Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione III, composto dai Signori:



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Sentenza n. 2045/05 del TAR Campania in tema di equipollenza dei titoli di studio (nella specie: laurea in Economia del commercio e dei mercati valutari rispetto a Economia e commercio). Registro sentenze: 2045/05 Registro Generale:13823/2004 REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione III, composto dai Signori: dott. Giovanni DE LEO Presidente dott. Angelo SCAFURI Consigliere dott. ssa Maria Laura MADDALENA Referendario, relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul il ricorso 13823/2004 proposto da ***, rappresentata e difesa dall'avv. A. BIAMONTE, con domicilio eletto in NAPOLI, via Duomo, n. 348 presso il difensore; e sui motivi aggiunti notificati in dal 23.12.2004; contro

la Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta regionale, rappresentata e difesa dagli avv. A. Bove e R. Paniariello, elettivamente domiciliata in Napoli, via Santa Lucia, n. 81; e nei confronti di ***, non costituita; PER L'ANNULLAMENTO a.. del Decreto Dirigenziale n. 454 del 7/12/2004, notificato in data 14 dicembre 2004, con il quale la ricorrente è stata esclusa dalle fasi successive del concorso pubblico per la copertura di 28 posti di categoria D, profilo professionale di "Funzionario Project manager", impugnato con il ricorso originario; b.. ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi compresi: nota di trasmissione del decreto, allegato B al decreto, recante l'elenco dei candidati ammessi, allegato C recante l'elenco dei candidati esclusi; c.. il bando di concorso nella parte in cui esclude i laureati in possesso di laurea in economia del commercio internazionale e dei mercati valutari; d.. del contenuto del telegramma 1008112 del 20.12.2004 recante la comunicazione del rigetto del ricorso proposto in via amministrativa e la conferma della esclusione della ricorrente, impugnato con i motivi aggiunti; Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; Vista la memoria di costituzione in giudizio della amministrazione resistente; Visti tutti gli atti di causa; Relatore all'udienza camerale del 17.2.2005, il Ref. Dott. Maria Laura Maddalena; Uditi altresì per le parti, gli avvocati come da verbale di udienza: Visto l'art. 26 comma 4 della l. 6 dicembre 1971 n. 1034 che consente la decisione in forma semplificata in camera di consiglio; FATTO Con il ricorso il epigrafe, la ricorrente, ha impugnato il provvedimento di esclusione dal concoro pubblico indetto dalla regione Campania per la copertura di 28 posti di categoria D, profilo professionale di "Funzionario Project manager", motivato in base alla carenza del titolo di studio di cui all'art. 2, lett. b del bando.

Il ricorso è articolato nelle seguenti censure: 1.. eccesso di potere e violazione dei DM 27.10.1992 e 26.02.1996, nonché del decreto interministeriale del 5.5.2004, dell'art. 1 domma 1 della legge n. 28 del 14.2.1990, dell'art. 1 comma 2 e 3 della legge n. 241 del 1990, poiché la ricorrente ha conseguito il diploma di laurea in economica del commercio internazionale e dei mercati valutari, titolo equipollente alla laurea in economia e commercio e sussumibile nella classe CLS-64/S denominata "scienze economiche" aventi tutte identico valore legale ai sensi dell'art. 4, comma 3 del DM 3.11.1999, n. 509; 2.. illegittimità per le medesime censure sub 1. del bando di concorso, ove lo interpreti restrittivamente, nella parte in cui esclude i titoli di studio equipollenti. Con i motivi aggiunti la ricorrnte ha inoltre impugnato il rigetto del ricorso proposto in via amministrativa e la conferma dell'esclusione, per i seguenti motivi: 1.. carenza di motivazione, violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, carenza di istruttoria, falsa applicazione del bando di concorso e dell'art. 27, comma 4 del regolamento in materia di accesso agli impieghi nella Giunt regionale della Campania, violazione dei DM 27.10.1992 e 26.02.1996, nonché del decreto interministeriale del 5.5.2004, della legge n. 28 del 1990, degli artt. 3,4,51 e 97 Cost.. La regione si è costituita e ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata tempestiva impugnazione del bando e l'infondatezza delle doglianze prospettate dalla ricorrente. All'udeinza camerale del 13.1.2005, l'istanza cautelare è stata accolta, con conseguente ammissione con riserva della ricorrente alle successive fasi del concorso. Alla odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione. DIRITTO Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla amministrazione resistente. Se è vero, infatti, che il bando di concorso non prevedeva espressamente, tra i requisiti per l'ammissione, il possesso del diploma di laurea in economia del commercio e dei mercati valutari, tuttavia tale clausola non poteva ritenersi immediatamente lesiva poiché la candidata, tenuto conto dell'espressa previsione di equipollenza di cui alla legge n. 28 del 1990, ben poteva legittimamente attendersi una interpretazione della norma del bando a lei favorevole. Pertanto la lesione della posizione d'interesse dell'esclusa deriva, nel caso di specie, non già dalla norma del bando in sé, ma dall'interpretazione che ne ha dato l'amministrazione, esplicitata nel provvedimento di esclusione. Nel merito, il ricorso è fondato e pertanto va accolto, come ha già

affermato questa stessa sezione nella sentenza n. 9780 del 30.6.2004, resa in analoga vicenda. La ricorrente lamenta eccesso di potere e violazione dei DM 27.10.1992 e 26.02.1996, nonché del decreto interministeriale del 5.5.2004, dell'art. 1 comma 2 e 3 della legge n. 241 del 1990, poiché ha conseguito il diploma di laurea in economica del commercio internazionale e dei mercati valutari, titolo equipollente alla laurea in economia e commercio e sussumibile nella classe CLS-64/S denominata "scienze dell' economia" aventi tutte identico valore legale ai sensi dell'art. 4, comma 3 del DM 3.11.1999, n. 509. Il motivo di ricorso è fondato. La legge n. 28 del 1990 sancisce l'equipollenza della laurea in commercio internazionale dei mercati valutari a quella in economia e commercio al fine dell'ammissione ai concorsi nella pubblica amministrazione. Inoltre, a seguito delle recenti riforme degli ordinamenti universitari sulla autonomia didattica degli atenei, sono state istituite le classi di lauree specialistiche che raggruppano i corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili. In base all'art. 4, comma 3 del DM n. 509 del 1999, i titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale. Con decreto interministeriale del 5.5.2004 è stata approvata una tabella di equiparazione tra vecchi e nuovi titoli di studio per la partecipazione ai pubblici concrsi. La laurea in economia del commercio dei mercati valutari è quindi stata equiparata alla classe di lauree specialistiche delle scienze dell'economia, CLS - 64/S, classe della quale fa parte anche la laurea in economia e commercio. Benché il bando di concorso non preveda espressamente la possibilità di ritenere validi titoli di studio equipollenti a quelli indicati, costituisce un principio pacificamente affermato in giurisprudenza, ancorché con talune sporadiche eccezioni, quello secondo cui detta equipollenza debba essere comunque riconosciuta ove espressamente prevista da norme di legge o da altre disposizioni. Da ultimo il Consiglio di Stato ha affermato che l'equipollenza di un titolo di studio ad altro deve risultare da un provvedimento legislativo o amministrativo che lo dichiari formalmente (Cons. Stato, sez. V, 31 dicembre 2003, n. 9269). Infatti, sebbene il bando sia lex specialis della procedura di un concorso, il procedimento concorsuale è comunque regolato anche da tutte le norme c.d. autoesecutive, cioè che non abbisognano per la loro applicazione della intermediazione di altre norme, tra le quali rientrano anche le norme che dispongono la equipollenza ex lege di taluni titoli di studio con altri, a nulla rilevando che il bando non abbia previsto tale eventualità (Cons. Stato, sez. V, 27 febbraio 2001, n. 1069).

Sulla base di tali considerazioni, non può dunque essere condivisa la prospettazione della amministrazione resistente. Non può infatti accedersi all'assunto, da cui muove tale impostazione, che il bando, come lex specialis della procedura, prevalga sulle norme generali difformi, dovendo invece affermarsi che le norme sulla equipollenza hanno un 'efficacia integrativa automatica delle previsioni del bando, anche qualora non vi sia un espresso richiamo ad esse. Non pare, peraltro, che possa ravvisarsi nemmeno una effettiva ed espressa difformità tra le norme del bando che nulla dicono circa la ammissibilità dei titoli equipollenti e le norme che espressamente sanciscono tale equipollenza, ma solo una lacuna del bando che comunque può essere agevolmente colmata mediante un' interpretazione delle norme del bando condotta alla luce delle norme che espressamente dispongono l'equipollenza di determinati titoli di studio ad altri. In conclusione, il ricorso deve essere accolto con assorbimento delle ulteriori censure. Sussistono tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio. P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Terza Sezione di Napoli, accoglie il ricorso in epigrafe. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 17 febbrai 2005. Il Presidente Il referendario estensore