LA SICUREZZA SUL LAVORO Sicurezza significa svolgimento dell attività lavorativa in condizioni tali che la vita, l incolumità fisica e la salute non siano esposte a pericolo. Oggetto di tutela non è esclusivamente il lavoratore e la sua integrità fisica, ma anche la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività Art. 32 Costituzione
Art. 2087 codice civile - Tutela delle condizioni di Lavoro: «L Imprenditore è tenuto ad adottare, nell esercizio dell Impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro» Imprenditore garante dell integrità fisica dei prestatori di lavoro. Modello di comportamento dell Imprenditore. Norma di carattere generale e sussidiario di integrazione della specifica normativa antinfortunistica, con riferimento all interesse primario della garanzia della sicurezza del lavoro.
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - TUSIC Tutta la normativa relativa ai cantieri, ripresa dal D.Lgs. 494/96 ora abrogato, risulta riunita, innovata ed integrata nel titolo IV e nei diversi allegati, di interesse specifico per i cantieri edili. Sicurezza, requisito imprescindibile che occorre pianificare, perseguire ed implementare in ogni azienda, in modo da prevedere, puntualmente, le misure da adottare al fine di evitare gli infortuni sui luoghi di lavoro. La disciplina prevista per i cantieri impone sempre e comunque degli obblighi, in capo a determinati soggetti, riconducibili a due fattispecie: generali: sussistono sempre, anche in termine di adempimenti (es. possesso di specifica idoneità tecnico-professionale) specifici: si determinano al ricorrere delle condizioni previste (es. obbligo di nominare coordinatori)
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Art. 3. Il Campo di applicazione: Comma 1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio. Comma 4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati. I Soggetti destinatari: Il committente - Il responsabile dei lavori - Il coordinatore per la progettazione (CSP) - Il coordinatore per l esecuzione (CSE) - L impresa affidataria - L impresa esecutrice - Il lavoratore autonomo.
Definizioni legali dei soggetti (art. 89 del d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.) Committente: «Soggetto per conto del quale l intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell appalto.» Si intende Soggetto titolare del potere decisionale e di spesa anche nel settore dei lavori privati, dove l organizzazione è tale da non rendere immediata l identificazione del committente. Soggetto a cui compete l obbligo di «pretendere» il requisito di sicurezza nei lavori in cantiere, quindi «persona fisica o giuridica titolare del potere decisionale e di spesa relativamente ai lavori edili o di ingegneria civile che rientrano nel campo di applicazione del decreto, anche in assenza di appalto, e a cui competono gli obblighi previsti dal decreto stesso»
Definizione dei soggetti ai sensi dell art. 89 d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. Responsabile dei Lavori: «Soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto. Nel campo di applicazione del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento. «Qualsiasi persona fisica o giuridica incaricata della progettazione e/o dell esecuzione e/o del controllo dell opera per conto del committente»
Lavoratore Autonomo: «Persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell opera senza vincolo di subordinazione.» Art. 2222 codice civile - Contratto d opera: persona che si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Secondo il codice civile non è richiesto al lavoratore autonomo l esercizio di un attività professionale, diversamente da quanto stabilito nel d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. e tantomeno, è richiesto il requisito di «organizzazione»
Impresa Affidataria: «Impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell esecuzione dell opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l impresa affidataria è l Impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione.»
Impresa Esecutrice: «Impresa che esegue un opera o parte di essa impegnando risorse umane e materiali.» Art. 2082 codice civile - Imprenditore: «chi esercita professionalmente una attività economica organizzata, al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi». Art. 2086 codice civile - Direzione e gerarchia nell impresa: «L imprenditore è il capo dell impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori». Art. 2087 codice civile - Tutela delle condizioni di lavoro: «L Imprenditore è tenuto ad adottare, nell esercizio dell Impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro»
L IDONEITA TECNICO PROFESSIONALE «possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare» D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81_ Titolo IV Cantieri Temporanei o Mobili. Capo I Misure per la Salute e Sicurezza nei cantieri. Art. 89 Definizioni.
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Il campo di applicazione dell Idoneità Tecnico-Professionale: Profilo oggettivo: la verifica va svolta nei cantieri temporanei o mobili, definiti come qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, il cui elenco è riportato nell allegato X. Vi rientra qualsiasi lavoro (anche di manutenzione) che riguarda un opera fissa permanente (un edificio o una sua parte, un ponte, una strada, ecc.) o temporanea (uno stand fieristico) comunque realizzata. Profilo soggettivo: l obbligo della verifica incombe sul committente o sul responsabile dei lavori.
OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Art. 90, Comma 9 Obblighi generali: sussistenti indipendentemente dall entità del cantiere e dall obbligatorietà degli adempimenti e di disposizioni specifiche. «Nella fase dell Affidamento dei lavori il Committente o il Responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento ad un unica impresa o ad un lavoratore autonomo: Lettera a. Verifica l' idoneità tecnico-professionale delle Imprese affidatarie, delle Imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all allegato XVII.»
Allegato XVII - VERIFICA DELL IDONEITA TECNICO PROFESSIONALE L IMPRESA AFFIDATARIA: dovrà indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l assolvimento dei compiti di cui all articolo 97 del D.Lgs. 81/2008. L IMPRESA ESECUTRICE: dovrà fornire al committente o al responsabile dei lavori a) CCIAA, con oggetto sociale inerente alla tipologia dell appalto b) DVR aziendale c) DURC on - line d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81.
Allegato XVII - VERIFICA DELL IDONEITA TECNICO PROFESSIONALE I LAVORATORI AUTONOMI: dovranno esibire almeno a) CCIAA, con oggetto sociale inerente alla tipologia dell appalto b) DURC on - line c) Documentazione attestante la conformità delle attrezzature e degli apprestamenti d) Documentazione sull idoneità sanitaria e) Documentazione sulla conformità dei DPI.
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 -Art. 90, comma 9, lett. a) Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno (parametro, somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell opera) e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all allegato XI il requisito dell idoneità si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle Imprese e dei Lavoratori Autonomi: Del CCIAA. Del DURC on - line Di autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall allegato XVII
«Nella fase dell Affidamento dei lavori il Committente o il Responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento ad un unica impresa o ad un lavoratore autonomo: Lettera b. Chiede alle Imprese esecutrici: una dichiarazione dell organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all INPS, all INAIL e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al CCNL stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all allegato XI, il requisito dell idoneità si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle Imprese: del DURC on line (DURC d Ufficio) e dell autocertificazione relativa al CCNL applicato.
«Nella fase dell Affidamento dei lavori il Committente o il Responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento ad un unica impresa o ad un lavoratore autonomo: Lettera c. Trasmette all Amministrazione competente, prima dell inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, Copia della notifica preliminare di cui all art. 99, Il DURC on line delle Imprese e dei Lavoratori Autonomi (DURC D UFFICIO) Il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b).
In caso di subappalto In caso di subappalto il datore di lavoro dell impresa affidataria verifica l idoneità tecnico professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui ai precedenti punti. Il Committente / Responsabile dei lavori, è tenuto a verificare: l Impresa Appaltatrice, l Impresa Subappaltatrice ed il Lavoratore Autonomo. L Impresa Appaltatrice è tenuta a verificare l Impresa Subappaltatrice.