LAVORO ED OCCUPAZIONE - MOBBING



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Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile Sentenza 28 settembre 2011, n. 19823 Integrale LAVORO ED OCCUPAZIONE - MOBBING REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIDIRI Guido - Presidente Dott. STILE Paolo - Consigliere Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere Dott. MORCAVALLO Ulpiano - Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: GI. GI., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMANUELE FILIBERTO 100, presso lo studio dell'avvocato GRISCIOLI UMBERTO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti; - ricorrente - contro SU. RI. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MORGAGNI 22, presso lo studio dell'avvocato SANDULLI MICHELE,

rappresentata e difesa dagli avvocati FANFANI PAOLO, GESUELE LUISA, giusta delega in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1587/2006 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 04/12/2006 R.G.N. 1066/03; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO; udito l'avvocato GRISCIOLI UMBERTO; udito l'avvocato FANFANI PAOLO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 224 del 6 febbraio 2003, parzialmente accogliendo le domande di Gi.Gi. proposte nei confronti della datrice di lavoro societa' Su. Ri. s.p.a., ha dichiarato il diritto di quest'ultimo all'inquadramento nella categoria dei dirigenti industriali dal 9 maggio 1990 ed ha condannato la societa' a pagargli euro 433.104,13 a titolo di differenze retributive e di indennita' di preavviso ed euro 155.996,60 a titolo di indennita' supplementare. 2. La societa' Su. Ri. s.p.a. impugnava la sentenza di primo grado con tempestivo atto di appello. La societa', ripercorsa in fatto la vicenda e l'operato dell'appellato Gi., deduceva che quest'ultimo aveva sempre svolto compiti rientranti nelle funzioni impiegatizie; quindi con il primo mezzo di gravame censurava l'attribuzione della qualifica dirigenziale - pretesa da Gi.Gi. fin dall'inizio del rapporto di lavoro nel gennaio 1975 - a decorrere dal maggio 1990, eccependo che la famiglia Fr., cui aveva fatto e facevano riferimento le societa' del gruppo, aveva sempre direttamente dominato la scena aziendale e mai aveva avuto necessita' di nominare dirigenti. Con un secondo motivo Su. Ri. s.p.a. si doleva della mancata applicazione della prescrizione quinquennale al credito attributivo derivante dal superiore inquadramento. Il Gi. resisteva all'impugnazione e proponeva a sua volta appello incidentale reiterando la domanda di attribuzione della qualita' di dirigente fin dall'assunzione nel 1975 e contestando la ritenuta giustificatezza del licenziamento da parte del primo giudice. Inoltre rinnovava la domanda risarcitoria formulata in primo grado ed integralmente respinta dal Tribunale per asserita carenza di prova. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 21 novembre 2006, in parziale riforma della sentenza impugnata ed in parziale accoglimento dell'appello principale e di quello incidentale, condannava la Super Ritle s.p.a. a pagare a Gi.Gi., a titolo di differenze retributive. t.f.r. ed indennita' di preavviso, la minor somma di euro 150.936,70, con rivalutazione ed interessi dalla maturazione dei singoli erediti: rigettava le ulteriori domande retributive e risarcitorie proposte da Gi. con l'impugnazione incidentale; confermava nel resto la sentenza del tribunale di Firenze; condannava Gi.Gi. a restituire alla societa' la differenza rispetto a quanto versatogli in esecuzione

della decisione di primo grado, con gli interessi legali dalla data del pagamento di euro 612.594.69; compensava per intero le spese del grado, ponendo a carico solidale delle parti quelle di consulenza contabile, liquidate con separato decreto. 3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione il Gi. con cinque motivi, illustrati anche con successiva memoria. Resiste con controricorso la parte intimata. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso e' articolato in cinque motivi. Con il primo motivo di ricorso il ricorrenze denuncia la violazione delle norme sulla prescrizione. Nel sostenere in punto di fatto che il suo ruolo all'interno dell'azienda era un ruolo chiave con caratteristiche tipiche dei dirigente di elevato livello deduce che la prescrizione dei erediti retributivi non decorre in costanza di rapporto. Formula quindi il seguente quesito il diritto: a seguito del riconoscimento della qualifica di dirigente il rapporto e' assoggettato a termini prescrizionali ordinari ovvero e' assoggettato a termini prescrizionali previsti per rapporto di lavoro dirigenziale che non gode di tutela reale. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione quanto all'indicazione degli importi di percepiti: il premio annuale percepito negli anni dal 1996 al 1998 era stato di dollari 80.000 Usa e non gia' dollari 80.000,00 di Hong Kong. Con il terzo motivo, denunciando violazione di legge, il ricorrente fa riferimento al recupero dei contributi non versati in funzione dell'accertata qualifica della rapporto dirigenziale e pone il seguente quesito di diritto: le voci relative alla parte contributiva delle retribuzioni attinenti a un rapporto di natura dirigenziale di cui si e' accertata la qualifica, possono essere oggetto di rivendicazione da parte del lavoratore ovvero debbono essere considerate delle somme di danaro non richiedibili nei confronti della parte datoriale. Con il quarto motivo ricorrente denuncia vizio di motivazione in riferimento all'erronea indicazione della mancata contestazione della soppressione del posto di lavoro. Rileva che in tutti gli scritti difensivi ha sempre sostenuto che il posto di lavoro prima ricoperto, dato per soppresso, in realta' non era stato affatto eliminato ne' assorbito dal direttore Generale. Con il quinto ed ultimo motivo denuncia violazione di legge in riferimento ai danni da dequalificazione e da demansionamento. Lamenta che i giudici di merito non hanno tenuto conto che per un periodo di oltre sei mesi egli e' stato sottoposto a una serie di atti e comportamenti vessatorio e lesivo in suo danno che costituiscono e integrano la fattispecie del mobbing. Formula quindi il seguente quesito di diritto: anche in assenza di una tipizzazione legislativa e' possibile riconoscere per via giurisprudenziale sulla scorta del diritto vigente il fenomeno del mobbing ed a sanzionare tale fenomeno adeguatamente nonche' se si e' in presenza di una condotta qualificabile come mobbing quando i singoli comportamenti anche di per se' leciti considerati unitariamente siano idonei ad assumere la qualita' di fenomeno mobbizzante. 2. Il primo motivo del ricorso e' inammissibile perche' formulato in termini incerti e perplessi. Il motivo di ricorso infatti oscilla tra una censura in fatto in ordine all'effettivo svolgimento di mansioni dirigenziali (che i giudici di merito hanno negato per il periodo precedente al 9.5.1990, data di nomina del ricorrente a direttore commerciale della consociata Ri. It. ), tanfo che richiama le

dichiarazioni del teste Fi., ed una censura in diritto in ordine alla decorrenza o meno del termine prescrizionale nel periodo del rapporto in cui il ricorrente ha svolto mansioni dirigenziali pur in mancanza del formale riconoscimento da parte della societa'. Oscuro rimane il riferimento nel quesito di diritto ai "termini prescrizionali previsti per il rapporto di lavoro dirigenziale". In realta' il profilo di specialita' attiene alla decorrenza del termine di prescrizione: cfr. Cass., sez. lav., 10 marzo 2010, n. 5809, che ha affermato che in tema di decorso del termine prescrizionale in costanza di rapporto di lavoro, occorre avere riferimento alla stabilita' del rapporto medesimo in relazione non gia' alla qualifica formalmente riconosciuta al lavoratore, ma in relazione alla qualifica rivendicata in giudizio, do vendo determinarsi il regime di stabilita' del rapporto in relazione alla disciplina legale che il lavoratore potrebbe far valere piuttosto che a quella illegittimamente imposta dal datore di lavoro. Ne consegue che, ove il dipendente abbia chiesto il riconoscimento della qualifica di dirigente, incompatibile con la stabilita' reale, la prescrizione non decorre, purche' si tratti di riconoscimento della dirigenza apicale e non di fonte meramente contrattuale (cd. "pseudo dirigenza"), per la quale permangono le garanzie di legge contro il licenziamento illegittimo. Ma nella specie il quesito di diritto del primo ricorso non fa affatto riferimento al regime della sospensione del decorso della prescrizione. 3. Parimenti non sono accoglibili gli altri motivi per genericita' del quesito di diritto o perche' censure di fatto che esprimono essenzialmente un dissenso valutativo in ordine all'apprezzamento delle risultanze processuali, riservato al giudice di merito. Priva di specificita' e' la deduzione, comunque in fatto, secondo cui il ricorrente avrebbe percepito dollari 80.000 dollari USA e non giu' dollari Hong Kong (secondo motivo). Cosi' anche e' meramente assertiva la prospettata debenza dei contributi non versati in funzione dell'accertata qualifica dirigenziale (terzo motivo). Quanto poi alla soppressione del posto di lavoro (quarto motivo), la dedotta censura di vizio di motivazione manca - ex articolo 366 bis c.p.c. - della "chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione". In proposito questa Corte (Cass., sez. un., 1 ottobre 2007, n. 20603) ha affermato che, ove sia dedotta l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, l'illustrazione del motivo deve contenere, a pena di inammissibilita', la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; occorre quindi che la relativa censura contenga un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita'. Del tutto inidoneo e' poi il quesito di diritto che assiste il quinto motivo di ricorso con cui il ricorrente chiede l'affermazione di un principio circolare, meramente assertivo ed autoreferenziale: "si e' in presenza di una condotta qualificabile come mobbing quando i singoli comportamenti anche di per se' leciti considerati unitariamente siano idonei ad assumere la qualita' di fenomeno mobbizzante"; proposizione questa che non assolve alla prescrizione dell'articolo 366 bis c.p.c. atteso che - come rilevato da questa Corte (Cass., sez. lav., 7 aprile 2000, n. 8463) - la funzione propria del quesito di diritto, da formularsi a pena di inammissibilita' del motivo proposto, e' di far comprendere alla Corte di legittimita', dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-

giuridica della questione, l'errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare. Esso quindi non puo' risolversi nella generica richiesta rivolta alla Corte di stabilire se sia stata o meno violata una certa norma, nemmeno nel caso in cui il ricorrente intenda dolersi dell'omessa applicazione di tale norma da parte del giudice di merito, e deve investire la "ratio decidendi" della sentenza impugnata, proponendone una alternativa e di segno opposto (Cass., sez. 3, 19 febbraio 2009, n. 4044). 4. Pertanto il ricorso nel suo complesso va quindi rigettato. Sussistono giustificati motivi (in considerazione dell'evoluzione giurisprudenziale sulle questioni dibattute in tema di prescrizione dei crediti di lavoro e di osservanza del disposto dell'articolo 366 bis c.p.c.) per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.