Recupero edilizio e riqualificazione energetica



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CIRCOLARE SPECIALE LEGGE DI STABILITA' Recupero edilizio e riqualificazione energetica Più tempo a disposizione per usufruire delle detrazioni d imposta previste per la riqualificazione energetica degli edifici, il recupero del patrimonio edilizio. A definire i nuovi termini, il comma 139 dell unico articolo della legge n. 147/2013 ("Stabilità 2014"), che prolunga gli effetti dei bonus maggiorati per tutto il 2014 e ne prevede la permanenza anche per il 2015, con percentuali di poco ridotte. La detrazione dalle imposte sui redditi (Irpef o Ires) per le spese relative a interventi di riqualificazione energetica vengono stabilite nella misura del: 65%, per quelle sostenute dal 6 giugno 2013 (entrata in vigore del Dl 63/2013) fino al 31 dicembre 2014 50%, per quelle sostenute dall 1 gennaio al 31 dicembre 2015. Il beneficio deve essere ripartito in dieci rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione, diverso a seconda dell intervento: riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento (detrazione massima: 100mila euro) miglioramento termico dell edificio, come finestre, infissi, coibentazioni, pavimenti, eccetera (detrazione massima: 60mila euro) installazione di pannelli solari per produzione di acqua calda (detrazione massima: 60mila euro) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (detrazione massima: 30mila euro). Per gli interventi di riqualificazione energetica che riguardano le parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari del singolo condominio, la detrazione del 65% delle spese sostenute è prorogata fino al 30 giugno 2015, per passare al 50% nella successiva annualità, dall 1 luglio 2015 al 30 giugno 2016. Per quanto riguarda la disciplina generale dell agevolazione, è utile ricordare che: la detrazione non è cumulabile con altri benefici fiscali previsti da disposizioni di legge nazionali (come, ad esempio, la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio) o altri incentivi riconosciuti dalla Comunità europea non è necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva di inizio lavori all Agenzia delle Entrate

i contribuenti non titolari di reddito d impresa devono effettuare il pagamento delle spese esclusivamente tramite bonifico bancario o postale parlante, dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (sull importo, le banche e Poste Italiane Spa hanno l obbligo di effettuare una ritenuta a titolo di acconto del 4%) per determinati interventi (sostituzione di finestre, impianti di climatizzazione invernale, installazione di pannelli solari), non è richiesta la presentazione della certificazione energetica. Bonus arredi Coloro che hanno effettuato interventi di ristrutturazione con spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014 (quindi, con diritto alla detrazione del 50%) possono usufruire di un ulteriore detrazione del 50% per l acquisto, effettuato tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2014, di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (ovvero, in caso di forni, alla A) finalizzati all arredo dell immobile ristrutturato, fino a un importo massimo di 10mila euro per unità immobiliare ("bonus arredi"). Tra i mobili agevolabili rientrano, purché siano nuovi, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi e apparecchi di illuminazione. Si considerano invece grandi elettrodomestici, tra gli altri, frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. Nell importo delle spese sostenute possono essere considerate anche quelle di trasporto e montaggio. Il pagamento, oltre che con bonifico bancario o postale, può avvenire anche con carta di credito o di debito. Iuc La Stabilità 2014 individua, in primo luogo, la disciplina dell imposta unica comunale (Iuc), affidandone l applicazione ai Comuni tramite regolamento. Due i presupposti del tributo, uno collegato al possesso di immobili, l altro all erogazione dei servizi comunali: l imposta, quindi, include l Imu (escluse le abitazioni principali), la Tari, cioè la tassa sui rifiuti, a carico

dell utilizzatore, e la Tasi, il tributo sui servizi indivisibili (ad esempio, illuminazione, strade, eccetera), dovuta dal possessore e, in parte, dall utilizzatore dell immobile. La dichiarazione relativa alla Iuc deve essere presentata entro il 30 giugno dell anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali. Se intervengono variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell imposta, il termine di presentazione è il 30 giugno dell anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione. Il modello dichiarativo sarà messo a disposizione dal Comune. Spetta direttamente ai Comuni la determinazione del numero e delle scadenze di pagamento del tributo, con la previsione di almeno due rate semestrali, anche differenziate fra Tari e Tasi. Il versamento andrà effettuato tramite modello F24, bollettino di conto corrente o altre modalità di pagamento elettronico. Tari È il tributo destinato a finanziare i costi di raccolta e smaltimento rifiuti, in sostituzione della Tares. È dovuto da chiunque, a qualsiasi titolo, occupa o conduce locali, indipendentemente dall uso a cui sono adibiti, mentre è esclusa per le aree scoperte pertinenziali o accessorie non operative (giardini condominiali, cortili, ecc) e le parti comuni dell edificio non detenute o occupate in via esclusiva (ad esempio, tetti e lastrici solari, scale, aree destinate al parcheggio). In via provvisoria, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria assoggettabile al tributo è quella calpestabile. Successivamente sarà attivata una procedura ad hoc fra Entrate e Comuni, in base alla quale si potrà determinare l area che sconta l imposta, pari all 80% di quella catastale. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, la superficie assoggettabile alla Tari rimane quella calpestabile. Specifiche ipotesi di riduzioni tariffarie possono essere adottate dai Comuni (ad esempio, abitazioni con unico occupante, abitazioni tenute a disposizione per uso limitato, fabbricati rurali a uso abitativo). La Tari è dovuta nella misura massima del 20% in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o nel caso in cui lo stesso sia gravemente carente, mentre nelle zone in cui non è effettuata la raccolta è dovuta in misura non superiore al 40%. Infine, dovranno essere previste riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche. Tasi È destinata al finanziamento dei servizi comunali rivolti alla collettività, come manutenzione del manto stradale, pubblica illuminazione, eccetera. Soggetto passivo è il possessore o detentore di fabbricati, aree scoperte, aree edificabili. In caso di pluralità di fruitori, essi sono tenuti all obbligazioni in solido. Nelle locazioni finanziarie, la Tasi è dovuta dal locatario per tutta la durata del contratto, vale a dire dalla stipula alla riconsegna del fabbricato. La base imponibile è quella prevista per l Imu, cioè il valore catastale dell immobile. L aliquota base è pari all 1 per mille, ma il Comune ha il potere di operare riduzioni (fino all azzeramento) o aumenti, rispettando comunque il vincolo in base al quale la somma delle aliquote di Tasi e Imu non deve superare, per ciascuna tipologia di immobile, l aliquota massima consentita per l Imu nel 2013 (nel 2014, comunque, l aliquota massima della Tasi non può eccedere

il 2,5 per mille). Per i fabbricati rurali strumentali, l aliquota non può andare oltre l 1 per mille. Analogamente a quanto previsto per la Tari, anche in riferimento alla Tasi il Comune può stabilire riduzioni ed esenzioni (l abitazione ha un unico occupante, è ad uso stagionale, è abitata da persone che risiedono per più di sei mesi all anno all estero, il fabbricato rurale è a uso abitativo, eccetera). Tari e Tasi, tariffe in un regolamento comunale Per quanto riguarda la Tari, il regolamento dei Comuni deve stabilire i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, le eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto della capacità contributiva (anche con riferimento all Isee), le categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare eventuali riduzioni, in caso di difficoltà a individuare le esatte superfici ove si formano tali rifiuti. Riguardo alla Tasi, il regolamento deve determinare le riduzioni e individuare i servizi indivisibili, con i relativi costi. Principali novità Imu Completa il quadro della riforma della tassazione immobiliare locale, la disciplina dell Imu, che fissa il suo presupposto nel possesso di immobili. In sintesi, i ritocchi apportati dalla legge di stabilità. L imposta (due rate di pari importo che scadono il 16 giugno e il 16 dicembre), a partire dal 2014, non si applicherà all abitazione principale e alle relative pertinenze, escluse quelle accatastate come A/1, A/8 e A/9, che però fruiranno dell aliquota ridotta e della detrazione di 200 euro. Per l anno d imposta 2013 l Imu sugli immobili strumentali sarà deducibile dalle imposte sui redditi nella misura del 30%, quota che scende al 20% negli anni successivi. Invece, il reddito delle case non locate che scontano l Imu, ubicate nello stesso comune in cui si trova l abitazione principale, sarà assoggettato a Irpef nella misura del 50 per cento. Non mancano i casi di esclusione che possono essere disposti dal Comune (come, ad esempio, per i proprietari o gli usufruttuari anziani o disabili che trasferiscono la residenza in istituti di ricovero, per i cittadini italiani non residenti, per la casa concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado e da questi utilizzata come abitazione principale) e le esenzioni ex lege (case delle cooperative edilizie assegnate ai soci che le destinano ad abitazione principale, alloggi sociali, casa assegnata al coniuge separato, unico immobile posseduto dal personale delle forze armate o delle forze di polizia, fabbricati rurali a uso strumentale). Ridotto da 110 a 75 il moltiplicatore per determinare la base Imu dei terreni agricoli e di quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola

Agevolazione piccola proprietà contadina Registro e imposta ipotecaria in misura fissa e imposta catastale dell 1% per gli atti di trasferimento, a titolo oneroso, di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici in vigore, posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali piccola proprietà contadina ). La legge n. 147/2013 ("Stabilità 2014") mantiene dunque in vita il trattamento agevolato che, a partire dal prossimo 1 gennaio, sarebbe dovuto scomparire, come decretato dal Dlgs 23/2011 sul federalismo fiscale municipale. Tale provvedimento, nel sancire l applicazione a partire dall 1 gennaio 2014 di due sole aliquote per l imposta di registro dovuta in caso di trasferimenti immobiliari (del 2% per la prima casa non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, e del 9% nelle altre ipotesi), ha previsto la cancellazione di tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie per le cessioni immobiliari e gli atti traslativi o costitutivi di altri diritti reali di godimento. È su tale disposizione che è intervenuta la Stabilità 2014 (comma 608), sottraendo all'eliminazione generale le sole agevolazioni in favore della piccola proprietà contadina disposte dall articolo 2, comma 4- bis, del Dl 194/2009. Allo stesso tempo, per i medesimi atti di trasferimento di terreni agricoli e pertinenze, in favore però di altri soggetti, che non siano, quindi, né coltivatori diretti né imprenditori agricoli, l imposta di registro sale al 12% (comma 609). Ripristinate, inoltre, le agevolazioni, introdotte dalla Finanziaria 2007 e abrogate dalla legge di stabilità 2013, finalizzate a promuovere lo sviluppo della forma societaria in agricoltura (comma 36). Le società di persone e le Srl che svolgono esclusivamente attività agricole possono nuovamente optare per la determinazione del reddito su base catastale anziché sulle risultanze del bilancio, mentre quelle costituite da imprenditori agricoli, non necessariamente professionali, impegnate esclusivamente nelle attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, possono considerarsi imprenditori agricoli e determinare l imponibile non con i criteri del reddito d impresa, ma applicando all ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento.

Rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni Viene concessa alle società di capitali e agli enti residenti sottoposti a Ires la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell esercizio in corso al 31 dicembre 2012, attraverso il pagamento di un imposta sostitutiva con aliquota del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili. Per l affrancamento del saldo attivo della rivalutazione, invece, è prevista un imposta sostitutiva del 10 per cento. Per quanto riguarda le modalità di versamento delle imposte sostitutive, è previsto che lo stesso avvenga in tre rate annuali di pari importo, senza pagamento di interessi, con possibilità di compensazione: la prima rata va pagata entro il termine del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita le successive rate vanno assolte entro il termine del saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d imposta successivi. Affrancamento maggiori valori contabili (commi 150-152) Disposta l efficacia a regime delle disposizioni in materia di affrancamento fiscale dei maggiori valori contabili emersi in seguito a operazioni straordinarie (articolo 15, commi 10-bis e 10-ter, del Dl 185/2008). Le imprese coinvolte in operazioni straordinarie (ovvero fusione, scissione e conferimenti d azienda) hanno la facoltà di affrancare fiscalmente i maggiori valori risultanti, limitatamente alle voci relative all avviamento, ai marchi d impresa e alle altre attività immateriali, pagando un imposta sostitutiva in misura pari al 16% e con un riconoscimento fiscale dei maggiori valori che decorre dal secondo periodo d imposta successivo a quello nel quale è versata l imposta sostitutiva. Il versamento dell imposta sostitutiva è dovuto in un unica rata da versare entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in riferimento al quale l operazione è effettuata. Per le operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012, il versamento va effettuato entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Un provvedimento del direttore dell Agenzia delle Entrate definirà le modalità attuative.

Aiuto crescita economica È stata innovata la disciplina dell Aiuto alla crescita economica (Ace) che, allo scopo di favorire il finanziamento delle piccole e medie imprese mediante capitale proprio, consente alle imprese di dedurre dal reddito imponibile la componente derivante dal rendimento nozionale di nuovo capitale proprio (articolo 1 del Dl n. 201/2011). Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è dato dall applicazione di un aliquota percentuale alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell esercizio in corso al 31 dicembre 2010. L aliquota, originariamente fissata solo per i primi tre periodi di imposta, viene adesso determinata ex lege per i primi sei. La misura della stessa sarà stabilita con un decreto ministeriale dal settimo periodo d imposta di applicazione dell agevolazione. In sostanza: per il primo triennio di applicazione, l aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio resta fissata al 3% per il periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2014, l aliquota viene stabilita al 4% per il periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2015, l aliquota sarà del 4,5% per il periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2016, l aliquota sarà del 4,75% dal settimo periodo di imposta, l aliquota sarà determinata con decreto del Ministro dell economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio. Leasing Pur mantenendo la separazione tra durata civilistica e durata fiscale del contratto di locazione finanziaria, è adesso prevista la possibilità per l impresa utilizzatrice (nonché per i lavoratori autonomi) che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, di operare la deduzione per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento (in luogo dei due terzi previsti dalla legislazione previgente). In caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni. Viene estesa anche ai professionisti la possibilità di dedurre i canoni di leasing relativi a beni immobili.

Rimborso modello 730 Quando i modelli 730 prevedono un rimborso complessivo superiore a 4mila euro, determinato anche da eccedenze d imposta derivanti dalla precedente dichiarazione, non è più il Caf a restituire le somme, ma direttamente l Agenzia delle Entrate che, entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione, svolge controlli preventivi, in particolare, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia. Se tutto è ok, il rimborso arriva al termine delle operazioni di controllo. La novità si applica a partire dalle dichiarazioni presentate nel 2014. Compensazione crediti Per importi superiori a 15mila euro annui, necessaria l apposizione del visto di conformità in relazione alle singole dichiarazioni da cui origina il credito. La regola si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Detrazioni Aumentano le detrazioni Irpef per i lavoratori dipendenti (pensionati esclusi) e alcuni assimilati, attraverso la riformulazione dell articolo 13 del Tuir. Nel dettaglio: passa da 1.840 a 1.880 euro la detrazione, da rapportare al periodo di lavoro nell anno, spettante a chi ha reddito complessivo non superiore a 8mila euro. Confermati a 690 euro e a 1.380 euro gli importi minimi spettanti, rispettivamente, per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato cambiano i termini dell operazione per calcolare la detrazione effettivamente spettante alla seconda fascia, ossia ai redditi superiori a 8mila euro ma che non vanno oltre i 28mila euro (in precedenza, il blocco reddituale di questo gruppo era fissato a 15mila euro). Lo sconto, secondo i nuovi criteri, si ottiene aggiungendo a 978 euro il risultato del prodotto tra 902 e l importo corrispondente al rapporto tra 28mila, diminuito del reddito complessivo, e 20mila. In pratica, il calcolo da effettuare è: 978 + 902 x (28.000 reddito complessivo) / 20.000 per redditi superiori a 28mila ma non a 55mila euro, la detrazione è pari a 978 euro, per la

parte corrispondente al rapporto tra 55mila, diminuito del reddito complessivo, e 27mila. Questa la formula: 978 x (55.000 reddito complessivo) / 27.000. abrogato, infine, il comma 2 dell articolo 13 del Tuir che prevedeva un correttivo alla detrazione per i redditi compresi tra i 23mila e i 28mila euro. Oltre che i lavoratori dipendenti, la nuova misura delle detrazioni riguarda anche i titolari di alcuni redditi assimilati, vale a dire: i compensi dei soci lavoratori delle cooperative; le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità; le borse di studio e gli assegni di formazione professionale; i compensi percepiti per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, inclusi i contratti di lavoro a progetto ; le remunerazioni dei sacerdoti; le prestazioni pensionistiche erogate da forme di previdenza complementare; i compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili. Deduzione Irap Con la Stabilità 2014 entra a regime il bonus Irap a sostegno dell occupazione. In sostanza, vengono riproposte, questa volta in maniera definitiva, le deduzioni già in vigore dal 2005 al 2008 (seppur con limiti diversi), per sostenere l assunzione di nuovo personale. Dall anno d imposta in corso al 31 dicembre 2014, i soggetti Irap - diversi dalle pubbliche amministrazioni - possono sottrarre dall imponibile dell imposta regionale fino a un massimo di 15mila euro per ogni nuovo dipendente a tempo indeterminato, nel limite dell incremento complessivo del costo del personale (le voci sono quelle indicate nell articolo 2425 del codice civile: stipendi, oneri sociali, quiescenza, eccetera). Il beneficio spetta a chi aumenta il numero di lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero di quelli, con medesimo contratto, mediamente occupati nel periodo d imposta precedente. Ne possono fruire: le persone fisiche che esercitano attività d impresa o di lavoro autonomo; le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica; le società di capitali; gli enti commerciali; le società di persone; i produttori agricoli titolari di reddito agrario (esclusi quelli con volume d affari annuo non superiore a 7.000 euro che si avvalgono del regime di esonero degli adempimenti IVA); gli enti privati non commerciali, con riferimento ai lavoratori impiegati nell eventuale attività commerciale svolta; le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. L agevolazione è applicabile per un triennio, l anno in cui è avvenuta l assunzione e i due successivi, a patto che il numero dei lavoratori dipendenti, nell esercizio in cui si vuole fruire della deduzione, continui a risultare superiore al numero dei lavoratori mediamente occupati nel periodo di riferimento; in caso contrario, si decade dal beneficio. Il diritto alla deduzione viene meno anche se il rapporto di lavoro agevolato cessa, indipendentemente dalla volontà del datore di lavoro. Inoltre, l incremento della base occupazionale deve essere calcolato al netto delle eventuali diminuzioni di personale avvenute in altre società controllate o collegate al soggetto che chiede l agevolazione.

Con finalità antielusive, è poi previsto che: per gli enti non commerciali, la base occupazionale da prendere come riferimento è solo quella riferita ai lavoratori assunti specificamente per il settore commerciale e non vanno considerati i dipendenti adibiti in modo promiscuo ad attività commerciale e ad attività istituzionale; non vale neanche il fittizio aumento di personale ottenuto attraverso il trasferimento dal settore istituzionale a quello commerciale; non sono rilevanti gli incrementi dovuti all assorbimento del personale di imprese già esistenti, con esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie; all azienda che prende il posto di un altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, la deducibilità del costo del personale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell impresa sostituita. Rivalutazione terreni e partecipazioni in società non quotate Prevista la possibilità di effettuare la rivalutazione dei terreni agricoli e di quelli edificabili, nonché delle partecipazioni in società non quotate (comma 156), disposizione introdotta per la prima volta dalla Finanziaria 2002 e più volte riproposta nel corso degli anni. La rideterminazione del valore di acquisto, da utilizzare poi in fase di determinazione dell eventuale plusvalenza realizzata al momento della cessione, questa volta riguarda i beni posseduti all 1 gennaio 2014. L operazione va portata a termine facendo redigere e asseverare una perizia giurata di stima entro il 30 giugno 2014 e versando, entro la stessa data, l imposta sostitutiva del 4%, in caso di terreni o di partecipazioni qualificate, ovvero del 2% per le partecipazioni non qualificate. Il pagamento dell imposta può anche essere suddiviso in tre rate annuali di pari importo, con scadenze al 30 giugno degli anni 2014, 2015 e 2016; in tal caso, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo. Affitti Dal 1 gennaio 2014 scatta il divieto di pagare in contanti l'affitto di abitazioni, comprese le locazioni turistiche, transitorie e a studenti universitari che andranno fatte obbligatoriamente con mezzi tracciabili. Fanno eccezione solo gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. L'obbligo non vale per gli immobili non abitativi.

Imposta di registro, ipotecaria e catastale L'imposta di registro passa a due aliquote: 9% di base e 2% per la prima casa con un minimo di 1.000 euro e 50 euro per le imposte ipotecaria e catastale. L'imposta dovuta in misura fissa passa da 168 a 200 euro per le imposte ipotecaria, catastale e di registro.