sul ricorso numero di registro generale 2726 del 2017, proposto da:

Documenti analoghi
sul ricorso numero di registro generale 2652 del 2017, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 983 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 1716 del 2018, proposto da

Il Tar accoglie il ricorso dell IAL Sicilia per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, in epigrafe e, per l'effetto:

Avviso R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quarta) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 450 del 2018, proposto da

."r F \ - _. #4I *Ii. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ORDINANZA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 499 del 2016, proposto da:

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 4892 del 2016, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 983 del 2012, proposto da:

ha pronunciato la presente

Cognome: CARCHEDI Indirizzo, Tel.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 630 del 2018, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) ORDINANZA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ORDINANZA

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 793 del 2014, proposto da:

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ORDINANZA

E illegittima la revisione della patente di guida in assenza della comunicazione di decurtazione punti

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima) SENTENZA

contro ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 1034 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 5196 del 2018, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 623 del 2018, proposto da:

ha pronunciato la presente

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quinta) ORDINANZA

ha pronunciato la presente sui ricorsi numero di registro generale 187 e 244 del 2017, proposti da:

contro nei confronti per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

sul ricorso numero di registro generale 3168 del 2010, proposto da:

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 18 del 2017, proposto da:

ha pronunciato la presente

STUDIO LEGALE DI GIUNTA Via Antonello da Messina 67, Viagrande (CT)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Settima) ORDINANZA. contro

sul ricorso numero di registro generale 249 del 2017, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da

/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA

sul ricorso numero di registro generale del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

ha pronunciato la presente

contro ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale del 2015, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 1399 del 2015, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8777 del 2016, proposto da:

ha pronunciato la presente

Giustizia Amministrativa. Indietro. Pubblicato il 17/01/2019 N /2019 REG.PROV.CAU. N /2018 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) ORDINANZA. contro. per l'annullamento

Sull'impugnazione del provvedimento di revisione della patente sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo

sul ricorso numero di registro generale 6769 del 2018, proposto da

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ORDINANZA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ORDINANZA. sul ricorso numero di registro generale 5910 del 2018, proposto da

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 4293 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 9 del 2019, proposto da

sul ricorso in appello n del 2017, proposto da:

REPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ORDINANZA

contro nei confronti di per l'annullamento,

Ordinanza TAR Lazio sezione terza, n. 7665_2016

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

Niente informativa interdittiva antimafia per lavoratori con precedenti penali

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 746 del 2012, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima)

sul ricorso numero di registro generale del 2018, proposto da

contro nei confronti di ha pronunciato la presente

contro ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 7172 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

N. 1_ REG.PROV.CAU. N /2015 REG.R1C. (Sezione Prima Bis) ORDINANZA. sul ricorso numero di registro generale del 2015, proposto da:

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 2724 del 2015, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. Sezione Staccata di Reggio Calabria ORDINANZA

contro nei confronti di e con l'intervento di

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Prima) ORDINANZA

N /2016 REG.PROV.CAU. N /2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Autore: Matranga Alfredo In: Magistratura amministrativa

Giovanni Mosa, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela Mazzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) SENTENZA

contro nei confronti di per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 190 del 2017, proposto da:

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2397 del 2013, proposto da:

N /2016 REG.RIC. file:///volumes/serverdati/datiserver/st_docs/cp007/c... log. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

ISSN Pubblicato dal 12/01/2016

sul ricorso numero di registro generale del 2018, proposto da

sul ricorso numero di registro generale 9410 del 2013, proposto da:

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 910 del 2013, proposto da:

Transcript:

N. / REG.PROV.CAU. ha pronunciato la presente R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 2726 del 2017, proposto da: I.N.F.A.O.P. Istituto Nazionale per la Formazione L'Addestramento e L'Orientamento Professionale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Albergoni, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Sammartino 55; contro Regione Siciliana - Assessorato Istruzione e Formazione Professionale -, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria, con uffici siti in Palermo, via Alcide De Gasperi. 81; nei confronti Associazione Eris, Endo-Fap - Ente Don Orione Formazione Aggiornamento Professionale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Sebastiano Papandrea, Nicola Giudice, con domicilio eletto presso lo studio Nicola Giudice in Palermo, via M. D'Azeglio n. 27/C;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del D.D.G. n. 5878 del 27 luglio 2017 avente ad oggetto: Decreto di autorizzazione primi e secondi anni dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale Sistema Duale a.s.f. 2017/2018, emesso dal Dirigente Generale dell'assessorato dell'istruzione e della formazione professionale - Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale, pubblicato sul sito web del Dipartimento Regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale; - della circolare n. 22 del 16.6.2017 emessa dal Dirigente Generale dell'assessorato dell'istruzione e della formazione professionale - Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale, pubblicato sul sito web del Dipartimento Regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale; - della circolare n. 23 del 22.6.2017 avente ad oggetto la precisazione delle precedenti circolari, e del comunicato prot. 47002 del 26.6.2017 con il quale è stato ritenuto necessario consentire agli enti interessati l'inoltro degli elenchi fino alla nuova scadenza, stabilita per il giorno 27.6.2017 ; - del D.D.G. n. 5944 del 01/08/2017, avente ad oggetto l'approvazione del Piano Regionale dell'offerta Formativa per l'anno scolastico 2017/2018 dei percorsi di lefp finalizzati al conseguimento dei titoli di qualifica professionale e di diploma professionale di tecnico, emesso dal Dirigente Generale dell'assessorato dell'istruzione e della formazione professionale - Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale, non pubblicato e richiamato dal successivo provvedimento impugnato; - del D.D.G. n. 7167 del 3 ottobre 2017 avente ad oggetto: Integrazione al Piano Regionale dell'offerta Formativa per l'anno scolastico 2017/2018 dei percorsi di IeFP finalizzati al conseguimento dei titoli di qualifica professionale e di diploma professionale di tecnico approvato con D.D.G. n. 5944 del 01/08/2017, emesso dal Dirigente Generale dell'assessorato dell'istruzione e della formazione professionale

- Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale, pubblicato sul sito web del Dipartimento Regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, comunque connesso e ad oggi non noto. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Sicilia - Assessorato Istruzione e Formazione Professionale - e di Associazione Eris e di Endo-Fap - Ente Don Orione Formazione Aggiornamento Professionale; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Viste le ordinanza istruttorie n. 2858/2017 e n. 240/2018; Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2018 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; CONSIDERATO che a seguito della reiterazione dell ordine istruttorio l Amministrazione, in data 03 aprile 2018, ha versato in atti, tra gli altri documenti, la nota prot. 10563 del 12 febbraio 2018, sottoscritta dal dirigente generale dell Assessorato resistente; RITENUTO che con memoria dell 08 maggio 2018 parte ricorrente, nel prendere atto di quanto relazionato dall Amministrazione in ordine alla avvenuta pubblicazione del DDG 5944/2017 entro i termini di legge così come modificati dalla L.r. n. 9/2015, rinunciando alla relativo capo di censura di cui al punto 2.1 per la parte avente ad oggetto la supposta nullità conseguente alla carenza di pubblicazione del provvedimento impugnato sul sito internet della Regione Siciliana; CONSIDERATO che con la stessa memoria parte ricorrente ha, per la restante

parte, insistito sui motivi di doglianze e sulle esigenze cautelari connesse alla propria esclusione dall elenco degli enti accreditati successiva all approvazione della graduatoria dei progetti approvati ; CONSIDERATO che la predetta esclusione risulterebbe essere conseguenza di quanto previsto dalla Delibera di Giunta n. 307 del 26 luglio 2017, ancorché non menzionata nel contesto dei provvedimenti impugnati; RITENUTO che la predetta delibera, tuttavia, avente ad oggetto le linee guida per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale modifica deliberazione di Giunta Regionale n. 212 del 10 luglio 2014, è già stata sospesa da questo T.A.R. per la Sicilia, giusta ordinanza n.1341/2017 del 10/11/2017, come per altro già rimarcato dal Collegio con la precedente ordinanza istruttoria n. 240/2018 con la quale si esortava l Amministrazione a relazionare anche sulle eventuali ulteriori determinazioni che possono incidere sulla presente controversia in considerazione dell avvenuta sospensione del predetto provvedimento presupposto: e sul punto la citata nota di riscontro prot. 10563 del 12 febbraio 2018 sopra richiamata non risulta esaustiva; CONSIDERATO che nelle more l Amministrazione ha adottato la Delibera di Giunta 5 aprile 2018 n. 157, apportando modifiche alla precedente e più volte citata Delibera di Giunta n. 307 del 26 luglio 2017, abrogando, in tesi di parte ricorrente, l ulteriore requisito del completamento del triennio formativo di cui all accordo del 2007 ; RITENUTO che alcuni motivi di censura dedotti, al netto di quelli rinunciati, appaiono allo stato sono supportati da sufficiente fumus boni iuris, tale da indurre ad una ragionevole previsione sull'esito favorevole del ricorso e che al danno prospettato dalla parte ricorrente è possibile ovviare onerando l Amministrazione a riesaminare la posizione di parte ricorrente alla stregua della sospensione degli effetti della Delibera di Giunta n. 307 del 26/07/2017, anche con riferimento alle possibili refluenze delle sopravvenute modifiche apportate con la più recente

Delibera di Giunta n. 157/2018; Ritenuto che le spese della presente fase cautelare possono essere compensate tra le parti; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), accoglie la domanda cautelare proposta con il ricorso in epigrafe indicati e, per quanto di ragione, sospende l efficacia degli atti impugnati ai fini del riesame da parte dell Amministrazione secondo quanto in motivazione riportato. Fissa per la trattazione nel merito la prima pubblica udienza del mese di Maggio 2019. Spese compensate. La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati: Calogero Ferlisi, Presidente Aurora Lento, Consigliere Roberto Valenti, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE Roberto Valenti IL PRESIDENTE Calogero Ferlisi IL SEGRETARIO