SISTEMA EUROPEO COMUNE DI ASILO
IL SISTEMA EUROPEO COMUNE DI ASILO Il concetto di Sistema Europeo Comune di Asilo fu introdotto per la prima volta dal Consiglio europeo di Tampere nel 1999. Prima fase per: 1) determinare lo Stato competente per l'esame delle domande di asilo; 2) prevedere norme comuni per una procedura di asilo equa ed efficace; 3) condizioni comuni minime per l'accoglienza dei richiedenti asilo; 4) il ravvicinamento delle normative relative al riconoscimento
ART. 78 TFUE La seconda fase - all'interno del Trattato sul Funzionamento dell'unione Europea (TFUE) e, in particolare nel nuovo art.78: 1. L'Unione sviluppa una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non respingimento...
La seconda fase Tra fine del 2011 e giugno del 2013 In particolare, sono stati approvati: - Direttiva Qualifiche (Direttiva 2011/95/UE) - Direttiva Accoglienza (Direttiva 2013/33/UE) - Direttiva Procedure (Direttiva 2013/32/UE) - Regolamento Dublino, c.d. Regolamento Dublino III (Regolamento UE n 604 del 2013) - Regolamento Eurodac
DIRETTIVA QUALIFICHE Direttiva Qualifiche stabilisce norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.
NOVITA' - Agli Stati è lasciata sempre facoltà di introdurre o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli (art. 3) - la definizione di "familiari" è allargata al padre, la madre o altro adulto responsabile del beneficiario di protezione internazionale minore non coniugato (art.2, lett. j, terzo trattino)
SULLA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE - La lista dei soggetti che offrono protezione (art. 7) è esaustiva devono però avere la volontà e la capacità di offrire protezione - si prevede che la protezione contro persecuzioni o danni gravi debba essere "effettiva" e "non temporanea"; - quanto alla protezione interna al Paese di origine (art. 8) viene chiarito che la possibilità per gli Stati di escludere dalla protezione chi, in una parte del territorio di origine, ha accesso alla protezione, è soggetta al fatto che la persona in questione possa legalmente e senza pericolo recarsi su quella parte di territorio e si possa ragionevolmente supporre che vi si stabilisca
Il Rifugiato (art.2) Lo straniero che ha timore fondato di essere perseguitato per razza, religione, nazionalità, appartenenza. Atti di persecuzione devono (alternativamente): - sufficientemente gravi per natura e frequenza - costituire la somma di diverse misure
Atti di persecuzione (art.7) Atti di persecuzione devono (alternativamente): - sufficientemente gravi per natura e frequenza - costituire la somma di diverse misure - atti di violenza fisica o psichica - provvedimenti amministrativi, legislativi, - azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie
Motivi di persecuzione (art.8) Gli atti di persecuzione o la mancanza di protezione contro tali atti devono essere riconducibili ai motivi di: Razza Religione Nazionalità Gruppo sociale / opinione politica
Protezione sussidiaria (art.14) In presenza del pericolo di danno grave: - condanna o esecuzione pena di morte - tortura o altra forma di pena - minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto
Permesso di soggiorno - per i titolari di status quinquennale rinnovabile - per la protezione quinquennale rinnovabile previa verifica della permanenza delle condizioni
Documento di viaggio - Per i titolari di status durata 5 anni - Il documento di viaggio per i titolari di protezione sussidiaria, viene rilasciato in presenza della sola impossibilità di ottenere un passaporto nazionale (art. 25 2)
- in materia di accesso all'alloggio, si prevede l'obbligo per gli Stati di adoperarsi per attuare politiche dirette a prevenire le discriminazioni Ancora. - lo status di protezione sussidiaria viene messo sullo stesso livello di quello di rifugiato (art. 26, 30 e 34); - (art. 28), gli stati garantiscono ai beneficiari di protezione parità di trattamento con i loro cittadini, gli Stati devono anche adoperarsi per agevolare il pieno accesso - in materia di assistenza sanitaria, si aggiunge l'obbligo di fornire il necessario trattamento dei disturbi psichici (art. 30);
REGOLAMENTO DUBLINO III Contiene i criteri e meccanismi per individuare lo Stato membro che è competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o apolide.
ENTRATA IN VIGORE 1 GENNAIO 2014 I Regolamenti, al contrario delle Direttive, non necessitano di recepimento nel diritto interno e sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri
IDEA DI FONDO Gli Stati membri costituiscono un'area con un livello di protezione omogeneo. Allo stato attuale chi ottiene la protezione internazionale non ha poi la possibilità di lavorare regolarmente in un altro Stato UE, ciò significa che, salvo eccezioni, lo Stato che viene individuato dal sistema Dublino come competente ad esaminare la domanda sarà poi anche lo Stato in cui l'interessato dovrà rimanere una volta ottenuta la protezione.
NOVITA' - possibilità di ricongiungimento più ampie - Divieto di trasferire un richiedente qualora si abbiano fondati motivi di ritenere che vi sia un rischio di trattamenti inumani o degradanti - Obbligo di fornire più informazioni ai richiedenti e di condurre un colloquio personale - Regole più chiare sulla competenza - Termini più stringenti per la procedura di presa in carico e introduzione di termini per la richiesta di ripresa in carico - Il ricorso contro una decisione di trasferimento - Introduzione di limiti, anche temporali, al trattenimento delle persone soggette alla procedura Dublino - Obbligo, prima di un trasferimento, di scambiarsi dati (anche sanitari)
PRINCIPIO GENERALE DI DUBLINO III Il principio generale è lo stesso della vecchia Convenzione di Dublino del 1990 e di Dublino II: - ogni domanda di asilo deve essere esaminata da un solo Stato membro e la competenza per l'esame di una domanda di protezione internazionale ricade in primis sullo Stato che ha svolto il maggior ruolo in relazione all'ingresso e al soggiorno del richiedente nel territorio degli Stati membri, salvo eccezioni (COM 2008/820, 03.12.2008, pag. 3). La competenza è individuata attraverso i criteri obiettivi del Regolamento
ARTICOLO 3 Gli Stati membri esaminano qualsiasi domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide sul territorio di qualunque Stato membro, compreso alla frontiera e (in aggiunta rispetto a Dublino II) nelle zone di transito. La domanda è esaminata da un solo Stato
ARTICOLO 7 GERARCHIA DEI CRITERI I criteri si applicano nell'ordine in cui sono presentati e sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale per la prima volta in uno Stato membro.
ART. 8 - MINORI Minore non accompagnato: competente lo Stato dove si trova legalmente il padre, la madre, o (novità rispetto a Dublino II) un altro adulto responsabile in base alla legge o alla prassi dello Stato in cui si trova l'adulto, o un fratello (o sorella), o un parente. Nel caso in cui siano più d'uno gli Stati in cui soggiornano queste persone, lo Stato competente si determina sulla base dell'interesse superiore del minore. In mancanza di familiari è competente lo Stato dove il minore non accompagnato ha presentato la domanda di protezione. Se il minore, privo di familiari, ha presentato più domande: La Corte di Giustizia ha chiarito che in tal caso la competenza spetta allo Stato membro nel quale si trova tale minore dopo avervi presentato una domanda di asilo
Art. 9 Familiari beneficiari di protezione internazionale E' competente lo Stato dove si trova un familiare che abbia ottenuto una protezione internazionale, a prescindere dal fatto che la famiglia fosse già costituita nel Paese di origine. Il nuovo Regolamento aggiunge la necessità che il desiderio in tal senso degli interessati sia espresso per iscritto.
Art. 10 Familiari richiedenti protezione internazionale E' competente lo Stato dove si trova un familiare che ha presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora presa una prima decisione di merito. Il nuovo Regolamento aggiunge la necessità che il desiderio in tal senso degli interessati sia espresso per iscritto.
Art. 11 Procedura familiare Quando diversi familiari o (novità di Dublino III) fratelli minori non coniugati presentano domande di protezione internazionale congiuntamente o comunque in date sufficientemente ravvicinate, nel caso in cui l'applicazione dei criteri porterebbe ad esaminarle separatamente, è competente per l'esame delle domande di tutti i familiari o fratelli minori non coniugati lo Stato che sarebbe competente per la maggior parte di esse o, in mancanza, quello competente per l'esame della domanda del richiedente più anziano.
Art. 12 Rilascio di titoli di soggiorno o visti - se il richiedente è titolare di un titolo di soggiorno valido, è responsabile lo Stato che lo ha rilasciato; - se il richiedente è titolare di un visto valido, è responsabile lo Stato che lo ha rilasciato - se il richiedente è titolare di più titoli di soggiorno o più visti validi e rilasciati da diversi Stati, è responsabile: 1) lo Stato che ha rilasciato il titolo di soggiorno più lungo o con scadenza più lontana 2) lo Stato che ha rilasciato il visto con scadenza più lontana se si tratta di visti di analoga natura; mentre, se si tratta di visti di natura diversa, lo Stato che ha rilasciato il visto di validità più lunga o, se di validità uguale, con scadenza più lontana. Le stesse regole di cui sopra si applicano nel caso in cui i titoli di soggiorno siano scaduti da meno di due anni e
Art. 13 Ingresso e/o soggiorno Quando è accertato attraverso prove o circostanze indiziarie, inclusi i dati di cui al Regolamento Eurodac che il richiedente ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un Paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente. La responsabilità cessa 12 mesi dopo l'attraversamento clandestino della frontiera. Quando non è (o non è più) possibile attribuire la competenza in base a quanto detto sopra, ma è accertato che il richiedente entrato illegalmente o di cui non si possano accertare le circostanze dell'ingresso ha soggiornato per un periodo continuato di almeno 5 mesi in uno Stato membro prima di presentare domanda di protezione internazionale, tale Stato membro è competente. Nel caso in cui il richiedente abbia soggiornato per almeno 5 mesi in più di uno Stato membro, è competente quello in cui ciò è avvenuto più di recente.
Sentenza Tabrizagh L 11 giugno 2014 l Alta Corte inglese si è pronunciata in un caso (Tabrizagh v SSHD) riguardante sei ricorrenti i quali, dopo aver fatto domanda di protezione internazionale in Italia o dopo che le loro impronte digitali erano state raccolte nel nostro Paese, si sono spostati nel Regno Unito, proponendo una successiva domanda di protezione internazionale: le autorità inglesi in tutti i casi hanno ritenuto le loro domande infondate emettendo nei loro confronti provvedimenti di reinvio in Italia..
Art. 15 Domanda nella zona internazionale di transito di un aeroporto Rispetto a Dublino II, è previsto che qualora la volontà di chiedere la protezione internazionale è manifestata (e non più quando la domanda d'asilo è presentata ) nella zona internazionale di transito di un aeroporto di uno Stato membro, tale Stato è quello competente
ARTICOLO 16 PERSONE A CARICO Laddove il richiedente sia dipendente di un figlio, fratello o genitore legalmente residente a causa di: Gravidanza Maternità recente Grave disabilità o età gli Stati membri: Lasciano insieme o ricongiungono il figlio, il fratello, il genitore
Art. 17 - Discrezionalità Ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda [..] anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento. Si tratta di una decisione completamente lasciata alla discrezione degli Stati (sulla base di considerazioni di tipo politico, pragmatico, umanitario, compassionevole,...) e che non è soggetta ad alcuna condizione (nemmeno, e questo è criticabile, al consenso dell'interessato)
Articolo 20 Avvio della procedura La procedura Dublino si avvia non appena una domanda di protezione internazionale è presentata per la prima volta in uno Stato membro, cioè non appena le autorità competenti dello Stato membro interessato ricevono un formulario presentato dal richiedente o un verbale redatto dalle autorità...nel caso di domanda non scritta, il periodo che intercorre tra dichiarazione di volontà e stesura del relativo verbale deve essere quanto più breve possibile.
Art. 20 par. 5 (domanda in uno stato e poi uscita) Lo Stato dove è stata presentata per la prima volta domanda di protezione internazionale è tenuto, al fine di portare a termine la procedura Dublino, a riprendere in carico tale persona sia nel caso in cui questa si trovi in un altro Stato senza un titolo di soggiorno, sia nel caso in cui l'interessato abbia presentato nell'altro Stato domanda di protezione internazionale dopo aver ritirato la prima domanda Tale obbligo viene meno se lo Stato può stabilire che il richiedente ha nel frattempo lasciato il territorio degli Stati membri per almeno 3 mesi oppure che un altro Stato gli ha rilasciato un titolo di soggiorno. La domanda presentata dopo un'assenza di tre mesi dal territorio degli Stati membri è considerata nuova e dà inizio a una nuova procedura Dublino.
Art. 20 par. 5 E se una persona ritira la sua domanda durante la procedura Dublino e si reca in un altro Stato senza presentare in quest'ultimo una nuova domanda? A riguardo, il Regolamento Dublino III (come del resto il II) nulla dice. La Corte di Giustizia UE nella sentenza del 3 maggio 2012 sul caso Kastrati (C-620/10) aveva però interpretato il Regolamento Dublino II nel senso che il ritiro dell'unica domanda di protezione internazionale prima che lo Stato competente abbia accettato di prendere in carico il richiedente produce l'effetto di rendere inapplicabile il Regolamento Dublino. In tal caso, infatti, l'obiettivo principale del Regolamento, cioè l'individuazione dello Stato competente per l'esame della domanda di protezione internazionale, non può più essere conseguito.
Art. 6 (D.lgs 25/2008) - Accesso alla procedura 1. La domanda di protezione internazionale è presentata personalmente dal richiedente presso l'ufficio di polizia di frontiera all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale o presso l'ufficio della questura del luogo di dimora del richiedente 2. La domanda presentata da un genitore si intende estesa anche ai figli minori presenti sul territorio nazionale 3. può essere presentata direttamente dal minore non accompagnato ai sensi dell'articolo 19
REGOLAMENTO EURODAC Ai fini dell'applicazione della convenzione di Dublino è necessario determinare l'identità dei richiedenti asilo e delle persone fermate in relazione all'attraversamento irregolare delle frontiere. Costituendo le impronte digitali un elemento importante per la determinazione dell'identità esatta di tali persone è necessario istituire un sistema denominato "Eurodac", comprendente un'unità centrale, che opererà presso la Commissione e che gestirà una banca dati centrale..
COME CAMBIA EURODAC - SECONDO LA FORMULAZIONE VECCHIA : "richiedente asilo": lo straniero che ha presentato una domanda di asilo. Quando rileva le impronte: tempestivamente - SECONDO LA FORMULAZIONE NUOVA (Reg. 603/2013 art- 2 lett. C) : richiedente protezione internazionale lo straniero o apolide che abbia manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale e Direttiva qualifiche (art.2 lett. H) : Domanda di protezione = richiesta di protezione Quando rileva le impronte: tempestivamente NON APPENA POSSIBILE E IN OGNI CASO ENTRO 72 ORE DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Come posso fare per andare in un altro Paese a lavorare? La normativa europea non disciplina questo aspetto, limitandosi a prevedere la possibilità per i titolari di protezione, se in possesso di alcuni requisiti, di circolare nell'area Schengen per un massimo di tre mesi, come turisti. Occorre dunque fare riferimento alle legislazioni dei singoli Stati membri
SVEZIA In Svezia l'accesso al mercato del lavoro interno è sostanzialmente libero, nel senso che non è regolato da quote o altre limitazioni Questo vale sia per chi viene da fuori l'ue, sia per i cittadini di Paesi terzi che già risiedono sul territorio UE a qualunque titolo. Nello specifico, chi ha già un permesso per protezione internazionale rilasciato da uno Stato dell'unione Europea può fare ingresso e cercare lavoro nel paese per tre mesi. Se si trova lavoro, è necessario chiedere un' autorizzazione all'impiego (arbetstillstånd) all'ufficio nazionale per l'immigrazione
GERMANIA possibile fare ingresso in Germania per turismo senza richiedere un visto per un periodo non superiore ai tre mesi così come previsto dagli accordi di Schenghen. Se si intende risiedere e lavorare o studiare per un periodo superiore ai tre mesi è necessario richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno - in questo caso l Ufficio per gli stranieri competente per il futuro luogo di residenza - entro 90 giorni dall'ingresso sul territorio tedesco. Per ottenere un titolo di soggiorno -ll possesso di un passaporto valido, - il possesso di mezzi sufficienti a garantire il sostentamento durante l'intera permanenza - che la propria identità sia accertata e che i motivi del soggiorno non compromettano gli interessi nazionali. - Se la finalità del soggiorno è il lavoro subordinato, per il rilascio del permesso è necessario presentare il contratto di lavoro sottoscritto con il futuro datore, la documentazione comprovante l'eventuale qualifica professionale del richiedente, la prova di una sistemazione alloggiativa in Germania e la prova della copertura sanitaria ( tessera sanitaria ).