MODELLI INTRASTAT: novità dal 2018

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Treviso, lì 24.11.2017 Ai Signori Clienti Loro Sedi CIRCOLARE N. 14/2017 MODELLI INTRASTAT: novità dal 2018 I N D I C E 1. Quadro normativo... pag. 02 2. Novità.... pag. 02 3. Decorrenza delle semplificazioni.. pag. 03 4. Disciplina a partire dal 2018.. pag. 03 4.1 Cessioni Intra-UE di beni (Modelli Intra 1 bis).. pag. 03 4.2 Acquisti Intra-UE di beni (Modelli Intra 2 bis)....pag. 04 4.3 Prestazioni di servizi rese (Modelli Intra 1 quater)... pag. 04 4.4 Prestazioni di servizi ricevute (Modelli Intra 2 quater). pag. 05 4.5 Periodicità di presentazione. pag. 05 4.6 Verifica del raggiungimento delle soglie pag. 06 5. Tabella riepilogativa.... pag. 07 6. Termini di presentazione. pag. 08 Circolare n. 14 del 24.11.2017. Riproduzione vietata. pag. 1

Premessa Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 sono state definite le misure di semplificazione relative alla presentazione dei modelli INTRASTAT, in attuazione dell art. 13 co. 4-quater del DL 30.12.2016 n. 244 (conv. L. 27.2.2017 n. 19). Con la nota 9.10.2017 n. 110586, l Agenzia delle Dogane ha riepilogato tali semplificazioni, sottolineando che le stesse troveranno applicazione soltanto a partire dal 2018. 1. Quadro normativo Ai sensi dell art. 50 co. 6 del DL 331/93, i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e passive sono tenuti alla presentazione dei modelli INTRASTAT. Tale disposizione era stata modificata dall art. 4 co. 4 lett. b) del DL 193/2016 (conv. L. 225/2016), che aveva previsto, con decorrenza dall 1.1.2017, l abolizione dell obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni di: acquisti di beni (INTRA-2 bis); prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi UE (INTRA-2 quater). Tuttavia, l art. 13 co. 4-ter del DL 244/2016 (c.d. milleproroghe ), conv. L. 19/2017, ha ripristinato l obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT relativi agli acquisti di beni e servizi per l anno d imposta 2017. Il medesimo decreto ha inoltre previsto, a decorrere dal 2018, l adozione di misure di semplificazione volte alla riduzione del numero dei soggetti obbligati, nonché del contenuto informativo dei modelli, rinviandone la definizione ad un provvedimento attuativo dell Agenzia delle Entrate (art. 50 co. 6, ultimo periodo, del DL 331/93). Il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409, adottato con l Agenzia delle Dogane e d intesa con l ISTAT, ha dato attuazione alle suddette semplificazioni. 2. Novità Con il provv. 25.9.2017 n. 194409, l Amministrazione finanziaria ha previsto, a partire dal 2018: l abolizione dei modelli INTRASTAT relativi agli acquisti di beni e servizi per i soggetti con periodicità trimestrale; la presentazione, ai soli fini statistici, dei modelli INTRASTAT relativi agli acquisti di beni e servizi da parte dei soggetti con periodicità mensile; Circolare n. 14 del 24.11.2017. Riproduzione vietata. pag. 2

l innalzamento della soglia di ammontare di operazioni intracomunitarie effettuate in uno dei quattro trimestri precedenti, al raggiungimento della quale i soggetti risultano obbligati a presentare i modelli con periodicità mensile. La soglia è innalzata: da 50.000,00 a 200.000,00, per gli acquisti intracomunitari di beni; da 50.000,00 a 100.000,00 euro, per gli acquisti di servizi; l innalzamento della soglia al di sotto della quale i soggetti passivi, con periodicità mensile, non sono tenuti a compilare i dati statistici per le cessioni intracomunitarie di beni (la compilazione è opzionale nel caso in cui, in ciascuno dei quattro trimestri precedenti, l ammontare di cessioni di beni intra-ue effettuate sia inferiore alla soglia di 100.000,00 euro); la semplificazione delle modalità di compilazione del campo Codice Servizio, ove presente nei modelli. Tali misure sono volte ad evitare duplicazioni negli adempimenti comunicativi e a ridurre le informazioni fiscali e statistiche richieste ai contribuenti, pur nel rispetto della normativa comunitaria 3 Decorrenza delle semplificazioni Le semplificazioni previste dal provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 si applicano a partire dal 2018, ossia con riguardo agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal mese di gennaio 2018. Resta, quindi, inalterato l obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT relativi alle operazioni effettuate nell ultimo mese o trimestre del 2017, da effettuarsi entro il 25.1.2018, così come l obbligo di comunicare eventuali rettifiche agli elenchi INTRA aventi periodi di riferimento antecedenti (cfr. nota Agenzia delle Dogane 9.10.2017 n. 110586). 4. Disciplina a partire dal 2018 Di seguito, la disciplina di presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabile dal 2018, con riferimento a ciascuna categoria di operazioni. 4.1 Cessioni Intra-Ue di beni (Modelli Intra-1 Bis) Dal 2018 resta invariato l obbligo di presentare i modelli INTRASTAT relativi alle cessioni intracomunitarie di beni effettuate nel periodo di riferimento. Pertanto, i modelli INTRA-1 bis dovranno continuare ad essere presentati: con periodicità trimestrale, da parte dei soggetti passivi che, in ciascuno dei quattro trimestri precedenti, hanno realizzato cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare Circolare n. 14 del 24.11.2017. Riproduzione vietata. pag. 3

totale, in ciascun trimestre, non superiore a 50.000,00 (ferma restando la possibilità di optare per la presentazione mensile); con periodicità mensile nei restanti casi. La compilazione dei dati statistici nei modelli INTRA-1 bis è facoltativa per i soggetti che presentano gli elenchi con periodicità mensile e che, nei quattro trimestri precedenti, hanno effettuato cessioni intracomunitarie, in ciascun trimestre, per un ammontare totale: superiore a 50.000,00 ma inferiore a 100.000,00. 4.2 Acquisti intra-ue di beni (modelli INTRA-2 bis) Dal 2018 è abolito l obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT relativi agli acquisti intracomunitari di beni per i soggetti che, nei 4 trimestri precedenti, hanno effettuato acquisti intracomunitari per un ammontare totale, in ciascun trimestre, inferiore a 200.000,00. Per tali soggetti i dati statistici sono: acquisiti dall Agenzia delle Entrate mediante le comunicazioni dei dati delle fatture, effettuate ai sensi dell art. 21 del DL 78/2010 o ai sensi dell art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015; resi disponibili all Agenzia delle Dogane, all ISTAT e alla Banca d Italia. I soggetti che, invece, in almeno 1 dei 4 trimestri precedenti, hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni per un ammontare uguale o superiore 200.000,00 sono tenuti a presentare gli elenchi riepilogativi con periodicità mensile, ma soltanto ai fini statistici. In precedenza, la soglia di riferimento era fissata a 50.000,00. 4.3 Prestazioni di servizi rese (modelli INTRA-1 quater) Dal 2018 resta invariato l obbligo di presentare i modelli INTRASTAT relativi alle prestazioni di servizi (generiche) rese verso soggetti UE. Pertanto, i modelli INTRA-1 quater dovranno continuare ad essere presentati: con periodicità trimestrale, da parte dei soggetti passivi che, nei 4 trimestri precedenti, hanno effettuato prestazioni intracomunitarie per un ammontare totale, in ciascun trimestre, non superiore a 50.000,00 (ferma restando la possibilità di optare per la presentazione mensile); con periodicità mensile nei restanti casi. Compilazione del campo Codice Servizio L unica modifica prevista per i modelli INTRA-1 quater riguarda la compilazione del campo Codice Servizio, in quanto viene ridimensionato il livello di dettaglio richiesto: si passa dalla Circolare n. 14 del 24.11.2017. Riproduzione vietata. pag. 4

classificazione (CPA) a 6 cifre alla classificazione a 5 cifre, che comporta una riduzione di circa il 50% dei codici CPA da selezionare. Inoltre, viene prevista l introduzione di un motore di ricerca e di forme di assistenza a favore degli operatori. 4.4 Prestazioni di servizi ricevute (modelli INTRA-2 quater) Dal 2018 è abolito l obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT relativi alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi UE per coloro che, nei 4 trimestri precedenti, hanno acquistato servizi intra-ue per un ammontare totale, in ciascun trimestre, inferiore a 100.000,00. Per tali soggetti, i dati statistici sono: acquisiti dall Agenzia delle Entrate mediante le comunicazioni dei dati delle fatture, effettuate ai sensi dell art. 21 del DL 78/2010 o ai sensi dell art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015; resi disponibili all Agenzia delle Dogane, all ISTAT e alla Banca d Italia. I soggetti che, invece, in almeno 1 dei 4 trimestri precedenti, hanno acquistato servizi da soggetti UE per un ammontare uguale o superiore a 100.000,00 sono tenuti a presentare gli elenchi riepilogativi con periodicità mensile, ma soltanto ai fini statistici. In precedenza, la soglia di riferimento era fissata a 50.000,00. Compilazione del campo Codice Servizio Analogamente ai modelli INTRA-1 quater, è prevista una modalità di compilazione semplificata del campo Codice Servizio. Anche in relazione ai modelli INTRA-2 quater, infatti, per la compilazione del campo Codice Servizio si passa dalla classificazione (CPA) a 6 cifre alla classificazione a 5 cifre, che comporta una riduzione di circa il 50% dei codici CPA da selezionare. Inoltre, viene prevista l introduzione di un motore di ricerca e di forme di assistenza a favore degli operatori. 4.5 Periodicità di presentazione Dal 2018 vengono modificate le soglie di riferimento (relative all ammontare di operazioni intracomunitarie effettuate nei trimestri precedenti) ai fini della determinazione della periodicità trimestrale o mensile di presentazione dei modelli: per gli acquisti di beni, la soglia è stata innalzata da 50.000,00 a 200.000,00 su base trimestrale; per le prestazioni di servizi ricevute, la soglia è stata innalzata da 50.000,00 a 100.000,00 su base trimestrale. Circolare n. 14 del 24.11.2017. Riproduzione vietata. pag. 5

Inoltre, per le cessioni di beni, la soglia di riferimento ai fini dell esonero dalla compilazione della parte statistica dei modelli è innalzata a 100.000,00 su base trimestrale. 4.6 Verifica del raggiungimento delle soglie L ammontare di operazioni intracomunitarie effettuate nei 4 trimestri precedenti a quello di riferimento per la presentazione dei modelli deve essere verificato distintamente per ciascuna categoria di operazioni (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 18.3.2010 n. 14, 2). Le soglie operano, in ogni caso, in maniera indipendente. Diversamente da quanto previsto nell ambito della disciplina precedente, il superamento della soglia per una singola categoria di operazioni non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie. Ad esempio: ai fini della presentazione dei modelli INTRA-2 bis, occorre verificare il raggiungimento della soglia di 200.000,00 tenendo conto esclusivamente degli acquisti intracomunitari di beni effettuati; per la presentazione dei modelli INTRA-2 quater, occorre verificare il raggiungimento della soglia di 100.000,00 tenendo conto esclusivamente delle prestazioni di servizi ricevute da soggetti IVA comunitari. Pertanto, se nel corso di uno dei 4 trimestri precedenti a quello di riferimento un soggetto IVA ha realizzato acquisti intracomunitari di beni pari a 300.000,00 euro e, nel medesimo periodo, ha ricevuto servizi intracomunitari per 10.000,00 euro, è tenuto a presentare, con periodicità mensile, l elenco riepilogativo dei soli acquisti intracomunitari di beni ai fini statistici e non è tenuto a presentare quello dei servizi intracomunitari ricevuti. Superamento delle soglie Fatte salve le semplificazioni disposte dal provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409, continuano ad applicarsi, ove compatibili, le previsioni del DM 22.2.2010 e della determinazione dell Agenzia delle Dogane 22.2.2010 n. 22778. Resta fermo, dunque, che, in caso di superamento della soglia di riferimento nel corso di un trimestre, il soggetto IVA è tenuto a presentare i modelli con periodicità mensile, a decorrere dallo stesso mese in cui la soglia è stata superata, anche per i mesi già trascorsi del medesimo trimestre, contestualmente alla presentazione del primo elenco mensile (circ. Agenzia delle Entrate 21.6.2010 n. 36). Ad esempio: in caso di superamento della soglia di riferimento per gli acquisti intracomunitari di beni ( 200.000,00) nel mese di febbraio, il modello INTRA-2 bis relativo a gennaio e febbraio deve essere presentato entro il 25 marzo, contrassegnando nel frontespizio la casella primo e secondo mese del trimestre. Circolare n. 14 del 24.11.2017. Riproduzione vietata. pag. 6

5. Tabella riepilogativa Nella seguente tabella si riepiloga la disciplina di presentazione dei modelli INTRASTAT applicabile a decorrere dal 2018. Disciplina dal 2018 Tipologia di operazioni Modello INTRASTAT Operazioni trimestri precedenti Periodicità di presentazione Semplificazioni Cessioni intra-ue INTRA-1 bis > 50.000 Mensile La compilazione dei dati statistici è facoltativa se le cessioni effettuate in ciascuno dei quattro trimestri precedenti sono inferiori all ammontare di 100.000,00 euro Acquisti intra- UE INTRA-2 bis 50.000 Trimestrale - 200.000 * Mensile Presentazione ai soli fini statistici < 200.000 - Abolizione dell obbligo Prestazioni rese a soggetti UE INTRA-1 quater > 50.000 Mensile Compilazione semplificata del campo 50.000 Trimestrale Codice Servizio Prestazioni ricevute da soggetti UE INTRA-2 quater 100.000 * Mensile Presentazione ai soli fini statistici Compilazione semplificata del campo Codice Servizio < 100.000 - Abolizione dell obbligo * La soglia di riferimento è innalzata rispetto a quella prevista nell ambito della disciplina vigente fino al 2017 (pari a 50.000,00). Circolare n. 14 del 24.11.2017. Riproduzione vietata. pag. 7

6 Termini di presentazione I termini di presentazione dei modelli non subiscono variazioni, per cui gli stessi devono essere presentati entro il giorno 25 del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di riferimento (art. 3 del DM 22.2.2010). Se il termine cade di sabato o di giorno festivo è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. *** *** Per eventuali necessità, si prega di contattare il professionista di riferimento. Con l occasione si porgono cordiali saluti. Studio Circolare n. 14 del 24.11.2017. Riproduzione vietata. pag. 8