REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI



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COMUNE DI PADOVA SETTORE EDILIZIA PRIVATA REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI Elaborato redatto ai sensi dell art. 123, comma 1, lettera d) del Regolamento Edilizio Comunale D.C.C. n. 41 del 5 giugno 2006 TESTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 122 DEL 18 DICEMBRE 2006 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 75 DEL 3 SETTEMBRE 2007 18 DICEMBRE 2006

COMUNE DI PADOVA REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI SOMMARIOX Art. 1 Oggetto del Regolamento 1 Art. 2 Ambiti di applicazione del Regolamento 1 Art. 3 Contenuti del Regolamento 3 Art. 4 Zona Climatica e valori limite 3 Art. 5 Relazione tecnica: adempimenti 4 Art. 6 Relazione tecnica: contenuti 4 Art. 7 Guida per l'applicazione delle norme transitorie di cui al D.Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005 e al D.Lgs. n. 311 del 29 dicembre 2006 5 Art. 8 Qualificazione energetica 6

Art. 1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento per la verifica delle Prestazioni Energetiche degli Edifici, di seguito indicato con la sigla R.P.E.E., in attuazione delle previsioni dell articolo 123, comma 1, lettera d) del Regolamento Edilizio approvato con deliberazione C.C. n.41 del 5 giugno 2006, definisce le procedure di applicazione in ambito comunale delle disposizioni di cui all art. 11 del D.Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005, corretto ed integrato dal D.Lgs. n. 311 del 29 dicembre 2006, con particolare riferimento ai requisiti minimi delle prestazioni energetiche ed alla certificazione energetica del patrimonio immobiliare. 2. Le disposizioni del R.P.E.E., derivanti dall art. 11 del D.Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, in base ai principi generali del diritto, sono soggette al medesimo regime transitorio della norma nazionale. Art. 2 Ambiti di applicazione del Regolamento 1. Ai fini del R.P.E.E. gli interventi edilizi ed impiantistici termici sono assoggettati a specifiche disposizioni e verifiche tecniche, ai sensi della norma nazionale vigente, in relazione a: a) la data di presentazione della richiesta del titolo abilitativo necessario; b) la tipologia di intervento eseguito. 2. Per quanto concerne la data di cui al comma 1, lettera a) si distinguono i seguenti intervalli temporali e la relativa norma di riferimento: a) dall'8 ottobre 2005 al 1 febbraio 2007 valgono le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005; b) dal 2 febbraio 2007 valgono le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005, corretto ed integrato dal D.Lgs. n. 311 del 29 dicembre 2006. 3. Per quanto concerne la tipologia di cui al comma 1, lettera b) si distinguono i seguenti interventi: a) edifici di nuova costruzione; b) ampliamento di edifici esistenti: ampliamenti di volume fino al 20%; 1

ampliamenti di volume maggiori del 20%; c) ristrutturazione di edifici esistenti: ristrutturazioni (integrali o parziali) di edifici con Sutile 1000m²; ristrutturazioni (integrali o parziali) di edifici con Sutile>1000m²; d) interventi sugli impianti: nuova installazione o ristrutturazione impianti con Pn<100 kw; nuova installazione o ristrutturazione impianti con Pn 100 kw; sostituzione del generatore di calore. 4. Per gli interventi in essere si distingue tra: a) edifici in corso di costruzione non ancora ultimati, per i quali valgono le disposizioni e verifiche tecniche di cui alle norme vigenti al momento di presentazione della richiesta del titolo abilitativo, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori; b) varianti, anche sostanziali, in corso d'opera, considerate equiparabili ad interventi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di edifici esistenti: per tali interventi deve essere presentata una nuova relazione tecnica, coerente con le norme vigenti al momento della presentazione della variante, solo relativamente a quanto sostanzialmente modificato. 5. Sono esclusi dall'applicazione del R.P.E.E, anche se i relativi interventi rientrano negli intervalli temporali di cui al comma 2, lettere a) e b), le seguenti categorie di edifici ed impianti: a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici; b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati. 2

d) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile. Art. 3 Contenuti del Regolamento 1. Per gli interventi ricompresi negli intervalli temporali di cui all'art.2 comma 2, il presente R.P.E.E. individua: a) i valori limite dei requisiti di prestazione energetica degli edifici, in funzione della zona climatica del Comune di Padova; b) i contenuti essenziali della relazione tecnica di cui all art. 28, della L. 9 gennaio 1991, n.10, come modificato dal D.Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005 e successive correzioni ed integrazioni, e i relativi allegati; c) i contenuti minimi dell'attestato di qualificazione energetica degli edifici; d) le norme tecniche e le metodologie di calcolo dei requisiti e dei parametri di prestazione energetica. Art. 4 Zona Climatica e valori limite 1. Nell ambito degli interventi edilizi eseguiti sul territorio comunale, la zona climatica di riferimento, per l identificazione dei valori limite, corrisponde alla zona E (numero di gradi giorno compreso tra 2100 e 3000), così come individuata all art 2 del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412. 2. Il numero di gradi giorno GG del Comune di Padova è 2383, così come individuata all Allegato A del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412. 3. Nel calcolo dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, i valori limite sono identificati in funzione dei GG del Comune di Padova e del rapporto di forma dell edificio Superficie/Volume, procedendo, all occorrenza, mediante interpolazione lineare, come stabilito all'allegato C del D.Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005, e all'allegato C del D.Lgs. n. 311 del 29 agosto 2006. 3

Art. 5 Relazione tecnica: adempimenti 1. Per gli interventi edilizi ricadenti nell ambito di applicazione del R.P.E.E. è necessaria la compilazione della relazione tecnica di cui all art.3, comma 1, lettera b). 2. Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in Comune, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori, e in doppia copia, il progetto delle opere stesse corredate dalla relazione tecnica, sottoscritta dal progettista, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni del presente Regolamento. 3. La prima copia della documentazione di cui al comma 2 è conservata dal Comune ai fini dei controlli e delle verifiche di legge. 4. La seconda copia della documentazione di cui al comma 2, restituita dal Comune con l'attestazione dell'avvenuto deposito, deve essere consegnata a cura del proprietario dell'edificio, o di chi ne ha titolo, al direttore dei lavori, ovvero, nel caso l'esistenza di questi non sia prevista dalla legislazione vigente, all'esecutore dei lavori. Il direttore, ovvero l'esecutore dei lavori, sono responsabili della conservazione di tale documentazione in cantiere. 5. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma 2 non siano state presentate al Comune prima dell'inizio dei lavori, il Dirigente del Settore competente, fatta salva la sanzione amministrativa di cui all art. 34, comma 1 della L.9 gennaio 1991. n.10, ordina la sospensione dei lavori sino al compimento del suddetto adempimento. 6. La relazione tecnica deve essere accompagnata dal modulo riassuntivo predisposto dal Comune di Padova, anch esso sottoscritto dal progettista. 7. I soggetti tenuti, ai sensi dell'art. 11, comma 1bis, del D.Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005, corretto ed integrato dal D.Lgs. n. 311 del 29 dicembre 2006, ad attestare la qualificazione energetica dell'edificio, di cui al successivo art.8, devono ottemperare alle verifiche di legge mediante la verifica dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale. Art. 6 Relazione tecnica: contenuti 1. La relazione tecnica di cui all art.3, comma 1, lettera b) attesta la rispondenza dell intervento edilizio alle prescrizioni vigenti in materia e il rispetto dei relativi 4

valori limite. 2. Per adempiere alle disposizioni di legge relative al risparmio energetico è necessario indicare nella relazione tecnica il metodo di verifica impiegato, individuato tra quelli previsti dal D.Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005, corretto ed integrato dal D.Lgs. n. 311 del 29 dicembre 2006, secondo quanto illustrato nella Guida di cui al successivo art. 7. 3. I valori calcolati in base al metodo individuato ai sensi del comma 2 e indicati nella relazione tecnica non possono superare i limiti imposti dalla legge con riferimento alla zona climatica E. Art. 7 Guida per l'applicazione delle norme transitorie di cui al D.Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005 e al D.Lgs. n. 311 del 29 dicembre 2006 1. Le norme tecniche e le metodologie di calcolo di cui all art. 3, comma 1, lettera d), sono riportate nell allegata Guida per l applicazione delle norme transitorie di cui al D.Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005 e al D.Lgs. n. 311 del 29 dicembre 2006, di seguito indicata come Guida, che costituisce ausilio tecnico metodologico e riferimento obbligatorio per i progettisti. 2. La Guida, in considerazione degli ambiti di applicazione di cui all art.2 e dei valori limite conseguenti all identificazione della zona climatica di cui all art. 4, è articolata in: a) Introduzione: Confronto tra i due decreti b) Parte I: Adempimenti di cui al D.Lgs. n. 192/05; 1. Edifici di nuova costruzione; 2. Ampliamento di edifici esistenti; 3. Ristrutturazione di edifici esistenti; 4. Interventi sugli impianti; 5. Schemi riassuntivi; c) Parte II: Adempimenti di cui al D.Lgs. n. 311/06; 1. Edifici di nuova costruzione; 2. Ampliamento di edifici esistenti; 3. Ristrutturazione di edifici esistenti; 4. Interventi sugli impianti; 5

5. Schemi riassuntivi; 6. Dettaglio delle verifiche; d) Parte III: Normativa tecnica di supporto; 1. Calcolo delle resistenze e trasmittanze; 2. Ponti termici; 3. Calcolo del rendimento globale medio stagionale; 4. Elenco delle principali norme. Art. 8 Qualificazione energetica 1. Fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, di cui all art. 6, comma 9 del D.Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005, la certificazione energetica è sostituita, ai sensi dell'art. 11, comma 1 bis del D.Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005, corretto ed integrato dal D.Lgs. n. 311 del 29 dicembre 2006, dall'attestato di qualificazione energetica. L'attestato è redatto da un tecnico abilitato con riferimento alla verifica dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, in quanto ritenuto indicativo del fatto che il complesso dei materiali, degli impianti e delle tecniche costruttive impiegate corrisponde ai requisiti di legge e garantisce un reale risparmio energetico; deve, inoltre, essere asseverato dal direttore lavori, unitamente alla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti, ed alla relazione tecnica di cui all'art. 3, comma 1, lettera b). 2. L attestato di qualificazione energetica riporta i dati relativi all efficienza energetica propria dell edificio e i valori minimi vigenti a norma di legge, consentendo ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell edificio. È corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione (art. 6 del D.Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005). L attestato è consegnato in doppio originale al proprietario dell edificio o dell unità immobiliare, al termine dei lavori, a cura del costruttore o dell esecutore, ed è sottoscritto dallo stesso e dal direttore lavori. 3. Per tecnico abilitato si intende un soggetto abilitato alla progettazione di edifici e di impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione 6

vigente, iscritto agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali. 4. Il proprietario dell'edificio,o il titolare del permesso di costruire, in sede di richiesta del certificato di agibilità, o comunque, al termine dei lavori, deposita uno degli originali dell attestato di cui al comma 2, che viene conservato dal Comune ai fini dei controlli e delle verifiche di legge. 5. L attestato di qualificazione energetica deve essere redatto sui modelli predisposti dal Comune e in conformità ai metodi di calcolo e alle norme tecniche indicate nella Guida. Trascorsi dodici mesi dall'emanazione delle Linee guida nazionali perde la propria efficacia. 6. I valori riportati all interno dell attestato di qualificazione energetica, devono coincidere con i corrispondenti già individuati nell'ambito della relazione tecnica di cui all'art. 3, comma 1, lettera b). 7. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli specifici, sia a carattere documentale che mediante verifiche in corso d opera, anche avvalendosi di professionisti o enti incaricati. 7