COMUNE DI LOREGGIA PROVINCIA DI PADOVA
Art. 1 Oggetto 1. Le norme del presente regolamento integrano le disposizioni contenute nei Capo I del Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 per l applicazione in questo Comune dell imposta comunale sugli immobili, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza. 2. Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446. 3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. Art. 2 Soggetto passivo 1. Ad integrazione dell art. 3 del D. L.vo 30.12.1992, n. 504, e successive modificazioni, per gli alloggi a riscatto con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l imposta è dovuta dall assegnatario dalla data di assegnazione. Art.3 Terreni considerati non fabbricabili utilizzati per attività agro-silvo-pastorali 1. Al fine dell applicazione delle disposizioni contenute nel secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, sono considerati non fabbricabili i terreni i quali, ancorché utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle effettive possibilità di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell indennità di espropriazione per pubblica utilità, sono posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, mediante l esercizio 2
di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all allevamento di animali. 2. A decorrere dal 1 Gennaio 1998, ai fini del precedente comma, la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve risultare dalla iscrizione negli appositi elenchi previsti dall art. 11 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9, con assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. 3. In ogni caso, la forza lavorativa dei soggetti di cui al comma 2 addetti alla coltivazione del fondo deve essere pari ad almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione, e il reddito ricavato deve essere superiore al 50% del complessivo reddito imponibile IRPEF, al netto di quello di pensione, dichiarato per l anno precedente. 4. L agevolazione suddetta deve essere richiesta entro e non oltre il termine ultimo per il pagamento della seconda rata a saldo dell ICI dell anno di competenza dal soggetto passivo di imposta, con valore di autocertificazione per quanto dichiarato, su apposito modello predisposto dal Comune. Art. 4 Immobili dello Stato e degli enti pubblici 1. A parziale modifica della norma primaria contenuta nell art.7, comma 1, lett. a) dei D. Lgs. 504/92, l esenzione ivi prevista si applica in questo Comune agli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende e unità sanitarie locali anche se non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali purché lo siano in modo prevalente. 3
Art. 5 Immobili degli enti non commerciali 1. L esenzione dall imposta prevista dall art. 7 comma 1 lett. i) del D. Lgs. 504/92 si applica integralmente e senza necessità del possesso, agli immobili, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all art. 16, lett. a) della legge 20.5.1985 n. 222, utilizzati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all art. 10 del decreto legislativo 4.12.1997 n. 460 (ONLUS) e che abbiano dato al Ministero delle Finanze la comunicazione richiesta dall art. 11 dello stesso decreto 460. Art. 6 Abitazione principale 1. Si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente, in conformità alle risultanze anagrafiche. 2. Sono equiparate alle abitazioni principali: a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari; b) alloggio regolarmente assegnato da istituto autonomo per le case popolari; c) abitazione posseduta da cittadino italiano residente all estero, a condizione che la stessa non risulti locata; d) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non 4
risulti locata. 3. Le agevolazioni relative alla detrazione sull abitazione principale o comunque ad essa collegate devono essere richieste entro e non oltre il termine ultimo per il pagamento della seconda rata a saldo dell ICI dell anno di competenza dal soggetto passivo di imposta, con valore di autocertificazione per quanto dichiarato (la sussistenza delle condizioni), su apposito modello predisposto dal Comune. Art. 7 Pertinenze dell abitazione principale 1. Agli effetti dell applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte a catasto. L assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. 2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l abitazione principale. 3. Resta fermo che l abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall imposta dovuta per le pertinenze la parte dell importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell abitazione principale. 5
Art.8 Caratteristiche di fatiscenza dei fabbricati 1. Si considerano inagibili o inabitabili i fabbricati che per la loro condizione strutturale versano in una situazione di particolare degrado fisico e fatiscenza, preesistente o sopravvenuta (fabbricato diroccato, pericolante) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari, anche con diversa destinazione d uso, ove risulti inagibile o inabitabile l intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest ultimo caso le riduzioni d imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all intero edificio. 2. L inagibilità o inabitabilità può essere accertata: a) mediante perizia tecnica da parte dell ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario; b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della L. 04.01.1968, n.15. 3. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente, mediante l Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all uopo incaricati. 4. L agevolazione suddetta deve essere richiesta entro e non oltre il termine ultimo per il pagamento della seconda rata a saldo dell ICI dell anno di competenza dal soggetto passivo di imposta, su apposito modello predisposto dal Comune. Art. 9 Abitazioni concesse a parenti in uso gratuito 1. Ai fini dell applicazione dell aliquota di imposta ridotta e della detrazione di cui all art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30.12.1992 n. 504, sono considerate abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta 6
o collaterale, che la occupano quale loro abitazione principale. 2. La disposizione di cui al precedente comma opera in linea retta a prescindere dal grado di parentela, mentre in linea collaterale è limitata all ipotesi di parentela entro il quarto grado. 3. L agevolazione suddetta deve essere richiesta entro e non oltre il termine ultimo per il pagamento della seconda rata a saldo dell ICI dell anno di competenza dal soggetto passivo di imposta, con valore di autocertificazione per quanto dichiarato, su apposito modulo predisposto dal Comune. Ar. 9 BIS Modalità di presentazione dell autocertificazione 1. 1L autocertificazione per la richiesta delle agevolazioni di cui agli articoli precedenti, deve essere presentata ogni anno, entro e non oltre il termine ultimo per il pagamento della seconda rata a saldo dell ICI dell anno di competenza dal soggetto passivo di imposta. Art. 10 Valore aree fabbricabili 1. Al fine di ridurre l insorgenza di contenzioso con i contribuenti la Giunta Comunale, può indicare con specifico provvedimento, periodicamente e per zone omogenee, i valori venali minimi in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune, sulla scorta di una relazione di stima redatta dall ufficio tecnico. 2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal c. 5, art. 6, del D. L.vo 504/1992, non saranno 7
sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo risulti superiore o uguale ai valori fissati dalla Giunta Comunale con il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo. Art.11 Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree 1. Ai sensi dell art. 59, comma 1, lett. f), del D. L.vo n. 446/1997 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili. 2. In particolare, l inedificabilità delle aree deve conseguire da vincoli istituiti da questo Comune oppure direttamente ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l imposta. Art. 12 Versamenti dei contitolari 1. Ai fini degli obblighi di versamento previsti nel decreto legislativo 30.12.1992 n. 504, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri soggetti obbligati, purchè l I.C.I. relativa all immobile in questione sia stata totalmente assolta per l anno di riferimento. Art. 13 Versamenti Differimento dei termini Rateizzazione dell imposta 1. In conformità all art. 10 del regolamento generale delle entrate, il tributo 8
può essere versato mediante: a) versamento diretto alla Tesoreria Comunale; b) versamento nel conto corrente postale intestato al Comune 1Cl Servizio Tesoreria; c) disposizioni, giroconti, bonifici, trasferimento elettronico mediante POS o similari, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della Tesoreria; d) assegno circolare, non trasferibile, intestato al Comune, da consegnare all economo o al Tesoriere, che ne rilasciano quietanza. 2. I versamenti relativi a liquidazioni o accertamenti che saranno introitati dal Concessionario attuale (Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.a.) per tutto l anno 2000 saranno considerati validi ad ogni effetto. Analoga validità viene attribuita anche ai versamenti dell ICI relativa al 2000, che verranno erroneamente effettuati presso l attuale concessionario (Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.a.). 3.Ai sensi dell art. 59, 1^ comma, lett. o), del D.Lgs. 446/97 il Sindaco, nel caso si verifichino le condizioni sottoriportate, può stabilire con proprio provvedimento motivato: a) il differimento e la rateizzazione del pagamento dell ICI in scadenza nel caso di calamità naturali di grave entità; b) il differimento e la rateizzazione dell imposta in scadenza (max 4 rate) entro il termine massimo di un anno nel caso di gravi e 9
comprovate situazioni di disagio economico attestate dal servizio sociale a seguito di richiesta da parte del contribuente. 4. I versamenti non devono essere eseguiti quando l importo dell imposta risulta inferiore a 10,33. 5. L imposta dovuta per l intero anno dovrà essere versata in due rate, la prima, pari al 50%, entro il 16 giugno, la seconda, a saldo entro il 16 Dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Non si applicano sanzioni al contribuente che, pur avendo versato nell anno l imposta dovuta, ha effettuato un versamento in sede di acconto, inferiore del 5% del dovuto. Art. 14 Irrogazione della sanzione L irrogazione delle sanzioni previste dall art. 14 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, nel testo novellato dall art. 14 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 473, è fatta con atto motivato contestuale all avviso di accertamento o di rettifica - giusta la procedura di cui all art. 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 -, con particolare richiamo a quanto previsto nel comma 4 del ricordato art. 14 circa i vantaggi per l adesione del contribuente. 10
Art.15 Attività di controllo 1.La Giunta Comunale con provvedimento formale, fissa gli indirizzi e le azioni di controllo stabilendo le modalità di effettuazione degli stessi, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori di evasione per le diverse tipologie di immobili. Art. 16 Potenziamento dell ufficio tributi 1. In relazione a quanto consentito dall art. 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 ed alla lett. p) del comma 1 dell art. 59 del D. Lgs. 15 dicembre 1996 n. 446, una percentuale del gettito è destinata al potenziamento dell ufficio tributario e all attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto. All uopo la Giunta comunale, ogni anno, determina in sede di approvazione del PEG una somma quantificata in misura percentuale sul gettito dell ICI che si prevede di riscuotere nell esercizio e la destina con la stessa delibera di Giunta, in parte al finanziamento di acquisti di attrezzature e dotazioni, anche informatiche per l Ufficio Tributi e, per il resto, all attribuzione di compensi incentivanti al personale dell ufficio tributario. Art. 17 Vigenza Le norme di questo regolamento entrano in vigore il 10 gennaio 1999. Art. 18 Formalità Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, il regolamento: è ripubblicato per 15 giorni all albo pretorio; 11
è inviato, con la delibera, al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività mediante raccomandata A.R. ai fini dell art. 52, secondo comma, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, insieme alla richiesta di pubblicazione dell avviso nella Gazzetta Ufficiale utilizzando le formule indicate nella circolare n. 101/E in data 17 aprile 1998 del Ministero delle Finanze. @@@@@ 12