COMUNE DI FIGLINE VALDARNO (Provincia di Firenze) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONTROLLO DI GESTIONE



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Transcript:

COMUNE DI FIGLINE VALDARNO (Provincia di Firenze) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONTROLLO DI GESTIONE Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n 17 del 31.1.2013

ART. 1: NORME GENERALI... 3 ART. 2: PRINCIPI GENERALI E FINALITA... 3 ART. 3 : ELEMENTI DI BASE DEL CONTROLLO DI GESTIONE... 3 ART. 4 : LA STRUTTURA DELLE RESPONSABILITÀ PER IL CONTROLLO DI GESTIONE... 3 ART. 5 : IL PROCESSO DI FUNZIONAMENTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE... 4 ART. 6 : LA STRUTTURA TECNICO-CONTABILE DEL CONTROLLO DI GESTIONE... 4 2

Art. 1: Norme generali 1. Il presente regolamento disciplina il controllo di gestione dell Ente nel rispetto delle norme e dei principi di legge contenuti nel D.Lgs n. 18 agosto 2000 n. 267, nel D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito in legge n. 213/12, nello Statuto e nel regolamento di contabilita. 2. Oggetto del presente regolamento sono i principi generali, le finalita, l organizzazione, il funzionamento del servizio di controllo di gestione Art. 2: Principi generali e finalita 1. Il controllo di gestione assume le caratteristiche del controllo funzionale riferito all intera attività dell Ente, rivolto al perfezionamento e migliore coordinamento dell azione amministrativa, con il fine di conseguire maggiore efficienza ed efficacia dell azione amministrativa, nonché maggiore economicità della spesa pubblica locale. 2. La procedura del controllo di gestione viene svolta, sul piano temporale, in concomitanza allo svolgimento dell attività amministrativa che ha la funzione di orientare; detta forma di controllo, inoltre, è rivolta alla rimozione di eventuali disfunzioni dell azione dell Ente ed al perseguimento dei seguenti risultati: a) il raggiungimento degli obiettivi con modalità più efficaci ed efficienti, in tempi minori, tenendo conto delle risorse disponibili; b) l imparzialità ed il buon andamento dell azione amministrativa; c) il grado di economicità dei fattori produttivi. 3. La natura, la tipologia, i parametri di riferimento degli obiettivi gestionali da assegnare alle aree organizzative trovano la propria disciplina nel vigente sistema di valutazione permanente della performance del personale dipendente approvato con apposito regolamento. Art. 3 : Elementi di base del controllo di gestione 1. Gli elementi che costituiscono il controllo di gestione sono: - la struttura delle responsabilità; - il processo di funzionamento; - la struttura tecnico-contabile. 2. Salvo diversa deliberazione della Giunta comunale, il personale del Servizio economicofinanziario svolge attivita di raccordo tra i vari Servizi relativamente alle funzioni del controllo di gestione, in particolare : a. l attivita di supporto nella definizione degli obiettivi gestionali; b. l attivita di progettazione dei flussi informativi del processo di controllo; c. la predisposizione e la trasmissione dei report del controllo. La collocazione e motivata dalla preminente importanza che il sistema informativo contabile riveste nel reperimento dei dati e delle informazioni, garantendo comunque autonomia di valutazione ed indipendenza nell azione finale. Art. 4 : La struttura delle responsabilità per il controllo di gestione 1. La struttura delle responsabilità per il controllo di gestione coincide con la disarticolazione della struttura organizzativa dell'ente in centri di responsabilità. 2. Il centro di responsabilità è un'unità organizzativa che, sotto la guida del Responsabile del Servizio, governa autonomamente risorse (finanziarie, umane e patrimoniali) per ottenere 3

risultati in termini di obiettivi, di livelli di attività, di efficacia, di efficienza e di economicità. Art. 5 : Il processo di funzionamento del controllo di gestione 1. Il processo di funzionamento del controllo di gestione riveste l intero processo circolare della programmazione, il controllo riguardera la fase della programmazione, della realizzazione, del controllo e delle eventuali azioni correttive da realizzare. Tale processo coincide inoltre con il ciclo di gestione delle performance che si articola nelle seguenti fasi: definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori; collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse; monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; rendicontazione dei risultati all'organo di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici dell'amministrazione, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi. Art. 6 : La struttura tecnico-contabile del controllo di gestione 1. La struttura tecnico contabile del controllo di gestione è costituita: a. dagli strumenti di programmazione; b. dalla struttura dei centri di costo; c. da un sistema di indicatori e di reportistica. 2. Gli strumenti di programmazione permettono la definizione e l'assegnazione degli obiettivi che l'amministrazione intende raggiungere, dei valori attesi di risultato, dei rispettivi indicatori e il collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse. Il principale strumento di programmazione operativa e il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), approvato annualmente dalla Giunta, contenente le risorse e gli obiettivi assegnati ai Responsabili ed implementato in modo da soddisfare i requisiti del piano delle performance con le strategie dell' Amministrazione (come risultanti dalla linee Programmatiche di Mandato e dalla Relazione Previsionale e Programmatica) e la loro traduzione in obiettivi operativi; 3. La struttura dei centri di costo corrisponde alla la disarticolazione delle unità operative e dei servizi in funzione delle esigenze conoscitive di determinazione sistematica dei costi/ricavi e dei fattori quantitativi ad essi afferenti. 4. Il sistema di indicatori riguarda le seguenti tipologie: a) di risultato, che rappresentano i risultati che l'amministrazione si aspetta dalla realizzazione degli obiettivi; b) di erogazione, che rappresentano i prodotti realizzati dai vari servizi; c) di efficacia, distinguibili in: i. quantitativa, rappresentante il rapporto fra la quantità di domanda di servizio richiesta e la quantità di servizio erogata; ii. qualitativa, rappresentante la qualità strutturale del servizio e/o la qualità percepita dal cittadino del servizio; iii. sociale, rappresentante l'impatto sul territorio dell'obiettivo realizzato/servizio erogato; d) di efficienza, che rappresentano il rapporto fra la quantità del servizio erogato e le risorse necessarie per erogarlo; e) di economicità, che rappresentano il grado di copertura dei costi del servizio con i ricavi propri e/o da trasferimenti. 5. Il sistema di reportistica formalizza gli esiti del monitoraggio sia in corso che a fine d'esercizio, 4

e realizzato dai soggetti coinvolti nel sistema dei controlli interni e costituisce la base per la programmazione e realizzazione di eventuali interventi corretti vi. I destinatari della reportistica in funzione dell'analiticità delle informazione sono la Giunta, il Segretario generale, i singoli Responsabili, nonché il Nucleo di Valutazione o OIV ed i Revisori dei conti. 6. La rendicontazione dei risultati avviene attraverso il rendiconto annuale sulla performance contenente i risultati conseguiti dall' Amministrazione e da presentare all'organo di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici dell' Amministrazione, ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi dell'amministrazione. Tale Rendiconto può essere impostato anche secondo le metodologie della rendicontazione sociale. 7. Tale forma di rendicontazione costituisce anche reportistica ai fini del controllo strategico. 8. La misurazione e la valutazione della performance, organizzativa e individuale e l utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito, e la relativa reportistica avvengono secondo modalita previste nel Regolamento di valutazione del personale 5