INDICAZIONI DI SUPPORTO ALLA PROCEDURA REGIONALE PER LE INDAGINI DI PG SUGLI INFORTUNI



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INDICAZIONI DI SUPPORTO ALLA PROCEDURA REGIONALE PER LE INDAGINI DI PG SUGLI INFORTUNI PROGETTO REGIONALE: MIGLIORAMENTO DELL EFFICACIA E DELL EFFICIENZA DELLE INCHIESTE INFORTUNI Referente: Celestino Piz Gruppo di lavoro: Provincia di Belluno: dott.ssa Nicoletta De Marzo Responsabile SPISAL ULSS 2, TPL Massimo Pomarè SPISAL ULSS 1 Provincia di Rovigo: dott. Alessandro Finchi Direttore SPISAL ULSS 19, TPL Fabrizio Turati SPISAL ULSS 18 Provincia di Treviso: dott. Lucio Ross SPISAL ULSS 9, TPL Flavio Mariotto SPISAL ULSS 8 Provincia di Venezia: ing. Piermaria Jagher SPISAL ULSS 12; Provincia di Verona: dott. Mario Gobbi TPL Massimo Bonfanti SPISAL ULSS 12 Provincia di Vicenza: dott. Celestino Piz, TPL Flavio Vidale, Dott.ssa Antiniska Maroso SPISAL ULSS 6 Tel. 0444-752210 Fax 0444-752333 sito:www.ulssvicenza.it e mail:segreteria.spisal@ulssvicenza.it

INDICE PREMESSA... 3 1) ISTRUZIONI OPERATIVE PER LE CHIAMATE DEL S.U.E.M. (e rapporti con Regione - Procura - INAIL - mezzi di informazione)... 3 2) INFORTUNI SIGNIFICATIVI... 4 3) ALCUNI ASPETTI DELLE ATTIVITÀ DI INDAGINE PER INFORTUNIO... 4 3.1 QUANDO ESCLUDERE LA NECESSITÀ DI INDAGINE DI PG... 4 3.2 CONSEGUENZE PER CHI VIENE INDIVIDUATO COME RESPONSABILE DELL EVENTO... 5 3.3 COME RAPPORTARSI ALLE AZIENDE... 5 3.4 COME SI TRAGGONO LE CONCLUSIONI... 6 3.5 COMUNICAZIONI TRA SERVIZI... 6 3.6 LA VIOLAZIONE DELLA NORMA: APPROPRIATEZZA DEGLI ARTICOLI CONTESTATI... 6 4) INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI DI GARANZIA E DEI RESPONSABILI DELLA SICUREZZA IN AZIENDA... 6 2

PREMESSA Questo documento completa la Procedura regionale per le indagini di polizia giudiziaria sugli infortuni (inviata ai Servizi con nota prot. 586830 del 28.12.12) e fornisce indicazioni operative su alcuni aspetti che, a giudizio del gruppo di lavoro, dovevano essere resi omogenei. 1) ISTRUZIONI OPERATIVE PER LE CHIAMATE DEL S.U.E.M. (e rapporti con Regione - Procura - INAIL - mezzi di informazione) In caso di chiamata per infortunio mortale o gravissimo: appena possibile e utile contattare il Magistrato di turno per informarlo dell evento ed avere le eventuali prime indicazioni; qualora intervengano altri Organi di Polizia, spetta allo SPISAL promuovere il coordinamento di tutte le strutture intervenute (e comunque chi invia la nota informativa alla Procura ne informa gli altri intervenuti al fine di evitare, per quanto possibile, doppie comunicazioni e permettere che tutti facciano riferimento alla stessa nota); la lettura combinata degli artt. 353-354 357-366 CPP richiede che i verbali di accertamenti urgenti compiuti (intesi come verbale di sopralluogo, accompagnato da eventuali foto) siano depositati entro il terzo giorno successivo al compimento dell atto per essere messi a disposizione dei difensori. Inoltre va inviato un messaggio di posta elettronica: alla Regione, che con una specifica nota a firma del Segretario della Sanità del 10 novembre 2009 n 627260/50.03.41 ha richiesto di essere informata. Il PREO ha prodotto un fac simile per la comunicazione immediata dei casi mortali; all INAIL (che in alcune sedi interviene in merito alle proprie competenze). In caso di morte, ad esempio, l INAIL interviene fin da subito con forme di sostegno economico e altro, ed è importante nei casi di rimpatrio della salma; alla DPL (se ci sono accordi in merito); agli organi di informazione, meglio se si riesce a produrre comunicazioni di carattere generale utili alla prevenzione. Tel. 0444-752210 Fax 0444-752333 sito:www.ulssvicenza.it e mail:segreteria.spisal@ulssvicenza.it

2) INFORTUNI SIGNIFICATIVI Ai sensi dell art. 29 c. 3 del D.Lgs. 81/08, la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata dal datore di lavoro a seguito di infortuni significativi, che possono essere individuati a titolo di esempio facendo riferimento ad infortuni accaduti con le seguenti modalità: caduta da altezze per cui le norme prevedono specifiche protezioni a contatto con macchina (parti di) o di impianto in movimento a contatto con organi lavoratori contatto con mezzi di sollevamento e trasporto contatto con sostanze caustiche corrosive ustionanti o biologicamente pericolose scoppio, incendio per contatto elettrico colpito da oggetti di peso >10 kg colpito da oggetti in caduta da + di 0,5 m di peso > 5 kg Oppure ad infortuni che provocano lesioni con: prima prognosi superiore a 19 giorni fratture amputazioni (anche lievi ) perdita di coscienza (anche di breve durata) lesioni agli occhi o al volto. Indipendentemente dalla dinamica e dalla prognosi, possono essere considerati significativi anche gli infortuni che si ripetono nel tempo presso la stessa ditta. 3) ALCUNI ASPETTI DELLE ATTIVITÀ DI INDAGINE PER INFORTUNIO 3.1 QUANDO ESCLUDERE LA NECESSITÀ DI INDAGINE DI PG Nel rispetto della procedura regionale non rientrano tra gli infortuni da selezionare per l effettuazione delle indagini gli infortuni: con lesioni lievi o derivanti da chiara accidentalità (come ad esempio: salendo, scendendo da automezzo, scivolamenti/cadute in piano, azioni manuali senza intervento di terzi),: accaduti a datori di lavoro o titolare dell impresa familiare (con l eccezione di eventi causati da colpa di terzi come ad esempio nel caso si macchine marcate CE, installazioni non a norma, o rapporti di subordinazione di fatto ecc.) accaduti a componenti dell impresa familiare, lavoratori autonomi, coltivatori diretti del fondo, soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, artigiani e piccoli commercianti che sono responsabili in proprio dell adempimento degli obblighi di cui all art. 21 del D.Lgs. 81/08. 4

in itinere e/o da incidente stradale (ad eccezione di ipotesi di colpa correlabili alle normativa di sicurezza sul lavoro): scolastici non legati all uso di macchine utensili o di sostanze pericolose, né comunque riconducibili a violazione di norme di prevenzione infortuni connessi a situazioni connotate da dolosità quali risse, rapine, aggressioni e scherzi da cui non residui responsabilità colposa a carico di terzi relativamente alla legislazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro. 3.2 CONSEGUENZE PER CHI VIENE INDIVIDUATO COME RESPONSABILE DELL EVENTO Le conseguenze per i responsabili dell evento comprendono le sanzioni per i reati, la possibilità di rivalsa da parte dell INAIL, le querele da parte dell infortunato, il pagamento delle quote previsto dal D.Lgs 231/01 come modificato dall art 300 del D.Lgs 81/08. Da questi aspetti è opportuno mantenere la giusta distanza perché non pesino nella valutazione dei fatti che invece devono essere analizzate per saperne indicare le cause ed i relativi responsabili. Lo SPISAL inoltre può essere chiamato a svolgere indagini anche su eventi che in cui i terzi coinvolti sono parenti, fruitori del servizio, estranei di passaggio, ecc. e ciò non deve influenzare le indagini e le conclusioni. 3.3 COME RAPPORTARSI ALLE AZIENDE Ricordiamo alcuni aspetti: a) al DdL va comunicata la possibilità di avvalersi del supporto dei consulenti o di un legale; b) il RLS va coinvolto (almeno con un informazione finale) e può fornire informazioni interessanti. c) l eliminazione di un rischio (più o meno grave e più o meno incombente) va valutata anche tenendo conto dei tempi necessari ad attuare gli interventi richiesti. Si deve considerare infatti l eventuale necessità di eliminare immediatamente il rischio e i tempi concessi per la regolarizzazione dovranno tener conto della complessità degli interventi ma anche della sua consistenza. Possono essere indicate le misure immediate per farvi fronte in attesa della soluzione definitiva. In relazione alla permanenza del rischio (e talvolta, all entità del danno) può essere valutata la necessità di operare un sequestro. d) nella conduzione delle indagini per infortunio, ancor più che in altre situazioni (sopralluoghi, verifiche, segnalazioni, ecc.), vanno evitati i commenti in azienda. Dietro ad evento infortunistico ci sono effetti e risvolti umani, finanziari, legali, ecc. su persone, strutture e organizzazioni che durano nel tempo e devono essere trattati con molta accortezza. Si deve quindi essere cauti perché può accadere (come è probabilmente nell esperienza di molti) che riscontri successivi determinino cambiamenti delle conclusioni ipotizzate in un primo momento (sia rispetto alle cause che rispetto alle responsabilità). Per questo, in caso di richieste è opportuno non sbilanciarsi con commenti o anticipare possibili conclusioni sulle quali il P.M. deve anche esprimere il proprio parere. Si deve ricordare inoltre che in genere le Procure indicano che l accesso alla documentazione è possibile solo su loro specifico placet. 5

3.4 COME SI TRAGGONO LE CONCLUSIONI Nella notizia di reato l analisi della dinamica dell evento e le conclusioni che si ricavano devono essere supportate da riscontri oggettivi che per diventare sostenibili devono basarsi su fatti e su prove. Qualsiasi ipotesi deve essere verificata e poi sostenuta da elementi di prova e/o dalle SIT. L UPG SPISAL non deve esprimere pareri astratti ma provati (da fatti verificati e prove raccolte). 3.5 COMUNICAZIONI TRA SERVIZI La conoscenza della casistica degli infortuni dovrebbe diventare un patrimonio comune per permettere agli UPG SPISAL di contrapporre casi concreti di esperienza professionale (propria o di altri) ai non è mai successo accampati da imprenditori o loro consulenti. La conoscenza di casi reali rappresenta infatti la carta in più in mano allo SPISAL e l utilizzo di casi analoghi dovrebbe facilitare le indagini e l individuazione delle soluzioni da adottare. Il sito dell INAIL (INFOR.MO.), la comunicazione tra Servizi e -in prospettiva- Prevnet, dovrebbero permettere questa diffusione delle conoscenze. 3.6 LA VIOLAZIONE DELLA NORMA: APPROPRIATEZZA DEGLI ARTICOLI CONTESTATI Si deve ricordare il principio di specificità previsto dall art 298 del D.Lgs 81/08. PREVNET potrebbe permettere un confronto anche sugli articoli contestati. 4) INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI DI GARANZIA E DEI RESPONSABILI DELLA SICUREZZA IN AZIENDA Al fine dell eventuale attribuzione delle responsabilità penali collegate all accadimento di un infortunio è necessario in primo luogo individuare i soggetti titolari delle posizioni di garanzia disciplinate dal D.Lgs. 81/08 (datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratore, medico competente coordinatore per l esecuzione e per la progettazione, progettista, fabbricante, fornitore e installatore lavoratore). Per quel concerne la titolarità della posizione del datore di lavoro, di dirigente o di preposto deve essere tenuto presente il principio di effettività sancito dall art. 299 del D.Lgs. 81/08. Per quanto riguarda la figura del RSPP, pur in assenza di una posizione di garanzia con conseguente regime contravvenzionale disciplinato dal D.Lgs. 81/08,.non è escluso che possa essere chiamato a rispondere per le conseguenze derivanti dall inosservanza del proprio statuto d azione delineato con riferimento al servizio di cui è responsabile nell art. 33 del D.Lgs. n. 81/2008. In particolare, qualora venga accertato che l RSPP, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un indicazione sbagliata o abbia trascurato di segnalare una situazione a rischio, inducendo il datore di lavoro a omettere una doverosa misura prevenzionale. 6

Il datore di lavoro è, secondo la definizione che ne dà, l art. 2, co. 1, lett. b del D.lgs. 81/08: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore (datore di lavoro in senso formale) il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (datore di lavoro sostanziale ai fini della sicurezza del lavoro). Il datore di lavoro può coincidere quindi con il rappresentante legale dell azienda ovvero distinguersene in caso in cui lo stesso abbia conferito ad altri la delega di parte delle sue funzioni (escluse cioè quelle di cui all art. 17 comma 1 lett. a e b) secondo il dettato di cui all art. 16 del D.Lgs. 81/08. Si tenga presente che la suddetta delega attribuisce compiti propri del datore di lavoro che si sommano agli obblighi di sicurezza che già il soggetto ha in funzione del ruolo che assume in azienda (es. dirigente, preposto o lavoratore). Al fine dell individuazione del rappresentante legale nelle società si sintetizzano di seguito i diversi casi SOCIETÀ DI PERSONE Società Semplice (Ss) tutti i soci sono titolari della società e quindi ne hanno la rappresentanza legale salvo che nel contratto sociale o in un patto separato, solo a uno o più soci siano attribuiti specifici poteri da esercitare in forma disgiunta o congiunta (artt. 2257, 2258, 2266 c.c.);società in Nome Collettivo (Snc) la rappresnetnza legale è di tutti i soci salvo che nell atto costitutivo siano espressamente indicati uno o più soci con poteri specifici (art. 2295 c.c.);società in Accomandita Semplice (Sas) i rappresentanti legali sono i soci accomandatari a meno che nell atto costituitivo ne vengano indicati specificamente solo uno o alcuni. La rappresentanza non può mai essere attribuita ad un socio accomandante (art. 2318 c,.c.). SOCIETÀ DI CAPITALI Società Per Azioni (Spa): il ruolo di rappresentante legale spetta al consiglio di amministrazione, che generalmente attribuisce poteri di rappresentanza e amministrazione a uno o più amministratori delegati o direttori generali. In questo ultimo caso la delega è attribuita ad amministratori o direttori generali ai sensi dell art. 2381 c.c. è interna, diversa per natura e limiti da quella dell art. 16 del D.Lgs. 81/08. Ne deriva che il delegato ai sensi dell art. 2381 è titolare degli obblighi di cui all art. 17 comma 1 lett. a) e b) del D.Lgs. 81/08. Società in Accomandita per Azioni (Sapa): la rappresentanza legale è attribuita ai soci accomandatari (art. 2455 c.c.) Società a Responsabilità Limitata (Srl): la rappresentanza legale spetta agli amministratori nominati tra i soci nell atto costitutivo, salvo che lo stesso atto non preveda diversamente (art. 2475 c.c.). SOCIETA COOPERATIVE la rappresentanza legale è attribuita ai soci amministratori (art. 2521 c.c.) 7

COME INDIVIDUARE LE POSIZIONI DI GARANZIA IN AZIENDA (chiedere organigramma con nomina RSPP ed eventuali deleghe scritte) PRESENZA DI DELEGA IN MATERIA DI SICUREZZA? SI NO E EFFETTIVA? Si se (art 16 D.Lgs 81/08): è scritta e ha data certa, attribuisce al delegato i poteri organizzativi gestionali e di controllo necessari e la necessaria autonomia di spesa accettata per iscritto adeguatamente e tempestivamente pubblicizzata il delegato possiede i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dal ruolo N.B. il delegante ha comunque l obbligo di non interferire e vigilare sull operato del delegato (assolto se attuato quanto previsto dall art 30). La delega non riguarda i casi di cui all art. 17 c. 1 lett. a) e b). SI NO RESPONSABILITÀ DEL DELEGATO RESPONSABILITÀ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE In relazione al problema di sicurezza che ha determinato l infortunio possono essere coinvolte anche altre figure DIRIGENTI PREPOSTI (capo officina, responsabile cantiere o altri senza specifiche qualifiche) MEDICO COMPETENTE RSPP CSE/CSP Fabbricanti / progettisti (se il vizio è occulto sono responsabili solo loro) Fornitori / installatori LAVORATORI 8