STRUTTURE METALLICHE IN ACCIAIO La marcatura CE UNI EN 1090-1. Il primo passo è il conseguimento dell Attestato di Denuncia Attività da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e l iscrizione al Registro dei Centri di Trasformazione del Servizio Tecnico Centrale L esigenza di permettere la libera circolazione dei prodotti da costruzione nell ambito della Comunità Europea aveva determinato l emissione della Direttiva 89/106/CEE recepita dall Italia con DPR n 246 del 21 Aprile 1993 e successive modifiche DPR n 499 del 10 Dicembre 1997. La norma di prodotto UNI EN 1090-1(Marcatura CE) è destinata a cambiare, radicalmente, il complesso di certificazione per tutti i manufatti in acciaio. I prodotti dovranno essere caratterizzati attraverso: - prove iniziali di tipo (ITT) - implementazione del controllo della produzione (FPC), con la necessaria verifica di un Ente Notificato CPD I prodotti che possono essere muniti di marcatura CE devono soddisfare una delle seguenti condizioni: - conformità alle norme nazionali che recepiscono norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (Es. UNI EN 1090-1) - conformità, nel caso non esistano norme armonizzate, alle norme nazionali riconosciute dalla Comunità Europea e beneficiare della presunzione di conformità - conformità al Benestare Tecnico Europeo. Il periodo transitorio di rispetto della norma avrà fine il 30/6/2014; a partire dal 01/07/2014 ci sarà l obbligo della marcatura CE dei prodotti da costruzione (CPD). I prodotti che, dopo la suddetta data, dovessero risultare non muniti del marchio CE o dell Attestato di Conformità o ne fossero, comunque, privi, dovranno essere ritirati dal mercato. La notifica del Processo Verbale di Contestazione degli illeciti comporta l impossibilità di commercializzare i prodotti e la sospensione dei lavori. In alcuni casi può essere disposto il sequestro, il divieto di commercializzazione e l utilizzo.
Conseguire l Attestato di Denuncia Attività da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed ottenere l iscrizione al Registro dei Centri di Trasformazione del Servizio Tecnico Centrale rappresenta, per chi produce strutture metalliche in acciaio ( ma anche per chi realizza altri prodotti che comportino lavorazione di trasformazione di materiali), un passo decisivo per adeguare l azienda al rispetto della UNI EN 1090-1. Il D.M. del 14 gennaio 2008 definisce come Centro di Trasformazione qualsiasi impianto che riceve, dal produttore di acciaio, elementi base (barre o rotoli, reti, lamiere, profilati, profilati cavi etc. ) e realizza elementi strutturali direttamente impiegabili in cantiere, pronti per la messa in opera o per successive lavorazioni. IL centro di trasformazione può ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all origine, accompagnati dalla documentazione prevista nel DM del 14 gennaio 2008. Le forniture di acciaio provenienti dallo stabilimento di produzione devono, pertanto, essere accompagnate da: - nel caso c è obbligo di marcatura CE - copia della Dichiarazione di conformità CE, riportante un timbro in originale,con almeno la data di spedizione ed il destinatario - documento di trasporto con la data di spedizione ed il riferimento alla quantità, al tipo di acciaio ed al destinatario. - nel caso non c è obbligo di marcatura CE - copia dell Attestato di Qualificazione del Servizio Tecnico Centrale, riportante un timbro in originale,con almeno la data di spedizione ed il destinatario - documento di trasporto con la data di spedizione ed il riferimento alla quantità, al tipo di acciaio, alle colate ed al destinatario. Non sono significativi i certificati rilasciati dal laboratorio che effettua i controlli periodici di qualità I suddetti certificati non possono sostituire quelli relativi alle prove effettuate dal DL rilasciati da laboratori art. 59 DPR 380/2001. Le forniture effettuate da un commerciante intermedio devono avere copia dei documenti rilasciati dal produttore e completati dal documento di trasporto del commerciante stesso.
Il rilascio dell Attestato di Denuncia Attività del Centro di Trasformazione si consegue predisponendo ed inviando al Servizio Tecnico Centrale quanto segue: Richiesta di denuncia attività sottoscritta dal Legale Rappresentante, unitamente a copia firmata del documento di identità dello stesso Dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante di utilizzo esclusivo di acciai qualificati Descrizione del tipo di attività di trasformazione svolta con indicazione del tipo e delle dimensioni del materiale base lavorato Immagine dell etichetta di identificazione del Centro di Trasformazione con indirizzo dello stabilimento, non compilata (fronte e retro) Relazione che descrive: - l organizzazione dello stabilimento (con allegata planimetria dello stesso con la localizzazione dei macchinari) - i procedimenti di saldatura qualificati ed i saldatori od operatori impiegati - l organizzazione del controllo in accettazione dei materiali di base utilizzati - l organizzazione dei controlli lungo il processo di produzione e sul prodotto finito. Copia aggiornata della certificazione del sistema di gestione della qualità secondo UNI EN ISO 9001 Organigramma con indicazione del nominativo del responsabile della qualità aziendale e degli eventuali responsabili delle singole procedure di controllo di lavorazione Nomina del Direttore Tecnico dello stabilimento controfirmata dallo stesso per accettazione unitamente a copia firmata del documento di identità dello stesso Dichiarazione del Direttore Tecnico dello stabilimento attestante l iscrizione al relativo ordine o collegio professionale Dichiarazione del Legale Rappresentante con la quale si solleva il Servizio Tecnico Centrale da ogni responsabilità. L accertamento dell adeguatezza della documentazione presentata permette il rilascio dell attestato e l inserimento del Centro di Trasformazione nell elenco predisposto dal Servizio Tecnico Centrale consultabile dal sito internet dello stesso.
L attestato ha scadenza annuale; entro 60 giorni dalla scadenza, il Legale Rappresentante deve inviare una dichiarazione che confermi quanto già depositato oppure una dichiarazione che descriva e documenti le variazioni intervenute. La dichiarazione sottoscritta deve essere accompagnata da copia firmata del documento d identità. Il D.M. del 14 gennaio 2008 fornisce specifiche prescrizioni, per ciascuna tipologia di Centro di Trasformazione, atte a garantire un corretto Sistema di Controllo del Processo di Fabbricazione. Di particolare interesse, per le officine che producono carpenterie metalliche, risultano essere quelle relative al processo di saldatura. Il decreto suddetto stabilisce che il Centro di Trasformazione deve: - essere certificato secondo la parte idonea delle norme della serie UNI EN ISO 3834 - operare con saldatori qualificati secondo UNI EN 287-1 da parte di un ente terzo - operare con procedimenti di saldatura qualificati secondo UNI EN ISO 15614-1 da parte di un ente terzo - dimostrare che gli operatori che eseguono controlli sulle saldature siano qualificati secondo UNI EN 473 almeno di secondo livello - nominare un Coordinatore della Saldatura che sia in possesso di adeguate competenze e conoscenze dei processi di saldatura eseguiti. Le norme della serie UNI EN ISO 3834 Requisiti di qualità per la saldatura rappresentano il riferimento per la certificazione dei processi di saldatura. Esistono tre livelli di applicazione con le seguenti relative norme: - UNI EN ISO 3834-2 Requisiti di qualità complessivi - UNI EN ISO 3834-3 Requisiti di qualità standard - UNI EN ISO 3834-4 Requisiti di qualità elementari Il D.M. del 14 gennaio 2008 fornisce, inoltre, una tabella che definisce i criteri di scelta della parte della UNI 3834 da applicare sulla base di: - tipo di acciaio impiegato - spessore degli elementi saldati - grado di fatica a cui le strutture sono soggette.
Il lavoro è tanto, ma, senza tener conto dell obbligo, il ritorno in termini di qualità e sicurezza del prodotto ed in capacità competitiva in un mercato sempre più globalizzato, ripagano certamente ogni sforzo compiuto. Ing. Giovanni Mabilia