COMUNE DI REALMONTE (Provincia di Agrigento)



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Allegato al Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 18/11/2011 COMUNE DI REALMONTE (Provincia di Agrigento) Schema di convenzione per la realizzazione e gestione impianti fotovoltaici, da istallarsi nelle zone agricole del territorio comunale di Realmonte. Nell anno, addì del mese di nella sede comunale davanti a me dott., Segretario Comunale del Comune di Realmonte, si sono personalmente presenti: l Arch., nato a ( ) il C.F. / p. I.V.A.:, Responsabile dell Area Tecnica del Comune di Realmonte IV Settore (in seguito il Comune ), domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell interesse del Comune di Realmonte; e Il Sig., nella sua qualità di della Società (in seguito Società ), con sede in, via, n. p. I.V.A., ed ivi residente per le proprie funzioni; in quanto a ciò autorizzato dalle funzioni medesime della carica; I comparenti, della cui identità personale io sottoscritto Segretario Comunale sono certo, dichiarano, con il mio consenso, di rinunciare all assistenza di testimoni. Premesso che: - la legislazione Nazionale ed in particolare modo la Legge 10 del 09.01.1991 e il D.lgs. n 387/03 in attuazione alla Direttiva Comunitaria 2001/77/CE, incentivano lo sviluppo e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia; - lo Stato incentiva la produzione di energia fotovoltaica con risorse economiche di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 febbraio 2007 Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell articolo 7 del Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n 387 ; - il Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano (P.E.A.R.S.) - approvato dalla Giunta regionale con delibera n 1 del 3 febbraio 2009 ed emanato con Decreto Presidenziale 9 marzo 2009, pubblicato sulla GURS Parte I, n 13 del 27 marzo 2009 disciplina, tra l altro, il rilascio dell Autorizzazione unica ai sensi dell art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n 387 e l adozione del provvedimento finale di autorizzazione relativa alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e regolamenta le funzioni amministrative degli Enti Locali in tema di rilascio delle Autorizzazioni. 1

- la Regione con il citato P.E.A.R.S. ha previsto che non necessitano di Autorizzazione Unica e quindi sono soggetti ai provvedimenti abilitativi comunali di natura urbanistica e/o edilizia gli impianti fotovoltaici definiti integrati o parzialmente integrati potenza fino ad 1 MW realizzati sia in zone classificate industriali e sia in zone classificate agricole, dovendosi tener conto nell ubicazione di quanto specificato nell art. 12 comma 7 del D.lgs n 387/2003; - l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia è considerata di Pubblico Interesse e di Pubblica Utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini della applicazione delle leggi sulle Opere Pubbliche; la produzione di energia fotovoltaica non richiede alcun tipo di combustibile, ma sfrutta l'energia del sole. E', quindi, un processo che non provoca emissioni dannose per l'uomo e per l'ambiente; - l impianto Fotovoltaico non dovrà arrecare alcun problema alla flora ed alla fauna locale; - ai sensi del regolamento comunale per la realizzazione e gestione impianti fotovoltaici, da istallarsi nelle zone agricole del territorio comunale, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. del, il proponente sottoscrive una convenzione con il Comune, previa costituzione di una polizza fidejussoria a garanzia degli obblighi che vengono assunti con la medesima convenzione; fatti salvi ogni ulteriore garanzia e/o adempimento che richiederà la Regione in caso di rilascio dell autorizzazione unica di cui all art. 12 del D. lgs. n 387/2003; - l insediamento produttivo sarà costituito da pannelli fotovoltaici fissi e/o ad inseguimento per una potenza nominale complessiva di MWp ed una superficie di ha ; - le aree di cui sopra, in località come meglio riportate nei grafici allegati alla presente convenzione (allegato ) risultano essere composte da terreni di proprietà privata, il cui titolo a favore della Società è regolato da opportuna documentazione attestante la disponibilità giuridica dell area (allegato ), fatti salvi i necessari diritti di servitù, passaggio e cavidotto che dovessero essere necessari su altri terreni; - al fine di perseguire l obiettivo della eco-sostenibilità degli interventi, per la realizzazione degli impianti, il proponente verserà, in applicazione dell art. 10 del regolamento sopra citato, a decorrere dall anno in cui l impianto viene attivato, una somma di misura compensativa annuale pari ad euro 3,00 (tre/00) per ogni kw di potenza installati. - il Contributo di compensazione per la convenzione in oggetto, come sopra fissato, è da ritenersi congruo in ragione del suo contenuto economico e del Pubblico interesse dell iniziativa avviata dalla Società; - avendo la Società rappresentato all'amministrazione Comunale che la realizzazione del citato impianto fotovoltaico comporta investimenti significativi e che pertanto potrebbe essere necessario trasferire in capo a terzi finanziatori e/o altri soggetti la posizione contrattuale, è opportuno prevedere nel testo della convenzione una clausola che contempli la possibilità di siffatto trasferimento; fermo restando che il terzo designato subentrerà alla Società in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi a quest ultima facenti capo nei confronti del Comune stesso. A garanzia di tutto quanto previsto nella presente convenzione il Comune dovrà intervenire nella suddetta cessione e l atto preliminare di cessione e/o di modifica della compagine sociale del titolare della convenzione, che dovrà contenere i medesimi impegni verso il Comune, dovrà essere trasmesso al Comune e ratificato, entro trenta giorni dalla ricezione, pena il decadimento della convenzione stessa; - il proponente si impegna a produrre Certificato antimafia e nel caso che l impianto venga ceduto ad altro soggetto, tale certificato sarà prodotto anche dal subentrante; 2

- la Società si impegna a costituire la polizza fideiussoria prevista dall art. 9 del più volte sopracitato regolamento comunale per la realizzazione e gestione impianti fotovoltaici, da istallarsi nelle zone agricole (e con le limitazioni di cui al Regolamento); - la Società è a perfetta conoscenza del contenuto del predetto Regolamento comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n del, in applicazione del quale si procedere alla sottoscrizione della presente Convenzione conforme allo schema allegato al medesimo regolamento; Tutto ciò premesso, tra il Comune e la Società si conviene quanto segue: ART.1 - Premesse Le premesse si intendono parte integrante della presente convenzione. ART.2 - Oggetto della convenzione La presente convenzione regola i rapporti, gli impegni e le obbligazioni tra il Comune e la Società, come meglio specificata in premessa, relativamente alla realizzazione ed esercizio, gestione e manutenzione di un impianto Fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza nominale di MWp per una superficie di ha e delle relative opere accessorie e di collegamento, sull area individuata nella planimetria allegata sotto la lettera. Per le aree soggette ad eventuali vincoli, ogni intervento dovrà essere corredato del relativo Nulla Osta (Autorizzazione) a cura dell Ente preposto al rispetto dello stesso. La realizzazione e successiva gestione dell impianto resta vincolata, senza possibilità di rivalsa da parte della Società, alla positiva valutazione del progetto da parte di tutti gli Enti competenti. ART.3 - Durata della convenzione La presente convenzione avrà durata di anni ( ) rinnovabili su richiesta della Società, e solo a seguito di specifico atto amministrativo del Comune, a partire dalla data di ottenimento dell Autorizzazione Unica Regionale o di efficacia del provvedimento autorizzativo comunale. ART. 4 - Contributo di compensazione Al fine di perseguire l obiettivo della eco-sostenibilità degli interventi, per la realizzazione degli impianti di cui sopra sul territorio comunale, la Società verserà al Comune, a decorrere dall anno in cui l impianto viene attivato, una somma di misura compensativa annuale pari ad euro 3,00 (tre/00) per ogni kw di potenza installati. Dette somme dovranno essere corrisposte con cadenza semestrale, mediante bonifico bancario presso la Tesoreria del Comune. La destinazione del contributo per le misure di compensazione e dei diritti tecnici di segreteria di cui al successivo art. 11, individuato apposito Capitolo di Bilancio, è vincolata alla realizzazione da parte del Comune alle seguenti categorie di interventi: 3

- spese per realizzazione e manutenzione strade e pubblica illuminazione in zone rurali; avviare iniziative promozionali per la valorizzazione dei prodotti tipici ed artigianali, attraverso la partecipazione a fiere nazionali ed internazionali, showroom e workshop a sostegno dell economia e dei sistemi produttivi locali; - realizzazione, riqualificazione e/o manutenzione di aree naturali, parchi, giardini pubblici e verde pubblico in generale; - realizzazione di parchi tematici avente ad oggetto la tutela ambientale e/o lo sviluppo e la diffusione di energie rinnovabili e/o a basso impatto ambientale; - realizzazione di interventi sulla segnaletica e sulla viabilità miranti al contenimento dell inquinamento acustico e ambientale, anche attraverso la realizzazione di opere che determinino una maggiore fluidità del traffico o riducano l inquinamento (rifacimento e/o manutenzione stradale con asfalto fonoassorbente, ecc.); - realizzazione di impianti di illuminazione pubblica (su strade, parchi, giardini, ecc ) a basso consumo e/o ad alimentazione alternativa; - interventi sul patrimonio edilizio pubblico miranti ad ottenerne il miglioramento dell efficienza energetica e/o l installazione di sistemi di produzione dell energia con fonti rinnovabili; - acquisto di autovetture e mezzi di trasporto di uso pubblico a bassa emissione inquinante (trazione elettrica, metano, ibrida, ecc.); - spese per la tenuta e l aggiornamento dell apposito albo con l elenco dei progetti autorizzati e delle relative superfici; E espressamente escluso da quanto sopra e va corrisposto, se dovuto, il contributo per gli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione relativi al rilascio dei permessi di costruire. ART. 5 Fideiussioni La Società si impegna a produrre, prima del rilascio del provvedimento abilitativo alla realizzazione dell impianto, ovvero, prima del rilascio del parere comunale per l autorizzazione unica regionale di cui all art. 12 del D. Lgs. n 387/2003, polizza fidejussoria il cui importo sarà rapportato al costo di dismissione come da business planning o comunque da dettagliata relazione del tecnico progettista, maggiorato del 10 per cento e rivalutato ogni tre anni in base all indice d inflazione rilevata dall ISTAT. Inoltre, per ottenere il provvedimento abilitativo alla realizzazione dell impianto La Società si impegna a produrre dichiarazione, ai sensi dell art. 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale si impegna a smontare e rimuovere l impianto se lo stesso non venisse attivato entro due anni dall ultimazione dei lavori. ART. 6 - Tempi di esecuzione La Società deve ultimare i lavori entro i termini previsti dai riferimenti normativi per ciascun tipo di autorizzazione e si obbliga a dare comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, dell attivazione dell impianto. ART.7 - Obbligazioni della Società 4

Il Comune rimarrà esonerato da qualsiasi responsabilità connessa alla realizzazione, all'esercizio, alla gestione e alla manutenzione dell impianto Fotovoltaico di cui in premessa, nonché all'uso di quanto costituisce oggetto della presente convenzione. Tutti gli spazi non direttamente interessati dalla presenza di manufatti ed opere afferenti la realizzazione, l'esercizio, la gestione e la manutenzione dell'impianto Fotovoltaico e relative opere accessorie e di collegamento, dovranno essere utilizzate secondo le finalità previste in progetto. La Società o/e il titolare del diritto di superficie dell area su cui sarà realizzato l impianto, si farà carico di tutti gli oneri fiscali. I terreni su cui dovrà realizzarsi l impianti risulta libero e affrancato da ogni tipo di gravame (livello o uso civico) a favore del Comune di Realmonte. Con la sottoscrizione della presente convenzione i proponenti si obbligano a denunciare l impianto fotovoltaico presso l Agenzia del territorio di Agrigento nella categoria D/1- OPIFICI, secondo quanto espressamente previsto dalla risoluzione n 76688 del 6/11/2008 dell Agenzia del Territorio. La predetta denuncia dovrà avvenire prima della comunicazione di ultimazione dei lavori e/o del collaudo dell impianto. Sebbene il progetto è considerato di Pubblico Interesse e di Pubblica Utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini della applicazione delle leggi sulle Opere Pubbliche, la Società rinuncia alla espropriazione dei terreni sui quali allocare i pannelli fotovoltaici. E a carico della Società proprietaria, o avente diritto, l onere di provvedere alla dismissione, smaltimento e/o recupero dell impianto (compresi gli accessori e le pertinenze) che abbia cessato la propria funzione di generatore fotovoltaico e quindi non sia più in vita. E, altresì, a carico alla Società proprietaria, o avente diritto di produrre con frequenza semestrale una dichiarazione, resa ai sensi dell art. 47 del D.P.R. 445/2000, sulla regolare attività di funzionamento degli impianti installati nel territorio comunale. Il personale dell Ufficio Tecnico Comunale accompagnato dai Vigili Urbani potrà, mediante sopralluogo da eseguire in qualsiasi momento e senza preavviso, accertare la veridicità della suddetta dichiarazione. ART. 8 - Imprenditoria e manodopera locale La Società utilizzerà durante la costruzione dell impianto e durante la successiva gestione del medesimo, preferibilmente mano d'opera locale per quanto compatibile con le attività e le mansioni da svolgere. Particolarmente la Società si impegna, nella fase di gestione successiva alla messa in servizio degli impianti, ad impiegare qualificata manodopera locale per la detta gestione tecnica degli impianti dopo un opportuno e congruo periodo di formazione, svolto a spese della Società stessa. ART. 9 - Promozione dell iniziativa La Società si impegna a collaborare con il Comune per promuovere e divulgare l iniziativa, fatte salve le dovute esigenze di sicurezza, e compatibilmente con le urgenze tecniche 5

dell impianto, e ad aprire la fruizione dell impianto alle Scuole o Enti interessati, che potranno prendere visione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di particolare valenza ambientale. ART.10 - Efficacia della convenzione La presente convenzione deve ritenersi efficace dal momento della sua costituzione. ART. 11 - Revoca della convenzione Il Comune si riserva la facoltà di revocare la convenzione alla Società, anche prima del termine stabilito, qualora l'area venga usata, dalla stessa Società, per destinazione diversa da quella convenuta, ovvero nei casi, anche alternativamente tra loro, di mancato rispetto di qualsiasi accordo previsto dal regolamento comunale e dalla presente convenzione. ART. 12 Risoluzione La presente convenzione si intende risolta di diritto qualora non vengano rispettati i termini stabiliti all'art. 6. La presente Convenzione si intenderà altresì automaticamente risolta nell'ipotesi di dichiarazione sfavorevole della Società, in ordine alla fattibilità dell impianto, contenuta in apposita relazione tecnico-economica. La Società avrà inoltre facoltà di recedere dalla presente Convenzione, nelle seguenti ipotesi: - mancato rilascio o espresso diniego delle prescritte autorizzazioni, da parte degli Enti preposti, decorsi almeno 24 mesi dalla presentazione della relativa domanda; - mancata risposta o espresso diniego alla richiesta di allacciamento alla Rete Elettrica Nazionale, da parte del Gestore o del Distributore locale, decorsi almeno dodici mesi dalla presentazione della relativa domanda. - impedimenti, di qualsiasi natura, alla realizzazione, anche parziale, per cause non imputabili al Comune, dell impianto fotovoltaico così come prefigurato in premessa e nell allegata planimetria; - impedimenti, di qualsiasi natura, all esercizio dell impianto. La Convenzione si considererà risolta con il pervenire al Comune della comunicazione della Società. ART.13 - Cessione della Convenzione da parte del Concessionario Poiché la realizzazione del citato impianto comporta investimenti significativi e che pertanto potrebbe essere necessario trasferire in capo a terzi finanziatori e/o altri soggetti la posizione contrattuale relativa alla convenzione è contemplata la possibilità di siffatto trasferimento, fermo restando che tale trasferimento non pregiudicherà in ogni caso il diritto del Comune a percepire i corrispettivi ad Esso dovuti in forza della convenzione e che il Terzo designato subentrerà alla Società in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi a quest ultima facenti capo nei confronti del Comune stesso. A garanzia di tutto quanto previsto nella presente convenzione il Comune dovrà intervenire nella suddetta cessione e l atto preliminare di cessione e/o di 6

modifica della compagine sociale del titolare della convenzione, che dovrà contenere i medesimi impegni verso il Comune, dovrà essere trasmesso al Comune e ratificato, entro trenta giorni dalla ricezione, dalla Giunta Comunale, pena il decadimento della convenzione stessa. ART. 14 - Riconsegna dell'area Al termine della convenzione o qualora la Società, prima della scadenza della medesima, intendesse, a costruzione avvenuta, recedere dall'iniziativa, o in caso di revoca della Concessione tutta l'area dovrà essere restituita ai legittimi proprietari nello stesso stato in cui risulta consegnata, rimuovendo tutte le attrezzature, le opere superficiali, quelle provvisionali e sgomberando le eventuali macerie, da conferire in discarica autorizzata allo smaltimento degli stessi, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi distanza dall area interessata dall impianto, con la successiva consegna della relativa certificazione di avvenuto conferimento del materiale suddetto. Solo a seguito di tali adempimenti il Comune rilascerà quietanza per lo svincolo delle polizze fidejussorie. In caso di inadempienza da parte della Società, tali adempimenti saranno realizzati a cura del Comune, mediante l utilizzo delle polizze fidejussorie all uopo contratte dalla Società. ART. 15 Garanzie La Società, fatte salve cause sopravvenute non dipendenti dalla sua volontà e previa stipula di convenzione con il soggetto gestore della rete elettrica per il ritiro dell energia prodotta, si impegna a realizzare l impianto entro il termine di 24 mesi. La Società rinuncia fin da ora ad ogni eventuale azione risarcitoria nei confronti del Comune in caso di mancato rilascio o revoca o annullamento degli atti concessori a seguito di impedimenti da parte di altri Enti. ART. 16 - Definizioni delle controversie Le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all'esecuzione e alla interpretazione della presente convenzione in ogni sua clausola, dovranno essere oggetto di preventiva e bonaria composizione tra le parti. Qualora tale bonaria composizione non venga raggiunta entro 90 (novanta) giorni, dette controversie saranno decise da un collegio arbitrale, composto da tre arbitri di cui uno scelto dal Comune, uno dalla Società ed uno indicato dal presidente del Tribunale di Agrigento. Detto collegio giudicherà in via arbitrale e deciderà anche in merito alle spese sul giudizio. ART. 17 - Norme applicabili Per quanto non regolato dal presente atto, saranno richiamate le vigenti disposizioni di legge, in quanto applicabili e compatibili con la natura del rapporto così instaurato, restando però esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità per i danni alle persone ed alle cose che potessero derivare dalla destinazione dell'area oggetto della presente convenzione. ART. 18 - Spese ed oneri 7

La presente Convenzione è redatta in carta libera per gli usi consentiti dalla legge ed ha efficacia con la firma della Società e del Comune. Tutte le spese relative alla presente convenzione, compresi i diritti di segreteria, sono a carico della Società. La presente convenzione è costituita da n. pagine, che le parti sottoscrivendole le ritengono conformi a quanto tra loro pattuito. Realmonte, lì Il Comune La Società Il Segretario Comunale 8