Dott. Mario Conte Ragioniere Commercialista Dott. Dario Cervi Ragioniere Commercialista Dott. t. Giovanni Orso Rag. Pierluigi Martin Consulente aziendale Dott.ssa Arianna Bazzacco Dott. Oscar Sartor Circolare n. 8/2012 Castelfranco Veneto, 13/07/2012 Spett. li CLIENTI ------------------------------------------- LORO SEDI SOMMARIO DECRETO CRESCITA (D.L. 83 del 22.06.2012 (D.L. 83 del 22.06.2012 in vigore dal 26.06.2012) 1)IMMOBILI nuovo regime iva per le cessioni e locazioni 2)RISTRUTTURAZIONI modiche sulle detrazioni 36% e 55% 3) SRL SEMPLIFICATA ulteriori novità NOVITA BUONE NOTIZIE
1) IMMOBILI nuovo regime iva sulle CESSIONI e LOCAZIONE (DL n.83 art.9) Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 22/6/2012 n. 83, è entrato in vigore dal 26 giugno 2012 il cosiddetto D.L. "crescita" nel quale sono previste importanti novità nelle cessioni e locazioni di immobili da parte delle imprese costruttrici. Tali modifiche erano da tempo auspicate nell'ambito del settore delle costruzioni, per l'evidente scopo di superare l'effettuazione di operazioni esenti che, comportando la formazione del prorata, causavano la limitazione alla detrazione dell'iva acquisti. Vengono, quindi, riscritti interamente i numeri 8), 8-bis) e 8-ter) dell'art. 10 del DPR n. 633/72. Fino al 25.06.212 1)er erano soggette al regime "naturale" di ASSOGGETTAMENTO AD IVA imprese costruttrici/ristrutturatrici degli stessi, entro i 5 anni dall'ultimazione della costruzione/intervento, - le cessioni dei fabbricati abitativi se aventi oggetto fabbricati locati per un periodo non inferiore a 4 anni in attuazione di piani di edilizia convenzionata ovvero destinati ad alloggi sociali ex DM 22.04.2008; 2)er erano soggette al regime "naturale" di ESENZIONE imprese costruttrici/ristrutturatrici degli stessi OLTRE I 5 ANNI dall'ultimazione della costruzione/intervento; -le cessioni dei fabbricati abitativi poste in essere dalle imprese diverse dalle imprese costruttrici/ristrutturatrici; - le locazioni degli immobili abitativi da chiunque effettuate. NOVITA Dal 26.06.2012 con pubblicazione del Decreto Crescita 1)Sono ASSOGETTAI AD IVA, previa opzione: imprese costruttrici/ristrutturatrici degli stessi, OLTRE I 5 ANNI dall'ultimazione della costruzione/intervento (con specifca opzione per l assoggetamento ad IVA indicata nell atto); -le locazioni di immobili abitativi e strumentali da parte delle imprese costruttrici/ di ristrutturazione (condizione indispensabile è che l opzione per l assoggettamento ad IVA venga espressa nel contratto);
Rimane invece invariato il trattamento per le imprese diverse dalla imprese di costruzione/ristrutturazione. Riepiloghiamo di seguito i trattamenti delle cessioni e locazioni di immobili abitativi e degli immobili strumentali in vigore dal 26.06.2012. LOCAZIONI di immobili ABITATIVI e STRUMENTALI PER NATURA dal 26.06.2012 FABBRICATO LOCATORE REGIME IVA IMPOSTA DI REGISTRO Abitativo Imprese - Esenzione IVA(regime naturale) Misura fissa costruttrici/ristrutturatrici (1) Abitativi destinati ad Qualsiasi soggetto passivo - Esenzione IVA(regime naturale) Misura fissa alloggi sociali DM 22/4/2008 Abitativi in generale Imprese DIVERSE dalle imprese costruttrici/ristrutturatrici ESENTE IVA NON è ammessa opzione per IVA 2% Strumentale per natura (es: gestione immobiliare, impresa di costruzione che ha acquistato l'immobile da locare) Qualsiasi soggetto passivo - Esenzione IVA(regime naturale) (2) l'opzione va espressa dal locatore nel relativo contratto di locazione. In mancanza di opzione si applica il regime di esenzione IVA ai sensi dl n. 8 dell'art. 10 del DPR n. 633/72. 1% CESSIONI di immobili ABITATIVI dal 26 giugno 2012 CEDENTE ACQUIRENTE REGIME IVA ALTRE IMPOSTE INDIRETTE (1) entro i 5 anni dalla Chiunque IVA (con regole normali) Registro e ipocatastali Chiunque (1) oltre i 5 anni dalla a) Esenzione (regime In caso di esenzione naturale) Se 1 casa: Registro b) IVA previa opzione 3% e Ipo-catastali espressa nel contratto di vendita. Se NON 1 casa: L'IVA si assolve con Registro 7% e ipo- REVERSE CHARGE, nei casi catastali 2% + 1% in cui l'acquirente è un In caso di
DIVERSA da Chiunque soggetto passivo ESENZIONE IVA Non è ammessa opzione per IVA applicazione IVA: Registro e ipocatastali Se 1 casa: Registro 3% e Ipo-catastali Se NON 1 casa: Registro 7% e ipocatastali 2% + 1% CESSIONI di immobili STRUMENTALI PER NATURA dal 26 giugno 2012 CEDENTE ACQUIRENTE REGIME IVA ALTRE IMPOSTE INDIRETTE (1) CHIUNQUE IVA (con regole normali) Registro fissa e ipocatastali 3% + 1% entro i 5 anni dalla Chiunque a) Esenzione Registro fissa e ipo- (1) 3% + 1% b) IVA, previa opzionecatastali oltre i 5 anni dalla espressa nel contratto di vendita. L'IVA si assolve DIVERSA da con REVERSE CHARGE nei casi in cui l'acquirente è un soggetto passivo. 2) RISTRUTTURAZIONI modiche sulle detrazioni 36% e 55% (DL n.83 art.11) Il Decreto in esame interviene sulla misura delle detrazioni spettanti relativamente alle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica. In particolare è disposto che per le spese sostenute: dal 26.6.2012 (data di entrata in vigore del Decreto in esame) al 30.6.2013 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio la detrazione IRPEF, a decorrere dall 1.1.2012, è fissata nella misura del 50% (anzichè 36%) e spetta per una spesa massima complessiva di 96.000 (anziché 48.000) per ciascuna unità immobiliare. dall 1.1.2013 al 30.6.2013 per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti ex art. 1, commi da 344 a 349, Finanziaria 2007,, la detrazione IRPEF / IRES è riconosciuta nella misura del 50% (anziché del 55%), fermi restando i requisiti richiesti ed i valori massimi di spesa.
Si riepilogano le suddette novità: PERIODO DETRAZIONE INTERVENTI DI SOSTENIMENTO SPESE RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO -36% DETRAZIONE PER INTERVENTI I DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 55% dall 1.1.2012 al 25.6.2012 dal 26.6.2012 al 31.12.2012 dall 1.1.2013 al 30.6.2013 36% 50% con il limite di 96.000 50% con il limite di 96.000 55% (*) 55% (*) 50% (*) dall 1.7.2013 36% 36% (per interventi ex art. 16-bis, lett. h, TUIR) (*) Il limite di spesa varia, da 54.545 a 181.818, a seconda del tipo di intervento effettuato, ex art. 1,commi da 344 a 349, Finanziaria 2007. 3) SRL SEMPLIFICATE interessanti novità (DL n.83 art.44) Come noto, in base all art. 2463-bis C.c., introdotto dall art. 3, DL n. 1/2012, c.d. Decreto Liberalizzazioni, i soggetti aventi determinati requisiti possono costituire una Società a responsabilità limitata semplificata. A seguito delle modifiche apportate dal Decreto in esame la nuova tipologia di società, il cui capitale sociale non può essere inferiore ad 1 e superiore a 10.000, può ora essere costituita anche da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione. Va evidenziato che in tal caso: la costituzione può avvenire mediante contratto o atto unilaterale; l atto costitutivo va redatto per atto pubblico; gli amministratori possono anche essere persone fisiche diverse dai soci; la denominazione di srl a capitale ridotto, l ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e il Registro delle Imprese presso il quale la stessa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico. Lo studio è a Vostra disposizione per ogni chiarimento in merito. Cordiali saluti Conte & Cervi Commercialisti Associati