Modulo n 2 La dimensione energetica dello sviluppo sostenibile



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POR CALABRIA 2000/2006 - ASSE III RISORSE UMANE MISURA 3.9 SVILUPPO DELLA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE PUBBLICHE E PRIVATE CON PRIORITÀ ALLE PMI GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE ENERGETICHE NEI SETTORI DELL EDILIZIA E DEGLI IMPIANTI Modulo n 2 La dimensione energetica dello sviluppo sostenibile Unità Didattica: 2.2 L EVOLUZIONE NORMATIVA DEL COMPARTO ENERGETICO A cura di Arch.tti Martino Milardi, Deborah Pennestrì 1

Il Risparmio Energetico: l orientamento Europeo Risoluzione del 15 gennaio 1985: relativa al miglioramento dei programmi di risparmio energetico degli Stati membri: il Consiglio ha invitato questi ultimi a proseguire e, se del caso, a potenziare le loro azioni intese a promuovere un uso più razionale dell energia mediante l elaborazione di politiche integrate di risparmio energetico. Risoluzione del Consiglio del 15 marzo 1985: per l utilizzazione razionale dell energia nel settore delle costruzioni (85/C78/01). Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988: relativa al ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri concernenti i Prodotti da Costruzione (89/106/CEE). Fra i sei requisiti essenziali è compreso il risparmio energetico e ritenzione del calore. Ciò genera importanti conseguenze: una serie di documenti interpretativi illustrano i requisiti che devono possedere materiali, impianti e loro componenti per assicurare alla costruzione questo requisito. Decisione del Consiglio del 29 ottobre 1991 sulla promozione dell efficienza energetica nella Comunità PROGRAMMA SAVE (91/565/CEE). Tra gli interventi finanziati in tutto o in parte vi sono i seguenti: a) valutazioni tecniche per stimare i dati necessari alla definizione di norme e specifiche tecniche; b) provvedimenti di sostegno alle iniziative degli Stati membri intese ad ampliare o creare infrastrutture in materia di efficienza energetica. -attività di formazione e informazione in materia di efficienza energetica; -azioni pilota settoriali (studi pilota nel settore della pianificazione ai minimi costi e della gestione della domanda, studi di fattibilità di progetti di cogenerazione, fissazione di obiettivi settoriali di efficienza energetica, elaborazioni di diagnosi settoriali, ecc.); Direttiva 93/76/CEE del Consiglio del 13 settembre 1993 intesa a limitare le emissioni di biossido di carbonio migliorando l efficienza energetica (SAVE). Finalità: - certificazione energetica degli edifici; - fatturazione delle spese di riscaldamento, climatizzazione ed acqua calda per usi igienici sulla base del consumo effettivo; - isolamento termico dei nuovi edifici; - controllo periodico delle caldaie; 2

- diagnosi energetiche, in particolare presso imprese ad elevato consumo di energia; PRINCIPALI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE NAZIONALI IN MATERIA DI RISPARMIO ENERGETICO L. 373 (30 aprile 1976); D.P.R. 1052 (28 giugno 1977); D.M. 10/3/1977; D.M. 30/7/1986; L. 10 (9 gennaio 1991); D.P.R. 412 (26 agosto 1993); D.P.R. 551 (21 dicembre1999); Decreto N.192 del 19 AGOSTO 2005; D.lgs. 311 del 29/12/2006; D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 115. Legge n 373/76 - Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici. Fino al 1976 non esisteva in Italia una normativa sul contenimento dei consumi energetici. La Legge 373/76 affrontò per prima il problema del contenimento dei consumi energetici nella progettazione dei nuovi edifici e nella ristrutturazione di quelli esistenti prescrivendo dei limiti di potenza per gli impianti in funzione di un coefficiente volumico globale. Per vari motivi essa risultò poco efficace, nonostante l emanazione della Legge 308/1982 di incentivazione degli interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche dell involucro e degli impianti termici, con finanziamenti in conto capitale fino al 30%. La legge, ora abrogata, ed il suo regolamento di applicazione, il DPR 1052/77, prescrivevano innanzitutto l isolamento termico degli edifici. La disposizione più rilevante era costituita dall obbligo del calcolo delle dispersioni, che dovevano essere contenute entro un valore massimo prestabilito, attraverso l isolamento termico dell involucro. 3

Il calcolo delle dispersioni veniva eseguito solo in termini di potenza, secondo la norma UNI 7357, e veniva utilizzato per verificare la congruità dell isolamento termico, come pure per dimensionare l impianto, ossia per determinare la potenza termica dei radiatori e quella della caldaia LEGGE 10/91- Norme per l attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia L art. 1 definisce finalità e ambito di applicazione della legge, favorendo e incentivando: -L uso razionale dell energia. -Il contenimento dei consumi di energia nella produzione e nell utilizzo di manufatti. -L utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia. -La riduzione dei consumi specifici di energia nei processi produttivi. -La sostituzione degli impianti nei settori a più elevata intensità energetica. Ai fini della legge 10/91 sono considerate fonti rinnovabili di energia o assimilate le seguenti: Sole. Vento. Energia idraulica. Risorse geotermiche. Maree e moto ondoso. Trasformazione di rifiuti organici, inorganici e vegetali. Ai fini della legge 10/91 sono considerate fonti di energia assimilate alle rinnovabili le seguenti: La cogenerazione, intesa come produzione combinata di energia elettrica o meccanica e calore. Il calore recuperabile dai fumi di scarico, impianti termici, elettrici e processi industriali. 4

I risparmi di energia conseguibili nella climatizzazione e nell illuminazione degli edifici con interventi sull involucro edilizio e sugli impianti. L uso razionale dell energia può essere considerato come una vera e propria fonte energetica rinnovabile Art. 8. Contributi in conto capitale a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia. possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura minima del 20 per cento e nella misura massima del 40 per cento della spesa di investimento ammissibile documentata per ciascuno dei seguenti interventi: a) coibentazione negli edifici esistenti che consenta un risparmio di energia non inferiore al 20 per cento ed effettuata secondo le regole tecniche di cui all'allegata tabella A; b) installazione di nuovi generatori di calore ad alto rendimento, che in condizioni di regime presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90 per cento, sia negli edifici di nuova costruzione sia in quelli esistenti; c) installazione di pompe di calore per riscaldamento ambiente o acqua sanitaria o di impianti per l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia che consentano la copertura almeno del 30 per cento del fabbisogno termico dell'impianto in cui è attuato l'intervento nell'ambito delle disposizioni del titolo II; d) installazione di apparecchiature perla produzione combinata di energia elettrica e di calore; e) installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica; per tali interventi il contributo può essere elevato fino all'80 per cento; f) installazione di sistemi di controllo integrati e di contabilizzazione differenziata dei consumi di calore nonché di calore e acqua sanitaria di ogni singola unità immobiliare, di sistemi telematici per il controllo e la conduzione degli impianti di climatizzazione nonché trasformazione di impianti centralizzati o autonomi per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1; g) trasformazione di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria dotati di sistema automatico di regolazione 5

della temperatura, inseriti in edifici composti da più unità immobiliari, con determinazione dei consumi per le singole unità immobiliari; h) installazione di sistemi di illuminazione ad alto rendimento anche nelle aree esterne. D.P.R. 412/93 - Regolamento recante norme per la progettazione, l installazione, l esercizio e la manutenzione degli impianti termici negli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell art. 4, comma 4 della legge 10-1991 I principali contenuti sono i seguenti: - individuazione delle zone climatiche e dei gradi giorno; - classificazione degli edifici per categorie; - valori massimi della temperatura ambiente negli edifici; - requisiti, limiti di rendimento e dimensionamento degli impianti termici; - rendimento minimo dei generatori di calore; - prescrizioni relative alla termoregolazione e contabilizzazione del calore (fra cui l obbligo, ricorrendo determinate condizioni, di installazione delle valvole termostatiche e di predisposizione alla contabilizzazione del calore); - valori limite del fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale; - limiti di esercizio degli impianti termici; - prescrizioni sull esercizio e manutenzione degli impianti termici e relativi controlli. D. LGS. 19 AGOSTO 2005, N. 192 - Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell edilizia Aggiorna la legislazione in vigore tenendo conto delle problematiche, delle difficoltà e dei casi di successo incontrati in questi anni di attuazione, dello sviluppo tecnologico nel frattempo intervenuto nonché del mutato quadro dei costi di investimento ed esercizio correlati al tema energetico ambientale. STRATEGIA Usare l energia in modo razionale 6

Utilizzare le fonti rinnovabili o assimilate Impiegare componenti ad alta efficienza Progettare in modo consapevole impianti e case Isolare le abitazioni Recuperare il calore Ottenere la massima sicurezza dagli impianti Il decreto apporta le seguenti indicazioni: Fissa più elevati livelli di isolamento termico degli edifici; Promuove l utilizzo di impianti e apparecchiature a maggior rendimento; (entrambi in sede di nuova costruzione o ristrutturazione e quindi a fronte di costi aggiuntivi molto contenuti rispetto al risparmio economico conseguibile dagli utenti); Prevede una certificazione energetica obbligatoria per i nuovi edifici e volontaria in tutti gli altri casi; Razionalizza i controlli sugli impianti termici al fine di favorire una più estesa applicazione della normativa sul territorio; Rafforza le garanzie in merito alla conformità al progetto delle opere realizzate. Il decreto disciplina in particolare: la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici; l'applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici; i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici; le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione; i criteri per garantire la qualificazione e l'indipendenza degli esperti incaricati della certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti; la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento della politica energetica del settore; la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore. 7

D.lgs. 311 del 29/12/2006 Disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della Direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell edilizia Novità rispetto al D.lgs. 192/05 Certificazione energetica oltre che per gli edifici nuovi anche per gli edifici esistenti oggetto di compravendita dal 1 luglio 2007 diventa obbligatoria, nel caso di compravendita dell intero immobile, l attestazione di certificazione energetica per gli edifici esistenti o in fase di costruzione all 8 ottobre 2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 192/05, superiori a 1000 m2; dal 1 luglio 2008 lo stesso obbligo entra in vigore anche per gli edifici esistenti sotto i 1000 m2, sempre nel caso di compravendita dell intero immobile; dal 1 luglio 2009, l attestato di certificazione energetica diventa invece obbligatoria anche per la compravendita del singolo appartamento esistente. Certificazione energetica degli edifici - patrimonio edilizio pubblico dal 1 luglio 2007, diventa obbligatoria l attestazione di certificazione energetica nel caso di contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nel quale figura comunque come committente un soggetto pubblico. Inoltre va predisposta ed esposta al pubblico la targa energetica. Fonti rinnovabili per il riscaldamento dell acqua calda sanitaria. In tutti i nuovi edifici è previsto che almeno il 50% del fabbisogno energetico per la produzione di acqua calda sanitaria (20% nei centri storici) sia coperto utilizzando fonti rinnovabili o assimilate, salvo problemi di natura tecnica. Impianti fotovoltaici. In tutti i nuovi edifici è previsto l obbligo di installazione di pannelli solari di tipo fotovoltaico secondo le modalità definite in apposito decreto. La Legge Finanziaria 2007 (art. 1, comma 350) prevede l obbligo di una produzione non inferiore a 0,2 kw per unità abitativa. Obbligo di schermature solari esterne per i nuovi edifici. Per gli immobili nuovi e in caso di ristrutturazioni di edifici di superficie utile superiore a 1000 m 2, viene resa obbligatoria la installazione di sistemi 8

schermanti esterni, finalizzati a ridurre i consumi di energia per la climatizzazione estiva (visto l incremento costante della domanda estiva di energia elettrica per i condizionatori d aria). Programma di qualificazione energetica del patrimonio immobiliare. Le regioni dovranno predisporre entro il 31 dicembre 2008 un programma di qualificazione energetica del parco immobiliare basato su campagne informative, attivazione di accordi, diagnosi energetiche, promozione di strumenti di finanziamento e definizione di regole coerenti con i principi del decreto legislativo per eventuali sistemi di incentivazione locali. I comuni potranno richiedere ai proprietari e agli amministratori degli immobili elementi atti alla costruzione di un sistema informativo relativo agli usi energetici degli edifici che comprenderà dati quali: il volume lordo climatizzato, la superficie utile corrispondente e i relativi consumi di combustibile e di energia elettrica. Tali elementi potranno essere utilizzati dalla pubblica amministrazione esclusivamente ai fini dei programmi di riqualificazione energetica degli edifici. Decreto Bersani Detrazione dell imposta lorda per una quota pari al 55% delle spese effettivamente rimaste a carico del contribuente (omissis) nei casi di: interventi che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPCI) inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori limite riportati nelle tabelle presenti nell allegato C; interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l esterno e verso vani non riscaldati che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, evidenziati nelle tabelle presenti nell allegato C; Detrazione dell imposta lorda per una quota pari al 55% delle spese effettivamente rimaste a carico del contribuente (omissis) nei casi di: installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolatici e università ; interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. 9

Limiti del D.lgs. 311-2006 Aspetti critici ancora da affrontare La figura professionale del certificatore Definizione della classi energetiche di consumo da adottare tenendo conto dell elevata differenziazione delle condizioni climatiche esterne lungo il territorio italiano. Bisognerà mettere a punto standard nazionali indipendenti dagli attuali criteri prestazionali che sono funzioni della zona climatica. Coordinamento fra gli enti locali Cosa non affronta ancora, ma prospetta Il controllo dei consumi energetici associati al fabbisogno di raffrescamento Com è noto per molte località i consumi energetici associati al raffrescamento sono comparabili, se non superiori, a quelli invernali. Cosa manca Un approccio globale al problema risparmio energetico nell ambito del sistema edificio-impianto DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE. Art. 1. Finalità e ambito di applicazione Al fine di contribuire al miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e alla tutela dell'ambiente attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, stabilisce un quadro di misure volte al miglioramento dell'efficienza degli usi finali dell'energia sotto il profilo costi e benefici, il decreto: a) definisce gli obiettivi indicativi, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico necessari ad eliminare le barriere e le imperfezioni esistenti sul mercato che ostacolano un efficiente uso finale dell'energia; 10

b) crea le condizioni per lo sviluppo e la promozione di un mercato dei servizi energetici e la fornitura di altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica agli utenti finali. Art. 2. Definizioni «energia»: qualsiasi forma di energia commercialmente disponibile, inclusi elettricità, gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto, gas di petrolio liquefatto, qualsiasi combustibile da riscaldamento o raffreddamento, compresi il teleriscaldamento e il teleraffreddamento, carbone e lignite, torba, carburante per autotrazione, ad esclusione del carburante per l'aviazione e di quello per uso marina, e la biomassa; Art. 2. Definizioni «efficienza energetica»: il rapporto tra i risultati in termini di rendimento, servizi, merci o energia, da intendersi come prestazione fornita, e l'immissione di energia; «miglioramento dell'efficienza energetica»: un incremento dell'efficienza degli usi finali dell'energia, risultante da cambiamenti tecnologici, comportamentali o economici; «risparmio energetico»: la quantità di energia risparmiata, determinata mediante una misurazione o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una o più misure di miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico; «servizio energetico»: la prestazione materiale, l'utilità o il vantaggio derivante dalla combinazione di energia con tecnologie ovvero con operazioni che utilizzano efficacemente l'energia, che possono includere le attività di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui fornitura e' effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha dimostrato di portare a miglioramenti dell'efficienza energetica e a risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili; «meccanismo di efficienza energetica»: strumento generale adottato dallo Stato o da autorità pubbliche per creare un regime di sostegno o di incentivazione agli operatori del mercato ai fini della fornitura e dell'acquisto di servizi energetici e altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica; 11

«programma di miglioramento dell'efficienza energetica»: attività incentrate su gruppi di clienti finali e che di norma si traducono in miglioramenti dell'efficienza energetica verificabili e misurabili o stimabili; «misura di miglioramento dell'efficienza energetica»: qualsiasi azione che di norma si traduce in miglioramenti dell'efficienza energetica verificabili e misurabili o stimabili; «ESCO»: persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti; «contratto di rendimento energetico»: accordo contrattuale tra il beneficiario e il fornitore riguardante una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, in cui i pagamenti a fronte degli investimenti in siffatta misura sono effettuati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente; «diagnosi energetica»: procedura sistematica volta a fornire un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e riferire in merito ai risultati; «certificato bianco»: titolo di efficienza energetica attestante il conseguimento di risparmi di energia grazie a misure di miglioramento dell'efficienza energetica e utilizzabile ai fini dell'adempimento agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, e all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; «sistema di gestione dell'energia»: la parte del sistema di gestione aziendale che ricomprende la struttura organizzativa, la pianificazione, la responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per sviluppare, implementare, migliorare, ottenere, misurare e mantenere la politica energetica aziendale; Art. 13. Edilizia pubblica 12

1. In relazione agli usi efficienti dell'energia nel settore degli edifici, gli obblighi della pubblica amministrazione comprendono di norma: il ricorso, anche in presenza di esternalizzazione di competenze, agli strumenti finanziari per il risparmio energetico per la realizzazione degli interventi di riqualificazione, compresi i contratti di rendimento energetico, che prevedono una riduzione dei consumi di energia misurabile e predeterminata; le diagnosi energetiche degli edifici pubblici o ad uso pubblico, in caso di interventi di ristrutturazione degli impianti termici, compresa la sostituzione dei generatori, o di ristrutturazioni edilizie che riguardino almeno il 15 per cento della superficie esterna dell'involucro edilizio che racchiude il volume lordo riscaldato; la certificazione energetica degli edifici pubblici od ad uso pubblico, nel caso in cui la metratura utile totale supera i 1000 metri quadrati. Art. 15. Procedure di gara 1. Agli appalti pubblici aventi ad oggetto l'affidamento della gestione dei servizi energetici e che prevedono unitamente all'effettuazione di una diagnosi energetica, la presentazione di progetto in conformità ai livelli di progettazione specificati dall'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonchè la realizzazione degli interventi attraverso lo strumento del finanziamento tramite terzi, si applica il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa anche in mancanza di progetto preliminare redatto a cura dell'amministrazione. Titolo III DISPOSIZIONI FINALI - Allegato III - Metodologie di calcolo e requisiti dei soggetti per l'esecuzione delle diagnosi energetiche e la certificazione energetica degli edifici. Si adottano le seguenti norme tecniche nazionali e loro successive modificazioni: UNI TS 11300 Prestazioni energetiche degli edifici: Parte 1: determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edifico per la climatizzazione estiva ed invernale; Parte 2-1: determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria nel caso di utilizzo dei combustibili fossili; 13

Parte 2-2: determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria nel caso di: 1) utilizzo di energie rinnovabili (solare-termico, solare fotovoltaico, bio-masse); 2) utilizzo di altri sistemi di generazione (cogenerazione, teleriscaldamento, pompe di calore elettriche e a gas). 14