CONVEGNO ASFI A ROMA IL 12 OTTOBRE CONVEGNO ASFI LA FIGURA DEL DIRETTORE DI FARMACIA DOPO LA LEGGE 124/2017 (CONCORRENZA)

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CONVEGNO ASFI A ROMA IL 12 OTTOBRE CONVEGNO ASFI LA FIGURA DEL DIRETTORE DI FARMACIA DOPO LA LEGGE 124/2017 (CONCORRENZA)

Come è noto con la legge 124/2017, nota come legge Concorrenza, l assetto organizzativo della farmacia è stato radicalmente modificato rispetto a quello che è stato per più di un secolo. La figura della proprietà della farmacia è stata disgiunta da quella della direzione tecnica, stravolgendo così il principio che voleva che il direttore tecnico della farmacia fosse il titolare o, almeno, uno dei soci. Ora la direzione della farmacia può essere in capo ad un farmacista in rapporto di lavoro subordinato e, quindi, soggetto alle dinamiche occupazionali con le immaginabili conseguenze. Inoltre, la proprietà della farmacia non essendo più necessariamente nella disponibilità di farmacisti, qualunque forzatura nei confronti del direttore non può essere sottoposta alla valutazione sotto il profilo disciplinare dell Ordine. Ricadendo ogni responsabilità sul direttore, vanno attentamente valutate e previste le conseguenze di tale epocale rivoluzione con le sue ricadute sulla qualità e sicurezza del servizio farmaceutico nell interesse del cittadino. Nel corso del convegno saranno trattati i seguenti punti: 1. Esame delle norme in confronto con le precedenti; 2. Controversie in materia di incompatibilità; 3. Responsabilità penali ed amministrative del direttore; 4. Responsabilità civili e disciplinari del direttore; 5. Conseguimento dell idoneità del direttore; 6. Continuità della direzione; 7. Aspetti retributivi ed assicurativi del direttore; 8. Necessità di un intervento legislativo correttivo. Al convegno parteciperà il Presidente di ASFI Prof. Maurizio Cini, l Avv. Federico Mongiello dello Studio Legale Bacigalupo-Lucidi di Roma e l Avv. Laura Giordani docente presso l Università La Sapienza e Roma 3 in Roma. Il Convegno si terrà all interno di FarmacistaPiù 2018 presso l Auditorium Parco della Musica in Roma alle ore 16.00 di venerdì 12 ottobre 2018 presso la Sala 7. Tutti i soci ASFI sono invitati ma l accesso al Convegno è libero ed aperto a tutti i farmacisti.

LA NUOVA TABELLA N. 3 DELLA FARMACOPEA E MODIFICHE ALLA N. 2 E N. 6 Pubblicata la nuova tabella n. 3 della F.U. e modificate la n. 2 e la n. 6. Nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2018 è pubblicato i decreto ministeriale 24 luglio 2018 che sostitisce la vigente tabella n. 3 della Farmacopea. In detta nuova tabella è modificatala anche la classificazione delle sostanze facendo riferimento ai codici GHS H300, H310 e H330. Il riferimento all art. 37 del Reg. Serv. Farm. non compare nel decreto per cui si ritiene suffiiente indicare la pericolosità della preparazione quando la preparazione stessa, nelle specifiche diluizioni, può risultare pericolosa. Nella tabella n. 2 (sostanze obbligatorie) è stato ecluso lo iodio mentre nella tabella n. 6 è stata apportata una migliore individuazione delle caratteristiche delle bilance obbligatorie. Il Il decreto è entrato in vigore il 14 agosto scorso. Tabella 3 IL DECRETO LEGISLATIVO SULLE PIANTE OFFICINALI PUBBLICATO IL DECRETO LEGISLATIVO 21 MAGGIO 2018, N. 75 SULLA COLTIVAZIONE, RACCOLTA E PRIMA TRASFORMAZIONE DELLE PIANTE OFFICINALI. G.U. n. 144 del 23.06.2018. Il testo del decreto legislativo è pubblicato sul sito asfionline.it In particolare il decreto dispone che entro sei mesi dalla sua entrata in vigore sia definito l elenco delle specie di piante officinali coltivate. Vengono citate le figure del farmacista e dell erborista come gli unici legittimati alla preparazione per il consumatore finale di piante tal quali, da sole o in miscela, estratti secchi o liquidi di piante. Le piante ad azione stupefacente disciplinate dal DPR 309/90 sono escluse dal campo di applicazione del decreto.

Le disposizioni del decreto si applicano a partire dal 180 giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. DLvo piante officinali OBBLIGO DI CONSEGNA DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO MODIFICATO Con determina 24 maggio 2018 dell Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicata sulla G.U. n. 133 del 11 giugno 2018, sono state aggiornate le disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali quando siano intervenute modifiche al foglietto illustrativo. Come tutti ricorderanno, fino all entrata in vigore della legge 9 agosto 2013, n. 98 (conversione in legge del D.L. 21 giugno 2013, n. 69) quando veniva modificato il foglietto illustrativo, l intera confezione doveva essere smaltita con evidente spreco di risorse. Le disposizioni contenute nella legge 99/2013 hanno invece permesso la sola sostituzione del foglietto illustrativo mediante consegna al cliente di quello modificato quando ricorrono le condizioni sotto riportate. Inoltre, al fine di consentire un più agevole rispetto dell obbligo di consegna, il comma 164 dell art. 1 della legge 124/2017 (Concorrenza) ha introdotto anche altre forme di consegna del nuovo foglietto: in formato cartaceo o analogico o mediante l utilizzo di metodi digitali alternativi. Riassumendo le principali disposizioni in materia, si ricorda che tutti i medicinali dotati di AIC sono soggetti all obbligo: AIC nazionale; AIC per mutuo riconoscimento o decentrata; AIC centralizzata; Medicinali di importazione/distribuzione parallela. Il foglietto aggiornato deve essere messo a disposizione del cliente della farmacia quando le modifiche riguardano unicamente i seguenti aspetti: 1. restrizione dell indicazione terapeutica; 2. modifiche restrittive dello schema posologico; 3. aggiunta di una nuova controindicazione; 4. avvertenze speciali e precauzioni d impiego; 5. interazioni con altri medicinali o altre forme d interazione; 6. uso in gravidanza e allattamento; 7. aggiunta di effetti indesiderati e/o modifica nella frequenza di quelli già descritti; 8. sovradosaggio; 9. modifica restrittiva delle condizioni di conservazione;

10. modifica restrittiva della validità dopo la prima apertura. In tutti gli altri casi la sostituzione del foglietto illustrativo non è dovuta. La logica vuole infatti che, solo quando le nuove informazioni contenute nel foglietto aumentano la sicurezza nell uso del medicinale, la sua consegna al paziente diventi obbligatoria. Le confezioni dei medicinali non interessate dall obbligo di consegna del nuovo foglietto illustrativo restano quindi vendibili fino alla data di scadenza del medicinale. L obbligo riguarda anche la vendita a distanza dei medicinali senza obbligo di prescrizione. In tal caso la spedizione del prodotto deve essere accompagnata dal nuovo foglietto illustrativo. La consegna del foglietto modificato mediante sistemi digitali possono comprendere sia la posta elettronica che la trasmissione mediante SMS o altri protocolli di comunicazione. Il titolare dell AIC ha l obbligo di rendere accessibile al farmacista il foglietto aggiornato a pena di gravi sanzioni amministrative. Generalmente le farmacie sono informate della necessità di fornire al cliente il foglietto illustrativo aggiornato tramite il programma gestionale della farmacia che permette anche la stampa diretta dello stesso o la trasmissione per via telematica. La determina ricorda poi che l inosservanza da parte del farmacista dell obbligo di consegna al cliente del foglietto può determinare la segnalazione dell illecito da parte di AIFA all Ordine professionale a cui è iscritto il direttore. Si tratta infatti di una grave infrazione deontologica che può comportare anche gravi sanzioni disciplinari. Non si dimentichi infine che la mancata consegna del foglietto illustrativo aggiornato, contenendo informazioni per una maggiore sicurezza nell uso del medicinale, può determinare profili di responsabilità, oltre che disciplinare, anche sul piano penale e quello civile. Se infatti un cittadino lamenta un danno subito a causa della mancata conoscenza delle nuove informazioni può chiedere il risarcimento del danno subito, come pure può essere aperto un procedimento penale in caso di morte o di lesioni gravi. A tale proposito sarebbe opportuno conservare prova dell avvenuta consegna del nuovo foglietto.

IN VIGORE DAL 6 GIUGNO 2018 LE MODIFICHE ALLA FARMACOPEA XII EDIZIONE Pubblicata la modifica alla Farmacopea Ufficiale. Pubblicato il decreto ministeriale che modifica alcune parti della F.U. XII. In vigore dal 6 giugno 2018 (giorno della pubblicazione). Purtroppo alcune modifiche attese non compaiono nel decreto. Mi riferisco alla mancata pubblicazione della nuova tabella n. 3 e del mantenimento, tra le sostanze obbligatorie, dello Iodio. Eliminato anche l obbligo della detenzione dello sciroppo di ipecacuana. In compenso è stato elevato dal 2% al 5%, nella tabella n. 4, il limite oltre il quale le preparazioni per uso cutaneo a base di minoxidil richiedono la presentazione della ricetta (ripetibile). Il testo del decreo di modifica deve essere obbligatoriamente detenuto in farmacia e reso ostensibile al pubblico anche in forma elettronica.farmacopea-pubblicato-in- Gazzetta-Ufficiale-l aggiornamento- IL FARMACISTA E UN PROFESSIONISTA SANITARIO E LA FARMACIA UNA STRUTTURA SANITARIA ASFI risponde così, con questo comunicato stampa, all articolo pubblicato su il Corriere della Sera nel quale si riportano affermazioni non veritiere e lesive della professione di farmacista. Comunicato Stampa L Associazione Scientifica Farmacisti Italiani (ASFI) si dissocia nettamente dalla definizione di struttura non propriamente sanitaria attribuita alla

Farmacia Italiana dalle Dieci regole per gestire le intolleranze alimentari presentate come Documento Condiviso dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri FNOMCeO, e da undici Società Scientifiche (ADI, AAITO, AIGO, AMD, ANDID, SIAAIC, SIAIP, SID, SINU, SINUPE, SIO), Documento che ha avuto il patrocinio del Ministero della Salute. La Farmacia è da sempre parte integrante del Sistema Sanitario Italiano, e l orientamento normativo più recente (i Decreti Ministeriali che istituiscono e disciplinano la Farmacia dei Servizi) è teso a rafforzare tale integrazione, affidando alla Farmacia nuovi compiti nel campo della prevenzione e del mantenimento della Salute dei nostri concittadini. I Farmacisti Italiani sono i professionisti sanitari di riferimento sul territorio, i più disponibili e facilmente raggiungibili, a cui ci si può rivolgere con fiducia, sicuri di ricevere una risposta competente e disinteressata. Non meritano di essere accomunati al personale non sanitario che opera, senza nessuna formazione universitaria, in palestre e centri estetici, come risulta dal punto 3 del Decalogo nella versione anticipata dalla stampa. Quest inaccettabile definizione dispiace particolarmente, poiché il Documento è per gli altri versi ineccepibile. La nostra Associazione condivide convintamente e fa propri gli altri consigli in esso contenuti. L ASFI ricorda ai Farmacisti Italiani che, per salvaguardare il patrimonio di fiducia che i nostri concittadini riservano alla nostra Professione, è necessario che essa sia esercitata sempre ponendo la massima attenzione all eticità del proprio comportamento, alla qualità del servizio e alla selezione delle prestazioni erogate. In particolare, l ASFI invita i Farmacisti italiani a diffidare di fornitori di beni e servizi che propongano alla Farmacia l acquisto o il noleggio di apparecchiature che erogano alla clientela test non validati dalla comunità scientifica, e che non siano certificati CE per l autoanalisi. Bologna, 16 febbraio 2018 Il Segretario Il Presidente

Dott. Francesco Palagiano Maurizio Cini Prof. PUBBLICATA LA LEGGE LORENZIN (LEGGE 11.01.2018, N. 3) PUBBLICATA LA LEGGE LORENZIN (legge 11 gennaio 2018, n. 3 in G.U. n. 25 del 31.01.208) conosciuta anche come ddl Lorenzi. Entra in vigore il 15 febbraio 2018. Tratta di varie problematiche sanitarie. Ecco le principali: Delega al Governo su norme relative alla sperimentazione dei medicinali. Riforma delle professioni sanitarie. Istituzione di nuove professioni sanitarie. Inasprimento pene per esercizio abusivo delle professioni. sanzioni a carico del farmacista che venda abusivamente sostanze dopanti. depenalizzazione della detenzione di medicinali scaduti o guasti e imperfetti in determinate condizioni. interpretazione autentica della norma sulla maggiorazione dei rurali nei concorsi. TESTO ORARI TURNI DIRITTO DI CHIAMATA Dal Cresci Italia del 2012 fino al nuovo diritto addizionale per il servizio di guardia farmaceutica Un attenta disamina delle norme che hanno rivoluzionato il servizio farmaceutico Gli orari di apertura e chiusura delle farmacie hanno sempre rappresentato, soprattutto in passato, un aspetto delicato del servizio farmaceutico. Qualche decennio orsono il mancato rigoroso rispetto di tali orari era spesso oggetto di

procedimenti disciplinari in caso di violazione, come l apertura in anticipo o la chiusura in ritardo. In un contesto di progressiva liberalizzazione degli orari di tutti gli esercizi aperti al pubblico, anche la farmacia non poteva che subire un allentamento del rigore col quale questi aspetti erano spesso oggetto di contenzioso. Il Cresci Italia Vi provvedeva dapprima il D.L. n. 1/2012, poi convertito nella legge n. 27/2012, conosciuto come Cresci Italia che con il comma 8 dell art. 11 prevedeva: I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base alla vigente normativa non impediscono l apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori. Così come inserita nella legge, la norma appare malamente formulata in quanto non tiene minimamente conto delle varie leggi regionali che, in molti casi, stabiliscono orari minime e/o massimi entro i quali le farmacie debbono garantire il servizio. Il legislatore aveva probabilmente inteso che diversi dovesse essere interpretato come un ampliamento degli orari piuttosto che una diminuzione. Sta di fatto però che con tale norma le disposizioni comunali di fissazione degli orari di apertura giornaliera delle farmacie, ma anche i turni di guardia farmaceutica, potevano essere disattesi senza alcuna formalità. Fortunatamente, con la fattiva collaborazione degli ordini, i danni sono stati limitati in quanto la norma liberalizzatrice è stata utilizzata più per ampliare gli orari che per ridurli ed anche i turni di servizio non hanno determinato interruzione del servizio. Il DDL Concorrenza La legge 4 agosto 2017, n. 124, conosciuta come ddl concorrenza si è anche occupata di orari e turni aggiustando il tiro positivamente, ma sempre nell ottica della liberalizzazione. Recita infatti il comma 165 dell art. 1 della legge 124/2017 (in vigore dal 29 agosto 2017): Gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale stabiliti dalle autorità competenti costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. E facoltà di chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori,

purché ne dia preventiva comunicazione all autorità sanitaria competente e all ordine provinciale dei farmacisti e ne informi la clientela mediante cartelli affissi all esterno dell esercizio. Le Farmacie H/24 Se fino dal 2012 era possibile ampliare l orario di apertura lasciamo stare i turni che fortunatamente non hanno subito scosse ora con una regolamentazione chiara e coerente il numero delle farmacie che hanno esteso alle 24 ore l apertura è in aumento. Lo fanno però ampliando il normale orario di servizio e, quindi, senza soluzione di continuità tutti i giorni dell anno per tutta la settimana e, ovviamente, senza chiusura per ferie. Altre farmacie stanno invece estendendo l orario di apertura per un periodo più limitato, ad esempio dalle 07,00 alle 23,00 che è sicuramente la fascia oraria di maggiore affluenza. Durante l orario di apertura, per così dire normale in quanto comunicato all autorità competente (individuata dalla legge regionale) e all Ordine provinciale dei Farmacisti, la farmacia non è mai di turno. Rientrano invece negli obblighi relativi al servizio di guardia farmaceutica solo le farmacie che garantiscono, nelle 24 ore, un orario normale di servizio limitato, come ad esempio le 07,00-23,00 come pure tutte quelle che si limitano a rispettare l orario di apertura, generalmente fissato dal comune. Le leggi regionali ed il ruolo di comuni e ASL La regolamentazione degli orari delle farmacie aperte al pubblico e dei turni di servizio (oggi più propriamente definita guardia farmaceutica ) sono regolati da leggi regionali. Tali leggi purtroppo risalgono, in varie regioni, a più di trenta anni orsono e le modifiche apportate in questo periodo sono spesso marginali e non tengono conto dell evoluzione che la legislazione nazionale ha introdotto nella disciplina del servizio farmaceutico, come più sopra evidenziato. Sono leggi però e, quindi, fonti primarie del diritto (ancorché in ambito regionale) e quindi debbono essere rispettate. Fino però ad auspicabile aggiornamento, le autorità competenti a disciplinare orari e turni devono

adeguarvisi rendendo consultabili le disposizioni emanate in questa materia. Alla luce infatti della norma su orari e turni di cui alla legge 124/2017, le farmacie debbono essere messe al corrente, qualora intendano ampliare il proprio orario di apertura, degli orari fissati che debbono essere considerati come minimi ed ai quali potere apportare un ampliamento. In buona sostanza si può quindi concludere che le farmacie aperte al pubblico (oggi anche definite di comunità ) rispettano un orario di apertura, che definirei ordinario, in queste tipologie: Farmacie aperte secondo gli orari stabiliti dal comune e che rispettano le giornate di chiusura settimanali previste e comunque nei limiti imposti dalla rispettiva legge regionale. Farmacie aperte secondo orari più ampi rispetto a quelli di cui al punto precedente. Farmacie aperte H/24 e cioè con orario continuato per tutti i giorni dell anno. Il diritto di chiamata notturno e diurno in base alla nuova tariffa Dopo ben 24 anni dalla precedente edizione la Tariffa Nazionale per la Vendita al Pubblico dei Medicinali è stata aggiornata con D.M. salute 22 settembre 2017 ed è entrata in vigore il 9 novembre 2017. Come nelle precedenti edizioni, la nuova tariffa prevede, art. 9, che per la dispensazioni di uno o più medicinali (con o senza obbligo di prescrizione quindi) effettuata durante le ore notturne, dopo la chiusura serale, secondo gli orari stabiliti dalla competente autorità sanitaria (cioè il comune o altra autorità secondo la legge regionale), spetta un diritto addizionale di 7,50 alle farmacie urbane e rurali non sussidiate e di 10,00 alle farmacie rurali sussidiate. Per la dispensazione di uno o più medicinali di cui al comma 1 (tutti i medicinali quindi) effettuata dalle farmacie rurali sussidiate durante le ore di chiusura diurna spetta un diritto addizionale di 4,00. I diritti addizionali di cui ai commi 1 e 2 (quelli di 7,50, 10,00 e 4,00 euro) sono dovuti soltanto quando la farmacia effettua servizio a battenti chiusi o a chiamata. I diritti addizionali di cui ai commi 1 e 2 non sono dovuti quando

la farmacia effettua servizio a battenti aperti, ancorché con modalità che escludono, per misura di sicurezza, il normale accesso ai locali. Alcune precisazioni sono senz altro opportune. Per servizio a chiamata si deve intendere quello effettuato senza che il farmacista si trovi all interno della farmacia ma che, sempre secondo alcune leggi regionali, se chiamato, possa raggiungere la farmacia entro un tempo che, generalmente, viene determinato in 30 minuti. Il servizio a battenti aperti, ancorché con modalità che escludono, per misura di sicurezza, il normale accesso ai locali si effettua quando la farmacia dovrebbe essere aperta, come ad esempio nell ora di pranzo quando è di turno, ma chiude la porta per il rischio di rapine. Sempre secondo le disposizioni regionali e dell autorità che disciplina i turni. Diritto di chiamata e richiesta di prodotti diversi dai medicinali Alcune leggi regionali (ad esempio la L.R. 3.3.2016, n. 2 Emilia-Romagna) ma non solo, prevedono che durante il servizio notturno il farmacista debba dispensare non solo i medicinali richiesti ma anche altri prodotti. L Emilia-Romagna ha previsto i dispositivi medici, i latti e gli alimenti per l infanzia ed i prodotti destinati ad una alimentazione particolare. In considerazione del fatto che la tariffa appare chiaramente applicabile solo ai medicinali, sarebbe opportuna l estensione delle leggi regionali che prevedono la vendita anche di prodotti diversi dai medicinali legittimando così la richiesta del diritto addizionale. L Emilia-Romagna lo ha fatto con una delibera di Giunta regionale ma non si ha notizia di analogo intervento in altre regioni. Conclusioni Dalla presente trattazione dovrebbe essere ora chiaro che qualunque valutazione sulla liceità o meno del diritto di chiamata, non può prescindere dalla conoscenza di quali siano gli orari della farmacia. Se la farmacia osserva un orario H/24 il diritto di chiamata non è mai dovuto.

Negli altri casi dipende da quali sono gli orari di apertura e chiusura stabiliti dal comune o ampliati per volontà del titolare. In tali orari il diritto di chiamata non è mai dovuto. La domanda che ci si deve porre è quindi: La farmacia è in normale servizio giornaliero? Risposta: niente addizionale. La farmacia svolge servizio di guardia farmaceutica a battenti chiusi? Risposta: addizionale dovuta LA NUOVA SQUADRA DI ASFI 2018-2020 LA NUOVA SQUADRA DI ASFI Il 12 gennaio 2018 si è riunito a Bologna il Consiglio Direttivo di ASFI che è uscito dalle elezioni tenutesi il 22 dicembre scorso. Il Presidente Prof. Maurizio Cini ha comunicato le nomine, a norma di statuto, del vice-presidente, del segretario e del tesoriere che sono state ratificate dal Consiglio. Presidente MAURIZIO CINI Vice-presidente BIANCA PERETTI Segretario FRANCESCO PALAGIANO Tesoriere FEDERICA MORETTO WIEL Consigliere ANTONELLA DENEGRI Consigliere ELENA GUIDOTTI Consigliere ROBERTO MINARINI Consigliere VINCENZO PIETROPAOLO Consigliere FEDERICA URTO Consigliere DONATO CARMINE VINCIGUERRA Consigliere supplente GIUSEPPE PAPPALARDO Consigliere supplente CLAUDIA SAVINI Il Collegio dei Probiviri è formato dai seguenti membri eletti: PAOLO BETTI Presidente EDILIO LANCELLOTTI Componente DOMENICO POMES Componente MARZIA ZAPPETTI Componente supplente

VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2018 Sono aperte le iscrizione 2018 all Associazione Scientifica Farmacisti Italiani ASFI Per versare la quota di iscrizione per l anno 2018 si possono seguire le seguenti due vie: 1) Bonifico bancario sul conto presso la Banca Unicredit al codice IBAN: IT77I0200802457000103381913 indicando chiaramente nella causale il nome e il cognome dell iscritto che versa la quota annuale senza bisogno di riportare alcuna annotazione nel sito internet. L importo annuale è di 40,00. Per le nuove iscrizioni occorre invece accedere al sito: asfionline.it seguendo le istruzioni nell area come associarsi e compilare la scheda con i propri dati personali. I nuovi iscritti possono versare l importo di 40,00 con bonifico all IBAN sopra riportato indicando il proprio nominativo nella causale. In alternativa la quota di 40,00 può essere versata mediante carta di credito nel sistema Pay Pal. 2) Tramite carta di credito nel sistema Pay Pal seguendo la seguente procedura: Accedere al sito asfionline.it Fare il login (in alto a destra) conoscendo il proprio userid e la password. Se si conosce solo lo userid e si è perduta la password questa può essere recuperata seguendo le istruzioni presenti nella procedura di login. Se si è perduto anche lo userid occorre inviare una mail a: asfi@asfionline.it chiedendo di ricevere il proprio identificativo. Una volta fatto il login cliccare sul bottone come associarsi e poi a iscriviti Si troveranno varie opzioni tra le quali scegliere rinnovo senza bisogno di compilare la scheda di iscrizione salvo che siano cambiati alcuni dati tra i quali i numeri di telefono e l indirizzo e-mail. Biffare anche la casella accetto termini di servizio. Procedere col pagamento mediante carta di credito cliccando, in basso a destra, sul simbolo di Pay Pal. Si aprirà una pagina nella quale riportare i dati della carta di credito e l indirizzo di fatturazione dove verrà inviata la ricevuta di pagamento. Se non si vuole aprire un conto Pay Pal cliccare su no grazie. Vi segnalo l importanza di procedere tempestivamente al rinnovo dell iscrizione in quanto le iniziative di ASFI che verranno poste in essere nel 2018 richiedono un notevole sforzo economico considerato che ASFI dispone unicamente dei contributi degli iscritti.

Nella giornata di venerdì 12 gennaio 2018 si riunirà il Consiglio Direttivo che delibererà le iniziative culturali e professionali di ASFI da mettere in atto nel corso dell anno. Delle decisioni verrete messi a conoscenza con una mail che mi auguro leggerete con attenzione. Bologna, 9 gennaio 2018 Il Presidente Prof. Maurizio Cini