La nuova UNI EN
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1 . Come identificarlo, certificarlo e controllarlo attraverso le NTC ed il nuovo CPR 305/2011 La nuova UNI EN Agrigento, 18 giugno 2014 Geom. Raffaello Dellamotta Tel r.dellamotta@giordano.it
2 UNI EN :2012 Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali 2
3 EN :2009/AC:2010 Inizio del periodo transitorio 01/01/2011 Fine del periodo transitorio ed inizio dell obbligo 01/07/2014 3
4 Scopo e campo di applicazione Questa Norma armonizzata specifica i requisiti per la valutazione della conformità delle caratteristiche di componenti strutturali in acciaio e alluminio e per prodotti in kits immessi sul mercato come prodotti da costruzione. La valutazione di conformità si riferisce alle caratteristiche del prodotto e quando applicabile alle caratteristiche strutturali di progetto. Questa norma armonizzata copre anche i componenti in acciaio utilizzati in strutture composte da acciaio e calcestruzzo (tipo travi REP/PREM che non rientrano nel par.4.6 delle NTC) La norma si applica a componenti strutturali sia prodotti in serie che non, inclusi i kits. 4
5 Quindi, l attestazione ministeriale sarà ancora applicabile? 5
6 COMPONENTI IN ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE E PER STRUTTURE COMPOSTE GENERALITA Per la realizzazione di strutture metalliche e di strutture composte si dovranno utilizzare acciai conformi alle norme armonizzate della serie UNI EN 10025, UNI EN e UNI EN , recanti la Marcatura CE, cui si applica il sistema di attestazione della conformità o di valutazione e verifica della costanza della prestazione 2+, e per i quali si rimanda a quanto specificato al punto A del Solo per i prodotti per cui non sia applicabile la marcatura CE si rimanda a quanto specificato al punto B del 11.1 e si applica la procedura di cui al Per gli acciai inossidabili si veda il Per la realizzazione di componenti o sistemi strutturali in acciaio in serie nelle officine di produzione di carpenteria metallica e nelle officine di produzione di elementi strutturali si applica quanto specificato al punto 11.1, caso A), in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN Nei casi in cui i tali componenti strutturali sono fabbricati in conformità ai dettagli di progetto (disegni, specifiche per i materiali, ecc.) predisposti dal progettista delle opere sulla base delle presenti norme tecniche, per la suddetta marcatura CE si applicheranno le modalità di dichiarazione delle prestazioni ed etichettatura previste dalle specifiche tecniche armonizzate in applicazione del Metodo 3, Riferimento ai documenti di progettazione delle opere o dell'ordine del cliente, di cui al Documento Guida L Applicazione degli Eurocodici concernente la Dir. 89/106/CEE ed emanato dalla Commissione Europea. Negli altri casi, per la marcatura CE, si applicheranno le modalità di dichiarazione delle prestazioni ed etichettatura previste dalle specifiche tecniche armonizzate in applicazione del Metodo 1, Indicazione dei dati geometrici del componente e delle proprietà dei materiali e dei prodotti costituenti utilizzati, di cui allo stesso Documento Guida L. In entrambi i casi il Direttore dei lavori, in fase di accettazione dei componenti o sistemi strutturali, prima della loro istallazione, verificherà la conformità di quanto dichiarato ai requisiti stabiliti dalla presente norma e dai documenti progettuali. In alternativa, e comunque non oltre il termine del periodo di coesistenza della predetta norma europea armonizzata UNI EN pubblicato in Gazzetta ufficiale dell Unione Europea, potrà applicarsi quanto riportato al successivo Per l accertamento delle caratteristiche meccaniche indicate nel seguito, il prelievo dei saggi, la posizione nel pezzo da cui essi devono essere prelevati, la preparazione delle provette e le modalità di prova devono rispondere alle prescrizioni delle norme UNI EN ISO 377:1999, UNI ISO/TR :2009, UNI EN ISO :2009, UNI EN ISO 148-1:2011.
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8 Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Servizio Tecnico Centrale CHIARIMENTI IN MERITO ALL APPLICAZIONE DELLA NORMA EUROPEA ARMONIZZATA EN PER I MATERIALI E PRODOTTI IN CARPENTERIA METALLICA AD USO STRUTTURALE ED INTERAZIONE CON LA NORMATIVA TECNICA PER LE COSTRUZIONI DI CUI AL DM Giungono a questo Servizio Tecnico Centrale molteplici quesiti riguardanti l applicabilità della norme europea armonizzata EN Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali, anche in relazione all applicazione, per i prodotti in carpenteria metallica ad uso strutturale, degli obblighi previsti dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni. Si ritiene pertanto opportuno fornire, anche sulla base di un recente parere della Prima Sezione del Consiglio Superiore dei LL.PP. (parere n. 71 del ), i seguenti elementi di chiarimento. La Norma europea armonizzata EN , Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali, che prevede la marcatura CE dei prodotti oggetto delle norma armonizzata stessa, è applicabile in via volontaria dal 1 gennaio 2011, nella versione UNI EN :2009, e dal 1 settembre 2012 nella versione EN :2009+A1:2011 o UNI EN :2012. Pertanto da tali date è possibile marcare CE i prodotti oggetto della norma stessa. Dalla fine del periodo di coesistenza della norma armonizzata, ad oggi stabilito al 1 luglio 2014 (da ultimo: Comunicazione della Commissione Europea in Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea 2013/C 186/02 del 28 giugno 2013), la suddetta marcatura CE diventerà obbligatoria per la commercializzazione di tali prodotti. Stante il dettato del Capitolo 11 delle vigenti Norme Tecniche per le costruzioni, di cui al DM , da leggersi in relazione agli obblighi comunitari in materia di prodotti da costruzione ad oggi riportati nel Regolamento (UE) n.305/2011 (si veda a riguardo, ad esempio, l articolo 8), risulta che la suddetta marcatura CE costituisce, per i prodotti in serie ricadenti nel campo di applicazione delle norma europea armonizzata EN , modalità di qualificazione del prodotto sufficiente anche ai sensi del 11.1, caso A), del DM Pertanto il fabbricante di elementi di carpenteria metallica per uso strutturale, qualora in possesso di marcatura CE per tali prodotti sulla base della EN , non necessita dell attestato di deposito della documentazione quale Centro di trasformazione di carpenteria metallica, rilasciato ai sensi dei e del DM Dalla fine del periodo di coesistenza della norma europea armonizzata EN , detta marcatura CE sarà l unica modalità di qualificazione dei prodotti rientranti nel campo di applicazione di detta norma armonizzata, ai fini dell impiego dei prodotti stessi nelle opere. Da tale data, per tali prodotti in carpenteria metallica coperti dalla EN , il Servizio Tecnico centrale non rilascerà più l attestazione di avvenuta dichiarazione dell'attività di centro di trasformazione di carpenteria metallica. Tale attestazione sarà invece rilasciata soltanto, nel caso residuale, di prodotti in carpenteria metallica non coperti dalla EN (ad esempio perché provenienti da materiali base non marcati CE e quindi dotati di qualificazione nazionale ai sensi dei e del DM ) o da marcatura CE sulla base di apposito ETA (Valutazione tecnica europea), risultando, per tali prodotti, ancora obbligatoria ai fini dell impiego nelle opere. p.1/2
9 Resta comunque l obbligo di impiegare, in ogni caso ( del DM ), materiale base qualificato mediante marcatura CE o con con qualificazione nazionale. Si rammenta altresì che che, comunque sia qualificato il prodotto (quindi anche nel caso di componenti marcati CE) resta fermo l obbligo del Direttore dei Lavori, in fase di accettazione, di: - verificare la conformità di quanto riportato nella documentazione di qualificazione o marcatura CE (Dichiarazione di Prestazione), con i requisiti richiesti dal DM edc (eventualmente, se superiori) dello specifico progetto; - controllare che la documentazione di qualificazione o la marcatura CE facciano riferimento agli effettivi componenti pervenuti in cantiere, assicurandosi quindi, nei limiti delle proprie competenze, dell effettiva rintracciabilità dei prodotti; - effettuare le previste prove di accettazione. Resta ovviamente ferma in ogni caso, per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere strutturali in carpenteria metallica, e per i relativi adempimenti presso i competenti uffici tencici territoriali (c.d. Deposito o autorizzazione sismica ), l applicazione delle L.1086/71, L.64/74 e del DPR 380/01. Roma, 5 giugno 2014 p.2/2
10 Definizioni Constituent products (Prodotti costituenti): Materiali o prodotti utilizzati in produzione che contribuiscono alle prestazioni o ai calcoli strutturali ovvero risultano coinvolti nelle prestazioni meccaniche e/o di resistenza al fuoco inclusi gli aspetti di durabilità e funzionalità. Evaluation method (Metodo di valutazione): Il metodo di valutazione intende verificare che le caratteristiche dei componenti possano ottemperare i valori dichiarati e ogni altro valore utilizzato per la valutazione di conformità per caratteristiche come proprietà dei materiali, geometrie e caratteristiche strutturali. (quando sono effettuate delle prove deve essere utilizzato il termine metodo di prova ), Manufacturing (Produzione): Operazioni che portano alla realizzazione del prodotto e possono comprendere: fabbricazione, saldature, fissaggio meccanico, assemblaggio, prove e documentazione delle caratteristiche dichiarate (progettazione e specifiche del componente). 7
11 Structural characteristics (caratteristiche strutturali): Proprietà dei componenti connesse alla loro capacità di assolvere correttamente il proprio compito. Structural components (componenti strutturali): Componenti utilizzati con caratteristiche portanti progettati per fornire resistenza meccanica e stabilità e/o resistenza al fuoco inclusi gli aspetti di durabilità e funzionalità che possono essere utilizzati direttamente come forniti o possono essere incorporati nella costruzione in opera. 8
12 REQUISITI ( 4 UNI EN :2012) Prodotti costituenti I componenti strutturali in acciaio e in alluminio devono essere valutati come Prodotti costituenti in accordo con le seguenti norme: UNI EN :2011 Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 2: Requisiti tecnici per strutture di acciaio UNI EN :2008 Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 3: Requisiti tecnici per le strutture di alluminio 9
13 Sistema di Valutazione della Costanza della Prestazione (VVCP) per componenti strutturali in acciaio e alluminio 2+ 10
14 Prove iniziali di tipo Controllo di produzione - Ispezioni - Prove 11
15 Compiti per la valutazione di conformità per componenti strutturali in acciaio e alluminio Compiti Contenuti Clausula applicabile Prove iniziali di tipo Parametri relativi alle caratteristiche del prospetto ZA Compiti del fabbricante FPC Parametri relativi alle caratteristiche del prospetto ZA Campionamento, prove e ispezioni Caratteristiche principali del prospetto ZA.1 Tabella 2 Compiti dell'organismo Certificazione del FPC da parte dell ON sulla base di Ispezione iniziale Sorveglianza continua Parametri relativi alle caratteristiche del prospetto ZA.1 Parametri relativi alle caratteristiche del prospetto ZA e annesso B 6.3 e annesso B 12
16 CARATTERISTICHE ESSENZIALI Tolleranze dimensionali e forme Saldabilità Carico di rottura e resistenza all impatto (resilienza) Capacità portante Deformazione allo stato limite di esercizio Resistenza alla fatica Resistenza al fuoco Reazione al fuoco Rilascio di cadmio e suoi composti Emissione di radioattività Durabilità CARATTERISTICHE STRUTTURALI 13
17 Tolleranze dimensionali e forme Le tolleranze vengono specificate nelle rispettive UNI EN e UNI EN e devono essere applicate a tutti i componenti. Se vengono applicate tolleranze differenti deve essere specificato. Saldabilità Quando i prodotti vengono dichiarati saldabili devono essere realizzati con materiali costituenti conformi alle UNI EN o EN Carico di rottura e resistenza all impatto (resilienza) Le caratteristiche meccaniche dei componenti costituenti devono soddisfare i requisiti meccanici richiesti, quando i materiali costituenti soddisfano i requisiti di carico di rottura si considerano soddisfatti anche i requisiti di resistenza all impatto. 14
18 Capacità portante E necessario dichiarare la capacità portante del prodotto o sotto forma del carico di progetto, o come carico che il prodotto è in grado di sopportare o in riferimento alla resistenza della sezione trasversale del componente. Deformazione allo stato limite di esercizio La deformazione limite deve essere valutata considerando la combinazione delle azioni (variabili e permanenti). I limiti, verticali e orizzontali, devono essere definitinel progetto o si fa riferimento alle Specifiche Europee. Resistenza alla fatica La dichiarazione della resistenza alla fatica di un componente strutturale deve specificare il riferimento a quale forza/azione si riferisce. 15
19 Resistenza al fuoco e Reazione al fuoco La Resistenza al fuoco (caratteristica strutturale) e la Reazione al fuoco vengono valutate rispettivamente secondo le norme EN e EN Rilascio di cadmio e suoi composti ed Emissione di radioattività Se i prodotti costituenti soddisfano i requisiti specificati nella UNI EN per i prodotti in acciaio e nella UNI EN per i prodotti in alluminio il requisito si considera soddisfatto a meno che non venga utilizzato un materiale di rivestimento per il quale non è disponibile stabilire possibili emissioni in maniera indiretta (ad es schede tecniche). Durabilità Non viene definito un metodo diretto per questa prestazione che viene valutata in maniera indiretta considerando l esposizione dei componenti e valutando i requisiti di protezione superficiale forniti nelle specifiche dei componenti. 16
20 SPECIFICA DEL COMPONENTE 17
21 Cosa deve contenere la specifica di componente? Elenco dei requisiti Processo di produzione Raccolta di documentazione tecnica 18
22 Contenuto della specifica di componente (esempio) 1. Progettazione 2. Sistemi produttivi standard 3. Dettagli di realizzazione e trattamenti speciali 4. Controlli 5. Fornitura 19
23 PER COMPONENTE O PER COMMESSA? 20
24 Produttore: Compiti e Responsabilità Attività Metodo 1 Metodo 2 Metodo 3 b Metodo 3 a Progettazione strutturale del componente Non effettuata Progettazione basata su Eurocodici Basata sui requisiti generali richiesti contrattualmente dal cliente Non effettuata Specifiche del componente Predisposta dal produttore Predisposta dal produttore Predisposta dal produttore Predisposta dal cliente Dichiarazione delle prestazioni del componente Informazioni tecniche e geometriche relative al materiale e ogni altra informazione necessaria all esecuzione del progetto Fornitura di componenti progettati secondo Norme Europee con le caratteristiche di resistenza meccanica dichiarate a progetto Fornitura di componenti realizzati secondo la MPCS per i quali deve essere fornita la tracciabilità con l ordine del cliente I componenti forniti dovranno essere conformi a quanto richiesto nella PPCS 21
25 Dichiarazione di prestazione (dal 1 luglio 2013) Numero identificativo della D.o.P. Codice identificativo unico del prodotto-tipo Identificazione del prodotto da costruzione immesso sul mercato Nome e Indirizzo del Fabbricante Il sistema di valutazione della costanza della prestazione Identificazione dell Organismo di Certificazione (se appropriato) Attività svolta dall Organismo di certificazione Documentazione rilasciata dall Organismo di certificazione Numero di riferimento della documentazione tecnica specifica (se utilizzata) La prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione concernenti l'uso o gli usi previsti tenendo conto delle disposizioni del luogo ove il prodotto è immesso sul mercato L'elenco delle caratteristiche essenziali Norma armonizzata o Documento di valutazione tecnico di riferimento La prestazione di almeno una delle caratteristiche essenziali Per le caratteristiche essenziali elencate, per le quali non sia dichiarata la prestazione, le lettere «NPD» La prestazione, espressa in livelli o classi, o in una descrizione, del prodotto da costruzione in relazione a tutte le caratteristiche essenziali contenute nella corrispondente valutazione tecnica europea Identificazione del Soggetto che rilascia la Dichiarazione di Prestazione 22
26 Dichiarazione di Prestazione 23
27 Dichiarazione di prestazione (art. 4 CPR 305/2011) n Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: *********** 2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell articolo 11, paragrafo 4: *********** 3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: *********** 4. Nome e indirizzo del Fabbricante ai sensi dell articolo 12, paragrafo 2: *********** 5. Mandatario: n.a. 6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: sistema L organismo notificato Istituto Giordano SpA (numero 0407) ha effettuato l ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione di fabbrica, la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo di produzione di fabbrica e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica 8. Valutazione tecnica europea: n.a. 9. Prestazione dichiarata Caratteristiche essenziali Prestazione Specifica tecnica armonizzata 10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9 Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4. Luogo e data del rilascio firma nome e funzione
28 19
29 La dichiarazione deve essere accompagnata da un certificato di controllo della produzione di fabbrica (certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica) redatto dall'ente autorizzato che deve contenere quanto segue: - nome e indirizzo dell'ente autorizzato; - numero del certificato di controllo della produzione di fabbrica; - condizioni e periodo di validità del certificato, se necessario; - attività oggetto del controllo di produzione (progettazione, saldatura, ecc); - classe di esecuzione e metodo di dichiarazione di conformità; - nome e qualifica della persona incaricata di firmare il certificato. La dichiarazione sopra citata deve essere presentata nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato Membro in cui il prodotto deve essere impiegato. 24
30 Etichettatura Il produttore o il suo rappresentante autorizzato con sede nella EEA è responsabile dell'applicazione della marcatura CE. Il simbolo di marcatura CE da applicare deve essere conforme alla Direttiva 93/68/CE e deve figurare sull'etichetta, sull'imballaggio o sui documenti commerciali di accompagnamento, per esempio una bolla di consegna. Il simbolo di marcatura CE deve essere accompagnato dalle informazioni seguenti: 25
31 Etichettatura - numero di identificazione dell'ente di certificazione dell FPC; - nome o marchio identificativo e indirizzo registrato del produttore; - le ultime due cifre dell'anno di applicazione della marcatura; - numero del certificato del controllo della produzione di fabbrica; - riferimento della presente norma europea (EN :2009+A1:2011); - descrizione del prodotto: nome generico, materiale, dimensioni e impiego previsto; - informazioni sulle caratteristiche essenziali rilevanti elencate nei prospetti ZA.1; - "Nessuna prestazione determinata" (NPD) per caratteristiche ove ciò sia rilevante; - Classe di Esecuzione in conformità alle norme UNI EN e UNI EN ; - riferimenti alle specifiche dei componenti; - numero della dichiarazione di prestazione (CPR). Informazioni aggiuntive È necessario, in funzione del metodo di marcatura, fornire informazioni tecniche aggiuntive sul prodotto. 26
32 ESEMPIO DI MARCATURA CE CON IL METODO 3-A (ZA.3.4) PER CHI REALIZZA LE STRUTTURE SU PROGETTO DI ALTRI 27
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34 GRAZIE PER L ATTENZIONE Geom. Raffaello Dellamotta Tel r.dellamotta@giordano.it 28
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