N. / REG.PROV.CAU. ha pronunciato la presente R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 2726 del 2017, proposto da: I.N.F.A.O.P. Istituto Nazionale per la Formazione L'Addestramento e L'Orientamento Professionale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Albergoni, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Sammartino 55; contro Regione Siciliana - Assessorato Istruzione e Formazione Professionale -, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria, con uffici siti in Palermo, via Alcide De Gasperi. 81; nei confronti Associazione Eris, Endo-Fap - Ente Don Orione Formazione Aggiornamento Professionale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Sebastiano Papandrea, Nicola Giudice, con domicilio eletto presso lo studio Nicola Giudice in Palermo, via M. D'Azeglio n. 27/C;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del D.D.G. n. 5878 del 27 luglio 2017 avente ad oggetto: Decreto di autorizzazione primi e secondi anni dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale Sistema Duale a.s.f. 2017/2018, emesso dal Dirigente Generale dell'assessorato dell'istruzione e della formazione professionale - Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale, pubblicato sul sito web del Dipartimento Regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale; - della circolare n. 22 del 16.6.2017 emessa dal Dirigente Generale dell'assessorato dell'istruzione e della formazione professionale - Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale, pubblicato sul sito web del Dipartimento Regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale; - della circolare n. 23 del 22.6.2017 avente ad oggetto la precisazione delle precedenti circolari, e del comunicato prot. 47002 del 26.6.2017 con il quale è stato ritenuto necessario consentire agli enti interessati l'inoltro degli elenchi fino alla nuova scadenza, stabilita per il giorno 27.6.2017 ; - del D.D.G. n. 5944 del 01/08/2017, avente ad oggetto l'approvazione del Piano Regionale dell'offerta Formativa per l'anno scolastico 2017/2018 dei percorsi di lefp finalizzati al conseguimento dei titoli di qualifica professionale e di diploma professionale di tecnico, emesso dal Dirigente Generale dell'assessorato dell'istruzione e della formazione professionale - Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale, non pubblicato e richiamato dal successivo provvedimento impugnato; - del D.D.G. n. 7167 del 3 ottobre 2017 avente ad oggetto: Integrazione al Piano Regionale dell'offerta Formativa per l'anno scolastico 2017/2018 dei percorsi di IeFP finalizzati al conseguimento dei titoli di qualifica professionale e di diploma professionale di tecnico approvato con D.D.G. n. 5944 del 01/08/2017, emesso dal Dirigente Generale dell'assessorato dell'istruzione e della formazione professionale
- Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale, pubblicato sul sito web del Dipartimento Regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, comunque connesso e ad oggi non noto. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Sicilia - Assessorato Istruzione e Formazione Professionale - e di Associazione Eris e di Endo-Fap - Ente Don Orione Formazione Aggiornamento Professionale; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Viste le ordinanza istruttorie n. 2858/2017 e n. 240/2018; Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2018 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; CONSIDERATO che a seguito della reiterazione dell ordine istruttorio l Amministrazione, in data 03 aprile 2018, ha versato in atti, tra gli altri documenti, la nota prot. 10563 del 12 febbraio 2018, sottoscritta dal dirigente generale dell Assessorato resistente; RITENUTO che con memoria dell 08 maggio 2018 parte ricorrente, nel prendere atto di quanto relazionato dall Amministrazione in ordine alla avvenuta pubblicazione del DDG 5944/2017 entro i termini di legge così come modificati dalla L.r. n. 9/2015, rinunciando alla relativo capo di censura di cui al punto 2.1 per la parte avente ad oggetto la supposta nullità conseguente alla carenza di pubblicazione del provvedimento impugnato sul sito internet della Regione Siciliana; CONSIDERATO che con la stessa memoria parte ricorrente ha, per la restante
parte, insistito sui motivi di doglianze e sulle esigenze cautelari connesse alla propria esclusione dall elenco degli enti accreditati successiva all approvazione della graduatoria dei progetti approvati ; CONSIDERATO che la predetta esclusione risulterebbe essere conseguenza di quanto previsto dalla Delibera di Giunta n. 307 del 26 luglio 2017, ancorché non menzionata nel contesto dei provvedimenti impugnati; RITENUTO che la predetta delibera, tuttavia, avente ad oggetto le linee guida per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale modifica deliberazione di Giunta Regionale n. 212 del 10 luglio 2014, è già stata sospesa da questo T.A.R. per la Sicilia, giusta ordinanza n.1341/2017 del 10/11/2017, come per altro già rimarcato dal Collegio con la precedente ordinanza istruttoria n. 240/2018 con la quale si esortava l Amministrazione a relazionare anche sulle eventuali ulteriori determinazioni che possono incidere sulla presente controversia in considerazione dell avvenuta sospensione del predetto provvedimento presupposto: e sul punto la citata nota di riscontro prot. 10563 del 12 febbraio 2018 sopra richiamata non risulta esaustiva; CONSIDERATO che nelle more l Amministrazione ha adottato la Delibera di Giunta 5 aprile 2018 n. 157, apportando modifiche alla precedente e più volte citata Delibera di Giunta n. 307 del 26 luglio 2017, abrogando, in tesi di parte ricorrente, l ulteriore requisito del completamento del triennio formativo di cui all accordo del 2007 ; RITENUTO che alcuni motivi di censura dedotti, al netto di quelli rinunciati, appaiono allo stato sono supportati da sufficiente fumus boni iuris, tale da indurre ad una ragionevole previsione sull'esito favorevole del ricorso e che al danno prospettato dalla parte ricorrente è possibile ovviare onerando l Amministrazione a riesaminare la posizione di parte ricorrente alla stregua della sospensione degli effetti della Delibera di Giunta n. 307 del 26/07/2017, anche con riferimento alle possibili refluenze delle sopravvenute modifiche apportate con la più recente
Delibera di Giunta n. 157/2018; Ritenuto che le spese della presente fase cautelare possono essere compensate tra le parti; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), accoglie la domanda cautelare proposta con il ricorso in epigrafe indicati e, per quanto di ragione, sospende l efficacia degli atti impugnati ai fini del riesame da parte dell Amministrazione secondo quanto in motivazione riportato. Fissa per la trattazione nel merito la prima pubblica udienza del mese di Maggio 2019. Spese compensate. La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati: Calogero Ferlisi, Presidente Aurora Lento, Consigliere Roberto Valenti, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE Roberto Valenti IL PRESIDENTE Calogero Ferlisi IL SEGRETARIO