GUIDA VELOCE AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI



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GUIDA VELOCE AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI Enea Pilloni FSM-CISL VIA MAZZINI 41 09013 CARBONIA 078164791- fsmsulcis@fsmcisl.it

La necessità di scrivere questo manuale, leggero e per niente esaustivo, nasce dalla consapevolezza, in questo particolare e difficile momento, che l utilizzo e la programmazione d interventi per fronteggiare la situazione di crisi, devono partire dalla conoscenza, anche da parte dei lavoratori, delle risorse disponibili sul territorio, e degli interventi possibili che per competenza, i diversi attori, Stato, Regioni, Province, Comuni, Associazioni di categoria, Sindacati, etc. possono mettere a disposizione. Oggi più che mai, la capacità di fare sintesi nonché lavoro di squadra, può rendere più efficaci e tempestivi gli interventi utili a fronteggiare la crisi, utilizzando al meglio le risorse e gli strumenti messi a disposizione. Questa guida non ha la pretesa di sostituire quanto di più qualificato esiste, e già messo a disposizione dagli istituti competenti, ma vuole essere uno strumento leggero e di facile consultazione ad uso interno delle RSU della FSM-CISL. Cercherò in queste pagine di accompagnare le nostre RSU in un percorso di conoscenza che gli permetta di dare risposte tempestive ai lavoratori che in questo periodo si rivolgeranno a loro, cercando di capire quale strumento può essere utilizzato tenendo conto della loro situazione lavorativa. Enea Pilloni

Ecco prima di tutto alcuni dati da conoscere per poi comprendere meglio i meccanismi che regolano gli strumenti di cui si andrà a parlare. Le tipologie di contratto. A secondo della tipologia di contratto, alla durata dello stesso e alle dimensioni dell impresa,oltre che alla categoria di appartenenza, si differenziano gli interventi a sostegno del redito messi a disposizione. Premesso che esistono una marea di contratti, per il nostro caso si possono riassumere in poche tipologie: Industria, servizi, edilizia, commercio, artigiani. Le dimensioni si differenziano tra le imprese con più di 15 dipendenti e quelle con meno di 15 dipendenti in organico, le imprese possono avere una o più unità produttive che operano in sedi diverse. Il contratto può essere a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale. Nelle categorie suddette vengono sottoscritti diversi tipi di contratto: di formazione e di inserimento al lavoro, somministrazione, a progetto, occasionale, a intermittenza. Il contratto d inserimento è volto al reinserimento sul mercato del lavoro di alcune categorie svantaggiate. La somministrazione di lavoro, ( lavoratori interinali), il lavoro a progetto (co.co.pro) il lavoro occasionale (buoni di lavoro), il lavoro a intermittenza o a chiamata. Tutte queste diverse caratteristiche concorrono ad aver una serie di strumenti mirati, che attraverso leggi e accordi istituzionali tentano di arginare, senza riuscirci, la grave crisi che ha colpito l intero paese e in particolare il Sulcis Iglesiente, sia per venire incontro alle richieste di aiuto delle imprese, sia per mitigare gli effetti della perdita di lavoro ai lavoratori licenziati o che terminano il contratto. È opportuno per chiarezza specificare che essere nella condizione di licenziato non vuol dire perdere il lavoro per scadenza di contratto, ma significa perdere il lavoro per interruzione di contratto, questa differenza tra concludere il contratto e interrompere il contratto per licenziamento, si rivela determinante come requisito utile per accedere al beneficio di legge di alcuni ammortizzatori sociali. Ecco quali e come funzionano i vari tipi di ammortizzatori sociali, legati alla crisi dell impresa C.I.G., Mobilità. Coloro che restano esclusi da questo sistema hanno diritto, in caso di perdita del lavoro, all indennità di disoccupazione. Da diversi anni per dare coperture proprio ai lavoratori che risultavano esclusi, è stato attivato il sistema dei cosiddetti ammortizzatori sociali in deroga, in base al quale i dipendenti di aziende non appartenenti ai settori visti sopra e con numero inferiore ai 15 dipendenti possono usufruire, sulla base di accordi sindacali in sede istituzionale, della cassa integrazione e della mobilità entro limiti finanziari stabiliti annualmente.

Proprio gli ammortizzatori sociali in deroga sono stati utilizzati negli ultimi 3 anni e continueranno ad esserlo probabilmente (copertura finanziaria permetendo) almeno fino al 2017, anno in cui entrerà definitivamente in vigore la nuova riforma Fornero. Và evidenziato che la fragilità degli ammortizzatori sociali in deroga è dovuta principalmente al fatto che mentre gli ammortizzatori sociali vigenti per i settori e le aziende tradizionali è finanziato con contributi che le imprese pagano all INPS, quelli in deroga sono finanziati dalla fiscalità generale e ciò, oltre a comportare seri problemi di copertura finanziari, (visto anche l aumento esponenziale con cui in questo periodo si fa ricorso a questo strumento) deresponsabilizza le imprese che li utilizzano. In Italia esiste un articolato sistema di ammortizzatori sociali, valido ma che tuttavia come detto mostra tanti limiti. Il sistema a regime, valido per le sole aziende con oltre 15 dipendenti del settore industriale e indotto e della grande distribuzione, può essere così riassunto: Se l azienda è colpita da crisi, temporanea o strutturale, il cui superamento permetterà di mantenere gli stessi livelli occupazionali è previsto l intervento della cassa integrazione guadagni (CIG) ordinaria o straordinaria senza interruzione del rapporto di lavoro; se l azienda non è in grado di mantenere gli stessi livelli occupazionali è previsto l avvio di procedure che portano al licenziamento collettivo e alla conseguente messa in mobilità dei lavoratori licenziati con la relativa indennità. 1. La cassa integrazione guadagni La riduzione parziale o totale dell orario di lavoro nei casi previsti dalla legge dà luogo all intervento della CIG (gestita dall INPS). La legge distingue due tipi d intervento: quello ordinario e quello straordinario, entrambi finanziati attraverso un contributo posto a carico del datore di lavoro. La misura dell integrazione è per entrambi l 80% della retribuzione globale spettante per le ore non lavorate tra 0 e 40 settimanali, ma viene ridotta di una percentuale pari alla contribuzione in atto a carico degli apprendisti che attualmente è pari al 5,84%. Inoltre l integrazione non può superare un tetto massimo aggiornato annualmente in base al costo della vita e alla retribuzione percepita, che è pari per il 2012 a Retribuzione Superiore a euro 2.014,77, Importo lordo (euro 1.119,32) Importo netto (euro 1.053,95), Inferiore o uguale a 2.014,77 Importo lordo (euro 931,28), Importo netto ( euro 876,89).Gli importi sono indicati rispettivamente al lordo ed al netto della riduzione prevista dall art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 che come detto attualmente è pari al 5,84 per cento. Detti importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall art. 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali. Trattamenti di integrazione salariale - settore edile (intemperie stagionali) Retribuzione Superiore a euro 2.014,77, Importo lordo (euro 1.343,18) Importo netto (euro 1.264,74.), Inferiore o uguale a 2.014,77 Importo lordo (euro 1.117,54), Importo netto ( euro 1.052,28)

Integrazione salariale ordinaria (CIGO) Imprese ammesse: quelle del settore industriale indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, più alcune tipologie di imprese ( cooperative, consorzi agricoli, imprese elettriche ecc), nel settore edilizio e lapideo la cigo è regolata da particolari disposizioni. Requisiti soggettivi richiesti al lavoratore: viene corrisposta a operai, impiegati e quadri anche con contratto a termine, senza vincoli di anzianità contributiva (sono esclusi i lavoratori con contratti atipici, quali apprendistato, somministrazione, ma anche lavoratori a domicilio). Cause d intervento: la cigo viene corrisposta nei casi di sospensione o riduzione di orario di lavoro per eventi transitori, non imputabili all impresa o ai lavoratori, o per particolari momenti di mercato. Come funziona? L imprenditore deve consultare preventivamente le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per informarli sulle cause della sospensione e sul numero dei lavoratori interessati. La procedura deve concludersi entro 25 giorni dalla richiesta, ridotti a 10 per le imprese fino a 50 dipendenti. La durata normalmente è di 13 settimane continuative; in casi eccezionali può essere prorogata di 3 mesi in 3 mesi fino ad un massimo di un anno nel biennio. Integrazione salariale straordinaria (CIGS) Imprese ammesse: imprese industriali, agricole, artigiane, appaltatrici di servizi di pulizia, comprese quelle edili e lapidei, con più di 15 dipendenti; imprese esercenti attività commerciale con più di 200 dipendenti. Requisiti soggettivi richiesti al lavoratore: viene corrisposta a operai, impiegati e quadri anche con contratto a termine assunti almeno da 90 giorni (sono esclusi i lavoratori con contratti atipici, quali apprendistato, somministrazione, ma anche lavoratori a domicilio). Cause d intervento: la CIGS viene è corrisposta nei casi di sospensione o riduzione di orario di lavoro dovuta a: ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale; crisi aziendale; ammissione dell impresa alle procedure concorsuali. Credo sia utile segnalare che, per i criteri di concessione della CIGS, nei casi di crisi aziendale, si continua a fare riferimento al dm 18 dicembre 2002, n 31826, come mificato dal dm 15 dicembre 2004, n 35302, salvo alcune recenti precisazioni del ministero che allargano possibilità di ricorso alla CIGS per crisi aziendale in caso di evento improvviso e imprevisto, per tenere conto della crisi economica in corso. Infatti la nota del ministero del lavoro del 30 marzo 2009 include nell << evento imprevisto >> le situazioni non necessariamente riconducibili a condizioni interne all impresa e che comportino ricadute sui volumi di attività. Il decreto del Ministero del Lavoro del 29 giugno 2009, n 46863, cancella per il solo triennio 2009-2011,la necessità di risanamento nei casi di evento improvviso e imprevisto; il messaggio INPS n 13406 del 10 giugno 2009 stabilisce che l azienda, la cui crisi è riconducibile al concetto di <<

evento imprevisto >>, può accedere alla CIGS subito dopo le 52 settimane di CIGO senza alcuna soluzione di continuità. Richieste: L imprenditore deve consultare preventivamente le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per informarli sulle cause della sospensione e sul numero dei lavoratori interessati. Su domanda di una delle parti può seguire un esame congiunto, la procedura deve concludersi entro 25 giorni dalla richiesta, ridotti a 10 per le imprese fino a 50 dipendenti. Le richieste di intervento straordinario e le eventuali domande di proroga devono essere presentate alla Direzione generale deggli ammortizzatori sociali e incentivi all occuopazione del ministero del lavoro entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso nella settimana in cui è iniziata la sospensione o riduzione dell orario di lavoro. Ciascuna domanda di concessione è riferita ad un periodo massimo di 12 mesi. Il decreto di concessione della CIGS è emanato in un periodo che và dai 30 ai 90 giorni, secondo la causale in base al quale viene richiesta. Contributo addizionale a carico delle imprese: le imprese che ricorrono alla CIGS devono versare un contributo addizionale pari al 4,5% dell integrazione salariale corrisposta ai lavoratori ( ridotta al 3% per le imprese fino a 50 dipendenti). Quanto dura: la durata di del programma di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione non può essere superiore a2 anni (salvo proroghe di 12 mesi l una, concesse per programmi di particolare complessità); la durata del programma per crisi aziendale non può essere superiore a un anno, ma nei casi di cessazione dell attività è possibile una sola proroga di 12 mesi. Inoltre non può essere corrisposta una erogazione per la stessa causale prima che sia decorso un periodo pari a 2/3 di quello relativo alla precedente concessione. (proprio per cercare di superare questo limite nel nostro territorio ma non solo, le imprese che incorrono in tale vincolo, devono chiedere un periodo di CIGS in deroga al fine di maturare nuovamente il requisito per accedere ad ulteriori 12 mesi). Durata massima per unità produttiva: per ciascuna unità produttiva l integrazione salariale (compresa la CIG ordinaria) non può avere una durata complessiva superiore a 36 mesi nell arco di un quinquennio; questo limite può essere superato solo in una seri limitata di casi indicati dalla legge 223/91 art 1 comma 9. La GIGS viene concessa con decreto del ministro del Lavoro, anche ai dipendenti di imprese per le quali sia intervenuta dichiarazione di fallimento, vi sia omologazione del concordato preventivo, vi sia stata emanazione di provvedimento di liquidazione coatta amministrativa o che siano sottoposte all amministrazione straordinaria. La ricollocazione dei lavoratori in CIGS è so0stenuta tramite consistenti incentivi alle assunzioni. È importante segnalare alcuni aspetti comuni a tutti i tipi di CIG sia ordinaria, straordinaria o in deroga, il cassintegrato può svolgere attività retribuita, anche in diversa società, dandone comunicazione alla sede provinciale dell INPS, rinunciando all integrazione salariale per le giornate lavorate. In caso di mancata comunicazione ( entro 5 giorni dalla data che il lavoratore ha ripreso lavoro) il lavoratore perde il diritto

all integrazione per tutto il periodo di durata della cassa. Da notare che secondo la legge 33/09, art. 7-ter, comma 12, lettera b, per le sole prestazioni di lavoro accessorio (legge 30/30 decreto di attuazione 276/30 poi allargato nell utilizzo dalla legge 133/08 art.22, dalla legge 33/09 art.7-ter, comma 12 e dalla legge 191/09.) rese in qualsiasi settore produttivo, entro il limite di 3.000 euro per anno solare, l interessato non sarà obbligato alla comunicazione all INPS potendo cumulare le prestazioni di sostegno al reddito con i redditi derivanti dalle prestazioni per lavoro accessorio. Tutti i periodi della CIGS sono utili ai fini della pensione e i contributi sono commisurati all intera retribuzione che il cassintegrato avrebbe percepito in seguito al normale svolgimento del rapporto di lavoro. La CIGS in deroga. Abbiamo già visto prima perché e a chi, viene concessa la CIGS in deroga, compatibilmente con le risorse a disposizione. Per accedere al beneficio deve essere presentata dal datore di lavoro entro 20 giorni dalla sospensione dell attività, corredata dal verbale di accordo sindacale e dall elenco dei lavoratori interessati, alla Regione competente (o, solo per alcune Regioni, alla Direzione Regionale del Lavoro) che autorizza le richieste di CIG in deroga. Una volta che il competente assessorato Regionale fatte le opportune verifiche autorizza la richiesta, per il pagamento della prestazione al lavoratore, il datore di lavoro deve presentare la richiesta su modello IG/15 deroga (cod. SR100) per via telematica all'inps, nel caso in cui l'ente autorizzatore non vi provveda direttamente. Inoltre, per il pagamento diretto al lavoratore deve essere presentato per via telematica il modello IG/Str/Aut (cod.41). I lavoratori devono: avere un anzianità lavorativa, presso la ditta richiedente il trattamento, di almeno 90 giorni alla data della richiesta. Nel computo sono comprese anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata a condizione che: o o o non si tratti di redditi derivanti da arti e professioni; il lavoratore operi in regime di mono committenza; il reddito conseguito sia superiore a 5.000 (anche se relativo a più di un anno solare). aver reso, presso il Centro per l impiego, dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale. In caso di rifiuto il lavoratore perde il diritto alla prestazione. Il datore di lavoro deve raccogliere i modelli DID, di dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (cod. SR105), compilati dai lavoratori e conservarli presso di sé. In attesa dell emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto, l Inps, sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dall elenco dei beneficiari, è autorizzato ad anticipare la prestazione per un periodo massimo di 4 mesi, con riserva di recupero nei confronti del datore di lavoro delle somme indebitamente erogate ai lavoratori. Il datore di lavoro deve presentare la domanda di anticipazione all Inps in via telematica e, contestualmente, domanda di autorizzazione alla CIG in deroga alla Regione (o, a seconda della competenza, alla Direzione Regionale del Lavoro). Quanto spetta? Gli importi sono commisurati alla retribuzione percepita come paga globale di fatto seguendo gli scemi e gli

importi visti in precedenza. (a Retribuzione Superiore a euro 2.014,77, Importo lordo (euro 1.119,32) Importo netto (euro 1.053,95), Inferiore o uguale a 2.014,77 Importo lordo (euro 931,28), Importo netto ( euro 876,89)). La mobilità : le imprese ammesse alla disciplina della mobilità, così come regolata dagli art.4ss. della legge 223/91, sono quelle che rientrano, anche per periodi transitori, nella sfera di applicabilità dell integrazione straordinaria e che intendono procedere a riduzione di personale dopo un periodo di CIGS. Il sistema della mobilità riguarda soltanto i lavoratori assunti a tempo indeterminato. Sono esclusi i rapporti che scadono per fine lavori nelle imprese edili o perché connessi ad attività stagionali e saltuarie. Per attivare la mobilità si devono seguire delle procedure che per brevità non saranno trattate in questa guida semplice rimandando qualsiasi approfondimento alla lettura di della legge 223/91, comunque le imprese che per i motivi previsti dalla legge possono avviare le procedure per la collocazione in mobilità dei lavoratori eccedenti, devono darne comunicazione alla RSU, indicando i motivi del provvedimento, il numero, e profili professionali dei lavoratori eccedenti, nonché i tempi del programma di mobilità, darne comunicazione alla D.P.L., versare all INPS come anticipo sulla somma complessiva a carico dell impresa, una somma pari al trattamento massimo mensile dell integrazione salariale moltiplicato per i lavoratori eccedenti. In mancanza di accordo sindacale è previsto un ulteriore tentativo mediante convocazione delle parti presso la D.R.L. Raggiunto l accordo, o comunque esaurite le procedure l impresa può collocare in mobilità. Nel momento in cui li colloca in mobilità, l azienda comunica per iscritto agli stessi lavoratori il licenziamento, nel rispetto dei termini di preavviso. Il licenziamento per il mancato rispetto delle procedure deve essere impugnato entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione con qualsiasi atto scritto, preferibilmente attraverso l intervento del sindacato. Si noti che come detto prima l impresa deve sostenere degli oneri, che possono essere maggiori o minori a seconda che la procedura si sia conclusa con o senza accordo sindacale, è importante ricordare che il mancato versamento da parte dell impresa degli oneri suddetti, non comporta ne la sospensione della procedura (di mobilità o riduzione personale) né la perdita, da parte dei lavoratori interessati, del diritto a percepire l indennità di mobilità. La direzione regionale del lavoro (D.R.L.) compila una lista di lavoratori in mobilità in cui, oltre ai lavoratori licenziati da imprese ammesse all intervento della CIGS, vengono anche inseriti i lavoratori licenziati da imprese soggette alla disciplina sulle procedure concorsuali quelli licenziati per riduzione personale da imprese non ammesse alla CIGS che occupano più di 15 dipendenti i lavoratori che usufruiscono del trattamento speciale di disoccupazione quelli licenziati da imprese, anche artigiane e cooperative che occupano meno di 15 dipendenti, per giustificato motivo oggettivo connesso alla riduzione, trasformazione o cessazione dell attività o di lavoro. L iscrizione non assicura automaticamente a questi lavoratori il godimento dell indennità di mobilità: per ottenerla infatti, sono richiesti requisiti particolari e cioè che il licenziamento per riduzione di personale sia stato intimato da imprese non edili rientranti nel campo di applicazione della disciplina sulla CIGS. Ad esempio i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese con meno di 15 dipendenti sono immessi nelle liste di mobilità ( e godono quindi dei sostegni di ricollocazione) ma non beneficiano dell indennità di mobilità. Il lavoratore che viene assunto dalle liste di mobilità, viene rescritto e può godere della residua indennità di mobilità, se viene assunto da un impresa e da essa licenziato senza aver maturato

il requisito dell anzianità aziendale di 12 mesi. La legge predispone tutta una serie di misure per favorire il reinserimento lavorativo dei lavoratori in mobilità, per quanto sia utile conoscerli, per brevità di esposizione non li elenco tutti, ma comunque si parla di diritto di precedenza entro i 6 mesi dall azienda di provenienza, al datore di lavoro che assume un lavoratore in mobilità vengono riconosciuti una seri di benefici sia che li assuma a tempo pieno indeterminato sia determinato. Il lavoratore in mobilità che intende svolgere un lavoro a tempo parziale o determinato, deve darne comunicazione preventiva all INPS competente. Per le giornate di lavoro svolte c è la sospensione dell indennità, e il trattamento salariale sarà uguale a quello già trattato per la sospensione della CIGS. L indennità di mobilità va richiesta presentando tramite il sindacato, domanda all INPS, entro 68 giorni dal licenziamento e spetta a operai, impiegati e quadri assunti a tempo indeterminato e posti in mobilità, che abbiano un anzianità aziendale di 12 mesi con almeno 6 mesi di effettivo lavoro. L indennità è per i primi 12 pari all 80% ( sempre considerando i massimali previsti per la CIGS) mentre per i periodi successivi scende risultandone così un trattamento a scalare. La durata è stabilita : per i lavoratori che non hanno compiuto 40 anni, 12 mesi lavoratori che hanno compiuto 40 anni, 24 mesi lavoratori che hanno compiuto i 50 anni 36 mesi nelle aeree del mezzogiorno la durata è elevata di 12 mesi ( per cui si va da un minimo di 24 mesi ad un massimo di 48 mesi). I periodi di indennità sono utili ai fini pensionistici, la contribuzione è calcolata sulla retribuzione presa a riferimento per il calcolo del trattamento CIGS e quindi dell indennità. La legge 236/93 stabilisce l incompatibilità tra i trattamenti ordinari e quelli speciali di disoccupazione e la mobilità e tra i trattamenti pensionistici diretti. La legge 491/94 prevede per il lavoratore la possibilità, all atto dell iscrizione, di scegliere tra i due trattamenti quello più conveniente. Gli ammortizzatori sociali in deroga Le lacune degli ammortizzatori sociali ordinari, evidenziati all inizio, hanno favorito il ricorso agli ammortizzatori in deroga. Si tratta dell allargamento degli ammortizzatori sociali ( cassa integrazione e mobilità) ad imprese e settori scoperti disposti di anno in anno a seconda della copertura finanziaria. Tappa fondamentale di questo processo, è stato l accordo tra stato e regioni del febbraio 2009, rinnovato e ampliato nell aprile 2011 a copertura del biennio 2011-2012, le regioni partecipano sia allo stanziamento delle risorse necessarie, sia, sulla base di accordi con le parti sociali, alla gestione degli ammortizzatori sociali in deroga e delle politiche attive che devono accompagnare la loro erogazione. I criteri per ottenere gli ammortizzatori in deroga, sono quindi decisi a livello regionale, nell ambito delle regole generali di utilizzo degli ammortizzatori ordinari. Le proroghe sono consentite ma con una riduzione del trattamento. Purtroppo la normativa complessa e spesso poco logica, non facilita l esposizione. La più importante novità rispetto agli anni precedenti, è la possibilità di utilizzo degli ammortizzatori in deroga, per le tipologie contrattuali escluse, come il lavoro di somministarzione, con gli stessi requisiti di ammissibilità (90 giorni di anzianità aziendale per la cassa integrazione 12 mesi per la mobilità, in allegato l accordo istituzionale sottoscritto con la regione sardegna che ne regola la concessione.) per il raggiungimento dei quali si considerano validi anche anche le mensilità accreditate dall impresa presso la gestione

separata INPS (quella dei Co.Co.Co.). In particolare per i lavoratori somministrati il messaggio INPS n 008255 del 24 marzo 2010 ha considerato utile l anzianità di servizio maturata nel settore presso una o più agenzie di somministarzione, cumulando tra loro i diversi paeriodi. Per maggiore chiarezza ne riporto il testo integrale. L art.19, comma 8, della legge n.2/2009 prevede la possibilità di accesso agli ammortizzatori in deroga anche per i lavoratori in somministrazione. L art.7 ter della legge n.33/2009, integrando le disposizioni della predetta legge n.2, ha previsto l estensione dei requisiti di accesso dei beneficiari degli ammortizzatori in deroga anche ai lavoratori in somministrazione. In proposito, su conforme avviso del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, considerata la particolare specificità del lavoro in somministrazione si comunica che la valutazione dei requisiti per l accesso alle predette misure di sostegno a tali lavoratori debba avvenire con le seguenti modalità: 1. l anzianità di servizio utile va considerata come anzianità di lavoro maturata nel settore presso una o più Agenzie in quanto datori di lavoro; 2. stante la natura temporanea delle prestazioni e le discontinuità lavorative intercorrenti tra le stesse, i periodi di lavoro utili vanno considerati, sia per la cassa che per la mobilità in deroga, come periodi cumulabili tra di loro all interno del periodo di riferimento previsto; 3. ai fini della mobilità, l anzianità di servizio, va intesa a far data dalla instaurazione del primo rapporto di lavoro tra il lavoratore interessato e una Agenzia. Per quanto riguarda la normativa e le procedure attuative vi rimando alla lettura degli allegati che costituiscono parte integrante e indispensabile di questa guida facilitata. Il lavoratore disoccupato per cessazione del contratto a termine o per licenziamento, che non si annovera tra gli aventi i requisiti per accedere neanche agli ammortizzatori sociali in deroga, ha diritto, purché possa far valere 2 anni di anzianità lavorativa (esempio Lavoratore assunto in data 1.1.2007 e cessato in data 31.12.2008. Se prima del 1.1.2007 il lavoratore ha lavorato almeno una settimana) e almeno 52 settimane di contributi versati nel biennio (nel periodo 1.1.2007 31.12.2208 ha lavorato almeno 52 settimane) precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro, a un sostegno economico chiamato indennità di disoccupazione, da richiedersi all INPS tramite patronato, entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Al momento della domanda il lavoratore deve risultare disoccupato e aver dato la disponibilità al lavoro attraverso il CSL. L indennità non spetta in caso di dimissioni a meno che non si tratti di giusta causa ( ad esempio mancato pagamento della retribuzione) e alle lavoratrici madri che si dimettano durante il periodo di divieto di licenziamento. L indennità è calcolata come percentuale della retribuzione media delle ultime tre mensilità precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, ai lavoratori con età inferiore ai 50 anni, per i primi 6 mesi è fissata al 60% e per il settimo e l ottavo mese al 50% per un totale di 8 mesi. Ai lavoratori con età superiore ai 50 anni per i primi 6 mesi è fissata al 60 % per il settimo e l ottavo mese al 50% per i mesi successivi al 40% per un totale di 12 mesi. Viene riconosciuta la contribuzione figurativa per l intero periodo. I periodi di percezione dell indennità di disoccupazione sono validi per il diritto alla pensione di vecchiaia ma non di anzianità. Regole particolari sono in vigore per quanto riguarda i lavoratori stagionali e precari nonché lavoratori agricoli. Chiudo le pagine di questa guida, ricordando che per semplificare al massimo la complessità della materia trattata, questa guida inevitabilmente ha parecchi limiti, ma lo scopo di questo manuale e quello di avvicinare ogni lavoratore che in questo periodo cerchi risposte quanto mai di facile consultazione, chi avesse maggiori esigenze potrà approfondire gli argomenti

seguendo i canali istituzionali di pertinenza, che riportano a vantaggio di tutti la normativa, leggi e decreti con le loro successive modifiche e chiarimenti. Le sedi sindacali con i loro operatori sono a disposizione dei lavoratori che ritengono di essere nella condizione di poter richiedere gli strumenti di cui abbiamo argomentato in questa guida. Enea Pilloni.