[CIRCOLARE MENSILE] [Settembre 2013]



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A tutti i clienti loro indirizzi [CIRCOLARE MENSILE] [Settembre 2013] INTERVENTI URGENTI PER IL RILANCIO DELL ECONOMIA E PER LA PROMOZIONE DELL OCCUPAZIONE (Decreto Legge 69/2013 - Decreto Legge 76/2013 Ministero del Lavoro, Circolari nn. 35 del 29.08.2013 e 36 del 06.09.2013 INPS, Messaggio n. 13153 del 14.08.2013, INAIL Istruzioni Operative del 31.07.2013 Agenzia delle Entrate, Provvedimento n. 100191 del 22.08.2013 - Agenzia delle Entrate, Circolare n. 28/E del 22.08.2013) Sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 agosto 2013 sono state pubblicate le Leggi 98 e 99 del 09 agosto 2013 di conversione in legge del Decreto Legge 69/2013 (c.d. Decreto del Fare) contenente interventi per il rilancio dell economia (in vigore dal 22.06.2013) e del Decreto Legge 76/2013 (c.d. Decreto Lavoro) che introduce interventi urgenti per la promozione dell occupazione (in vigore dal 29.06.2013). Alla luce dei primi chiarimenti, continuiamo a riepilogare ed evidenziare brevemente alcune delle principali novità: SEMPLIFICAZIONI: sono previste semplificazioni relativamente: - al rilascio del DURC, - ad alcuni adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro, Pag. 1

- all eliminazione dell IVA dalla responsabilità solidale negli appalti (permane in riferimento alle ritenute fiscali nei confronti dei dipendenti) - in tema di trasmissione telematica del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto nonché del certificato di parto o di interruzione della gravidanza. - all abolizione, decorsi 180 giorni dall entrata in vigore dell art. 8 c. 4 del D.Lgs 81/2008, dell obbligo di inviare all Autorità di Pubblica Sicurezza la Denuncia di Infortunio. Sul punto si ritiene opportuno precisare che il D.Lgs 81/2008 è entrato in vigore il 17 agosto 2013 e l art. 8 c.4 concede ulteriori 180 giorni al Ministero del Lavoro per adottare un apposito Decreto attuativo. - all abolizione, del certificato di idoneità per l assunzione di minori ed apprendisti in presenza di lavorazioni non a rischio. - alla riscossione a mezzo ruoli (sul punto si riservano approfondimenti nelle prossime comunicazioni). - è stata confermata la definitiva abrogazione del 770 mensile (la cui entrata in vigore è stata sempre prorogata) - è stata altresì prevista la possibilità di dichiarare i redditi attraverso il 730 anche in assenza di un sostituto d imposta che effettui il conguaglio (per i redditi 2012 la dichiarazione è da effettuarsi entro il 30 settembre 2013 e può essere presentata solamente se dalla stessa risulta un esito contabile a credito). Il rimborso sarà effettuato direttamente dall Erario. INCENTIVI PER L ASSUNZIONE DI GIOVANI: a determinate condizioni ed entro determinati limiti viene introdotta la decontribuzione per massimo 18 mesi nei confronti di imprese che assumano giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni (l incentivo non è ancora operativo e le assunzioni dovranno essere effettuate successivamente alla sua operatività). Pag. 2

APPRENDISTATO E TIROCINI FORMATIVI: al fine di promuoverne una maggiore diffusione, entro la fine del corrente mese di settembre saranno introdotte semplificazioni del contratto di apprendistato e dei tirocini (ci si riserva di approfondire l argomento nella prossima comunicazione). GIOVANI E LAVORATORI DESTINATARI DEGLI AMMORTIZZATORI IN DEROGA: viene istituita presso il Ministero del Lavoro un apposita Struttura di Missione con compiti di promuovere la loro ricollocazione nel mercato del lavoro. CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO: - è ammessa la possibilità, nel limite complessivo di 12 mesi, di prorogare un contratto acausale; - i Contratti Collettivi potranno prevedere ipotesi di contratti acausali di durata superiore a 12 mesi; - viene abolito l obbligo di comunicazione al Centro per l Impiego in caso di prosecuzione del contratto oltre la scadenza del termine per massimo 30 o 50 giorni a seconda che il contratto sia di durata inferiore o superiore ai 6 mesi (disposizione applicabile anche ai contratti acausali); - lo stacco tra due contratti a tempo determinato torna ad essere di 10 o 20 giorni (i CCNL possono ridurre ulteriormente i termini) a seconda che il contratto sia di durata inferiore o superiore ai 6 mesi. CONTRATTI INTERMITTENTI: viene previsto un limite massimo di utilizzo (chiamate al lavoro successivamente all entrata in vigore del Decreto) pari a 400 giornate in 3 anni superate le quali il contratto diviene automaticamente un contratto indeterminato a tempo pieno. Restano esclusi dall applicazione del suddetto limite i contratti intermittenti stipulati nei settori turismo, pubblici esercizi e spettacolo. Il 1 gennaio 2014 termina il regime transitorio (termine inizialmente previsto per il 19 luglio 2013) con la conseguenza che tutti i contratti di lavoro a Pag. 3

chiamata stipulati precedentemente all entrata in vigore della riforma Fornero e non conformi alla nuova normativa cesseranno ex lege di produrre effetti tra le parti. CONTRATTO A PROGETTO: la forma scritta non è più richiesta solamente per la prova (ab probationem) ma anche per l esistenza stessa del contratto (ab substantiam). Particolari disposizioni sono altresì dettate per i Call Center e per i contratti avente come progetto attività di ricerca scientifica. VOUCHER: cambia la denominazione che passa da lavoro accessorio di natura meramente occasionale a lavoro accessorio. CONVALIDA DIMISSIONI: la procedura prevista per la convalida delle dimissioni è estesa anche ai lavoratori a progetto ed agli associati in partecipazione. LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO DEL COMPORTO: non rientra nelle ipotesi in cui è previsto il ricorso alla Procedura di Conciliazione per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo effettuati da datori di lavoro con più di 15 dipendenti introdotta dalla Riforma Fornero. ASSOCIZIONE IN PARTECIPAZIONE: è prevista la possibilità, al verificarsi di particolari condizioni, di: - superare il limite massimo di 3 associati in partecipazione previsto dalla Riforma Fornero; - sanare, entro il 3 settembre 2013 e nel rispetto di un apposita procedura, rapporti di associazione in partecipazione attraverso la loro conversione in rapporti subordinati a tempo indeterminato. STATO DI DISOCCUPAZIONE: ripristinando la norma abrogata dalla Riforma Fornero, lo stato di disoccupazione permane in presenza di redditi nell anno solare da lavoro dipendente non superiori ad. 8.000 oppure ad. 4.800 per Pag. 4

il lavoro autonomo. La sospensione dello stato di disoccupazione avviene in presenza di rapporti di lavoro subordinato della durata massima di 6 mesi. RESPONSABILITA SOLIDALE DEL COMMITTENTE NEGLI APPALTI: vi rientreranno anche gli obblighi previdenziali ed assicurativi nei confronti dei lavoratori autonomi e non solamente ai lavoratori subordinati e parasubordinati. VOUCHER E MAXI SANZIONE PER LAVORO NERO (Ministero del Lavoro, Nota n. 12695 del 12.07.2013) il Ministero del Lavoro, nel rispondere ad un quesito della DTL di Modena, ha fornito chiarimenti in ordine all irrogazione della maxi sanzione per lavoro nero nei confronti degli utilizzatori di prestazioni di lavoro accessorio che, in relazione a talune giornate di lavoro, non utilizzino voucher per retribuire il personale impiegato. In particolare, è stato precisato che la maxi sanzione sarà applicabile esclusivamente nell eventualità che l utilizzatore non abbia effettuato la preventiva comunicazione all INPS ed all INAIL relativa all attivazione della prestazione lavorativa. Pertanto, l utilizzo di lavoro accessorio preceduto dalla suddetta comunicazione senza la corresponsione di voucher per alcune giornate lavorative non comporterà l applicazione della maxi sanzione. Peraltro, nell eventualità che l utilizzatore sia un impresa oppure un lavoratore autonomo, il rapporto di lavoro occasionale accessorio sarà trasformato in rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato con applicazione delle relative sanzioni civili ed amministrative. Pag. 5

AGEVOLAZIONI ALL ASSUNZIONE (Ministero del Lavoro, Circolare n. 34 del 25.07.2013 - INPS, Circolare n. 111 del 24.07.2013 - INPS, Messaggi nn. 11761 del 22.07.2013, 12212 del 29.07.2013, 12849 del 07.08.2013, 12850 del 07.08.2013 e 12854 del 07.08.2013) La riforma Fornero (L- 92/2012) ha introdotto, a decorrere dal primo gennaio 2013, la riduzione del 50% dei contributi INPS e dei premi INAIL a carico del datore di lavoro per l assunzione di: uomini o donne con almeno cinquant anni di età e disoccupati da oltre dodici mesi (quindi da almeno 13 mesi); donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ; donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (operatività al momento sospesa in attesa di apposito Decreto Ministeriale); donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi. L incentivo è riconosciuto per: le assunzioni a tempo indeterminato (la riduzione spetta per diciotto mesi); le assunzioni a tempo determinato (la riduzione spetta, comprese anche eventuali proroghe, per massimo dodici mesi); le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato (la riduzione spetta complessivamente per diciotto mesi e, analogamente a quanto previsto per le assunzioni di lavoratori iscritti alle liste di mobilità, la trasformazione a tempo indeterminato deve intervenire entro la scadenza del beneficio). Pag. 6

L incentivo spetta anche in caso di part-time, somministrazione, lavoro subordinato dei soci di cooperativa mentre non spetta per i lavoratori domestici, intermittenti, ripartiti ed accessori. A particolari condizioni l incentivo spetta anche per proroghe e trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti non agevolati instaurati nel 2012 ed in corso di svolgimento nel 2013 (es: la proroga o la trasformazione a tempo indeterminato di un tempo determinato non agevolato, instaurato nel 2012, consente l erogazione dell incentivo a condizione che, al momento della proroga o della trasformazione a tempo indeterminato, il lavoratore avrebbe avuto un anzianità di disoccupazione di oltre 12 mesi, se il rapporto fosse cessato invece di essere prorogato/trasformato). Analoghe considerazioni possono essere riproposte per proroghe e trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti originariamente non agevolati, instaurati nel 2013 (es: assunzione a tempo determinato di un lavoratore, che abbia meno di cinquant anni alla data dell assunzione e abbia poi almeno cinquant anni alla data della successiva proroga o trasformazione a tempo indeterminato). Il riconoscimento dell incentivo è subordinato alla regolarità inerente: l adempimento degli obblighi contributivi; l osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro; il rispetto degli contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali; all applicazione dei principi stabiliti dalla L. 92/2012 secondo i quali l assunzione non deve essere effettuata a) in attuazione di un obbligo preesistente, derivante dalla legge o dalla contrattazione collettiva oppure b) in violazione di un diritto di precedenza alla riassunzione nei confronti di un altro lavoratore oppure c) da datori di lavoro che abbiano in atto, nella stessa unità produttiva, sospensioni dal lavoro per crisi o riorganizzazione aziendale (salvi i casi di assunzione di lavoratori con professionalità diverse da quelle dei lavoratori sospesi) oppure d) se il lavoratore assunto è stato licenziato, nei sei mesi precedenti, da parte di un Pag. 7

datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; alla realizzazione di un incremento occupazionale rispetto alla media dei dodici mesi precedenti (l incentivo è comunque applicabile, qualora l incremento non avvenga per: dimissioni volontarie del lavoratore; invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore; pensionamento per raggiunti limiti di età; riduzione volontaria dell orario di lavoro; licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo). Per poter fruire dell incentivo i datori di lavoro interessati devono inoltrare apposita comunicazione all INPS utilizzando il modulo di istanza on-line 92-2012"; la comunicazione deve essere presentata prima dell invio della denuncia contributiva ove viene indicata la contribuzione agevolata. Infine, è stato precisato che, nell eventualità in cui sussistano anche i presupposti di applicazione dell incentivo previsto dall articolo 8, comma 9, della legge 407/1990, che prevede agevolazioni contributive per l assunzione di disoccupati di qualunque età disoccupati da almeno 24 mesi oppure degli incentivi previsti per l assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, si applicheranno questi ultimi. In tema di assunzioni agevolate si ritiene altresì opportuno evidenziare quanto segue: sul sito internet dell INPS è stata pubblicata la graduatoria relativa alle istanze di agevolazione per l assunzione di Giovani e Donne e sono consultabili i quesiti di interesse generale e le relative risposte FAQ - in materia di incentivi all assunzione; è stato chiarito che la contribuzione applicabile al termine del periodo agevolato nei confronti dei lavoratori iscritti alle liste di mobilità ed assunti con contratto di apprendistato è corrispondente alle aliquote ordinariamente applicate in azienda. Pag. 8

DETASSAZIONE DEI COMPONENTI ACCESSORI ALLA RETRIBUZIONE E SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER LA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO (INPS, Sito Internet) In attuazione a quanto previsto dalla Circolare del Ministero del Lavoro n.15/2013 e dalla Circolare 11/E dell Agenzia delle Entrate, le parti sociali continuano a sottoscrivere accordi il cui recepimento potrà consentire la detassazione dei componenti accessori alla retribuzione. In particolare, i suddetti accordi sono stati sottoscritti recentemente per Spedizione e Trasporto Merci (accordo del 18 giugno) e Scuole Materne Fism (accordo del 18 giugno). L INPS ha pubblicato sul proprio sito internet l elenco delle aziende ammesse al beneficio della decontribuzione relativamente alla contrattazione di secondo livello relativamente agli importi corrisposti nell anno 2012. INTERPELLI IN MATERIA DI LAVORO (Ministero del Lavoro, interpelli nn. 21, 23 e 25) Il Ministero del Lavoro continua la sua attività di risposta ad interpelli: Applicazione della detassazione : il regime fiscale agevolato trova applicazione sulle quote di retribuzione e sulle eventuali maggiorazioni riconducibili a modifiche di orario di lavoro apportati in azienda come diretta conseguenza dell accordo di secondo livello (aziendale/territoriale) in quanto la modifica dell orario di lavoro costituisce un efficientazione aziendale. Pag. 9

Quanto sopra non deve necessariamente costituire un elemento di novità in relazione al CCNL applicato in azienda ma un elemento di novità esclusivamente a livello aziendale anche attraverso una diversa modulazione della flessibilità prevista dal CCNL. CIGS e Concordato Preventivo: il trattamento straordinario di integrazione salariale per procedura concorsuale deve essere concesso anche nei confronti dei lavoratori di imprese ammesse sia a concordato preventivo con cessione dei beni oppure a concordato preventivo senza cessione dei beni. Infatti, i parametri oggettivi esplicitati nel Decreto 4 dicembre 2012 ed indispensabili per l ammissione della CIGS per procedura concorsuale (prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione) sono diretti esclusivamente per le procedure concorsuali ivi contemplate (fallimento, liquidazione coatta amministrativa ed amministrazione straordinaria) e non a restringere il campo di applicazione della normativa in tema di CIGS. Fruizione del congedo parentale su base oraria: è ammessa la possibilità anche da parte della contrattazione collettiva di secondo livello e non solamente dal contratto nazionale di disciplinare la possibilità di fruire il congedo parentale su base oraria così come previsto dalla L. 228/2012. Pag. 10

COLLABORATORI FAMILIARI (Ministero del Lavoro, Circolare n. 14184 del 05.08.2013) Il Ministero del Lavoro è intervenuto precisando quanto contenuto nella sua precedente Circolare 10478/2013 in ordine alla corretta interpretazione della disciplina sulle prestazioni di natura occasionale rese dal familiare nell ambito dei settori dell Artigianato, dell Agricolture e del Commercio. In particolare, ha precisato che il contenuto della circolare era riferito agli obblighi di natura previdenziale nei confronti dell INPS mentre, nei confronti degli obblighi assicurativi INAIL, notoriamente più stringenti, gli stessi sussistono ogniqualvolta la prestazione sia ricorrente e non accidentale. La prestazione è da considerarsi accidentale se viene resa 1/2 giorni al mese e, comunque, non più di 10 giorni all anno. RIDUZIONE CONTRIBUTIVA PER IL SETTORE EDILE (INPS, Messaggio n. 11999 del 25.07.2013) A seguito della conferma della riduzione contributiva a favore delle imprese edili nella misura dell 11,50% anche per l anno 2013, l INPS è intervenuta per fornire le istruzioni per una sua pratica applicazione. In particolare, il beneficio: - consiste in una riduzione contributiva applicabile ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali (non spetta, quindi, per quelli occupati con contratto di lavoro a tempo parziale) - compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2013; - non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni Pag. 11

contributive ad altro titolo (ad esempio, assunzione dalle liste di mobilità, apprendistato, ecc.); - spetta solamente nei confronti dei datori di lavoro che: a) rispettino il CCNL; b) siano in possesso dei requisiti per il rilascio del DURC; c) non abbiano riportato condanne passate in giudicato per le violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell agevolazione. LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI: REGIME FISCALE DEI RIMBORSI SPESE (Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 49/E del 11.07.2013) In un ottica di semplificazione, l Agenzia delle Entrate ha precisato che il committente non è tenuto ad applicare la ritenuta alla fonte nei confronti dei rimborsi delle spese sostenute (viaggio, vitto e alloggio) solamente nei confronti dei lavoratori autonomi occasionali che svolgono la propria attività senza alcun compenso e per il cui svolgimento è previsto solamente il rimborso delle spese strettamente necessarie per l esecuzione della prestazione stessa o l anticipo delle stesse da parte del committente. Infatti, in tali casi si genera un reddito, derivante dal lavoro autonomo occasionale, pari a zero. Detta semplificazione, invece, non è applicabile quando il compenso, anche nella forma di spese rimborsate o anticipate dal committente, eccede le spese strettamente necessarie per lo svolgimento dell attività occasionale, facendo venir meno il carattere sostanzialmente gratuito dell attività stessa. Pag. 12

In tal caso, l intero importo erogato dal committente costituirà reddito di lavoro autonomo occasionale assoggettabile a ritenuta d acconto. CONGEDI PARENTALI E VOUCHER PER SERVIZI DI ASILO NIDO (INPS, Messaggi nn. 11344 del 12.07.2013 e 12129 del 26.07.2013 INPS, Sito Internet) Come è noto, la L. 92/2012 ha istituito, in via sperimentale per il triennio 2013 2015, per il padre lavoratore dipendente, un congedo obbligatorio (un giorno) e un congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre (due giorni), da fruire entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio, con diritto a un indennità, pari al 100% della retribuzione da corrispondersi secondo le modalità stabilite per l erogazione dell indennità di maternità. L indennità di cui sopra è corrisposta dietro presentazione di apposita domanda attraverso il Mod. SR136 e viene erogata al padre direttamente dall Istituto in tutti i casi in cui le disposizioni vigenti prevedono il pagamento diretto dell indennità di maternità, vale a dire per i lavoratori stagionali, gli operari agricoli (salva la facoltà di anticipazione dell indennità, da parte del datore di lavoro, in favore degli operai agricole a tempo indeterminato), i lavoratori dello spettacolo saltuari o a termine, i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, i lavoratori disoccupati o sospesi. L INPS ha altresì fornito indicazioni operative per la gestione dei voucher come forma di pagamento dei servizi di baby-sitting ed ha pubblicato sul proprio sito internet l elenco delle lavoratrici ammesse al contributo mensile di. 300 previsto dalla Riforma Fornero (sul punto vedasi quanto contenuto nelle precedenti comunicazioni di aprile, Pag. 13

giugno e luglio). In particolare, sono state autorizzate 3.783 istanze su oltre 11.000 domande per le quali è prevista la copertura finanziaria. Le lavoratrici interessate possono consultare la loro domanda per conoscere le motivazioni dell eventuale esclusione o della rideterminazione del beneficio richiesto. NOVITA LAVORO (L. n. 85 del 18.07.2013 DPCM 24 Luglio 2013 Regione Emilia Romagna, L. 7/2013 - Ministero del Lavoro, Lettera Circolare n. 12693 del 12.07.2013 - INPS, Circolari nn. 108 del 12.07.2013 e 117 del 01.08.2013 - INPS, Messaggi nn. 11072 del 09.07.2013, 11136 del 10.07.2013, 11532 del 17.07.2013 e 13051 del 12.08.2013) Concludiamo la disamina delle novità in relazione al rapporto di lavoro evidenziando i seguenti interventi: La Legge 85/2013 ha stanziato ulteriori risorse per gli ammortizzatori in deroga per l anno 2013. Il Governo ha prorogato al 20 settembre l invio del modello 770. Le Regioni Piemonte e Molise hanno rideterminato le addizionali Irpef per l anno 2013. La Regione Emilia Romagna ha approvato una nuova Legge in tema di Tirocini Formativi. Il Ministero del Lavoro è intervenuto fornendo chiarimenti in merito ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa nei call-center. l INPS è intervenuto: Pag. 14

comunicando che è stata aggiornata la procedura relativa alla verifica dei versamenti effettuati al Fondo Tesoreria TFR a decorrere dal periodi di paga di luglio 2007. precisando che il regime transitorio di due anni prima di liberalizzare completamente il lavoro subordinato dei cittadini croati non trova applicazione nei confronti dei lavoratori domestici che, pertanto, potranno essere liberamente assunti come lavoratori comunitari. comunicando che sono stati sbloccati i pagamenti degli ammortizzatori sociali in deroga. esteso le proprie regole in tema di dilazioni anche nei confronti delle gestioni INPDAP e ENPALS. fornendo chiarimenti in merito all estensione della possibilità di accedere al finanziamento per il pagamento di imposte, contributi e premi per le somme dovute nel periodo dal 01.07.2013 al 15.11.2013 da parte delle aziende situate nei territori colpiti dai sismi del 20 e del 29 maggio 2012. COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE DEL T.F.R. L Istat ha reso noto i coefficienti di rivalutazione del trattamento di fine rapporto relativo al periodo dal 15 giugno 2013 al 14 luglio 2013 e dal 15 luglio 2013 al 14 agosto 2013. I coefficienti sono rispettivamente pari a 1,172535% ed a 1,367958%. Pag. 15