Allegato lett. A) COMUNE DI CAMPI BISENZIO Città Metropolitana di Firenze Rep. n. CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI UNA STAZIONE RADIO BASE DI TELEFONIA CELLULARE POSTA SUL PALO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESENTE SULLA ROTATORIA STRADALE UBICATA IN CAMPI BISENZIO, VIA BARBERINESE/VIA TOSCA FIESOLI. **** L anno duemilasedici e questo dì del mese di in Campi Bisenzio, in una sala del Palazzo Comunale in Piazza Dante n. 36, sono presenti: - Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti nato a..il, Codice Fiscale.., Dirigente del V Settore del Comune di Campi Bisenzio, domiciliato per la carica presso il Comune suddetto, il quale interviene al presente atto in nome, per conto e nell interesse esclusivo del Comune che rappresenta, ai sensi dell art. 73 dello Statuto Comunale e dell art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, d ora in avanti denominato concedente». Codice Fiscale del Comune 80016750483, P. IVA 00421110487 - Claudio De Blasio, nato a Roma (RM) il 15 giugno 1965, C.F. DBL CLD 65H15 H501O, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua veste di Procuratore speciale della INWIT S. p. A., con sede
legale in Milano, Via Giorgio Vasari n. 19, con direzione generale e sede secondaria in Roma Viale Parco de Medici n. 61, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 08936640963, d ora in avanti denominata «concessionario», giusta Procura Repertorio n. 6371, raccolta n. 2884 del 19/07/2016, registrata all Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma in data 20/07/2016 al n. 22342, serie IT, autenticata dal Notaio Sandra De Franchis, notaio in Roma, allegata al presente atto sotto la lettera A Premesso: - che, in attuazione degli indirizzi dettati con deliberazione n. 6 adottata dal Consiglio Comunale in data 5.2.2001, in ordine alla installazione delle postazioni radio-base per diffusione e ricezione telefonica ed a seguito della deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 15.01.2004, con atto di convenzione n. repertorio 10559 del 30/09/2005, registrata a Firenze 2 il 14/10/2005 al n. 8102, il Comune di Campi Bisenzio ha concesso alla Società Telecom Italia S. p. A., con sede legale in Milano, l uso, a titolo precario ed oneroso di porzione di terreno pubblico, costituito da rotatoria stradale con palo della pubblica illuminazione, posto tra Via Barberinese e Via Tosca Fiesoli. - che l area suddetta, catastalmente identificata come sede stradale era stata concessa per anni 10 (dieci) a decorrere dalla data di scadenza della precedente convenzione, con possibilità di formale rinnovo; - che il Comune di Campi Bisenzio con deliberazione consiliare n. 170 del 17.12.2013, conservata in atti, ha integrato gli indirizzi di cui alla sopra citata deliberazione n. 6/2001, da applicarsi sia ai nuovi impianti sia per i 2
rinnovi delle convenzioni scadute od in scadenza, stabilendo altresì nuovi canoni di concessione, nonché la previsione di passaggio dalle convenzione da provvisoria a definitiva; - che il Comune di Campi Bisenzio con deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 10.06.2014, conservata in atti, ha successivamente stabilito di procedere al rinnovo delle concessioni per gli impianti attualmente in essere secondo gli indirizzi dettati con la sopra citata deliberazione consiliare n. 170/2013, con riduzione del canone rispetto a quello previsto con precedente convenzione repertorio 10559 del 30/09/2005; - con atto del 26 marzo 2015 a rogito notaio Carlo Marchetti di Milano Telecom ha conferito il proprio ramo di azienda costituito dai beni e dai rapporti giuridici relativi alle infrastrutture passive di rete radiomobile a INWIT, facente parte del Gruppo Telecom Italia (di seguito il Conferimento ); - a seguito del Conferimento, la cui efficacia decorre dal 1 aprile 2015, INWIT ha assunto la titolarità del rapporto contrattuale relativo all immobile di cui in premessa, subentrando a Telecom in tutti i diritti ed obblighi ad esso inerenti; - sull infrastruttura passiva realizzata su detto immobile e negli spazi fisici dello stesso sono stati installati e risultano ivi insistenti apparati di Telecom - che la società concessionaria ha richiesto il rinnovo della concessione suddetta; - che, ai sensi della vigente normativa antimafia, non e necessaria alcuna certificazione antimafia. 3
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: 1) Il Comune di Campi Bisenzio, come sopra legalmente rappresentato, concede in uso, a titolo precario ed oneroso, alla società Inwit S.p.A., con sede legale in Milano, una porzione di area pubblica, catastalmente individuato al catasto terreni del Comune di Campi Bisenzio come sede stradale, sulla quale insiste il palo della pubblica illuminazione posto sulla rotatoria stradale tra Via Barberinese e Via Tosca Fiesoli, per la installazione di apparecchiature tecniche relative ad una Stazione Radio Base per diffusione e ricezione telefonica. 2) L area suddetta si intende concessa per anni 9 (nove) a decorrere dalla data di scadenza della precedente convenzione Repertorio n. 10559 del 30/09/2005, a rinnovo della stessa e pertanto fino alla data del 29/09/2024. Gli effetti decorrono dal 30/09/2015. 3) Il concedente, per l alimentazione ed il funzionamento dell impianto, consente al concessionario di posare e mantenere, all interno dell area oggetto della concessione, le linee ed i cavi necessari a collegare le apparecchiature con i punti di erogazione dell energia elettrica o di altri punti di allaccio a linee pubbliche, secondo i tracciati concordati con i Servizi Tecnici Comunali, restando inteso che le spese di realizzazione ed alimentazione saranno a totale carico del concessionario stesso. 4) Il concessionario è tenuto a rispettare la normativa relativa alla tutela della salute, sicurezza ed incolumità sia dei lavoratori addetti alla realizzazione ed agli interventi manutentivi delle apparecchiature, sia degli addetti alla manutenzione delle attrezzature di proprietà del concedente Comune di Campi Bisenzio presenti, nonché per la tutela della salute ed 4
incolumità pubblica della popolazione in generale. Il concessionario esonera espressamente il concedente da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o a cose, connessi alla realizzazione ed alla gestione di quanto concesso. 5) Per la concessione di cui trattasi, ai sensi della citata deliberazione C.C. n. 170/2013 le parti concordemente stabiliscono un canone annuo di euro 12.537,50 (dodicimilacinquecentotrentasette//50), esente IVA ai sensi dell articolo 4, comma 1, del DPR 633/72, che il concessionario verserà al Commento: Qualora si vada a stipulare dopo il 01.01.2017 occorre rivalutare nuovamente l importo del canone annuo concedente in rate semestrali anticipate pari ad euro 6.268,75 (seimiladuecentosessantotto//75); tale canone decorre dalla sottoscrizione della presente convenzione; per il periodo temporale antecedente, intercorrente dalla data di scadenza della precedente convenzione Rep. n. 10559 del 30 settembre 2005 ad oggi si applica il canone di euro 12.537,50 (dodicimilacinquecentotrentasette//50)secondo la tariffa determinata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 87 del 10.06.2014 sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 170 del 17.12.2013. Il concessionario si obbliga a versare i canoni non corrisposti dalla data di scadenza della precedente convenzione ad oggi entro la fine del mese successivo alla stipula della presente convenzione, contestualmente al versamento della quota del nuovo canone. In caso di mancato pagamento delle rate entro un mese dai termini stabiliti saranno applicati gli interessi legali, nel caso in cui il mancato pagamento si abbia per due rate semestrali si darà corso alla risoluzione della convenzione, salva l azione legale per il recupero delle somme non 5
corrisposte e comprensive degli interessi legali. L importo annuo del canone sarà soggetto alle variazioni ISTAT (100%) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (al netto delle spese per tabacchi) dal 1 gennaio di ogni anno. 6) Le parti assumono tutti gli obblighi finanziari di cui all articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente convenzione. Qualora tali obblighi non siano assolti e rispettati, la presente convenzione si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3 della Legge 136/2010. 7) La presente convenzione, previo preavviso di 90 (novanta) giorni, potrà essere risolta anticipatamente da parte del concedente e senza dover corrispondere al concessionario nessuna indennità risarcitoria, per giustificati motivi di pubblico interesse. Il concessionario ha la facoltà di recedere anticipatamente dalla presente convenzione, con comunicazione formale da inviare dodici mesi prima del rilascio degli spazi concessi. Resta inteso che lo stesso dovrà versare il canone fino alla scadenza annuale della convenzione. 8) E facoltà del concedente, alla scadenza naturale od anticipata della convenzione e sentiti gli uffici comunali competenti, trattenere gratuitamente presso gli spazi concessi le aggiunte apportate al patrimonio comunale, oppure richiedere la remissione in pristino - totale o parziale - dello stesso, che dovrà essere effettuata a cura e a spese del concessionario. Eventuali opere realizzate presso gli spazi concessi, in violazione delle condizioni sopra esposte ed in violazione della normativa edilizia ed 6
urbanistica, comporteranno la risoluzione «ipso iure» della convenzione e dovranno essere rimosse a cure e spese del concessionario. In caso di inosservanza, il concedente potrà procedere alla demolizione a norma della disciplina edilizia, con rivalsa delle spese nei confronti del concessionario. Il concessionario è responsabile della gestione, conservazione, manutenzione, vigilanza e utilizzo di ciò che installerà presso le aree di cui trattasi nella presente convenzione. 9) Al fine di un corretto uso degli impianti e di un razionale utilizzo del territorio, accertatane la possibilità tecnica e nel rispetto della normativa vigente, dovrà essere favorita l installazione di più impianti presso lo stesso sito. Il concedente pertanto si riserva di concedere in uso ad altri operatori del settore il medesimo sito previa comunicazione. Il concessionario INWIT potrà ospitare sull impianto concesso, oltre a Telecom - già presente al momento della stipula del presente atto -, altri soggetti come gestori aggiuntivi, previa autorizzazione del Comune concedente, corrispondendo un incremento annuo del canone di concessione pari a 2.000,00 (duemila) euro oltre le variazioni ISTAT intervenute dal 1 gennaio 2015. Il concessionario non potrà in ogni caso cedere totalmente a terzi, operanti nel settore delle telecomunicazioni e aventi lo stesso fine, il godimento della concessione. 10) La mancata rispondenza dell impianto in esercizio alla normativa vigente in materia di tutela dell inquinamento elettromagnetico potrà comportare la risoluzione del contratto, previa diffida con cui viene assegnato un termine per l adeguamento dell impianto. 7
11) Al momento della stipula dell atto, viene presentata una fidejussione assicurativa... pari al doppio del canone annuo, a garanzia del pagamento del canone, nonché a tutela del ripristino dello stato dei luoghi e della tutela ambientale dall inquinamento elettromagnetico. La mancata presentazione di tale fidejussione assicurativa nei termini stabiliti è condizione risolutiva del contratto ai sensi dell articolo 1456 del c.c A copertura della responsabilità civile nei confronti di terzi il concessionario (dovrà dotarsi) si è dotato di idonea polizza assicurativa con idoneo massimale a sinistro garantito dalla Polizza n.343618820 (copertura Responsabilità civile generale) e dalla Polizza n. 339990034 Convenzione All Risk. Il concessionario si impegna a mantenere attive per l intera durata della presente convenzione, le polizze presentate o comunque altre di analoga portata, dietro assenso dell amministrazione. 12) In espressa deroga all art. 8 della Legge 392/1978 tutte le spese del presente atto e sue consequenziali, presenti e future, sono a completo carico del concessionario. 13) La società concessionaria, in quanto collaboratrice esterna del soggetto pubblico, è vincolata ad utilizzare i dati per le sole finalità perseguite dall amministrazione in base al particolare regime previsto per quest ultimo. I dati personali forniti dalle parti sono tutelati dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i. e pertanto saranno utilizzati al fine esclusivo dell integrale esecuzione della presente concessione. Tratta dati personali anche al di fuori della struttura pubblica, ma nell ambito di una attività che ricade nella sfera di titolarità e di 8
responsabilità dell amministrazione stessa. La società concessionaria dal momento della stipula del presente contratto assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati, impegnandosi a svolgere gli adempimenti ad esso connessi. 14) Il presente atto, ai sensi dell articolo 5 c. 2 della Tariffa parte I del DPR 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni, è soggetto a registrazione con l imposta proporzionale del 2%. Per accordo tra le parti alla registrazione di questo atto provvederà direttamente, entro i termini stabiliti dalla Legge, la Società Inwit S. p. A., comunicando gli estremi della registrazione al Comune stesso. Redatto in triplice originale. Letto, approvato e sottoscritto. IL CONCEDENTE IL CONCESSIONARIO 9