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Attività: FARMACIA Codice: 029 : La farmacia è definita come struttura sanitaria integrata nell ambito del servizio sanitario nazionale, con funzione di erogazione di medicinali e di ogni altra prestazione connessa alla salute del cittadino per la quale risulta eventualmente autorizzabile/autorizzata. La normativa vigente in materia prevede infatti che la dispensazione al pubblico, anche nell ambito dell assistenza domiciliare, dei medicinali comunque classificati è riservata in via esclusiva alle farmacie pubbliche e private, tutte convenzionate ai sensi dell art. 8 del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni, salvo quanto previsto per la vendita di farmaci da banco nelle parafarmacie dalla Legge n 248/2006. Nel caso particolare degli istituti di ricovero e case di cura private e per tutte le altre strutture pubbliche e private ove vengono utilizzati farmaci, l approvvigionamento, la conservazione, l allestimento e la distribuzione degli stessi è affidata a servizi autonomi di farmacia interna operanti sotto la responsabilità di personale farmacista. Il conferimento della sede farmaceutica vacante o di nuova istituzione avviene mediante concorso regionale per titoli ed esami. E pertanto necessario che il proponente l iniziativa sia in possesso della concessione regionale all apertura di una nuova farmacia in quel comune. In caso di istituzioni di nuove sedi farmaceutiche, il Comune può esercitare il diritto di prelazione sulla nuova concessione. L autorizzazione all apertura di un nuovo esercizio farmaceutico è subordinata alla verifica del rispetto dei vincoli di programmazione territoriale. Il numero delle autorizzazioni all apertura di farmacie sul territorio comunale è infatti limitato ed è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 2.500 abitanti. La distanza tra farmacie operanti nel medesimo ambito territoriale non può essere inferiore a 200 metri ed è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia degli ingressi delle farmacie. La popolazione eccedente rispetto al suddetto parametro è computata ai fini dell apertura di una nuova farmacia qualora sia pari ad almeno i due terzi del parametro stesso. Nei Comuni con popolazione inferiore a 2.500 abitanti può essere istituita una farmacia. Tipologia di procedimento Efficacia immediata: 0gg Procedimento in immediato avvio: 20gg Conferenza di servizi: 7 + 15gg lavorativi Classificazione: COMMERCIO ATTIVITÀ ATTINENTI Parafarmacie ITER Vengono evidenziati in questa scheda i singoli procedimenti previsti dall'iter amministrativo della pratica. Per ciascun procedimento indicato deve essere compilato ed allegato alla DUAAP il MODULO corrispondente, corredato dagli eventuali documenti previsti in ciascuna scheda dell endoprocedimento. Gli endoprocedimenti sono i singoli passi dell'iter e sono anch'essi dotati di una ulteriore scheda informativa di dettaglio, scaricabile nella cartella Singoli Endoprocedimenti nel sito. Ulteriori adempimenti potranno essere 1

rilevati dall esame del modello check list correttamente compilato, obbligatorio per tutti i procedimenti di natura edilizia e per quelli relativi ad attività imprenditoriali complesse (a giudizio del SUAP). Elenco endoprocedimenti Verifiche tecniche connesse all'effettuazione di lavori edilizi Dichiarazione di agibilità Scarico di reflui fognari Notifica art. 67 D.Lgs. 81/2008DPR 303/1956 Notifica igienico-sanitaria per alimenti Insegne e Cartelli Pubblicitari: installazione Farmacie: esercizio dell'attività Commercio - Esercizi di Vicinato: esercizio dell'attività REQUISITI SOGGETTIVI Qui di seguito trovi i requisiti soggettivi necessari per l'avvio della pratica 1 Il responsabile della struttura deve essere in possesso del diploma di laurea in farmacia o chimica, non deve aver riportato condanne penali per truffa o per commercio di medicinali irregolari e deve svolgere la propria attività in maniera continuativa per almeno quattro ore giornaliere presso la sede indicata nell'autorizzazione. 2 Iscrizione all'albo dei farmacisti 3 La titolarità di una farmacia e la partecipazione alle società di cui all art. 7 della L.362/91 e s.m.i., è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro dipendente pubblico e privato, nonché con la posizione di titolare o gestore provvisorio di altra farmacia, anche stagionale, di informatore scientifico dell industria farmaceutica, di direttore di officina di produzione di medicinali, cosmetici o presidi 4 (in caso di commercio dei prodotti non farmaceutici appartenenti alla tabella speciale) Possesso dei requisiti morali per l'esercizio del commercio e della somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'art. 2, comma 1 della L.R. n 5/2006 e s.m.i. 5 (in caso di commercio di prodotti non farmaceutici alimentari al di fuori di quelli previsti dalla tabella speciale) Possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del commercio nel settore alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'art. 2, comma 4 della L.R. n 5/2006 e s.m.i. 6 Insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 L. 575/ 65 (legge antimafia), per tutti i soggetti indicati nel DPR 252/1998 REQUISITI OGGETTIVI Qui di seguito trovi i requisiti oggettivi necessari per l'avvio della pratica 1 Disponibilità di un locale avente destinazione d uso compatibile con l impianto da realizzare 2 Conformità urbanistico-edilizia dell immobile 3 Agibilità dei locali 4 Conformità di tutti gli impianti installati nell edificio 5 Per le attività di cui al DM 16/02/1982, possesso del certificato di prevenzione incendi 6 Rispondenza del locali ai requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme vigenti per l'esercizio dell'attività 7 Compatibilità acustica ed ambientale dell insediamento NORMATIVA Qui di seguito trovi la normativa contenente le leggi di riferimento del settore, nazionali, regionali e comunitarie Classe R.D. 27-7-1934 n. 1265 Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. R.D. 30-9-1938 n. 1706 Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico. 2

L. 30.04.1962 n. 283. Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. L. 08.03.1968 n. 221 "Provvidenze a favore dei farmacisti rurali" L. 02.04.1968 n. 475 s.m.i. "Norme concernenti il servizio farmaceutico" D.P.R. 21-8-1971 n. 1275 Regolamento per l'esecuzione della L. 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico. DPR 26.03.1980 n. 327 Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. L. 22-12-1984 n. 892 Norme concernenti la gestione in via provvisoria di farmacie rurali e modificazioni delle leggi 2 aprile 1968, n. 475 e 28 febbraio 1981, n. 34. L. 11.10.1986 n. 713 "Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità Economica Europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici" L. 08.11.1991 n. 362 "Norme di riordino del settore farmaceutico" L. 28.10.1999 n. 389 "Norme derogatorie in materia di gestione delle farmacie urbane e rurali" D.Lgs. 31.03.1998 n. 114 art. 4 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio" DPR 20.10.1998 n. 447 "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi" DPR 07.12.2000 n. 440 " Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447" L.R. 30-4-1953 n. 18 Contributi per l'istituzione ed il funzionamento di farmacie rurali. L.R. 25-8-1978 n. 54 Disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della Sardegna. L.R. 27.04.1984 n. 12 s.m.i."disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di servizio farmaceutico" L.R. 26-1-1995 n. 5 Norme di riforma del servizio sanitario regionale. L.R. 18.05. 2006 n. 5 s.m.i. "Disciplina generale delle attività commerciali" L.R. 6-12-2006 n. 17 Modifiche alla legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali). COMUNE Delibera di adozione della pianta organica delle farmacie L.R. 05.03.2008 N. 3 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008) e s.m.i. D. G.R. 11 aprile 2008 n. 22/1 Circolare applicativa dell art. 1, commi 16 32 della L.R. 5.3.2008, n. DOCUMENTI 3. Sportello unico delle attività produttive (SUAP): Semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative relative alle attività produttive di beni e servizi. Dettaglio Delibera n. 22/1 del 2008 All. 1 e 2 D.GR. 22/1 Qui di seguito trovi i documenti da allegare alla pratica. 1 Copia dell'intera documentazione su supporto digitale, secondo le modalità previste dalla Deliberazione G.R. n 22/1 del 11/04/2008 2 Copia di un documento d'identità personale in corso di validità di ognuna delle persone che rendono o sottoscrivono dichiarazioni 3 Gli ulteriori documenti sono indicati nelle schede degli endoprocedimenti MODULISTICA Qui di seguito trovi i moduli da presentare 3

Progressivo d'ordine 1 DUAAP 2 Check list (se necessario) 3 Gli ulteriori modelli sono indicati nelle schede dei singoli endoprocedimenti ANNOTAZIONI Qui di seguito trovi le annotazioni interessanti da sapere per questa attività Il Tar Sardegna, con sentenza n.1253 del 10.07.2001, ha affermato che la competenza ad adottare la proposta di revisione della pianta organica delle farmacie ricade nella competenza della giunta comunale e non del consiglio. L allegato B alla legge 24.11.2000 n.340 ha abrogato le norme che prevedevano l obbligo di registrazione del diploma di farmacista, presso l ufficio comunale. Il conferimento della titolarità delle farmacie che risultino disponibili per l esercizio da parte di privati avviene sulla base di una graduatoria regionale. Alla graduatoria possono accedere i cittadini italiani o di altro Stato membro della Unione europea, iscritti all albo dei farmacisti in Italia, che non abbiano compiuto i 60 anni di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande Per il commercio dei prodotti non farmaceutici appartenenti alla tabella speciale, è necessario presentare la comunicazione per l apertura di un esercizio di vicinato, senza necessità del possesso dei requisiti professionali per il settore alimentare (questi sono richiesti per la vendita di prodotti non appartenenti alla tabella speciale). La tabella speciale comprende: Prodotti dietetici per l'infanzia, gli anziani e gli ammalati; Articoli per l'igiene della persona; Articoli di puericultura, quali biberon, scalda-biberon, bagnetti, spargitalco, ciambelle lavatesta, accessori per il bagno, spugne, termometri, accappatoi per neonati, pannolini e tutine assorbenti, vasini ortopedici, indumenti per neonati e per la prima infanzia di speciale tessuto filtrante e anallergico, lenzuolini di gomma o filtranti per neonati; Apparecchi propedeutici allo sviluppo dell'attività sensoriale e visiva del bambino parzialmente ritardato, quali attrezzature montessoriane; Articoli per la sicurezza e la custodia del bambino nella deambulazione e nel riposo, quali bretelle sostenitrici e prime attrezzature per la custodia del bambino, tipo infantseat: Bilance per neonati e per adulti; Busti, guaine, pancere, correttivi e curativi, calze collants elastici contenitrici per varici, preventivi e curativi; Cinti, cavigliere, ginocchiere, polsini elastici, guanti di gomma per la casa; Indumenti e biancheria dimagranti preparati esclusivamente a tale scopo; Indumenti terapeutici antireumatici in lana termica creati allo scopo; Massaggiatori, articoli di masso-terapia; Prodotti per la cura del capello: lozioni, creme, shampoo medicato (e mezzi per il loro impiego: spazzole e pettini) ed altri cosmetici destinati ad essere messi a contatto con la pelle o con le mucose, con esclusione dei concentrati e delle essenze; Amari, liquori, vini e pastigliaggi medicati; -- Polveri per acque da tavola; Alimenti per piccoli animali; Disinfettanti, disinfettanti per uso animale e per ambienti; insetticidi per uso umano e per uso veterinario e prodotti chimici in genere non di uso farmaceutico. ADEMPIMENTI Qui di seguito trovi una sintesi dei principali adempimenti amministrativi necessari per l avvio dell attività 4

1 Presentazione della DUAAP al SUAP competente per territorio (art. 1 comma 20 bis) 2 Per tutti i procedimenti di cui all art. 1, comma 20 bis, l attività potrà essere avviata immediatamente. 3 Per tutti i procedimenti di cui all art. 1, comma 21 della LR 3/2008, l avvio dell attività potrà essere effettuato decorsi venti giorni dalla presentazione della DUAAP, qualora non siano giunte dal Comune comunicazioni contrarie. 4 Per tutti i casi rientranti nell elenco di cui all art. 1, comma 24 della LR 3/2008, l avvio dell attività potrà avvenire solo a seguito dell emissione del provvedimento unico finale da parte del SUAP, al termine dei lavori della conferenza di servizi. 5 In caso di interventi edilizi, al termine dei lavori e prima dell avvio dell attività dovrà essere inoltrata la dichiarazione di agibilità di cui all art. 1, comma 27 della L.R. n 3/2008. 5