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COMUNE DI SELARGIUS Provincia di Cagliari REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INTERPELLO

INDICE ART. 1 Fonti, oggetto, definizioni PAG. 3 ART. 2 Presentazione dell istanza PAG. 3 ART. 3 Procedura PAG. 4 ART. 4 Adempimenti degli uffici PAG. 4 ART. 5 Effetti PAG. 5 ART. 6 Decorrenza PAG. 5

ART. 1 Fonti, oggetto, definizioni 1. Il presente regolamento adottato in attuazione degli articoli 1 ed 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, e del D.lgs 24 settembre 2015, n. 156, recante Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, disciplina il diritto d interpello del contribuente in materia di tributi comunali. 2. Ai fini della presente disciplina valgono le seguenti definizioni: a) per interpello si intende l istituto attraverso il quale si esplica nei confronti del contribuente l attività interpretativa dell Amministrazione diretta a risolvere il corretto trattamento tributario della fattispecie di volta in volta prospettata; b) per istanza di interpello si considera la richiesta di chiarimento rivolta all Amministrazione, alla presenza di obiettive condizioni d incertezza per l applicazione della normativa in materia di tributi locali disciplinati nei rispettivi regolamenti; c) per obiettive condizioni d incertezza si intende la difficoltà interpretativa connessa all applicazione di una disposizione regolamentare in materia di tributi locali ad un caso concreto e personale; d) per Amministrazione si intende il Comune di Selargius, identificato negli uffici che gestiscono la riscossione dei tributi. 3. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano esclusivamente alle istanze concernenti i tributi per i quali il comune di Selargius è ente impositore. Qualora l amministrazione riceva un istanza di interpello non di sua competenza, la stessa provvede d Ufficio a trasmetterla immediatamente all Ente competente, dandone nel contempo comunicazione al contribuente istante. ART. 2 Presentazione dell istanza 1. Il contribuente, qualora ricorrano obiettive condizioni d incertezza sull interpretazione di una disposizione normativa tributaria e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può presentare all Amministrazione istanza d interpello riguardante l applicazione della disposizione stessa a casi concreti e personali. 2. L istanza di interpello non può essere proposta con riferimento ad accertamenti tecnici, riservandosi esclusivamente ai casi di obiettiva difficoltà o incertezza applicativa della norma tributaria. 3. Il contribuente dovrà presentare l istanza di cui al comma 1 prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce la stessa istanza, indipendentemente dai termini concessi all Amministrazione per rispondere all istanza.

4. L istanza di interpello può essere presentata, altresì, anche da soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente. 5. Le obiettive condizioni d incertezza non ricorrono nel caso di ignoranza o di errore sulla norma compiuto dal contribuente, o qualora l Amministrazione abbia fornito la soluzione interpretativa di casi analoghi a quello prospettato nell istanza di interpello mediante delibera, determinazione, circolare, nota, risposte o altro provvedimento portato a conoscenza del contribuente attraverso la pubblicazione nell albo pretorio comunale o sul sito internet istituzionale. L ufficio comunica al contribuente l inammissibilità dell istanza con l indicazione della circolare, risposta, istruzione o nota contenente la soluzione interpretativa richiesta. ART. 3 Procedura 1. Il procedimento di interpello si attiva con la richiesta scritta da parte del contribuente da formulare in carta libera; l istanza di interpello contiene, a pena di inammissibilità: a) i dati identificativi del contribuente e del suo legale rappresentante; b) la dettagliata e precisa descrizione del caso concreto e personale riguardo al quale sussistono concrete condizioni d incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva, con l indicazione della soluzione prospettata dal contribuente; c) l indicazione del domicilio del contribuente o del domiciliatario, presso cui il contribuente intende ricevere ogni comunicazione, nonché i recapiti telematici per una rapida comunicazione da parte dell Amministrazione; d) la sottoscrizione del richiedente o del suo rappresentante legale. 2. All istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell Amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, rilevante ai fini dell individuazione e della qualificazione del caso prospettato, salva la facoltà di acquisire, ove necessario, l originale non posseduto dei documenti. 3. La mancata sottoscrizione è sanata se il contribuente provvede alla regolarizzazione dell istanza entro tre giorni lavorativi dal ricevimento dell invito da parte dell Ufficio. 4. L istanza di interpello è presentata mediante consegna a mano all Ufficio protocollo del Comune di Selargius, o spedita a mezzo del servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata.

ART. 4 Adempimenti degli uffici 1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante PEC entro 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell istanza di interpello da parte del Comune. 2. Qualora l istanza di interpello venga presentata ad ufficio comunale diverso da quello competente ai sensi dell art. 1, questo provvede a trasmetterla tempestivamente all ufficio competente, dandone nel contempo notizia al contribuente istante. In tal caso il termine di cui al comma 1 inizia a decorrere dalla data di ricezione dell istanza da parte dell ufficio competente. 3. L Amministrazione può fornire una risposta collettiva mediante delibera, determinazione, circolare o nota, da pubblicare nell albo pretorio comunale e sul sito internet istituzionale, nel caso siano formulate più istanze d interpello concernenti la stessa questione o questioni analoghe tra loro. 4. L Amministrazione può richiedere, una sola volta, al contribuente l integrazione dell istanza quando non è possibile fornire risposta sulla base della documentazione prodotta poiché non idonea a consentire l esatto inquadramento del quesito. In questo caso il Comune risponde entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge. 5. L Amministrazione comunale deve comunque portare a conoscenza del contribuente, nelle forme di cui al comma 2, l avvenuta pubblicazione e gli estremi della delibera, determinazione, circolare o nota contenente la soluzione interpretativa alla questione prospettata nell istanza di interpello. ART. 5 Effetti 1. La presentazione dell istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione. Qualora il Comune abbia già avviato attività di controllo alla data di presentazione dell istanza di interpello, la stessa è inammissibile. 2. La risposta dell amministrazione ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente che ha trasmesso l istanza d interpello, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell istanza. L efficacia della risposta, salvo rettifica della soluzione interpretativa, si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili al particolare caso oggetto d interpello.

3. Qualora la risposta dell Amministrazione, su istanze ammissibili, non pervenga al contribuente entro il termine di cui all art. 4, s intende che la stessa Amministrazione concordi con l interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. 4. Limitatamente alle questioni oggetto di interpello, sono nulli gli atti amministrativi ed i provvedimenti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità della risposta fornita, ovvero, dell interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso. 5. Nei casi in cui: a) la risposta dell Amministrazione, sebbene formulata nel termine, giunga a conoscenza dell istante oltre il termine di cui all art. 4 e la decisione presa sia difforme dall interpretazione indicata dal contribuente; b) l ufficio rettifichi una risposta fornita in precedenza; c) l Amministrazione risponda oltre il termine di cui all art. 4; è legittimo il recupero delle imposte eventualmente dovute e dei relativi interessi, senza l irrogazione delle sanzioni, o il rimborso delle eventuali somme versate in eccedenza, comprensive dei relativi interessi, per le potenziali violazioni commesse prima della conoscenza della risposta ed oltre la scadenza del termine medesimo. 6. In caso di non corrispondenza al vero di elementi e circostanze indicati nell atto di interpello e rilevanti ai fini della pronuncia, la risposta è priva di efficacia. ART. 6 Decorrenza 1. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni di legge che regolano la materia; 2. Le norme del presente regolamento in difformità o in contrasto con disposizioni legislative, anche sopravvenute, si intendono sostituite da queste ultime.