ad albo professionale oppure, solo nel caso di impianti che non superano i limiti dimensionali citati nel decreto 37/2008, il progetto può essere redatto dal Responsabile Tecnico della ditta installatrice. Nessun'altra figura professionale è abilitata alla progettazione degli impianti di cui sopra. Si legge infatti che " Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione...(omissis)... Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi: a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) [ndr.: praticamente gli impianti e quadri elettrici], per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6kW o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400mq ; b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200VA resa dagli alimentatori; c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) [ndr.: praticamente gli impianti e quadri elettrici], relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6kW o qualora la superficie superi i 200mq ; d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonchè per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200mc; e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere [ndr.: e quindi anche i sistemi domotici, audio/video, allarme, antenna, ecc.] quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione ". Volendo schematizzare il tutto si ha: 3 / 7
CASI INSTALLATIVI PROGETTO REDATTO DA: - impianti e quadri elettrici per tutte le utenze condominiali e per o per utenze domestiche ut d - impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, p - impianti e quadri elettrici relativi agli immobili adibiti ad attività, produttive, al comme qu - impianti elettrici relativi ; ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti - impianti elettronici in genere [ndr.: e quindi anche i sistemi quando domotici, coesistono audio/video, con ; impianti allarme, elettrici antenna, con ecco Professionista abilitato sionali iscritto ad albi profes Tutti gli altri casi Responsabile Tecnico e della ditta installatric Con riferimento al punto d), si noti che sono da considerarsi impianti soggetti a normativa specifica del CEI anche i centri estetici ed i centri benessere. Quindi solo nei casi in cui non vengano superati i limiti dimensionali sopra citati (per esempio: impianti realizzati in unità immobiliari con potenza impegnata fino a 6kW) è sufficiente il progetto redatto dal Responsabile Tecnico della ditta installatrice. Si precisa che il Responsabil e Tecnico non è un addetto "qualsiasi" della ditta installatrice, ma è una persona appositamente designata all'interno della ditta ed il nome del Responsabile Tecnico deve essere indicato nel Registro Imprese. Inoltre il Responsabile Tecnico svolge tale funzione per una sola impresa e lo svolgimento di tale funzione è incompatibile con ogni altra attività continuativa. In seguito a quanto affermato dal D.M., occorre precisare che un impianto domotico, o un sistema di controllo in generale, non è qualcosa di "separato" dall'impianto elettrico, ma anzi ne 4 / 7
costituisce parte integrante a tutti gli effetti. In particolare dal punto di vista della normativa elettrica : - devono essere considerati a tutti gli effetti dei "quadri elettrici" (e come tali devono essere correttamente progettati e dimensionati) anche i quadri o pannelli contenenti componenti "domotici"; - un relè o dimmer appartenente ad un sistema domotico non sono diversi da un relè modulare tradizionale o da l normale e "classico" interruttore a muro; pertanto anche i relè, i dimmer ed ogni altro componente di un impianto domotico sono di fatto parte integrante dell'impianto elettrico. Conclusioni Quindi, tirando le somme e volendo fare un esempio, nel caso sempre più diffuso di un'abitazione in cui ci sia una potenza contrattuale installata superiore a 6kW, l'impianto elettrico dell'abitazione è soggetto ad obbligo di progetto redatto da parte di un professionista abilitato ( non è sufficiente il Responsabile Tecnico della ditta installatrice ). Se, oltre all'impianto elettrico, nell'abitazione vengono installati altri impianti (impianto d'antenna, impianto antifurto, impianto di controllo domotico, diffusione A/V multiroom, impianto di condizionamento, ecc.), anche questi altri impianti, poiché coesistenti con un altro impianto sottoposto ad obbligo di progetto, saranno anch'essi sottoposti ad obbligo di progetto. Anche i progetti di questi ultimi impianti dovranno quindi essere redatti da un professionista abilitato. Nei casi su descritti, il riferimento al progetto ed il nome del professionista che lo ha redatto (nonché il suo numero di iscrizione all'albo professionale) devono essere obbligatoriamente riportati nella Dichiarazione di Conformità. La Dichiarazione di Conformità deve essere semp re rilasciata dalla ditta installatrice. La Dichiarazione di Conformità ed il progetto degli impianti devono essere depositati presso lo Sportello Unico del Comune in cui si è svolta l'installazione. 5 / 7
In caso di violazione delle norma saranno soggetti a sanzione sia i committenti sia la ditta installatrice. Infine, specificatamente a proposito dei sistemi di automazione, reti LAN e sistemi audio/video, si ritiene utile ricordare che secondo l'art. 46 del DPR 328/2001 rientrano tra le attività professionali oggetto della professione di ingegnere (settore "ingegneria dell'informazione") " la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni. ". Come esplicitamente chiarito da una apposita circolare del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, queste attività professionali sono quindi riservate per legge agli iscritti all'albo degli Ingegneri e non possono essere esercitate dai soggetti che non sono iscritti all'albo di categoria. N.B.: L'art. 13 del D.M. 37/2008 è stato abrogato dal D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008. Lo Studio, oltre alle consulenze ed attività di progettazione/programmazione per sistemi di domotica e automazione, è disponibile per eseguire: - consulenze, perizie e progettazioni relative ad impianti e quadri elettrici - valutazioni sullo stato di impianti esistenti ed azioni necessarie per la messa a norma degli stessi - redazione di eventuali Dichiarazioni di Rispondenza. 6 / 7
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