LE NOVITA' DEL CODICE DELL'AMBIENTE Ecco articolo per articolo cosa cambia con il nuovo testo unico sull'ambiente che introduce una vasta serie di modifiche sia alle disposizioni che disciplinano la gestione dei rifiuti sia agli adempimenti previsti per le imprese e gli enti pubblici. Variazione dell'insieme di soggetti obbligati a compilare il MUD, diverse frequenze di movimentazione del registro di carico e scarico dei rifiuti, definizione di nuovi modelli di registri e formulari, perdita delle potestà comunali in materia di gestione dei rifiuti urbani, pressoché totale eliminazione della possibilità di assimilare i rifiuti speciali a quelli urbani, sono solo una piccola parte delle modifiche introdotte dal nuovo testo di legge. Il Testo Unico, oltre a modificare profondamente molti aspetti della gestione dei rifiuti, istituisce obblighi del tutto nuovi, ad esempio l iscrizione all Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti delle aziende che trasportano i rifiuti da loro stesse prodotti. PRIORITA' NELLA GESTIONE Articolo 179 1 - messa a punto tecnica e immissione sul mercato di prodotti a basso impatto ambientale (in ogni fase della loro realizzazione) 2 - utilizzare tecniche appropriate per eliminare le sostanze pericolose contenute in rifiuti che vanno poi recuperati 3 - le Pubbliche Amministrazioni devono utilizzare nuovi strumenti per il recupero dei rifiuti, il loro riciclo oppure per ottenere energia PREVENZIONE Articolo 180 1 - Il decreto esplica nuove forme di prevenzione: sensibilizzazione dei consumatori, sistemi di qualità, sviluppo di marchi ecologici, prodotti a basso impatto ambientale. 2 - Istituzione di gare d'appalto con clausole che favoriscano le migliori competenze tecniche in materia di prevenzione e produzione dei rifiuti RECUPERO Articolo 181 1 - agevolazioni per le imprese che modificheranno i loro cicli produttivi per ridurre la pericolososità dei rifiuti e favorirne il recupero. (Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica) 2 - Le Pubbliche Amministrazioni promuoverannoo accordi con terze parti per rifavorire il riutilizzo e il ricilaggio e altre forme di recupero dei rifiuti e la raccolta differenziata (semplificazioni a livello di adempimenti amministrativi) 3 - Il recupero dei rifiuti per ottenere materia prima secondaria deve far riferimenti alle caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell'ambiente 4 - Vengono stabiliti accordi di programma per definire i metodi di recupero dei rifiuti, per le modalità per la raccolta e messa in riserva, il trasporto dei rifiuti. Vengono fissate le caratteristiche delle materie prime secondarie 5 - Il decreto RIFORMA l'interpretazione autentica della nozione di rifiuto.
La normativa in materia di gestione dei rifiuti si applica sino al completamento delle operazioni di recupero (si realizza quando non sono necessari ulteriori trattamenti) La stessa disciplina non si applica ai materiali, sostanze e oggetti che senza essere trasformati hanno le caratteristiche di materie prime secondarie, dei combustibili o dei prodotti SMALTIMENTO Articolo 182 1 - Lo smaltimento deve avvennire in condizioni di sicurezza e costituisce l'ultima fase della gestione dei rifiuti 2 - lo smaltimento deve avvenire secondo le migliori tecniche disponibili: realizzando lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali permettendo lo smaltimento in impianti appropriati e vicini al luogo di raccolta e produzione del rifiuto stesso utilizzando le migliori tecnologie per garantire la protezione dell'ambiente e della salute pubblica 3 - viene decretato il DIVIETO di smaltimento dei RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI extra regione. Fanno eccezione le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinata al recupero 4 - Smaltimento dei rifiuti urbani nei depuratori. E' ammesso per la frazione biodegradabile ottenuta per separazione fisica della parte residua dei rifiuti solidi urbani DEFINIZIONI (definite dal decreto) Articolo 183 PRODUTTORE. La persona la cui attività ha prodotto rifiuti (il produttore iniziale) DETENTORE. Il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene RACCOLTA DIFFERENZIATA. La raccolta idonea secondo criteri di efficienza, ed economicità a raggruppare RIFIUTI URBANI in frazioni omogenee (per la raccolta) o anche al momento del trattamento (per la frazione organica umida), e a raggruppare i rifiuti da imballaggio in maniera separata SMALTIMENTO. Le operazioni che determinano il sottrarre una sostanza o un materiale al circuito economico di raccolta (Allegato B parte quarta del Decreto) RECUPERO. Le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie (attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici) (Allegato A parte quarta del Decreto) LUOGO DI PRODUZIONE. Edifici o stabilimenti in un'area delimitata dove si svolgono le attività che generanoi rifiuti DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI PERICOLOSI. Vengono messe in luce due possibilità: a - asportazione almeno bimestrale indipendente dalla quantità (o annuale se il deposito è in isole minori) b - asportazione al raggiungimento dei 10 metri cubi (se quantitativo annuo minore di 10 metri cubi asportazione almeno annuale) DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI NON PERICOLOSI. a - asportazione almeno trimestrale indipendente dalla quantità (o annuale se il deposito è in isole minori) b - asportazione al raggiungimento dei 20 metri cubi (se quantitativo annuo minore di 20 metri cubi
asportazione almeno annuale) SOTTOPRODOTTO. I prodotti dell'attività dell'impresa che scaturiscono in via continuativa dal proccesso industriale e sono destinati ad ulteriore impiego (non sono soggetti alle disposizioni del decreto i sottoprodotti di cui l'impresa non si disfi). Per trasfomazione preliminare si intende una qualsiiasi operazione che faccia perdere al sottoprodotto le sue caratteristiche di qualità e le proprietà che esso già ppossiede. L'utilizzazione del sottoprodotto deve essere CERTA e al fine di garantirne l'impiego deve essere verificata la rispondenza a determinati standard, nonché alle norme tecniche di sicurezza e di settore. MATERIA PRIMA SECONDARIA. Sostanza o materia avente le caratteristiche definite dall'art. 181 (comma 6) SCARICHI IDRICI. Emissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo nel sottosuolo e in rete fognaria indipendentemente dalla loro natura inquinante anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione SPAZZAMENTO STRADE. Raccolata dei rifiuti su strada CLASSIFICAZIONE Articolo 184 1 - I rifiuti da selezione meccanica di rifiuti urbani costituiscono una nuova tipologia di rifiuti speciali 2 - elenco dei rifiuti ESCLUSIONE DAL CAMPO DI APPLICAZIONE Articolo 185 1 - acque di scarico (scarichi idrici) e sottoprodotti di origine animale(non destinati al consumo umano) e CDR qualità 2 - rifiuti agricoli e carogne ONERI DEI PRODUTTORI Articolo 188 1 - Priorità gestionali. Utilizzo del trasporto ferroviario per i rifiuti pericolosi per distanze superiori a 350 km e quantità superiori alle 25 tonnellate. 2 - Responsabilità del produttore e dell'intermediario. Emanazioone di un D:M: del la definizione di avvennuto smaltimento (esclusione della responsabilità del produttore per il corretto smaltimento in impianti D13, D14 e D15) Responsabilità da attribuire all'intermediario dei rifiuti. CATASTO DEI RIFIUTI Articolo 189 1 - Riorganizzazione del catasto (attesa del D.M.)
M.U.D. Articolo 189 1 - NON sono più tenuti a presentare il M.U.D. i produttori di: rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazione industriali e artigianali rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti e da abbattimento di fumi 2 - SONO TENUTI A PRESENTARE IL MUD I Consorzi (non quelli già disciplinati) istituiti con finalità di recuperperare particolari tipologie di rifiuti I soggetti responsabili di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani REGISTRI DI CARICO E SCARICO Articolo 190 1 - sono tenuti a istituire e movimentare i registri di carico e scarico non solo i soggetti tenuti a presentare il MUD, ma anche: - i soggetti che producono rifiuti non pericolosi: rifiuti da lavorazioni industriali (tranne coke di petrolio); rifiuti da lavorazioni artigianali; rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento; fanghi; depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi 2 - Periodicità registrazioni Produttori: da "entro una settimana" a "entro 10 giorni lavorativi" dalla produzione e dallo scarico dei rifiuti Trasportatori: da "entro una settimana" a "entro 10 giorni lavorativi" dall'effettuazione del trasporto Commercianti e intermediari e consorzi: da "entro una settimana" a "entro 10 giorni lavorativi" dall'effettuazione della transazione relativa Gestori di impianti: da "entro 24 h" a "entro 2 giorni lavorativi" dalla presa in carico del rifiuto 3 - Registrazioni effettuate da associazioni e vidimazioni Raddoppio dei limiti al di sotto dei quali è ammessa la delega ad associazioni (da 5 a 10 tonnellate per i non pericolosi, da 1 a 2 tonnellate per i pericolosi) Numerazione, vidimazione e gestione con procedure previste per i libri IVA (D:M. per l'abolizione dell'obbligo di vidimazione) 4 - Nuovi registri e esonero dall'obbligo di tenuta Nuovi modelli di registro (D.M. per la loro definizione per piccoli imprenditori artigiani con meno di tre dipendenti) Esonero obbligo tenuta per Consorzi 5 - Per i registri tenuti con strumenti informatci superamento degli obblighi di utilizzo del modulo continuo. Potranno essere utilizzati fogli A4 numerati 6 - Il produttore sceglierà l'unità di misura (Kg., litri o metri cubi)
TRASPORTO Articolo 193 1 - D.M. per la definizione di un nuovo modello di formulario di identificazione e le modalità di vidimazione 2 - per non emettere il formulario il trasporto deve essere "occasionale e saltuario" e non deve eccedere i 30 kg o litri al giorno 3 - vidimazione anche presso gli uffici regionali e provinciali competenti 4 - scompare il formulario "oli usati" 5 - D.M. per definire la microraccolta 6 - Garanzie finanziarie: a) ridotte del 50% per le imprese EMAS e del 40% per le imprese certificate ISO 14001