Amministratori e trattamento di fine mandato

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Amministratori e trattamento di fine mandato di Antonio Gigliotti Pubblicato il 11 aprile 2011 Sempre più frequentemente le società attribuiscono agli amministratori un ulteriore forma di remunerazione, sotto forma dell opera di indennità di fine mandato (Tfm), che costituisce una sorta di compenso differito prestata. Questa forma di remunerazione non discende da specifiche norme di legge o da regolamenti collettivi ma è lasciata alla libera negoziazione tra le parti, e può essere prevista in sede di atto costitutivo o, successivamente, in sede di delibera assembleare. Deve comunque risultare da atto scritto. Il trattamento di fine mandato per gli Amministratori è una indennità che l impresa si impegna a corrispondere agli stessi alla scadenza del mandato. Come il compenso, deve essere preventivamente stabilita e determinata dall atto costitutivo della società o dall assemblea dei soci. L indennità può essere stabilita in misura: fissa; 1

percentuale sul compenso annuo; proporzionalmente ad alcune grandezze del bilancio. Il Tfm può essere assimilato a un compenso e, come tale, trova la sua giustificazione nelle previsioni dell articolo 2364, comma 1, n 3) e nell articolo 2389 del Codice Civile che stabilisce che: l assemblea ordinaria determina il compenso degli amministratori, se non è stabilito dallo statuto; i compensi spettanti ai membri del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo sono stabiliti all atto della nomina o dall assemblea. Non essendoci un parametro predeterminato, si può affermare che la misura del TFM viene rimessa alle parti, sempre, comunque, adottando un criterio congruo e ragionevole in relazione: alla realtà economica dell azienda; al suo volume d affari; alla sua capacità reddituale; in relazione all attività prestata nell impresa dall Amministratore. Data certa anteriore al rapporto Se il diritto all indennità risulta da data certa anteriore all inizio del rapporto (nomina o rinnovo): 2

la società deduce in ogni esercizio la quota TFM di competenza; l indennità incassata dall amministratore è soggetta ad Irpef contassazione separata ex art. 17 del TUIR. Si evidenzia che se la tassazione ordinaria risulta più favorevole per il contribuente rispetto alla tassazione separata, l Amministrazione Finanziaria riconosce la possibilità di far rientrare tali importi nella formazione del reddito complessivo soggetto a tassazione ordinaria. La tassazione ordinaria La scelta per la tassazione ordinaria è rimessa all Ufficio. Quest ultimo infatti, in sede di liquidazione dell imposta dovuta, sottopone l indennità a tassazione ordinaria, facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente. Si rammenta che: in caso di tassazione separata la società deve operare, ai sensi dell art. 24, comma 1, DPR n. 600/73 la ritenuta d acconto nella misura del 20% dell importo erogato, al netto dei contributi previdenziali (Gestione separata INPS) a carico dell amministratore (1/3). la tassazione definitiva dell indennità TFM è effettuata successivamente da parte dell Amministrazione finanziaria, sulla base dei dati indicati nel mod. 770 Semplificato della società. Mancanza di data certa anteriore al rapporto In mancanza della data certa, l intera indennità percepita deve essere assoggettata a tassazione 3

ordinaria. In questo caso, il sostituto d imposta non deve operare la ritenuta del 20% sopra indicata, ma deve far concorre l indennità erogata alla formazione del reddito dell amministratore applicando le normali ritenute da lavoro dipendente. In sostanza l intera indennità viene considerata come un normale compenso e deve essere indicata nel cedolino. La società può dedurre la somma accantonata soltanto nell anno di effettiva corresponsione. Venendo meno la deduzione per competenza dei relativi accantonamenti, ciò si tradurrà per la società nella rilevazione, in sede di dichiarazione dei redditi: di una variazione in aumento per l importo corrispondente agli accantonamenti, in ciascuno dei periodi d imposta in cui gli stessi sono contabilizzati; di una variazione in diminuzione per l importo corrispondente alla somma erogata, nel periodo d imposta in cui avviene la corresponsione. L Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 211/E/2008 si è così espressa: il citato comma 1, lettera c), dell articolo 17 del TUIR prevede, ai fini della tassazione di tali indennità in capo al soggetto percipiente, l applicazione del beneficio della tassazione separata solo «se il diritto all indennità risulta da atto di data certa anteriore all inizio del rapporto». Si ritiene che il rinvio a quest ultima disposizione (contenuto nell art. 105, c. 4, N.d.r.) debba rigorosamente ed esclusivamente intendersi quale specifico riferimento ai rapporti risultanti da data certa con la conseguenza che, per i rapporti che non soddisfano tale condizione, viene meno la 4

deducibilità del relativo accantonamento per indennità di fine mandato. La deduzione del relativo costo, pertanto, avverrà nell anno di effettiva erogazione dell indennità medesima. La data certa Come sopraesposto, condizione essenziale per poter assoggettare a tassazione separata il Tfm è che il diritto all indennità risulti da un atto di data certa anteriore all inizio del rapporto. In prossimità delle assemblee di approvazione del bilancio, ci si chiede quali possano essere i rimedi affinché si realizzi la condizione della data certa anteriore all inizio del rapporto. Il riconoscimento della data certa anteriore al rapporto, nelle società di capitali, si potrebbe alternativamente ottenere con: 1. redazione di verbale di assemblea da parte di un notaio; 2. estratto notarile del libro delle deliberazioni dell assemblea; 3. autentica notarile delle firme dei soci sul verbale di delibera; 4. notifica rituale del verbale di delibera all amministratore stesso; 5. registrazione della delibera dei soci presso l Ufficio del Registro; 6. invio all amministratore con raccomandata di copia della delibera in plico senza busta. L accettazione dell amministratore deve avvenire in data successiva a quella in cui l atto di nomina ha ricevuto data certa. 5

Società a responsabilità limitata Nelle società a responsabilità limitata: la durata in carica degli amministratori, salvo diversa disposizione dell atto costitutivo, è lasciata alla decisione dei soci (articolo 2479 del Cc) o dell assemblea (articolo 2479-bis del Codice civile); non vi sono limiti massimi di durata e, anzi, nella pratica non è raro riscontrare nomine a tempo indeterminato. Alla luce di quanto previsto dal Codice Civile, per le società a responsabilità limitata: anche le cause estintive dell ufficio di amministratore, nel silenzio della legge, dovranno opportunamente essere regolate dall atto costitutivo che dovrà determinare effetti e procedure per la sostituzione degli amministratori; anche in caso di revoca dovrà essere lo statuto delle società a responsabilità limitata a sopperire al silenzio della norma indicando presupposti ed effetti che invece risultano ben definiti nel più volte richiamato articolo 2383 del Codice Civile, in materia di società per azioni. Per le SRL nel caso in cui nell atto costitutivo non siano disposte previsioni che prevedano il diritto alla percezione dell indennità di fine mandato e gli amministratori risultino in carica senza il requisito della data certa, per poter accantonare e dedurre il TFM dell amministratore già in carica l unica soluzione possibile è quella delle dimissioni dell amministratore e della successiva nomina. 6

11 aprile 2011 Antonio Gigliotti 7