Lezione 9 Legislazione della Pedagogia Speciale

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Transcript:

Emmanuele Massagli Pedagogia speciale e organizzazione scolastica a.a. 2018/2019 LUMSA Lezione 9 Legislazione della Pedagogia Speciale

Atti legislativi (Decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5) Legge 30 marzo 1971, n. 118 Legge 4 agosto 1977, n. 517 Legge 5 febbraio 1992, n. 104 Legge 12 marzo 1999, n. 68 Legge 8 novembre 2000, n. 328 Legge 8 ottobre 2010, n. 170 Legge 13 luglio 2015, n. 107 Legge 13 aprile 2017, n. 66 2

Evoluzione legislativa Potenziamento dell nclusione/bisogni educativi speciali Inclusione/disabilità Integrazione/disabilità Integrazione/handicap Esclusione 3

Legge 170/2010 Art. 1 La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana. ( ) Nell'interpretazione delle definizioni di cui ai commi da 2 a 5, si tiene conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia. 4

Legge 170/2010 Art. 2 La presente legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti finalità: a) garantire il diritto all'istruzione; b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità; c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali; d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti; e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA; f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi; g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione; h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale. 5

Legge 107/2015 Art. 1, c. 7 Tra gli obiettivi prioritari: «potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi sociosanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati» 6

Legge 107/2015 Art. 1, c. 181 Formazione dei docenti per: «c) promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione attraverso: 1) la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria; completare l'elenco su Normattiva 7

D. Lgs. 66/2017 Art. 1 L'inclusione scolastica: a) riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita; b) si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curricolo delle istituzioni scolastiche, nonchè attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio; c) è impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti. 8

D. Lgs. 66/2017 Art. 2 L'inclusione scolastica è attuata attraverso la definizione e la condivisione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) quale parte integrante del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, come modificato dal presente decreto. 9

D. Lgs. 66/2017 Art. 4 La valutazione della qualità dell'inclusione scolastica è parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), in fase di predisposizione dei protocolli di valutazione e dei quadri di riferimento dei rapporti di autovalutazione, sentito l'osservatorio permanente per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 15 del presente decreto, definisce gli indicatori per la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica sulla base dei seguenti criteri ( ) 10

D. Lgs. 66/2017 Capo IV, artt. 6 e ss. Progetto individuale Piano educativo individualizzato Piano per l'inclusione Gruppi per l'inclusione scolastica Sostegno didattico Corsi di specializzazione Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica 11