La Norma EN per la Marcatura CE delle Strutture Metalliche

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1 La Norma EN per la Marcatura CE delle Strutture Metalliche Il Processo di Progettazione e la Conformità del Prodotto: i Compiti del Direttore dei Lavori Catania, LA MARCATURA CE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE ALLA LUCE DEL REGOLAMENTO CPR 305/2011 E DEL DM 14/01/2014

2 La non qualità nelle Costruzioni non conformità a leggi vigenti degli elaborati grafici; mancata considerazione degli aspetti di manutenibilità; errata stima dei costi; incerta identificazione di materiali o componenti; carenza nelle specifiche tecniche e prestazionali (modalità di contabilizzazione, di accettazione, di esecuzione, specifiche di prestazione, ); errori di calcolo strutturale o impiantistico; sottovalutazione degli aspetti di durabilità. 2

3 MATERIALI E PRODOTI PER USO STRUTTURALE Prodotto per uso strutturale: qualsiasi materiale o prodotto che consente ad un Opera, ove questo è incorporato, di soddisfare il requisito essenziale n.1 Resistenza meccanica e stabilità. 3

4 MATERIALI E PRODOTI PER USO STRUTTURALE Prodotto per uso strutturale: In sintesi, dunque, la discriminante che consente di identificare materiali e prodotti per uso strutturale è la destinazione d uso, che si intende prioritariamente strutturale. 4

5 I Riferimenti Normativi NTC D.M. 14/01/2008 Cap 11.1 I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere: - identificati univocamente a cura del produttore, secondo le procedure applicabili; - qualificati sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili; - accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di qualificazione, nonché mediante eventuali prove sperimentali di accettazione. 5

6 I Riferimenti Normativi NTC D.M. 14/01/2008 Cap 11.1 Qualificazione validazione delle caratteristiche tecniche e prestazionali da parte di un organismo di certificazione terzo notificato Identificazione Dichiarazione di Prestazione CE (DoP): Produttore Certificato di conformità CE: Organismo Notificato ETA (European Technical Assessment) Certificato di Idoneità Tecnica all impiego Accettazione validazione finale mediante controlli e certificazione in corso d opera, a cura della Direzione dei Lavori: laboratori art. 59 DPR n. 380/2001 6

7 I Riferimenti Normativi NTC D.M. 14/01/2008 Cap 11.1 Per l Identificazione e la Qualificazione: 3 casi: Caso A) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali sia disponibile una norma europea armonizzata il cui riferimento sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se in possesso della Marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE Prodotti da costruzione (CPD), recepita in Italia dal DPR 21/04/1993, n.246, così come modificato dal DPR 10/12/1997, n. 499; dal regolamento CPR 305/2011 7

8 I Riferimenti Normativi NTC D.M. 14/01/2008 Cap 11.1 Per l Identificazione e la Qualificazione: 3 casi: Caso B) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma armonizzata ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle presenti norme. E fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il produttore abbia volontariamente optato per la Marcatura CE; 8

9 I Riferimenti Normativi NTC D.M. 14/01/2008 Cap 11.1 Per l Identificazione e la Qualificazione: 3 casi: Caso C) materiali e prodotti per uso strutturale innovativi o comunque non citati nel presente capitolo e non ricadenti in una delle tipologie A) o B). In tali casi il produttore potrà pervenire alla Marcatura CE in conformità a Benestare Tecnici Europei (ETA), ovvero, in alternativa, dovrà essere in possesso di un Certificato di Idoneità Tecnica all Impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 9

10 I Riferimenti Normativi NTC D.M. 14/01/2008 Cap 11.1 Per l Identificazione e la Qualificazione: 3 casi: Caso C) La Marcatura CE si appone in conformità ad un ETA (European Technical Assessment) l ETA viene rilasciata a seguito di un ETAG = European Technical Assessment Guidelines Nota: prima del CPR 305/2011 ETA = European Technical Approval 10

11 I Riferimenti Normativi NTC D.M. 14/01/2008 Cap 11.1 Per l Identificazione e la Qualificazione: 3 casi: Caso C) Per i prodotti da costruzione per i quali non c è una norma armonizzata la Marcatura CE si appone in conformità ad un ETA. Quindi in l ETA non è obbligatoria, ma è una scelta (e solo volontaria) dettata dal mercato. 11

12 I Riferimenti Normativi NTC D.M. 14/01/2008 Cap 11.1 Compiti del Direttore dei Lavori: Per i materiali e prodotti recanti la Marcatura CE sarà onere del Direttore dei Lavori, in fase di accettazione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere ad ogni fornitore, per ogni diverso prodotto, il Certificato ovvero Dichiarazione di Conformità Dichiarazione di Prestazione (DoP) alla parte armonizzata della specifica norma europea. 12

13 I Riferimenti Normativi NTC D.M. 14/01/2008 Cap 11.1 Compiti del Direttore dei Lavori: ovvero allo specifico Benestare Tecnico Europeo (ETA), per quanto applicabile. Sarà inoltre onere del Direttore dei Lavori verificare che tali prodotti rientrino nelle tipologie, classi e/o famiglie previsti nella detta documentazione. 13

14 PRODOTI PER USO STRUTTURALE ETA 14

15 Il Periodo di Coesistenza 15

16 Il Periodo di Coesistenza 16

17 I Riferimenti Normativi NTC D.M. 14/01/2008 Cap 11.1 Compiti dei Produttori: I produttori di materiali, prodotti o componenti disciplinati nella presente norma devono dotarsi di adeguate procedure di controllo di produzione in fabbrica. Per controllo di produzione nella fabbrica si intende il controllo permanente della produzione, effettuato dal fabbricante. 17

18 I Riferimenti Normativi NTC D.M. 14/01/2008 Cap 11.1 Compiti dei Produttori: Tutte le procedure e le disposizioni adottate dal fabbricante devono essere documentate sistematicamente ed essere a disposizione di qualsiasi soggetto od ente di controllo che ne abbia titolo. 18

19 Controllo del Processo di Fabbrica (Factory Production Control - FPC) Si intende il controllo interno permanente del processo di produzione esercitato dal Produttore Tutti gli elementi, i requisiti, e le disposizioni adottati dal produttore devono essere documentati in maniera sistematica ed in forma di obiettivi e procedure scritte. 19

20 REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio 20

21 REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 Fissa le condizioni per l immissione o la messa a disposizione sul mercato dei prodotti da costruzione. Stabilisce le disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l uso della marcatura CE. 21

22 REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 I concetti chiave alla base del Regolamento: * Chiarezza * Semplificazione * Credibilità * Armonizzazione 22

23 REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 un approccio con delle novità: *strumento normativo DIRETTIVA REGOLAMENTO *requisiti di base delle opere di costruzione 6 REQUISITI 7 REQUISITI *sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione 6 SISTEMI 5 SISTEMI 23

24 REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 Requisiti di base delle opere di costruzione 1 Resistenza meccanica e stabilità 2 Sicurezza in caso di incendio 3 Igiene, salute e ambiente 4 Sicurezza e accessibilità nell uso 5 Protezione contro il rumore 6 Risparmio energetico e ritenzione del calore 7 Uso sostenibile delle risorse naturali 24

25 REGOLAMENTO (UE) N. 305/ Requisito Uso sostenibile delle risorse naturali Le opere di costruzione devono essere concepite, realizzate e demolite in modo che l'uso delle risorse naturali sia sostenibile e garantisca in particolare quanto segue: a) il riutilizzo o la riciclabilità delle opere di costruzione, dei loro materiali e delle loro parti dopo la demolizione; b) la durabilità delle opere di costruzione; c) l'uso, nelle opere di costruzione, di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili. IT L 88/34 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

26 REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione: Sistemi previsti: 1 +, 1, 2 +, 3, 4 Non esiste più : 2 26

27 Gli Schemi di Certificazione Apposizione della marcatura CE AoC Compiti Produttore Compiti N.B. Base per l apposizione della Marcatura CE 4 ITT FPC Dichiarazione di Prestazione Produttore 3 FPC ITT Dichiarazione di Prestazione Produttore 2 ITT FPC 2+ ITT FPC TEST 1 FPC TEST 1+ FPC TEST Certificato FPC Certificato FPC Sorveglianza ITT Ctrl FPC Sorveglianza ITT Ctrl FPC Sorveglianza Test di verifica Dichiar. Conformità Produttore Certificato FPC del N.B. Dichiarazione di Prestazione Certificato FPC del NB Dichiarazione di Prestazione Certificato Conformità Prodotto del NB Dichiarazione di Prestazione Certificato Conformità Prodotto del NB 27

28 REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 PRODOTTO DA COSTRUZIONE qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse. (Art.1) 28

29 REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 Entrata in Vigore (art.68) Alcuni articoli erano già in vigore: art. 1 2 (Oggetto e Definizioni) art (Capo V: Allegato IV e TAB) art (Capo VII: Autorità Notificanti e NB) art. 64 (Comitato) Dal 1 luglio 2013 il CPR 305 è pienamente in vigore. 29

30 REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 OPERE DI COSTRUZIONE Gli edifici e le opere di ingegneria civile. (Art.1) 30

31 REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 MESSA A DISPOSIZIONE SUL MERCATO la fornitura, a titolo oneroso o gratuito, di un prodotto da costruzione perché sia distribuito o usato sul mercato dell'unione nel corso di un'attività commerciale. (Art.1) IMMISSIONE SUL MERCATO la prima messa a disposizione di un prodotto da costruzione sul mercato dell'unione. (Art.1) 31

32 REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 OPERATORI ECONOMICI il fabbricante, l'importatore, il distributore e il mandatario. (Art.1) FABBRICANTE qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrichi un prodotto da costruzione o che faccia progettare o fabbricare tale prodotto e lo commercializzi con il suo nome o con il suo marchio. (Art.1) 32

33 REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DISTRIBUTORE qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che metta un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato IMPORTATORE qualsiasi persona fisica o giuridica, stabilita nell'unione, che immetta sul mercato dell'unione un prodotto da costruzione proveniente da un paese terzo. (Art.1) 33

34 REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 MANDATARIO qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti. (Art.1) 34

35 REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 PRODUZIONE IN SERIE Sul CPR 305 non è espressamente definita. Guidance Paper M (Conformity Assessment Under The CPD) individua due tipologie. 35

36 REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 Guidance Paper M (Conformity Assessment Under The CPD) PRODUZIONE IN SERIE Produzione in serie convenzionale (conventional series production): prodotti realizzati in grande quantità ed identici tra di loro nel tempo. Produzione in serie di prodotti con caratteristiche variabili (series production of products with varyng properties): prodotti che sono realizzati utilizzando gli stessi macchinari, gli stessi componenti, lo stesso procedimento, ma variando le dimensioni. 36

37 REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE La dichiarazione di prestazione descrive la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali di tali prodotti, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate. 37

38 REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (Art.6) il riferimento del prodotto-tipo per il quale la dichiarazione di prestazione è stata redatta. il sistema o i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V. 38

39 REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (Art.6) il numero di riferimento e la data di pubblicazione della norma armonizzata o della valutazione tecnica europea usata per la valutazione di ciascuna caratteristica essenziale. se del caso, il numero di riferimento della documentazione tecnica specifica usata ed i requisiti ai quali il fabbricante dichiara che il prodotto risponda. 39

40 REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (Art.6) l'uso o gli usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla specifica tecnica armonizzata applicabile. l'elenco delle caratteristiche essenziali secondo quanto stabilito nella specifica tecnica armonizzata per l'uso o gli usi previsti dichiarati. 40

41 REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (Art.6) la prestazione di almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione pertinenti all'uso o agli usi previsti dichiarati. se del caso, la prestazione del prodotto da costruzione, espressa in livelli o classi, o in una descrizione, ove necessario sulla base di un calcolo, in relazione alle sue caratteristiche essenziali determinate conformemente all'articolo 3, paragrafo 3. 41

42 REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (Art.6) la prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione concernenti l'uso o gli usi previsti, tenendo conto delle disposizioni relative all'uso o agli usi previsti nel luogo in cui il fabbricante intenda immettere il prodotto da costruzione sul mercato. per le caratteristiche essenziali elencate, per le quali non sia dichiarata la prestazione, le lettere «NPD» (nessuna prestazione determinata). 42

43 REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (Art.6) qualora per il prodotto in questione sia stata rilasciata una valutazione tecnica europea, la prestazione, espressa in livelli o classi, o in una descrizione, del prodotto da costruzione in relazione a tutte le caratteristiche essenziali contenute nella corrispondente valutazione tecnica europea. 43

44 REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 QUANDO SI PUO DEROGARE ALLA REDAZIONE DELLA DoP? 1 - il prodotto da costruzione sia fabbricato in un unico esemplare o su specifica del committente in un processo non in serie a seguito di una specifica ordinazione e installato in una singola ed identificata opera di costruzione da parte di un fabbricante che è responsabile della sicurezza dell'incorporazione del prodotto da costruzione nelle opere di costruzione, conformemente alle normative nazionali applicabili e sotto la responsabilità dei soggetti incaricati della sicurezza dell'esecuzione delle opere di costruzione designati ai sensi delle normative nazionali applicabili. 44

45 REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 QUANDO SI PUO DEROGARE ALLA REDAZIONE DELLA DoP? 2 - il prodotto da costruzione sia fabbricato in cantiere per essere incorporato nelle rispettive opere di costruzione conformemente alle norme nazionali applicabili e sotto la responsabilità dei soggetti incaricati della sicurezza dell'esecuzione delle opere di costruzione designati ai sensi delle normative nazionali applicabili. 45

46 REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 QUANDO SI PUO DEROGARE ALLA REDAZIONE DELLA DoP? 3 - il prodotto da costruzione sia fabbricato con metodi tradizionali o con metodi atti alla conservazione del patrimonio e mediante un procedimento non industriale per l'appropriato restauro di opere di costruzione formalmente protette come parte di un patrimonio tutelato o in ragione del loro particolare valore architettonico o storico, nel rispetto delle normative nazionali applicabili. 46

47 REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 REGOLE E CONDIZIONI PER L APPOSIZIONE DELLA MARCATURA CE (Art. 9) La marcatura CE è seguita dalle ultime due cifre dell'anno in cui è stata apposta per la prima volta; dal nome e dall'indirizzo della sede legale del fabbricante o dal marchio di identificazione che consente, in modo semplice e non ambiguo, l'identificazione del nome e dell'indirizzo del fabbricante; dal codice unico di identificazione del prodotto-tipo; dal numero di riferimento della dichiarazione di prestazione; dal livello o classe della prestazione dichiarata; dal riferimento alla specifica tecnica armonizzata applicata; dal numero di identificazione dell'organismo notificato; se del caso, e dall'uso previsto di cui alla specifica tecnica armonizzata applicata. 47

48 REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI (Capo IV) Obblighi dei fabbricanti (art. 11); Mandatari (art. 12); Obblighi degli importatori (art. 13); Obblighi dei distributori (art. 14); Obblighi dei fabbricanti applicabili agli importatori e ai distributori (art. 15) 48

49 NTC D.M. 14/01/2008 Cap CONTROLLI OBBLIGATORI PRESCRIZIONI COMUNI A TUTTE LE TIPOLOGIE DI ACCIAIO Le NTC prevedono che il controllo sugli acciai da costruzione sia obbligatorio e si effettui, con modalità e frequenze diverse negli stabilimenti di produzione su lotti di produzione continua; nei centri di trasformazione su forniture; in cantiere su lotti di spedizione. 49

50 DEFINIZIONI Lotti di produzione: si riferiscono a produzione continua, ordinata cronologicamente mediante apposizione di contrassegni al prodotto finito (rotolo finito, bobina di trefolo, fascio di barre, ecc.). Un lotto di produzione deve avere valori delle grandezze nominali omogenee (dimensionali, meccaniche, di formazione) e può essere compreso tra 30 e 120 tonnellate. Forniture: sono lotti formati da massimo 90 t, costituiti da prodotti aventi valori delle grandezze nominali omogenee. Lotti di spedizione: sono lotti formati da massimo 30 t, spediti in un unica volta, costituiti da prodotti aventi valori delle grandezze nominali omogenee. 50

51 PROCEDURE DI QUALIFICA Tutti gli acciai per impiego strutturale devono essere qualificati. A tal fine il controllo di produzione in stabilimento e del prodotto finito è effettuato: Mediante marcatura CE, laddove applicabile; Attraverso la qualificazione del Servizio Tecnico Centrale. 51

52 PROCEDURE DI QUALIFICA NTC L inizio della procedura di qualificazione deve essere preventivamente comunicato al Servizio Tecnico Centrale allegando una relazione, ove sono riportati riferimenti, dichiarazioni, indicazioni, relativi: tipologia dei prodotti; organizzazione; attrezzature per la produzione; apparecchiature per le prove; modalità di marchiatura; logistica; etc. 52

53 IDENTIFICAZIONE E RINTRACCIABILITA NTC Ciascun prodotto qualificato deve essere riconoscibile per quanto concerne le caratteristiche qualitative e riconducibile allo stabilimento di produzione tramite marchiatura indelebile depositata presso il Servizio Tecnico Centrale. Ogni prodotto deve essere marchiato con identificativi diversi da quelli di prodotti aventi differenti caratteristiche e rispettando le modalità di marchiatura dichiarate dal Servizio Tecnico Centrale. 53

54 FORNITURE E DOCUMENTAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO NTC Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista l obbligo della Marcatura CE, devono essere accompagnate dalla copia dell Attestato di Qualificazione del Servizio Tecnico Centrale. Il riferimento a tale attestato deve essere riportato sul documento di trasporto. 54

55 CENTRI DI TRASFORMAZIONE Centri di trasformazione NTC Si definisce Centro di trasformazione, nell ambito degli acciai per cemento armato, un impianto esterno al produttore e/o al cantiere, fisso o mobile, che riceve dal produttore di acciaio elementi base (barre o rotoli, reti, ecc.) e confeziona elementi strutturali direttamente impiegabili in opere in cemento armato quali, ad esempio, elementi saldati e/o presagomati (staffe, ferri piegati, ecc.) o preassemblati (gabbie di armatura), pronti per la messa in opera. Il Centro di trasformazione deve possedere tutti i requisiti previsti al

56 CENTRI DI TRASFORMAZIONE Il trasformatore deve dotarsi di un sistema di controllo della lavorazione allo scopo di assicurare che le lavorazioni effettuate non comportino alterazioni tali da compromettere le caratteristiche meccaniche e geometriche dei prodotti originari previste dalle presenti norme. 56

57 CENTRI DI TRASFORMAZIONE Ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati deve essere accompagnata: da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell attestato di avvenuta dichiarazione di attività, rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale, recante il logo o il marchio del centro di trasformazione; dall attestazione inerente l esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal Direttore Tecnico del centro di trasformazione, con l indicazione dei giorni nei quali la fornitura è stata lavorata. Qualora il Direttore dei Lavori lo richieda, all attestazione di cui sopra, potrà seguire copia dei certificati relativi alle prove effettuate nei giorni in cui la lavorazione è stata effettuata. 57

58 CENTRI DI TRASFORMAZIONE Il Direttore dei Lavori è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del centro di trasformazione. Della documentazione di cui sopra dovrà prendere atto il Collaudatore, che riporterà, nel Certificato di collaudo, gli estremi del centro di trasformazione che ha fornito l eventuale materiale lavorato. 58

59 CONTROLLI NEI CENTRI DI TRASFORMAZIONE I controlli devono consistere in prove di trazione e piegamento e devono essere eseguiti dopo il raddrizzamento. In caso di utilizzo di rotoli deve altresì essere effettuata, con frequenza almeno mensile, la verifica (prova di aderenza) dell area relativa di nervatura o di dentellatura, secondo il metodo geometrico di cui alla seconda parte del punto Tutte le prove suddette devono essere eseguite dopo le lavorazioni e le piegature atte a dare ad esse le forme volute per il particolare tipo di impiego previsto. Circolare: Ciò non vuol dire che i campioni da sottoporre a prova debbano essere ottenuti da ferri piegati e poi raddrizzati, bensì che il Direttore di stabilimento sceglie gli spezzoni di barra da prelevare da una sagoma opportuna nella quale sia presente comunque un tratto rettilineo di lunghezza superiore ad un metro, dal quale prelevare lo spezzone, non piegato, da sottoporre a prova. 59

60 CONTROLLI NEI CENTRI DI TRASFORMAZIONE Le prove di cui sopra devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all art. 59 del DPR n.380/2001. Il Direttore Tecnico di stabilimento curerà la registrazione di tutti i risultati delle prove di controllo interno su apposito registro, di cui dovrà essere consentita la visione a quanti ne abbiano titolo. 60

61 CONTROLLI DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE I controlli di accettazione in cantiere sono obbligatori: Devono essere effettuati entro 30 giorni dalla data di consegna del materiale e comunque prima della messa in opera. Devono essere campionati, nell ambito di ciascun lotto di spedizione Lotti di spedizione: sono lotti formati da massimo 30 t, spediti in un unica volta, costituiti da prodotti aventi valori delle grandezze nominali omogenee. 61

62 CONTROLLI DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE 62

63 NTC D.M. 14/01/2008 Cap e il calcestruzzo? 63

64 NTC D.M. 14/01/2008 Cap Il calcestruzzo va prodotto in regime di controllo di qualità, con lo scopo di garantire che rispetti le prescrizioni definite in sede di progetto. Il controllo si articola nelle seguenti fasi: Valutazione preliminare della resistenza Controllo di produzione Controllo di accettazione Prove complementari 64

65 NTC D.M. 14/01/2008 Cap Controllo di Produzione Riguarda il controllo da eseguire sul calcestruzzo durante la produzione del calcestruzzo stesso. 65

66 NTC D.M. 14/01/2008 Cap PRESCRIZIONI RELATIVE AL CLS CONFEZIONATO CON PROCESSO INDUSTRIALIZZATO. Per calcestruzzo confezionato con processo industrializzato si intende quello prodotto mediante impianti, strutture e tecniche organizzate sia in cantiere che in uno stabilimento esterno al cantiere stesso. 66

67 NTC D.M. 14/01/2008 Cap PRESCRIZIONI RELATIVE AL CLS CONFEZIONATO CON PROCESSO INDUSTRIALIZZATO. Gli impianti per la produzione con processo industrializzato del calcestruzzo, disciplinato dalle presenti norme, devono essere idonei ad una produzione costante, disporre di apparecchiature adeguate per il confezionamento, nonché di personale esperto e di attrezzature idonee a provare, valutare e mantenere la qualità del prodotto. 67

68 NTC D.M. 14/01/2008 Cap PRESCRIZIONI RELATIVE AL CLS CONFEZIONATO CON PROCESSO INDUSTRIALIZZATO. Gli impianti devono dotarsi di un sistema permanente di controllo interno della produzione allo scopo di assicurare che il prodotto risponda ai requisiti previsti dalle presenti norme e che tale rispondenza sia costantemente mantenuta fino all impiego. 68

69 NTC D.M. 14/01/2008 Cap PRESCRIZIONI RELATIVE AL CLS CONFEZIONATO CON PROCESSO INDUSTRIALIZZATO. Il sistema di controllo della produzione di calcestruzzo confezionato con processo industrializzato in impianti di un fornitore, predisposto in coerenza con la norma UNI EN ISO 9001:2000, deve fare riferimento alle specifiche indicazioni contenute nelle Linee guida sul calcestruzzo preconfezionato elaborato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP. 69

70 NTC D.M. 14/01/2008 Cap PRESCRIZIONI RELATIVE AL CLS CONFEZIONATO CON PROCESSO INDUSTRIALIZZATO. Il sistema di controllo deve essere certificato da organismi terzi indipendenti che operano in coerenza con la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006, autorizzati dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP. sulla base dei criteri di cui al DM 9/5/2003 n

71 NTC D.M. 14/01/2008 Cap PRESCRIZIONI RELATIVE AL CLS CONFEZIONATO CON PROCESSO INDUSTRIALIZZATO. I documenti che accompagnano ogni fornitura di calcestruzzo confezionato con processo industrializzato devono indicare gli estremi di tale certificazione 71

72 NTC D.M. 14/01/2008 Cap PRESCRIZIONI RELATIVE AL CLS CONFEZIONATO CON PROCESSO INDUSTRIALIZZATO. Nel caso in cui l impianto di produzione industrializzata appartenga al costruttore nell ambito di uno specifico cantiere, il sistema di gestione della qualità del costruttore, predisposto in coerenza con la norma UNI EN ISO 9001:2000, certificato da un organismo accreditato, deve comprendere l esistenza e l applicazione di un sistema di controllo della produzione dell impianto, conformemente alle specifiche indicazioni contenute nelle Linee Guida sul calcestruzzo preconfezionato elaborato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP. 72

73 NTC D.M. 14/01/2008 Cap PRESCRIZIONI RELATIVE AL CLS CONFEZIONATO CON PROCESSO INDUSTRIALIZZATO. Il Direttore dei Lavori, che è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture provenienti da impianti non conformi; dovrà comunque effettuare le prove di accettazione previste al e ricevere, prima dell inizio della fornitura, copia della certificazione del controllo di processo produttivo. 73

74 NTC D.M. 14/01/2008 Cap PRESCRIZIONI RELATIVE AL CLS CONFEZIONATO CON PROCESSO INDUSTRIALIZZATO. Per produzioni di calcestruzzo inferiori a 1500 m3 di miscela omogenea, effettuate direttamente in cantiere, mediante processi di produzione temporanei e non industrializzati, la stessa deve essere confezionata sotto la diretta responsabilità del costruttore. Il Direttore dei Lavori deve avere, prima dell inizio delle forniture, evidenza documentata dei criteri e delle prove che hanno portato alla determinazione della resistenza caratteristica di ciascuna miscela omogenea di conglomerato, così come indicato al

75 I COMPONENTI Cementi Aggregati MATERIALI COMPONENTI IL CLS Acqua Additivi Aggiunte 75

76 Gli Schemi di Certificazione Apposizione della marcatura CE AoC Compiti Produttore Compiti N.B. Base per l apposizione della Marcatura CE 4 ITT FPC Dichiarazione di Prestazione Produttore 3 FPC ITT Dichiarazione di Prestazione Produttore 2 ITT FPC 2+ ITT FPC TEST 1 FPC TEST 1+ FPC TEST Certificato FPC Certificato FPC Sorveglianza ITT Ctrl FPC Sorveglianza ITT Ctrl FPC Sorveglianza Test di verifica Dichiar. Conformità Produttore Certificato FPC del N.B. Dichiarazione di Prestazione Certificato FPC del NB Dichiarazione di Prestazione Certificato Conformità Prodotto del NB Dichiarazione di Prestazione Certificato Conformità Prodotto del NB 76

77 Il Periodo di Coesistenza 77

78 Il Periodo di Coesistenza 78

79 I Cementi UNI EN 197-1:2007 Cemento - Parte 1 Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi comuni 79

80 Gli Aggregati EN Aggregati per Calcestruzzo EN Aggregati leggeri aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione EN Aggregati per Malta UNI EN Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade 80

81 Gli Aggregati EN Aggregati per opere di protezione (armourstone) Specifiche EN Aggregati per massicciate ferroviarie EN Aggregati per Miscele Bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico 81

82 Controllo del Processo di Fabbrica (Factory Production Control - FPC) Si intende il controllo interno permanente del processo di produzione esercitato dal Produttore 82

83 Gli Aggregati Per le: EN EN EN EN EN EN MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE Decreto Ministeriale 11 aprile 2007 (Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2007, n. 91) 83

84 Gli Aggregati Per la: EN MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Decreto Ministeriale 16 novembre 2009 (Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 2010, n. 40) 84

85 Gli Aggregati 85

86 L Acqua di Impasto UNI EN 1008: Acqua d impasto per il calcestruzzo CLASSIFICAZIONE DEI TIPI DI ACQUA L idoneità dell acqua per la produzione del calcestruzzo dipende generalmente dalla sua origine. Si possono distinguere i tipi seguenti: Acqua potabile Questo tipo di acqua è considerato idoneo per la produzione del calcestruzzo. Questa acqua non necessita di essere sottoposta a prova. Acqua di ricupero dei processi dell industria del calcestruzzo Questa acqua, definita in A.2.1, generalmente è idonea per la produzione del calcestruzzo, ma deve essere conforme ai requisiti dell appendice A. 86

87 L Acqua di Impasto UNI EN 1008: Acqua d impasto per il calcestruzzo Acqua di origine sotterranea Questa acqua può essere idonea per la produzione del calcestruzzo, ma deve essere sottoposta a prova. Acqua naturale di superficie e acque reflue industriali Questa acqua può essere idonea per la produzione del calcestruzzo, ma deve essere sottoposta a prova. Acqua marina o salmastra Questa acqua può essere utilizzata nel calcestruzzo senza armatura o altri elementi metallici inglobati, ma generalmente non è idonea per la produzione di calcestruzzo armato o calcestruzzo precompresso. Per il calcestruzzo con armatura di acciaio, o elementi metallici inglobati, il fattore determinante è rappresentato dal contenuto massimo di cloruri ammesso nel calcestruzzo. Acque nere Questa acqua non è utilizzabile per la produzione del calcestruzzo. 87

88 Gli Additivi e le Aggiunte Additivi: UNI EN Aggiunte: Ceneri Volanti UNI EN Fumi di Silice: UNI EN

89 LA MARCATURA CE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE ALLA LUCE DEL REGOLAMENTO CPR 305/2011 E DEL DM 14/01/2014 GRAZIE PER L ATTENZIONE 89

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