TESTO UNICO SULLA SICUREZZA. D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008

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1 TESTO UNICO SULLA SICUREZZA D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008

2 Principi generali Le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/08 sono: - attuative dell art. 1 della legge 3 agosto 2007 n suddivise in XIII titoli, per complessivi 306 articoli, più 51 allegati - Sono entrate in vigore il 15 maggio 2008

3 Titolo I Art. 14 sospensione Art. 304, co. 1 lett. b, D.Lgs. 81/08 prevede l abrogazione dei precedenti riferimenti normativi in materia di sospensione: Art. 36 bis, co. 1 e 2, della L. n. 248/06 Art. 5, della L. n. 123/07

4 Titolo I Art. 14 sospensione Caratteristiche del provvedimento: Misura cautelare Interviene per impedire il protrarsi delle violazioni e quindi per consentire il ripristino delle regolari condizioni di lavoro Discrezionale Il provvedimento può non essere adottato nei casi in cui l immediata interruzione dell attività comporti un imminente situazione di pericolo per i lavoratori Finalità garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, contrastare il lavoro sommerso e irregolare

5 Titolo I Art. 14 sospensione Soggetti legittimati a comminare il provvedimento Organi di vigilanza del Ministero del Lavoro (anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche) Organi di vigilanza delle Asl Limitatamente all accertamento della reiterazione delle violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro Vigili del fuoco In materia di prevenzione incendi

6 Titolo I Art. 14 sospensione Cause: Impiego di personale non risultante dalle scritture obbligatorie in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro Reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, riposo giornaliero e settimanale (abrogato dall art. 41, co. 11 e 12, D.Lgs. n. 112//08) Gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro

7 Titolo I Art. 14 sospensione Gravi: elenco tassativo di violazioni individuato da un apposito decreto del Ministero del Lavoro (al momento sono quelle indicate nell allegato I al decreto). Reiterate: ovvero recidiva aggravata, in quanto riferita ad una violazione della stessa indole, commessa nei cinque anni precedenti rispetto all ultima condotta oggetto di prescrizione obbligatoria o giudicato penale La reiterazione decorre dalla data di entrata in vigore del presente D.Lgs, con esclusione quindi delle condotte precedenti.

8 Titolo I Art. 14 sospensione a) Comunicazioni sospensione: Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Ministero delle infrastrutture

9 Titolo I Art. 14 sospensione Finalità della comunicazione sub a): Interdittiva a contrattare con le p.a. e alla partecipazione a gare pubbliche per la durata delle sospensione o per un periodo non inferiore al doppio della durata della sospensione, ma mai superiore ai due anni

10 Titolo I Art. 14 sospensione b) Comunicazione della sospensione: Arma dei Carabinieri Questura Comune ove è situata l unità produttiva

11 Titolo I Art. 14 sospensione Finalità della comunicazione sub b): Per la verifica dell ottemperanza al provvedimento sospensivo

12 Titolo I Art. 14 sospensione Inosservanza del provvedimento sospensivo: È previsto l arresto fino a 6 mesi (precedentemente era sanzionata con arresto sino a tre mesi ed un ammenda sino ad 206,00, ex art. 650 c.p.)

13 Titolo I Art. 14 sospensione Revoca sospensione: Il provvedimento sospensivo può essere revocato esclusivamente dall organo di vigilanza che lo ha comminato

14 Titolo I Art. 14 sospensione Condizioni per la revoca del provvedimento Organi ispettivi del Ministero del Lavoro: Regolarizzazione lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie Ripristino delle regolari condizioni di lavoro (per le gravi e reiterate violazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro) Pagamento di una sanzione aggiuntiva pari a 2.500,00 euro È fatta salva l applicazione delle sanzioni penali,civili e amministrative

15 Titolo I Art. 14 sospensione Condizioni per la revoca del provvedimento: Organi ispettivi delle Asl: Ripristino delle regolari condizioni di lavoro (per le gravi e reiterate violazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro) Pagamento di una sanzione aggiuntiva pari a 2.500,00 euro È fatta salva l applicazione delle sanzioni penali,civili e amministrative

16 Titolo I Art. 14 sospensione Sanzione aggiuntiva di 2.500,00 euro: Non si tratta di una sanzione amministrativa, ma di un onere economico accessorio e per questo motivo il mancato pagamento prevede la sola permanenza degli effetti sospensivi

17 Titolo I Art. 14 sospensione Prescrizione obbligatoria: Il personale ispettivo è tenuto, nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina prevenzionistica, ad adottare provvedimenti di prescrizione obbligatoria assegnando, inoltre un termine per la regolarizzazione delle violazioni accertate

18 Titolo I Art. 14 sospensione Art. 20 DLgs. n. 758/94 (Prescrizione) Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Il datore di lavoro potrà comunque procedere alla immediata regolarizzazione per ottenere la revoca della sospensione

19 Titolo I Art. 14 sospensione Impugnazione del provvedimento sospensivo Entro 30 gg. alle Direz. regionali del lavoro competenti territorialmente e al presidente della Giunta regionale. Decisione entro 15 gg. dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale termine il provvedimento sospensivo perde efficacia. Entro 60 gg. al Tar Entro 120 gg. al Presidente della Repubblica

20 D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 RLS, RLST, RLSS Organismi Paritetici

21 RLS, RLST, RLSS PRINCIPI GENERALI: 1) PRESENZA DI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA IN TUTTE LE AZIENDE O UNITA PRODUTTIVE (ex art. 18, D.Lgs 626/94) 2) RLS AZIENDALE (RLS) RLS TERRITORIALE (RLST) RLS DI SITO PRODUTTIVO (RLSS) 3) RLS E RLST FIGURE DI RAPPRESENTANZA TRA LORO ALTERNATIVE 4) RLSS FUNZIONE DI RAPPRESENTANZA AGGIUNTIVA A QUELLE DI RLS/RLST ECCEZIONALMENTE FIGURA ALTERNATIVA A RLS/RLST

22 RLS Art. 47 Criteri di elezione RLS AZIENDALE I RLS sono eletti o designati dai lavoratori (Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti a libro matricola e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova) Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il RLS è di norma eletto direttamente tra i lavoratori al loro interno. Nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 lavoratori il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell ambito delle RSA. In assenza il RLS è eletto dai lavoratori dell azienda al loro interno Durata dell incarico, massimo 3 anni (Accordointerconfederale 22 giugno 1995)

23 RLS Art. 47 segue Numero minimo RLS (co. 7, art. 47 T.U.) 1 per le aziende o unità produttive sino a 200 lavoratori 3 per le aziende o unità produttive da 201 a 1000 lavoratori 6 per le aziende o unità produttive oltre i 1000 lavoratori (Gli Accordi interconfederali o la contrattazione collettiva possono prevedere un numero maggiore) L elezione, salvo diversa determinazione in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma nella giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro. (Election day) Il datore di lavoro deve comunicare ogni anno all Inail il nominativo del RLS eletto

24 RLS Art. 47 RLS aziendale attribuzioni: Art. 50, co. 1 Attribuzioni RLS, salvo varianti rimesse alla contrattazione collettiva: - Invariate rispetto all art. 19 del D.Lgs 626/94 - Integrate dal diritto a richiedere il DUVRI e dal rispetto alla privacy sui contenuti dello stesso e del DVR. - Incompatibili con il RSPP Modalità di esercizio sono rimesse alla contrattazione collettiva

25 RLS Art. 47 Formazione RLS Art. 37, co. 11 : Modalità, durata contenuti specifici e modalità di aggiornamento periodico della formazione del RLS rinvio alla contrattazione collettiva Contenuti minimi corsi formativi (durante orario di lavoro e in collaborazione con l organismo paritetico territoriale) 32 ore iniziali (di cui 12 sui rischi specifici) 4 ore annue per aggiornamento nelle imprese dai 15 ai 50 lavoratori e 8 per quelle oltre i 50

26 RLST Art. 48 Criteri di elezione RLS TERRITORIALE Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori in mancanza di elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno il RLS viene individuato per più aziende nell ambito territoriale o del comparto produttivo Le modalità di elezione sono individuate dagli accordi collettivi nazionali o di categoria, in mancanza da un apposito Decreto del Ministro del Lavoro Durata dell incarico, massimo 3 anni (Accordo interconfederale 22 giugno 1995)

27 RLST Art. 48 Segue Le aziende o unità produttive nel cui ambito non è stato eletto o designato il Rls partecipano (nella misura di due ore lavorative annue) al Fondo (Inail) costituito per il finanziamento ed il sostegno degli Rlst (art. 48 co. 3) Nelle realtà produttive in cui la contrattazione nazionale o integrativa non prevede sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di pariteticità opera il Fondo a sostegno dei RLST e degli organismi paritetici (art. 52 co. 1) L organismo paritetico o il Fondo (Inail) comunicano all azienda il nominativo del RLST designato

28 RLST Art. 48 RLS territoriale attribuzioni: Art. 48, co. 4 Attribuzioni RLST, salvo varianti rimesse alla contrattazione collettiva: - Art. 50 T.U., invariate rispetto all art. 19 del D.Lgs 626/94 - Integrate da relazione annuale su attività da inviare al Fondo (art. 52 co. 4) - Obbligo di comunicazione all organismo paritetico o all organo di vigilanza territoriale nel caso in cui l azienda neghi l accesso al luogo di lavoro (art. 48 co. 5) - Incompatibilità con altre funzioni sindacali operative Modalità di esercizio sono rimesse alla contrattazione collettiva

29 RLST Art. 48 Formazione RLST Art. 48, co. 7 : Modalità, durata contenuti specifici e modalità di aggiornamento periodico della formazione del RLST rinvio alla contrattazione collettiva Contenuti minimi corsi formativi (organizzati dall organismo paritetico territoriale) 64 ore iniziali entro 3 mesi dall elezione, 8 ore annue per aggiornamento

30 RLSS Art. 49 Criteri di elezione RLS di SITO PRODUTTIVO Sono individuati in particolari contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri (cantieri con almeno uomini giorno) RLSS individuato tra Rls e Rlst

31 RLSS Art. 49 Rls di sito produttivo attribuzioni Art. 49, co 3 Modalità di individuazione e di esercizio delle attribuzioni di cui all art. 50 T.U. (ex art. 19 del D.Lgs. n. 626/94) sono rimesse alla contrattazione collettiva Coordina gli Rls di aziende o cantiere Esercita nelle aziende prive di Rls le attribuzioni di cui all art. 50 T.U

32 Art. 51 Organismi paritetici Definizione: Art. 2 co. 1, lett. ee) Organismi costituiti (.) - per la programmazione di attività formative e l elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici - per lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro - per l assistenza alle imprese finalizzata all attuazione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza - per ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento

33 Art. 51 Organismi paritetici Art. 7, L. n. 123/07 (abrogato) - Degli esiti dei sopralluoghi effettuati dai CPT viene informata la competente autorità di coordinamento delle attività di vigilanza (ATTIVITA PARAISPETTIVA) Attività ispettiva superata dal co. 7 dell art. 51 che prevede che i CPT trasmettano al Comitato Regionale di Coordinamento non una informativa sugli esiti del sopralluogo, ma semplicemente una relazione annuale sull attività svolta

34 Art. 51 Organismi paritetici Compiti di assistenza: Dal combinato dei commi 3 e 6 dell art. 51, I CPT possono effettuare sopralluoghi nei luoghi di lavoro per supportare le imprese nell individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro Co. 8 Gli organismi paritetici comunicano alle aziende ed agli organi di vigilanza territorialmente competenti prive di RLS il nominativo degli RLST

35 D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 Art. 90 DURC

36 Art. 90 DURC Principale riferimenti normativi: Art. 86, co. 10, D.Lgs. n. 276/03 (modifica art. 3, co. 8, D.Lgs. 494/96) D.M. 24 ottobre 2007 (circolare esplicativa del Ministero del lavoro n. 5 del 30 gennaio 2008)

37 Art. 90 DURC Art. 90, co. 9, lett. a) Idoneità tecnico professionale Imprese affidatarie Imprese esecutrici Lavoratori autonomi doc. allegato XVII (DURC)

38 Art. 90 DURC Allegato XVII Idoneità tecnico professionale 1. Ai fini della verifica dell idoneità tecnico professionale le imprese dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno: a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell appalto b) documento di valutazione dei rischi di cui all articolo 16, comma 1, lettera b) o autocertificazione di cui all articolo 28, comma 5, del presente decreto legislativo c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisionali d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell emergenza, del medico competente quando necessario f) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislativo i) documento unico di regolarità contributiva l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all art. 14 del presente decreto legislativo 2 I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno: a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell appalto b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo e) documento unico di regolarità contributiva 3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica l idoneità tecnicoprofessionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1.

39 Art. 90 DURC Lavori privati non soggetti a permesso di costruire, co. 11, art. 90: Idoneità tecnico professionale Imprese affidatarie Imprese esecutrici Lavoratori autonomi Iscrizione CCIAA Autodichiarazione DURC

40 Art. 90 DURC Sanzioni per la violazione di cui alla lettera a), co. 9, art. 90: Arresto da due a quattro mesi o con ammenda da a euro (Art. 157 co. 1 lett. b)

41 Art. 90 DURC Art. 90, co. 9, lett. b) Dichiarazione organico medio annuo (distinto per qualifica) Denunce Inps Inail e Casse Edili Imprese esecutrici Autodichiarazione CCNL applicato

42 Art. 90 DURC Lavori privati non soggetti a permesso di costruire, co. 11, art. 90: Dichiarazione organico medio annuo (distinto per qualifica) Imprese esecutrici Durc Autodichiarazione CCNL applicato

43 Art. 90 DURC Art. 90, co. 9, lett. c) D.Lgs. 81/08: Il committente o il responsabile dei lavori trasmette all amministrazione competente (Comune), prima dell inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della DIA: 1. Il nominativo delle imprese esecutrici 2. La documentazione di cui alle lett. A e B (ossia allegato XVII e dichiarazione organico medio annuo)

44 Art. 90 DURC Soggetti obbligati: 1 Imprese esecutrici 2 Lavoratori autonomi (anche privi di dipendenti) 3 Imprese con proprio personale dipendente senza ricorso all appalto Appalto d opera, servizi e forniture Lavori privati

45 Art. 90 DURC Sanzione: 1 La mancata presentazione del Durc, anche in caso di variazione dell impresa esecutrice, comporta la sospensione del titolo abilitativo. 2 Sanzione amministrativa pecuniaria da a euro (art. 157 co. 1 lett. d)

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