Centro Servizi Volontariato Padova «A prova di fisco» 5 maggio 2012 Palazzo Moroni

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Centro Servizi Volontariato Padova «A prova di fisco» 5 maggio 2012 Palazzo Moroni

PRATICHE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI NON COMMERCIALI

Lo Statuto Conforme alle previsioni legislative Con data certa

I Libri sociali Libro dei soci Libro assemblee Libro del Consiglio Direttivo Libro dei Revisori Registro dei volontari attivi assicurati nelle OdV Non esiste l obbligo (bensì la mera facoltà) di preventiva vidimazione presso un notaio. Questa formalità può comunque essere opportuna in quanto accerta il numero delle pagine di ogni libro garantendone la loro non sostituibilità e serve nel caso occorra effettuare estratti autentici per delibere importanti (es. acquisti immobiliari).

Libro dei soci Il libro dei soci èl anagrafe dell associazione. In esso devono risultare i dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale) dei soci. E importante specialmente per definire chi può intervenire alle assemblee e utilizzare il diritto di elettorato attivo e passivo. Ai fini della legge sulla privacy se ci si limita a raccogliere questi dati, senza comunicarli ad enti esterni, non occorre il consenso scritto dei soci, che si consiglia comunque di acquisire. Questo libro èin libera visione a tutti i soci. Per le associazioni che svolgono attività a pagamento verso i soci, questo libro riveste un importanza fondamentale ai fini fiscali, in quanto èla base di tutto il regime agevolato delle attività decommercializzate previsto dall art. 148, 8 comma, del T.U.I.R.

Libro delle assemblee Deve contenere tutti i resoconti delle assemblee, partendo dalla copiatura dell atto costitutivo e dello statuto sociale che è, in pratica, la prima assemblea sociale. I verbali delle assemblee devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario. Importante allegare ad ogni verbale di assemblea un foglio presenze firmato dai partecipanti al fine di attestare la reale presenza dei soci all assemblea. Anche questo libro èin libera visione a tutti i soci.

Libro del Consiglio Direttivo Deve contenere tutti i resoconti delle riunioni di tale organo. È sufficiente una descrizione sintetica degli argomenti trattati e delle decisioni prese. I verbali devono precisare se le delibere vengono prese all unanimità o a maggioranza. In tale ultimo caso i consiglieri dissenzienti possono fare mettere a verbale il loro voto contrario, specialmente per limitare la loro responsabilità in caso di danni per l ente. E bene che da ogni verbale risultino i nomi dei consiglieri presenti, e si consiglia la redazione di un foglio presenze. I verbali andranno firmati dal Presidente e dal Segretario. Questo libro non èin libera visione ai soci, in quanto può contenere argomenti riservati. Eventualmente i soci possono chiedere notizie al Presidente e, se raggiungono la percentuale minima indicata nello statuto, che per legge non può essere superiore al 10% dei soci (art. 20 C.C.), possono chiedere la convocazione urgente di un assemblea per affrontare il problema.

Libro dei Revisori Se istituito questo organo può redigere verbali in corso d anno per certificare la propria attività di controllo, in genere ogni trimestre come avviene per le società di capitali. Il verbale più importante èquello che deve accompagnare il bilancio di esercizio. Questo libro non èin libera visione ai soci, in quanto può contenere informazioni riservate.

Registro dei Volontari Per le OdV iscritte in Regione la L. 266/91 prevede l obbligo di tenere un registro in cui vanno riportati i dati di tutti i volontari attivi, ai fini dell assicurazione obbligatoria per le malattie, gli infortuni e la r.c. terzi.

Libro Inventari Libro Giornale Libri Iva Prima Nota I Libri contabili L obbligo di tenuta dei diversi libri contabili varia a seconda del regime contabile/fiscale dell associazione. Si consiglia la tenuta di una ordinata contabilità, anche la fine di agevolare la corretta redazione (obbligatoria) del Rendiconto annuale.

Raccolte Fondi Sostanzialmente possiamo dividere la raccolta fondi in quattro tipologie: 1.Raccolta pubblica di fondi 2.Donazioni ed erogazioni liberali 3.Attività commerciale marginale 4.5 x 1000 Esenzione da imposte dirette ed indirette

Raccolta pubblica di fondi L ambito agevolativo è circoscritto ad eventi organizzati al fine di sensibilizzare l opinione pubblica verso i fini istituzionali dell ente Eventi organizzati per festeggiamenti di ricorrenze religiose o civili collegate all ente Eventi per ricorrenze dell ente: es. decennale dell attività

Raccolta pubblica di fondi Adempimenti Redazione di apposito rendiconto nel quale devono essere riportati in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese dell evento organizzato Redazione di una relazione illustrativa dell evento stesso

Raccolta pubblica di fondi RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI: Associazione Svolta dal al Responsabile: USCITE ENTRATE Data Documento Importo Data Documento Importo TOTALE USCITE TOTALE ENTRATE AVANZO/DISAVANZO RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA RACCOLTA FONDI:

Erogazioni Liberali e Donazioni Artt. 15 e 100 del TUIR Per l ente beneficiario le erogazioni e le donazioni non costituiscono proventi imponibili Per il benefattore vi sono agevolazioni fiscali, se le erogazioni sono fatte a ONLUS, OdV, Aps, ASD Obiettivo dello Stato èquello di ampliare i servizi sociali svolti dalle associazioni, rinunciando ad una quota di gettito tributario

Erogazioni Liberali e Donazioni Agevolazioni per persone fisiche Detrazione d imposta per erogazioni liberali a: ONLUS e ONLUS di diritto 2.065,83 APS iscritte nei registri L. 383/2000 2.065,83 ASD iscritte registro CONI 1.500 Agevolazioni per le imprese Deduzione dal reddito per erogazioni liberali a: ONLUS e ONLUS di diritto 2.065,83 o 2% del reddito imponibile APS iscritte nei registri L. 383/2000 1.549,37 o 2% del reddito imponibile Al fine di ottenere la detrazione i versamenti devono essere effettuati con modalità che permettano la tracciabilità del movimento finanziario: Bonifici, carte di credito, bancomat, assegni, c/c postale Ricevuta rilasciata dall ente beneficiario

Erogazioni Liberali e Donazioni Agevolazione alternativa per persone fisiche e imprese Art. 14 D.L. 35/2005 Deduzione dal reddito imponibile per erogazioni liberali a: ONLUS e ONLUS di diritto 10% del reddito con il limite massimo di 70.000 La deduzione non ècumulabile con altre deduzioni o detrazioni ad enti della stessa specie Al fine di ottenere la detrazione i versamenti devono essere effettuati con modalità che permettano la tracciabilità del movimento finanziario: Bonifici, carte di credito, bancomat, assegni, c/c postale Ricevuta rilasciata dall ente beneficiario Presupposto L ente beneficiario deve tenere scritture contabili analitiche (contabilità ordinaria) e deve redigere il rendiconto patrimoniale, economico e finanziario entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio sociale

5 x 1000 Le somme ricevute con il 5x1000 hanno un vincolo di destinazione per i fini istituzionali dell ente Dall anno 2008 vige l obbligo di rendicontare la destinazione del beneficio ricevuto

5 x 1000 E previsto l obbligo, per gli enti che hanno ricevuto il contributo del 5 per mille, di redigere un apposito e separato rendiconto corredato da una relazione illustrativa nel quale devono indicare in modo chiaro e trasparente quale sia stata la destinazione delle somme percepite. La redazione di questo documento dovrà essere effettuata entro un anno dalla ricezione del contributo. Per gli enti che hanno ricevuto oltre 15.000 euro per il 2008 e 20.000 euro per gli anni successivi, sussiste l obbligo di trasmissione del rendiconto al Ministero competente (Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali Direzione Generale per il Volontariato, l'associazionismo e le Formazioni Sociali, Divisione I)

5 x 1000 E previsto l obbligo, per gli enti che hanno ricevuto il contributo del 5 per mille, di redigere un apposito e separato rendiconto corredato da una relazione illustrativa nel quale devono indicare in modo chiaro e trasparente quale sia stata la destinazione delle somme percepite. La redazione di questo documento dovrà essere effettuata entro un anno dalla ricezione del contributo. Per gli enti che hanno ricevuto oltre 15.000 euro per il 2008 e 20.000 euro per gli anni successivi, sussiste l obbligo di trasmissione del rendiconto al Ministero competente (Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali Direzione Generale per il Volontariato, l'associazionismo e le Formazioni Sociali, Divisione I)

5 x 1000 Rendicontazione Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha elaborato e pubblicato un modello di rendiconto ed anche delle linee guida per la compilazione http://www.lavoro.gov.it/lavoro/md/areasoci ale/cinquepermille/

5 x 1000 Rendicontazione

5 x 1000 Rendicontazione

5 x 1000 Rendicontazione

5 x 1000 Rendicontazione

5 x 1000 Rendicontazione

5 x 1000 Rendicontazione

Bilancio Linee guida e schemi per la redazione dei Bilanci di Esercizio degli Enti Non Profit Agenzia per le Onlus anno 2007. DGR 4314/2009 Regione Veneto Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio degli Enti Non Profit Agenzia per le Onlus, CNDCEC, OIC 2011

Documenti di Bilancio Stato Patrimoniale Rendiconto Gestionale Nota Integrativa Relazione di missione I quattro documenti nel loro complesso costituiscono il bilancio di esercizio

La Redazione del Bilancio Finalità Preminenti Esposizione chiara Veridicità Correttezza Ricerca di un elevato livello di responsabilizzazione

La Redazione del Bilancio Allegati al bilancio Al bilancio della OdV vanno, sempre allegati i seguenti documenti: Relazione sociale; Eventuali rendiconti e relazioni illustrative delle singole raccolte fondi effettuate; Eventuale rendiconto della destinazione del cinque per mille ricevuto; Inventario, se l OdV possiede beni durevoli.

Approvazione del Bilancio Approvazione Il bilancio va approvato dal Consiglio Direttivo prima e poi dall Assemblea nei tempi previsti dallo Statuto. Va necessariamente accompagnato da copia del verbale di approvazione da parte della Assemblea, datato e sottoscritto dal legale rappresentante.

Approvazione del Bilancio CHIUSURA ESERCIZIO entro 120 gg 31 marzo REDAZIONE PROGETTO DI BILANCIO 30 gg prima dell assemblea CONSEGNA PROGETTO DI BILANCIO AGLI ORGANI DI CONTROLLO 31 marzo 15 gg prima dell assemblea DEPOSITO PROGETTO DI BILANCIO PRESSO LA SEDE SOCIALE 15 aprile ASSEMBLEA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO 30 aprile

ATTIVITA DI CONTROLLO NEI CONFRONTI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI

Linee di indirizzo Circolare n. 21/E 2011 Agenzia Entrate 2.4.2 ONLUS Nell'ambito dell'analisi di rischio relativa ai soggetti in argomento va riservata una cura particolare nei confronti delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti presso le Regioni o le Province, ai sensi della legge n. 266 del 1991, onde intercettare specifici profili di rischio circa lo svolgimento di attività produttive e commerciali non marginali, come indicato nel decreto del 25 maggio 1995. Nelle ipotesi in cui venga riscontrato lo svolgimento delle dette attività, si procede al recupero delle agevolazioni fiscali indebitamente fruite e al disconoscimento della qualifica di Onlus di diritto, come definita dall'art. 30, comma 5, del decreto legge n. 185 del 2008, previa comunicazione alla struttura regionale o provinciale competente per i controlli previsti dalla citata legge n. 266 del 1991. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti tali organizzazioni presso le strutture pubbliche regionali o provinciali deputate alla tenuta dei suddetti registri, si ricorda che èsempre possibile procedere alle relative richieste ai sensi dell'art. 32, primo comma, n. 5), del d.p.r. n. 600 del 1973. Per quanto attiene alle organizzazioni iscritte presso l'anagrafe delle Onlus, si evidenzia l'importanza, soprattutto a fini di prevenzione, del controllo diretto al riscontro dei requisiti formali propedeutici all'iscrizione nonché degli ulteriori adempimenti di competenza delle Direzioni Regionali previsti dal decreto 18 luglio 2003, n. 266. Si ribadisce che, per i soggetti iscritti in detta Anagrafe, le Direzioni Regionali costituiscono un osservatorio privilegiato al fine di individuare tempestivamente posizioni particolarmente a rischio e permettere i successivi controlli sostanziali da parte delle competenti strutture locali. Qualora in sede di controllo risultino elementi rilevanti con riferimento alla possibile inosservanza delle condizioni e dei requisiti previsti per le Onlus, gli uffici informano tempestivamente la Direzione regionale competente, che valuta gli elementi riscontrati al fine dell'eventuale emanazione del provvedimento di cancellazione dall'anagrafe nei confronti dell'organizzazione.

La Verifica La verifica si articola in tre momenti principali: 1.Acquisizione: a seguito dell'accesso, vengono svolte le attività di ricerca ed acquisizione dei libri, dei registri, delle scritture e dei documenti e delle informazioni che saranno oggetto della successiva analisi; 2.Analisi e contradditorio: in larga misura identificabile con l'esecuzione dell'ispezione contabile, nel corso del quale sono anche poste in essere tutte le attività di verificazione, rilevazione ed acquisizione, anche esterna, di dati, informazioni e notizie, ritenuti necessari ai fini del perseguimento degli obiettivi della verifica; 3.Verbalizzazione e notifica: la fase conclusiva, che compendia le risultanze dell'attività posta in essere e trova formale espressione nella redazione e sottoscrizione del processo verbale di constatazione.

L accesso I militari e gli impiegati civili dell Amministrazione finanziaria possono accedere, previa semplice autorizzazione del comandante o del capo ufficio, presso i locali utilizzati dagli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). A prevederlo èil Decreto semplificazioni fiscali (DL 16/2012), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 marzo scorso. Se i locali dove viene svolta l attività dell associazione sono presso un indirizzo privato, è necessaria anche l autorizzazione del Procuratore della Repubblica

Elenco dei controlli L attività di verifica 1. Previsioni statutarie: si prevede un esame delle previsioni dello Statuto, se questo ha data certa; nel caso in cui lo Statuto non sia registrato, non sia redatto o non sia stato esibito al momento della richiesta, si procede con un esame dell effettiva attività svolta; nel caso, invece, in cui lo Statuto sia redatto ma non registrato le previsioni statutarie avranno carattere puramente indicativo. Verrà effettuato inoltre un controllo tra le disposizioni statutarie e l effettivo funzionamento dell Ente, verificandone prevalentemente gli obblighi civilistici e la normativa del settore d appartenenza. 2. Effettiva attività svolta: verrà eseguito per ogni periodo d imposta oggetto di controllo il confronto tra il volume delle attività istituzionali ed il volume di quelle commerciali, attraverso un esame dei documenti. 3. Adempimenti fiscali: saranno verificati: a. la compatibilità del sistema contabile adottato ed il volume delle attività istituzionali e commerciali effettivamente svolte b. la regolare tenuta della contabilità c. il rispetto delle disposizioni fiscali per la determinazione del reddito, dell IVA e di altre specifiche normative

L attività di verifica 4. Attività fiscalmente agevolata art. 148 DPR 917/86 e art. 4 DPR 633/72: si effettueranno: a. controlli sulle attività svolte verso i propri associati o iscritti b. controlli sul contenuto dei libri sociali previsti dallo Statuto c. raccolta di informazioni dagli associati od ex associati riguardanti il reale funzionamento dell ente d. il rispetto delle clausole statutarie disposte dall art. 148 e. se lo Statuto ha data certa f. se è stato predisposto l apposito rendiconto economico e finanziario relativo alla gestione 5. Modello EAS: si verificherà che sia stato correttamente presentato; in caso di mancata presentazione, verrà verificata la specifica condizione di esonero 6. Onlus: sarà verificato l effettivo possesso dei requisiti formali e sostanziali per poter usufruire delle agevolazioni previste; sarà anche esaminata la regolare iscrizione all Anagrafe Unica delle Onlus (non obbligatoria per le Onlus di diritto e cioè le organizzazioni di volontariato L. 266/91, ONG e Cooperative sociali L. 381/91).

LE ATTIVITA COMMERCIALI MARGINALI E DECOMMERCIALIZZATE

Riferimenti normativi Art. 5 Legge 266/1991 legge quadro sul volontariato Prevende che le OdV reperiscano risorse economiche anche da «entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali» D.M. 25 maggio 1995 in attuazione della previsione dell art. 8 c. 4 L. 266/1991 Fornisce un elenco tassativo delle attività commerciali che possono essere svolte delineandone il carattere di marginalità e occasionalità Legge 383/2000 per le Attività di Promozione Sociale Prevede una serie di attività decommercializzate per le APS Artt. 143, 148, 150 del TUIR DPR 917/86 Delineano le regole fiscali degli Enti non commerciali

Attività

Art. 1. D.M. 25 maggio 1995 1. Agli effetti dell'articolo 8, comma 4, della legge 11 agosto 1991, n. 266, si considerano attività commerciali e produttive marginali le seguenti attività: a.attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell organizzazione di volontariato; b.attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall organizzazione senza alcun intermediario; c.cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall organizzazione senza alcun intermediario; d.attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale; e.attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell art. 148 comma 3 del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.

D.M. 25 maggio 1995 Art. 1. 2. Le attività devono essere svolte : a.in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell'organizzazione di volontariato iscritta nei registri di cui all art. 6 della legge n. 266 del 1991. b.senza l impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l uso di pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell impresa. 3. Non rientrano, comunque, tra i proventi delle attività commerciali e produttive marginali quelli derivanti da convenzioni.

Art. 4. (Risorse economiche) Legge 383/2000 1. Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da: a) quote e contributi degli associati; b) eredità, donazioni e legati; c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti odi istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell ambito dei fini statutari; d) contributi dell Unione europea e di organismi internazionali; e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell associazionismo di promozione sociale.

Attività agevolate per le APS Legge 383/2000 Somministrazione di Alimenti e bevande presso la sede Organizzazione di viaggi Organizzazione di soggiorni turistici Presupposti: Attività svolta nei confronti dei soci e loro famigliari conviventi Iscrizione ad uno degli Enti di Promozione sociale Nazionali o direttamente al registro ministeriale

I prossimi Incontri 25/05/2012 Operare in sicurezza Sicurezza nei luoghi di lavoro e privacy 15/06/2012 Associazioni trasparenti Bilancio e relazione sociale