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Gennaio 2010 www.estv.admin.ch Info IVA concernente la prassi 04 Precisazioni dell info IVA 02 Assoggettamento in relazione alla definizione di attività imprenditoriale Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle contribuzioni AFC

Info IVA concernente la prassi 04 Osservazioni preliminari Espressioni che possono indicare una forma femminile o maschile non verranno in seguito distinte nella presente pubblicazione ma saranno utilizzate nell una o nell altra forma e sono considerate equivalenti. Abbreviazioni AFC Amministrazione federale delle contribuzioni art. articolo CHF Franchi svizzeri cpv. capoverso IVA Imposta sul valore aggiunto lett. lettera LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 concernente l imposta federale diretta (RS 642.11) LIVA Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l imposta sul valore aggiunto (RS 641.20) n. numero OIVA Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l imposta sul valore aggiunto (RS 641.201) RS Raccolta sistematica del diritto federale 2

Precisazioni dell info IVA 02 Spiegazioni introduttive La presente info IVA concernente la prassi contiene precisazioni della prassi riguardanti la già pubblicata info IVA Assoggettamento in relazione alla definizione di attività imprenditoriale (cifre 1 4 della parte A; la cifra 7 è nuova). Le cifre 5 6 della parte A nonché le parti B e C dell info IVA Assoggettamento non vengono per il momento rielaborate e rimangono per il momento invariate. Valevole con l entrata in vigore il 1 gennaio 2010 della legge federale del 12 giugno 2009 concernente l imposta sul valore aggiunto (LIVA); cfr. però anche le spiegazioni della cifra 7.4 della presente info IVA concernente la prassi. 3

Info IVA concernente la prassi 04 Indice delle materie Parte A Assoggettamento (senza collettività pubbliche)... 5 1 Assoggettamento obbligatorio... 5 1.1 Esercizio di un impresa... 5 1.2 Forma giuridica... 7 2 Esenzione dall assoggettamento... 7 2.1 Esenzione dall assoggettamento per mancato raggiungimento della cifra d affari determinante.... 8 2.1.1 Cifre d affari determinanti ai fini dell assoggettamento obbligatorio.... 8 2.1.2 Cifre d affari non determinanti ai fini dell assoggettamento obbligatorio... 9 2.2 Esenzione dall assoggettamento per le imprese estere... 9 3 Assoggettamento volontario (assoggettamento a causa della rinuncia all esenzione dall assoggettamento; art. 11 LIVA)... 10 4 Entità dell assoggettamento... 11 4.1 Dal punto di vista dell ubicazione.... 11 4.2 Dal punto di vista materiale... 11 7 Caso particolare: mancanza dell orientamento al conseguimento di entrate mediante prestazioni... 12 7.1 Definizione dei settori d attività... 13 7.2 L attività è imprenditoriale ai sensi della LIVA?... 14 7.3 Esempi... 16 7.4 Diritto transitorio.... 17 4

Precisazioni dell info IVA 02 Parte A Assoggettamento (senza collettività pubbliche) 1 Assoggettamento obbligatorio Secondo l articolo 10 capoverso 1 LIVA chiunque esercita un impresa ( cifra 1.1) è (obbligatoriamente) assoggettato all imposta se non ne è esentato in virtù dell articolo 10 capoverso 2 LIVA ( cifra 2). 1.1 Esercizio di un impresa Esercita un impresa chiunque svolge un attività indipendente, professionale o commerciale, diretta al conseguimento, mediante prestazioni, di entrate aventi carattere di stabilità e agisce in nome proprio nei confronti dei terzi. Il conseguimento di entrate aventi carattere di stabilità presuppone un attività dell impresa regolare e fondata su una certa durata. È sufficiente anche una breve durata, qualora l attività in questo periodo di tempo venga esercitata in modo intenso (ad es. esercizio straordinario di uno stand gastronomico a una festa che dura tre giorni). Il criterio dell orientamento al conseguimento di entrate mediante prestazioni sussiste se l incasso delle controprestazioni rappresenta un obiettivo primario dell attività a prescindere dal conseguimento effettivo o intenzionale di utili. Se invece per la prestazione effettuata non viene incassata alcuna controprestazione o l entità della controprestazione è irrisoria, il necessario orientamento al conseguimento di entrate mediante prestazioni non è dato ( cifra 7). Un attività professionale o commerciale sussiste qualora si producano o commercino beni o si eseguano prestazioni di servizi in base a quanto pianificato e tali beni o prestazioni di servizi siano destinati allo scambio sul mercato o al consumo privato di terzi, ad esempio attività commerciali, industriali o artigianali. Un hobby o un passatempo non sono invece considerati attività professionali. Con il criterio dell attività indipendente viene operata una delimitazione dall attività lucrativa dipendente. Dal momento che le persone giuridiche sono sempre considerate come indipendenti, la domanda si pone solo per le persone fisiche. Il giudizio se una persona fisica sia o no indipendente ai sensi della LIVA è in genere effettuato applicando criteri simili a quelli del diritto delle assicurazioni sociali e delle normative concernenti l imposta sul reddito. Perciò le qualifiche definite dalle relative autorità possono costituire un indizio 5

Info IVA concernente la prassi 04 determinante per la valutazione dell assoggettamento all imposta sul valore aggiunto. Per definire un attività lucrativa come indipendente occorre tenere conto in particolare dei seguenti criteri: assunzione del rischio imprenditoriale (utili e perdite); libertà di scegliere se accettare o no un compito e di organizzarlo in modo indipendente; differenti committenti e un avvicendamento degli stessi; locali commerciali propri e ingenti investimenti. Le attività di consiglieri d amministrazione, consiglieri di fondazione o titolari di funzioni analoghe sono considerate attività lucrative dipendenti. D altra parte si presume l indipendenza per i cottimisti con propri veicoli, arnesi ecc. Una persona può agire in nome proprio nei confronti dei terzi solo se gli obblighi contrattuali nei confronti di destinatari e di prestatori vengono stipulati chiaramente in modo indipendente e non in veste di rappresentante o aiutante di una terza persona. In questo contesto la qualifica secondo il diritto civile rappresenta un indizio importante ai fini dell IVA. Esercita un impresa ad esempio: un associazione ginnica, che una volta all anno organizza una festa e per questo richiede un contributo d ingresso; chi regolarmente e sistematicamente effettua acquisti o vendite di beni tramite una piattaforma d asta; chiunque mette in locazione con opzione a uno o più locatari immobili o singole superfici non utilizzati esclusivamente a scopi privati; un artista con le sue comparse pubblicitarie a titolo oneroso; uno sportivo al conseguimento di premi. Non esercita un impresa ad esempio: un privato che eccezionalmente vende tre auto della sua collezione; chi aliena suppellettili domestiche della propria abitazione. L acquisto, la detenzione e l alienazione di partecipazioni costituiscono un attività imprenditoriale ai sensi dell articolo 10 capoverso 1 LIVA (art. 9 OIVA). 6

Precisazioni dell info IVA 02 1.2 Forma giuridica Per la determinazione dell assoggettamento è irrilevante la forma giuridica con cui è esercitata l impresa. Possono ad esempio esercitare un impresa le seguenti persone, comunità di persone e istituzioni: persone fisiche (ad es. titolari di una o più imprese individuali); società semplici, che agiscono verso l esterno sotto nome comune (ad es. comunità di lavoro Cantiere XY, salone di parrucchiere YZ); società di persone (ad es. società in nome collettivo o in accomandita); persone giuridiche di diritto privato e pubblico (ad es. SA o Sagl); stabilimenti d impresa di società con sede all estero; enti pubblici non autonomi; organizzatori di eventi pubblici o di feste; federazioni e associazioni; istituzioni di utilità pubblica; aziende, uffici e altri servizi dei poteri pubblici (questo tipo di imprese è trattato separatamente nella parte B dell info IVA Assoggettamento ); imprese estere che effettuano prestazioni imponibili sul territorio svizzero. 2 Esenzione dall assoggettamento Ai sensi dell articolo 10 capoverso 2 LIVA è esentato dall assoggettamento: a) chi realizza sul territorio svizzero una cifra d affari proveniente da prestazioni imponibili inferiore a 100 000 franchi annui ( cifra 2.1); b) un impresa con sede all estero che esegue sul territorio svizzero esclusivamente prestazioni che soggiacciono all imposta sull acquisto (art. 45 49 LIVA; eccezioni: cifra 2.2); c) un associazione sportiva o culturale senza scopo lucrativo e gestita a titolo onorifico o un istituzione di utilità pubblica che realizza sul territorio svizzero una cifra d affari proveniente da prestazioni imponibili inferiore a 150 000 franchi ( cifra 2.1); È possibile rinunciare all esenzione dall assoggettamento ( cifra 3). Le imprese con sede all estero e senza uno stabilimento d impresa in territorio svizzero, che non effettuano prestazioni in territorio svizzero, non sono obbligatoriamente assoggettate all imposta e non possono nemmeno rinunciare all esenzione dall assoggettamento (art. 8 OIVA). 7

Info IVA concernente la prassi 04 2.1 Esenzione dall assoggettamento per mancato raggiungimento della cifra d affari determinante Chi esercita un impresa la cui cifra d affari annua determinante ( cifra 2.1.1) è inferiore ai 100 000 franchi è esentato dall assoggettamento. Per le associazioni sportive e culturali senza scopo lucrativo e gestite a titolo onorifico e le istituzioni di utilità pubblica tale limite si eleva a 150 000 franchi (per una migliore leggibilità, in seguito verrà menzionato solo il limite di 100 000 franchi). Per istituzioni di utilità pubblica si intendono le organizzazioni che soddisfano le condizioni d esenzione dalle imposte dirette previste nell articolo 56 lettera g LIFD (art. 3 lett. j LIVA). Il limite di 100 000 franchi si calcola secondo le controprestazioni convenute esclusa l IVA; in caso di imprese con operazioni esclusivamente in contanti o a credito, può essere anche calcolato in base alle controprestazioni ricevute (ad es. vendita di pane e torte al mercato). 2.1.1 Cifre d affari determinanti ai fini dell assoggettamento obbligatorio Per determinare il limite di cifra d affari si considerano le controprestazioni conseguite mediante le seguenti prestazioni: forniture imponibili sul territorio svizzero (luogo della fornitura in territorio svizzero; art. 7 LIVA), anche se i beni vengono esportati (art. 23 LIVA); prestazioni di servizi imponibili sul territorio svizzero (luogo della prestazione di servizi sul territorio svizzero; art. 8 LIVA); prestazioni di servizi imponibili ai sensi dell articolo 8 LIVA, il cui luogo della prestazione si trova sì sul territorio svizzero, ma che sono esenti dall imposta in base all articolo 23 LIVA; forniture di beni provenienti dall estero verso il territorio svizzero, nella misura in cui il fornitore al momento dell importazione dispone di una dichiarazione di adesione (modulo n. 1236) autorizzata (art. 3 OIVA). F Per ulteriori informazioni riguardanti le prestazioni che soggiacciono all imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero vedi l info IVA Oggetto dell imposta. 8

Precisazioni dell info IVA 02 2.1.2 Cifre d affari non determinanti ai fini dell assoggettamento obbligatorio Per determinare il limite di cifra d affari non si considerano le controprestazioni e i flussi di mezzi finanziari seguenti: controprestazioni per prestazioni escluse dall imposta secondo l articolo 21 capoverso 2 LIVA; controprestazioni per forniture all estero (operazioni estero su estero); controprestazioni per prestazioni di servizi che si considerano eseguite all estero (luogo della prestazione di servizi all estero; art. 8 LIVA); entrate conseguite in relazione a settori di attività non imprenditoriali ( cifra 4.2) non controprestazioni ai sensi dell articolo 18 capoverso 2 LIVA; entrate provenienti da un attività lucrativa dipendente; entrate che non sono di natura professionale o commerciale o non aventi carattere di stabilità, ad esempio l alienazione di un automobile da parte di un privato (attività nell ambito privato); prestazioni che soggiacciono all imposta sull acquisto. F Per ulteriori informazioni riguardanti prestazioni e cifre d affari che non comportano l assoggettamento vedi l info IVA Oggetto dell imposta. 2.2 Esenzione dall assoggettamento per le imprese estere Chi esercita un impresa con sede all estero ed esegue sul territorio svizzero esclusivamente prestazioni che soggiacciono all imposta sull acquisto è di principio esentato dall assoggettamento (art. 45 49 in combinato disposto con l art. 10 cpv. 2 lett. b LIVA). Eccezioni: a) Chi esercita un impresa con sede all estero ed esegue sul territorio svizzero prestazioni di servizi in materia d informatica o di telecomunicazioni a destinatari non contribuenti (segnatamente a privati) non è esentato dall assoggettamento se la sua cifra d affari è pari o superiore a 100 000 franchi annui (art. 10 cpv. 2 lett. b LIVA). Per l accertamento dell assoggettamento occorre prendere in considerazione unicamente le prestazioni di servizi in materia d informatica o di telecomunicazioni fatturate a destinatari non contribuenti in territorio svizzero. Se in un anno viene raggiunto il limite di cifra d affari di 100 000 franchi, vanno imposte tutte le prestazioni realizzate in territorio svizzero (comprese quelle effettuate a destinatari contribuenti); 9

Info IVA concernente la prassi 04 b) Chi esercita un impresa con sede all estero e fornisce sul territorio svizzero energia elettrica o gas naturale in condotte a destinatari non contribuenti (segnatamente a privati) non è esentato dall assoggettamento se la sua cifra d affari è pari o superiore alla soglia dei 100 000 franchi annui (art. 109 cpv. 2 OIVA). Se in un anno viene raggiunto il limite di cifra d affari di 100 000 franchi, vanno imposte soltanto le prestazioni eseguite a destinatari non contribuenti. 3 Assoggettamento volontario (assoggettamento a causa della rinuncia all esenzione dall assoggettamento; art. 11 LIVA) Chi esercita un impresa ( cifra 1.1) ed è esentato dall assoggettamento ai sensi della legge ( cifra 2) ha il diritto di rinunciare all esenzione. La rinuncia all esenzione dall assoggettamento può essere effettuata al più presto per l inizio del periodo fiscale in corso (art. 14 cpv. 4 LIVA) e vale per almeno un periodo fiscale (art. 11 cpv. 2 LIVA). Fino all entrata in vigore dell articolo 34 capoverso 3 LIVA, il periodo fiscale corrisponde all anno civile (art. 34 cpv. 2 LIVA). Anche un impresa che non ha ancora conseguito cifre d affari può rinunciare all esenzione dall assoggettamento. Ciò vale anche ad esempio per le imprese che intendono realizzare cifre d affari con prestazioni escluse dall imposta e optare per l imposizione volontaria di queste prestazioni (art. 22 LIVA). Esempio Alcuni investitori fondano una SA per edificare un centro commerciale e intendono optare per l imposizione della locazione degli spazi di vendita. La rinuncia all esenzione dall assoggettamento per questa SA è possibile già a partire dalla sua fondazione. 10

Precisazioni dell info IVA 02 4 Entità dell assoggettamento 4.1 Dal punto di vista dell ubicazione La sede in territorio svizzero nonché tutti gli stabilimenti d impresa in territorio svizzero costituiscono insieme un soggetto fiscale (art. 10 cpv. 3 LIVA). Per chi esercita un impresa estera, dunque, tutti gli stabilimenti d impresa in territorio svizzero costituiscono insieme un soggetto fiscale (art. 7 OIVA). Pertanto, per quanto riguarda le relazioni transfrontaliere, la sede e gli stabilimenti d impresa sono considerati quali soggetti fiscali indipendenti. Lo scambio di prestazioni transfrontaliere tra uno stabilimento d impresa e la sede dell impresa è di conseguenza considerato come cifra d affari esterna (cosiddetto principio del dual entity). 4.2 Dal punto di vista materiale Dal punto di vista materiale l assoggettamento include generalmente tutte le prestazioni conseguite in territorio svizzero da parte di chi esercita un impresa (cosiddetto principio dell unità dell impresa). Solo le sue attività non imprenditoriali non sono sottoposte ad imposizione. Sono considerate come attività non imprenditoriali: attività svolte a titolo dipendente (ad es. mandati quale membro di un consiglio di amministrazione o di un consiglio di fondazione, espletamento di cariche pubbliche, adempimento dell obbligo del servizio militare o dell obbligo di prestare servizio civile); attività nell esercizio della sovranità pubblica; attività private (hobby o passatempi, consumo privato); attività non dirette al conseguimento di entrate da prestazioni oppure per le quali l obiettivo principale non è il conseguimento di entrate da prestazioni ( cifra 7). Le entrate conseguite in relazione ad attività non imprenditoriali non rientrano nel limite determinante di cifra d affari di 100 000 franchi ( cifra 2.1). In caso di assoggettamento esistente, le entrate da attività non imprenditoriali non sono imponibili. Le relative imposte precedenti non legittimano la deduzione dell imposta precedente. 11

Info IVA concernente la prassi 04 7 Caso particolare: mancanza dell orientamento al conseguimento di entrate mediante prestazioni Per i soggetti giuridici e le società di persone con attività a scopo di lucro, l orientamento al conseguimento di entrate mediante prestazioni sussiste per principio, anche in caso di risanamento dell impresa o di insuccesso dell impresa. Per quanto riguarda invece i soggetti giuridici e le società di persone senza scopo di lucro (soprattutto organizzazioni di utilità pubblica) occorre analizzare ogni singolo caso con l aiuto dei seguenti criteri per determinare se sussiste un orientamento al conseguimento di entrate mediante prestazioni. La determinazione dello scopo di lucro verrà giudicata sulla base di fatti concreti e non soltanto fondandosi su criteri formali come statuti, iscrizione nel registro di commercio o forma giuridica. Lo scopo di lucro non è requisito indispensabile per un attività imprenditoriale e dunque neanche per l assoggettamento all imposta sul valore aggiunto. La LIVA associa all attività imprenditoriale, tra le altre cose, l orientamento al conseguimento, mediante prestazioni, di entrate aventi carattere di stabilità (art. 10 cpv. 1 lett. a LIVA). Ne risulta che chiunque finanzi le proprie attività esclusivamente con non controprestazioni (doni, sussidi ecc.) e non riceve alcuna controprestazione, non svolge un attività imprenditoriale. In questo caso l assoggettamento è escluso e l iscrizione nel registro dei contribuenti IVA non è possibile. Esempio 1 Un privato X vorrebbe rendere accessibile al pubblico la sua collezione di automobili d epoca. Decide di ospitare il suo museo gratuito in un grande palazzo aperto a tutti. X non intende conseguire entrate mediante prestazioni. Pertanto non può essere assoggettato all imposta (neanche volontariamente). Vale lo stesso principio se sono conseguite entrate mediante prestazioni, ma in misura talmente esigua che non si può parlare di orientamento al conseguimento di entrate mediante prestazioni. 12

Precisazioni dell info IVA 02 Esempio 2 Una fondazione di utilità pubblica gestisce una mensa nella quale offre pasti caldi alle persone bisognose. Per ogni pasto richiede un contributo simbolico di 50 centesimi. La maggior parte dei costi per il funzionamento della mensa viene tuttavia coperta da doni e dal capitale della fondazione. La fondazione non è diretta al conseguimento di entrate mediante prestazioni e non viene quindi assoggettata all imposta. Un soggetto giuridico può svolgere sia attività imprenditoriali sia attività non imprenditoriali. L assoggettamento riguarda solo le attività imprenditoriali. Esempio 3 La stessa fondazione gestisce anche un impresa commerciale. Da quest attività ricava regolarmente utili che vengono utilizzati per l esercizio della mensa. L assoggettamento della fondazione include solo gli utili e i costi attribuibili al settore d attività dell impresa commerciale. Per quanto riguarda la delimitazione materiale dell assoggettamento, occorre dapprima definire i settori di attività ( cifra 7.1). In seguito per ogni settore di attività sarà necessario giudicare se si tratta di un attività imprenditoriale ( cifra 7.2). 7.1 Definizione dei settori d attività Un settore d attività è un unità economica a sé stante, che agisce verso l esterno. Un unità economica sussiste se una determinata attività potrebbe esistere o sarebbe opportuno che esistesse in forma autonoma sotto il profilo materiale, territoriale e temporale. Esempio 1 L associazione Y gestisce una bottega del mondo, un ristorante e un negozio di seconda mano. I ricavi conseguiti, le entrate a titolo di doni e i contributi dei membri sono utilizzati per progetti di sistemazione dei corsi d acqua in Africa. L associazione gestisce la propria segreteria che è competente, oltre che per l amministrazione, anche per la selezione e il coordinamento dei progetti di sistemazione dei corsi d acqua. La bottega del mondo, il ristorante e il negozio di seconda mano nonché l attività di utilità pubblica dell associazione devono essere considerati come singoli settori di attività. La segreteria non è un settore di attività proprio; le attività che svolge sono da attribuire ai singoli settori. 13

Info IVA concernente la prassi 04 Esempio 2 Il teatro Z SA consegue ricavi dalla vendita di biglietti, da prestazioni pubblicitarie e dall attività di ristorazione del bar del teatro. Inoltre gestisce una scuola di recitazione. Per coprire il deficit di gestione riceve doni e sussidi e organizza un mercatino di Natale con l aiuto di volontari. La gestione del teatro e la scuola di recitazione devono essere considerate attività separate come pure il mercatino di Natale, sebbene esso serva prevalentemente a sostenere con le entrate la gestione (deficitaria) del teatro. Per contro, i ricavi conseguiti dalla vendita di biglietti e le entrate pubblicitarie sono contestuali alla gestione del teatro e sono pertanto attribuibili ad essa. Il bar del teatro non deve essere inteso come attività indipendente e di conseguenza tale attività è attribuibile alla gestione del teatro, se è aperto solo in occasione delle rappresentazioni e non funziona come ristorante autonomo accanto al teatro. 7.2 L attività è imprenditoriale ai sensi della LIVA? In linea di principio, l orientamento al conseguimento di entrate mediante prestazioni aventi carattere di stabilità, necessario per definire l attività imprenditoriale, può essere dato per scontato se le prestazioni vengono eseguite a titolo oneroso. È sufficiente l intenzione di eseguire in futuro prestazioni a titolo oneroso. Esempio Due aziende farmaceutiche esistenti costituiscono una joint venture allo scopo di sviluppare e produrre un nuovo farmaco. Nonostante i cospicui investimenti, dopo un po di tempo si deve riconoscere che non è possibile ottenere l efficacia auspicata del farmaco. Di conseguenza, la joint venture viene sciolta senza che siano state eseguite prestazioni a titolo oneroso. Senza dubbio la joint venture era stata costituita con l intento di eseguire prestazioni a titolo oneroso. La società svolge un attività imprenditoriale e al momento della fondazione può farsi iscrivere (volontariamente) nel registro dell IVA. 14

Precisazioni dell info IVA 02 Non si può più presumere che sussista un orientamento al conseguimento di entrate aventi carattere di stabilità, se si constata che con l attività in questione non si ottengono affatto controprestazioni oppure si ottengono in misura molto limitata. L AFC nega l orientamento al conseguimento di entrate aventi carattere di stabilità, se si prevede che i costi per lo svolgimento di un attività non sono coperti stabilmente per almeno il 25 % da entrate da prestazioni (esclusi i redditi da capitale e a titolo di interessi), ma per oltre il 75 % da non controprestazioni come doni, sussidi, finanziamenti trasversali, investimenti di capitale ecc. senza che sia dato un concreto motivo imprenditoriale. Un motivo imprenditoriale sussiste se un attività diretta al conseguimento di entrate mediante prestazioni deve essere finanziata tramite un attività non orientata al conseguimento di entrate mediante prestazioni. Esempio Un produttore di orologi, oltre agli edifici adibiti alla fabbricazione, gestisce un museo di orologi, in cui viene presentata ai visitatori la storia del marchio di orologi. L ingresso è gratuito. Con la gestione del museo si cura l immagine del marchio. È dato pertanto un concreto motivo imprenditoriale e di conseguenza questa attività non deve essere finanziata stabilmente mediante controprestazioni per almeno il 25 %. Nella determinazione della copertura dei costi tramite controprestazioni i redditi da capitale e a titolo di interessi non sono presi in considerazione. Esempio La fondazione Terza età e mobilità offre un servizio taxi per anziani con la collaborazione di volontari a titolo onorifico. Copre le spese fino al 20 % con i pagamenti delle corse in taxi; il 60 % è finanziato con doni e il rimanente 20 % da redditi da capitale del patrimonio della fondazione. La fondazione copre le proprie spese solo fino al 20 % con controprestazioni. Meno del 25 % delle spese è coperto da tali controprestazioni, ragion per cui non svolge attività imprenditoriale. A meno che non operi in un altro settore di attività (imprenditoriale), la fondazione non può iscriversi nel registro dei contribuenti IVA. 15

Info IVA concernente la prassi 04 7.3 Altri esempi Esempio 1 L impresa start up Airpower SA intende costruire e gestire una centrale eolica per la fornitura di energia elettrica a terzi. La fase di progettazione e di costruzione dura oltre sei anni. Le prime vendite di energia possono essere effettuate solo nel 7 anno dalla fondazione. Il business plan prevede che nel 7 anno si possa coprire già il 60 % delle spese. Questa percentuale supera il 100 % entro il 10 anno. Senza dubbio l impresa Airpower SA è diretta al conseguimento, mediante prestazioni, di entrate aventi carattere di stabilità e quindi svolge un attività imprenditoriale. Già al momento della fondazione o all avvio della progettazione può iscriversi nel registro dei contribuenti IVA. Esempio 2 L impresa Plasticax SA opera nel settore della lavorazione di materie plastiche e da anni registra perdite. Per realizzare utili l impresa decide di riposizionarsi sul mercato. Secondo il business plan è però indispensabile procedere a un risanamento. Tre anni dopo il risanamento l impresa dovrebbe di nuovo chiudere l esercizio in nero. Gli investitori si aspettano che dopo tre anni gli utili abbiano carattere di stabilità, ovvero oltre il 100 % dei costi dovrà essere conseguito con controprestazioni. Le misure di risanamento previste garantiscono la continuità della Plasticax SA e non modificano in nessuno modo il tipo di attività imprenditoriale della stessa. Esempio 3 La fondazione Al Dialetto Vivo si occupa della promozione e della ricerca inerente ai dialetti mesolcinesi. A tal scopo gestisce una piattaforma internet dalla quale si possono trarre informazioni gratuitamente. Dal suo negozio online si possono anche acquistare supporti informatici contenenti informazioni sui dialetti mesolcinesi. Il business plan fissato per otto anni prevede che al massimo il 15 % dei costi potrà essere coperto dalla vendita dei supporti informatici. La fondazione non esegue altre prestazioni a pagamento. La fondazione ha ricevuto un cospicuo finanziamento iniziale da parte di un mecenate. Quest importo è sufficiente per coprire i costi dei primi due anni, ovvero i costi per la costituzione della fondazione. In seguito, la maggior parte dei costi dovrebbe essere coperta dai sussidi ottenuti dalle direzioni cantonali dell educazione e dell istruzione e da doni privati. 16

Nonostante al momento della sua costituzione la fondazione abbia previsto un attività a lungo termine, l attività svolta non può essere considerata imprenditoriale poiché solo il 15 % dei costi sarà coperto con controprestazioni. La fondazione Al Dialetto Vivo non può quindi essere iscritta nel registro dei contribuenti IVA. 7.4 Diritto transitorio F Conformemente a quanto esposto alla cifra 2.2 dell info IVA Prassi dell AFC: applicabilità temporale, la presente info IVA concernente la prassi è applicabile dal 1 gennaio 2010, dato che il tenore della legge è stato modificato e l AFC pubblica per la prima volta una prassi in materia. Un organizzazione che ha dedotto l imposta precedente in un settore di attività non imprenditoriale nel periodo tra il 1 gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012 dovrà annullare quest operazione. Potrà però anche chiedere la restituzione dell imposta dichiarata. Occorre però tenere in considerazione che, in caso di menzione dell imposta, l imposta dichiarata potrà essere restituita solo in caso di correzione della fattura o se è possibile provare che la Confederazione, nonostante la menzione dell imposta, non ha subito una perdita d imposta (art. 27 cpv. 2 LIVA). Se l imposta è stata menzionata ma non è possibile o non è ragionevolmente esigibile la correzione della fattura o la prova della mancata perdita fiscale della Confederazione, per il periodo tra il 1 gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012 l AFC ammette la deduzione dell imposta precedente per il settore d attività non imprenditoriale fino all importo massimo dell imposta menzionata. Edito dall Amministrazione federale delle contribuzioni, Berna Novembre 2012 605.535.04 I Webcode: d_04678_it