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C O M U N E D I M A R I A N O P O L I Provincia di Caltanissetta COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N 30 del Registro Data 30/08/2016 OGGETTO: Adeguamento degli oneri di urbanizzazione ai fini del rilascio delle concessioni edilizie, per l anno 2016 e presa d atto dell adeguamento del costo di costruzione per l anno 2016. L anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di Agosto alle ore 19,30, nel Comune di Marianopoli, e nella nuova Sala Consiliare di Corso Umberto I, in seguito a determinazione del Presidente, il Consiglio Comunale, convocato dallo stesso, ai sensi dell art. 19 della L.R. n. 7/92, si è riunito in sessione ordinaria di prosecuzione ed in seduta pubblica. Ad inizio di seduta ed a seguito di appello nominale risulta: CONSIGLIERE Presente CONSIGLIERE Presente ACQUISTI Guido Giuseppe SI SCHIFANO Calogero SI BELLAVIA Gaetano SI GENCO Simone SI NOTO Salvatore NO NOTO Grazia SI VULLO Maria Antonietta NO CANNELLA Giuseppe SI VENA Giuseppe NO IMMORDINO Orazio Fabio NO VULLO Rosario SI DI VENUTA Giuseppina NO Si dà atto che al momento della trattazione del presente argomento è accertata la presenza in aula dei seguenti Consiglieri Comunali: Tutti quelli avanti generalizzati. TOTALE: Presenti N. 7 Assenti N. 5 Assume la Presidenza il Sig. Guido Giuseppe Acquisti Presidente del Consiglio che, con la partecipazione del Segretario del Comune Dott.ssa Irene Borzellieri, dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull oggetto iscritto all ordine del giorno. Vengono nominati scrutatori dell odierna seduta i Sigg. Cannella Giuseppe, Vullo Rosario e Genco Simone

Oggetto: Adeguamento degli oneri di urbanizzazione ai fini del rilascio delle concessioni edilizie, per l anno 2016 e presa d atto dell adeguamento del costo di costruzione per l anno 2016.- Il Responsabile del Settore Tecnico Premesso: - che l art. 7 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, nel modificare l art. 6 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, ha stabilito quanto segue; 1) il costo di costruzione è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l edilizia agevolata e non più dal Ministero dei Lavori Pubblici; 2) nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed automaticamente, in ragione dell intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT); - che l art. 17, comma 12, della L.R. n. 4/2003 ha sostituito l art. 24 della L.R. n. 25/1997, disponendo quanto segue: "1. L'adeguamento degli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e del costo di costruzione di cui all'art. 6 della medesima legge sostituito dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è determinato dai comuni entro il 30 ottobre di ogni anno. 2. I comuni sono tenuti ad applicare gli oneri di concessione aggiornati dal 1 gennaio dell'anno successivo. Nelle more della determinazione dell'adeguamento degli oneri di cui al presente articolo, le concessioni edilizie sono rilasciate con salvezza del conguaglio degli oneri stessi". - che con Decreto 20 giugno 1990 - Determinazione del costo di costruzione dei nuovi edifici ai fini della determinazione del contributo di concessione edilizia. (GU Serie Generale n.149 del 28-6-1990) è stato determinato Con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto il costo di costruzione dei nuovi edifici, riferito al metro quadrato di superficie, è fissato in L. 250.000 per tutto il territorio nazionale. Le modalità di determinazione sono quelle stabilite agli articoli dal 2 all'11 del decreto ministeriale 10 maggio 1977, n. 801 : - che, da questa data in poi, in assenza di determinazioni regionali si è ritenuto opportuno operare gli aggiornamenti sulla base delle variazioni percentuali stabiliti dall ISTAT; - che l ultimo provvedimento, in ordine di tempo, emesso da questo Ufficio per l anno 2016 è la Determina del Responsabile del Settore n. 05 del 13/01/2016, con la quale è stato determinato il costo di costruzione in./mq. 252,78 tenendo conto delle seguenti motivazioni: - che il costo di costruzione è stato adeguato annualmente in ragione dell intervenuta variazione dei costi di costruzione di fabbricati residenziali, accertata dall Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT); - che il costo di costruzione applicato nell anno 2015 è stato di /mq. 251,70 adeguato con determinazione dirigenziale n. 163 del 24/04/2015; - che la variazione percentuale per l anno 2016, riferita all anno 2015, risulta pari a 0,43% rispetto all anno precedente, così come rilevato dalla tabella 1 emanata dall ISTAT (Indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale base 2010=100); - che gli oneri di urbanizzazione per l anno 2015 sono stati aggiornati con Determina del Responsabile n. 163 del 24/04/2015, riportando i seguenti importi: a) Zona A e B - /mc. 2,71 - b) Zona C /mc. 5,46 - c) Zona E /mc. 1,60; Considerato: - che in data 28/05/2008 con D.D.G. n. 470 è stato approvato il PRG, le P.E. ed il R.E.C. di questo Comune, il quale ha introdotto in questo territorio due nuove zone destinate ad attività produttive ed in particolare: Zone D1 - Aree per attività commerciali e artigianali non nocive; Zone D2 - Aree per la piccola industria e l'artigianato; - che, in ottemperanza dalla ex Legge n. 10/77 (oggi DPR n. 380/2001), bisogna determinare il costo di costruzione per insediamenti residenziali (art. 6) e per concessioni relative ad opere o impianti non destinati alla residenza (art. 10) il quale, in particolare, prevede al c. 2 che La concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi del precedente articolo 5, nonché una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del consiglio comunale ; Vista la circolare dell Assessorato del Territorio e dell Ambiente del 30/12/2015, n. 6/DRU, pubblicata sulla GURS n. 3 del 15/01/2016, adeguamento oneri di urbanizzazione - richiamo ai comuni sui contenuti delle norme, circolari e decreti che hanno regolamentato l'argomento ed in ultimo la circolare n. 4/2003 prot. n. 65088 del 28/10/2003 chiarendo, tra l altro, che è competenza del Consiglio Comunale, con propria delibera, fissare l incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in quanto basata su un giudizio caratterizzato dalla discrezionalità. Ritenuto, pertanto, che occorre adeguare gli oneri di urbanizzazione per l anno 2016 e prendere atto dell adeguamento del costo di costruzione per l anno 2016, effettuato con DRS n. 5 del 13/01/2016; Visto il vigente O.A.EE.LL.;

Visto il D. Lgs n 267/2000; Visto il vigente Statuto comunale; propone di deliberare 1) Prendere atto dell adeguamento del costo di costruzione per l anno 2016, determinato in /mq.252,78 con Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 5 del 13/01/2016 e per le motivazioni in premessa riportate. 2) Approvare la relazione tecnica allegata e predisposta dal Settore Tecnico e pertanto procedere all adeguamento degli oneri di urbanizzazione per l anno 2016. 3) Dichiarare, al fine di provvedere ai successivi adempimenti, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell art. 12 della L.R. n. 44/91. Il Responsabile del Settore Tecnico Arch. Francesco Montagna

COMUNE DI MARIANOPOLI Provincia di Caltanissetta ------ SETTORE TECNICO SETTORE TECNICO ----------------------------------------- SERVIZIO URBANISTICA Relazione tecnica per l adeguamento del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione, ai fini del rilascio delle concessioni edilizie, per l anno 2016 1

La presente relazione è relativa all adeguamento del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione per l anno 2016, ai fini del rilascio delle concessioni edilizia per la realizzazione di costruzioni e la trasformazione del territorio. La stessa si rende necessaria a seguito dell approvazione del nuovo strumento urbanistico vigente in questo Comune (PRG). In ogni caso prima di passare all esame specifico di cui alla presente relazione, occorre richiamare i propri provvedimenti emanati nel tempo a tal uopo e le normative, sia regionali che nazionali, che si sono susseguiti in merito. Per ragione di opportunità, la presente relazione viene divisa in due sezioni, di cui la prima dedicata all adeguamento del costo di costruzione e la seconda dedicata all adeguamento degli oneri di urbanizzazioni. I Sezione Costo di costruzione Premesso: - che l art. 7 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, nel modificare l art. 6 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, ha stabilito quanto segue; 1) il costo di costruzione è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l edilizia agevolata e non più dal Ministero dei Lavori Pubblici; 2) nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed automaticamente, in ragione dell intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT); - che l art. 17, comma 12, della L.R. n. 4/2003 ha sostituito l art. 24 della L.R. n. 25/1997, disponendo quanto segue: "1. L'adeguamento degli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e del costo di costruzione di cui all'art. 6 della medesima legge sostituito dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è determinato dai comuni entro il 30 ottobre di ogni anno. 2. I comuni sono tenuti ad applicare gli oneri di concessione aggiornati dal 1 gennaio dell'anno successivo. Nelle more della determinazione dell'adeguamento degli oneri di cui al presente articolo, le concessioni edilizie sono rilasciate con salvezza del conguaglio degli oneri stessi". - che con DECRETO 20 giugno 1990 - Determinazione del costo di costruzione dei nuovi edifici ai fini della determinazione del contributo di concessione edilizia. (GU Serie Generale n.149 del 28-6-1990) è stato determinato Con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto il costo di costruzione dei nuovi edifici, riferito al metro quadrato di superficie, è fissato in L. 250.000 per tutto il territorio nazionale. Le modalità di determinazione sono quelle stabilite agli articoli dal 2 all'11 del decreto ministeriale 10 maggio 1977, n. 801 : - che, da questa data in poi, in assenza di determinazioni regionali si è ritenuto opportuno operare gli aggiornamenti sulla base delle variazioni percentuali stabiliti dall ISTAT; - che l ultimo provvedimento, in ordine di tempo, emesso da questo Ufficio per l anno 2015 è la Determina del Responsabile del Settore n. 163 del 24/04/2015, con la quale è stato determinato il costo di costruzione in./mq. 251,70; Considerato: - che in data 28/05/2008 con D.D.G. n. 470 è stato approvato il PRG, le P.E. ed il R.E.C. di questo Comune, il quale ha introdotto in questo territorio due nuove zone destinate ad attività produttive ed in particolare: Zone D1 - Aree per attività commerciali e artigianali non nocive; Zone D2 - Aree per la piccola industria e l'artigianato; - che, in ottemperanza dalla ex Legge n. 10/77 (oggi DPR n. 380/2001), bisogna determinare il costo di costruzione per insediamenti residenziali (art. 6) e per concessioni relative ad opere o impianti non destinati alla residenza (art. 10) il quale, in particolare, prevede al c. 2 che La concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi del precedente articolo 5, nonché una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del consiglio comunale ; Ritenuto, pertanto, che occorre adeguare il costo di costruzione sulla base di tutto quanto sopra detto, si riportano di seguito i criteri stabiliti da questo Ufficio, ed in particolare: 2

1) Per gli interventi residenziali Si tiene conto che la variazione percentuale per l anno 2016 risulta pari a + 0,43 % rispetto all anno precedente, così come rilevato dalla tabella 1 emanata dall ISTAT (Indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale base 2010=100) e pertanto, in applicazione dell art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dall art. 7 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (oggi DPR n. 380/2001) e fino a quando la regione non avrà diversamente disposto, il costo di costruzione, per l anno 2016 viene determinato nel seguente modo: /mq. 251,70 x 0,043 % = /mq. 252,78 2) Per le attività non residenziali nelle zone D Il calcolo dell incidenza del costo di costruzione deve essere effettuato sulla base del computo metrico estimativo delle opere, con l utilizzo dei prezzi unitari del prezzario regionale delle opere pubbliche in Sicilia in vigore al momento del rilascio delle concessioni edilizia, senza ulteriore decurtazione. In applicazione a quanto disposto dall ex art. 10 della L. n. 10/77 (oggi DPR n. 380/2001), che prevede per il rilascio della concessione edificatoria la corresponsione di un contributo pari ad una quota non superiore al 10% del costo di costruzione (documentato con un computo metrico estimativo dell intervento) da stabilirsi ai diversi tipi di attività. Pertanto si possono stabilire le aliquote in relazione alle singole attività, come nel seguente prospetto: Sottozona D1. Aree per attività commerciali e artigianali non nocive (art. 27 delle N.A.) a) edifici ed impianti per attività produttive di qualsiasi genere purché non nocive ed inquinanti, ai sensi del D.M. 23/12/1976 e successive integrazioni; b) laboratori, magazzini, depositi, rimesse, uffici e sale mostre connessi all'attività di produzione; c) insediamenti commerciali di medie strutture di vendite al dettaglio; d) officine di riparazione autoveicoli. Aliquota 10% Sottozona D2. Aree per la piccola industria e l'artigianato (art. 28 delle N.A.) a) edifici ed impianti per attività produttive di qualsiasi genere; b) depositi e magazzini di merce all'ingrosso; c) laboratori, magazzini, depositi, rimesse, uffici e sale mostre connessi all'attività di produzione; d) insediamenti commerciali di medie e grandi strutture di vendite al dettaglio; e) officine di riparazione autoveicoli. Aliquota 10% 3

II Sezione Oneri di urbanizzazione Premesso: - che si intendono qui richiamate le norme citate nella premessa di cui alla prima sezione, in quanto trattasi dello stesso argomento; - che sono state approvate le tabelle parametriche per questo comune, ai sensi della L. n. 10/77, con delibera di Consiglio Comunale n. 83 del 24/07/1977, determinando i valori per le zone A B C E nonché le zone direzionali e commerciali uguali a quelli della zona C ; - che negli anni successivi, gli oneri sono stati adeguati in funzione degli aggiornamenti emanati con decreto da parte dell Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente; - che gli aggiornamenti di cui al punto 1) dell art. 7 della L. n. 537/93, sono stati effettuati dall ARTA Sicilia fino all anno 2003; - che, da questa data in poi, in assenza di determinazioni regionali si è ritenuto opportuno operare gli aggiornamenti sulla base delle variazioni percentuali stabiliti dall ISTAT; - che l ultimo provvedimento, in ordine di tempo, emesso da questo Ufficio per l anno 2015 è la Determina del Responsabile del Settore n. 163 del 24/04/2015, con la quale gli oneri di urbanizzazione sono stati cosi determinati: a) Zona A e B /mc. 2,71 - b) Zona C /mc. 5,46 - c) Zona E /mc. 1,60; Considerato: - che in data 28/05/2008 con D.D.G. n. 470 è stato approvato il PRG, le P.E. ed il R.E.C. di questo Comune, il quale ha introdotto in questo territorio due nuove zone destinate ad attività produttive ed in particolare: Zone D1 - Aree per attività commerciali e artigianali non nocive; Zone D2 - Aree per la piccola industria e l'artigianato; - che l adeguamento viene effettuato sulla base di tabelle parametriche predisposte dalla Regione, ai sensi dell ex art. 5 della L. n. 10/77 (oggi DPR n. 380/2001); Ritenuto, pertanto, che occorre adeguare gli oneri di urbanizzazione sulla base di tutto quanto sopra detto, si riportano di seguito i criteri stabiliti da questo Ufficio, ed in particolare: 1) Per gli interventi residenziali Si tiene conto che la variazione percentuale per l anno 2016 risulta pari a + 0,43 % rispetto all anno precedente, così come rilevato dalla tabella 1 emanata dall ISTAT (Indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale base 2010=100) e pertanto, fino a quando la regione non avrà diversamente disposto, gli oneri di urbanizzazione, per l anno 2016 vengono determinati nel seguente modo: a) Zona A e B /mc. 2,71 x 0,043% =./mc. 2,72 b) Zona C /mc. 5,46 x 0,043% =./mc. 5,48 c) Zona E /mc. 1,60 x 0,043% =./mc. 1,61 2) Per insediamenti artigianali Il calcolo effettuato ai sensi del D.A. 10/03/1980 n. 67 con incidenza per un lotto di mq. 1000 di superficie: a) Costo urbanizzazione secondaria (Tabella 1) Parcheggio mq. 40 x /mq 121,52. 4.860,80 Verde pubblico mq. 40 x /mq 121,52. 4.860,80 Attività collettiva mq. 20 x /mq 121,52. 2.430,40 totale. 12.152,00 b) Costo urbanizzazione primaria (Tabella 2) Rete stradale mq. 250 x /mq. 90,00. 22.500,00 Rete fognante ml. 45 x /ml 402,27. 18.102,15 Rete idrica mq. 45 x /ml 164,26. 7.391,70 Pubblica illuminazione n. 1 x 199,49. 199,49 totale. 48.193,34 4

c) coefficiente di riduzione (Tabella 3) Popolazione sino a 10.000 abitanti caratteristiche geografiche: Collinare Costo Urbanizzazione secondaria. 12.152,00 x 0,70 =. 8.506,40 Costo Urbanizzazione primaria. 48.193,34 x 0,70 =. 33.735,34. 42.241,74 Pertanto, fuori delle aree artigianali (zona D) in conformità al disposto dell art. 41 lettera i della L.R. n. 71/78, sostituito dall art. 13 della L.R. n. 70/81, gli oneri di urbanizzazione vengono determinati nella misura del 15% di quelle determinate e precisamente:. 42.241,74 : 1000 mq. =. 42,24. 42,24 x 15% =. 6,34 per metro quadrato di insediamento. INSEDIAMENTI COMMERCIALI E DIREZIONALI (Tab. Classe 1) Per questi insediamenti, ai sensi del 2 comma dell art. 10 della Legge 10/1977, il contributo comprende: l incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi dell art. 5 della stessa legge; una quota stabilita dal Consiglio Comunale in relazione ai diversi tipi di attività del costo di costruzione non superiore al 10% del costo medesimo. Ai sensi dell art. 41 della L.R. n 71/78 per gli insediamenti commerciali e direzionali le tabelle parametriche si applicano per intero, giusta tab. parametrica di classe 1. Per i centri direzionali e commerciali ricadenti in zona A e B le quantità di cui ai punti 1 e 2 dell allegata tabella parametrica di classe 1 sono ridotti al 50% purché siano previste attrezzature integrative. Riepilogo Di seguito si riepilogano gli aggiornamenti degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione da applicare per l anno 2016 con decorrenza 1 gennaio al rilascio delle concessioni edilizie onerose, salvo quelle a titolo gratuito previste per legge: Costo di costruzione 1 Per gli interventi residenziali /mq. 252,78 2 Per le attività non residenziali nelle zone D1 e D2 (Aliquota da applicare al costo di costruzione documentato con un computo metrico estimativo dell intervento) 10% Oneri di urbanizzazione 1 Per gli interventi residenziali Zona A e B./mc. 2,72 Zona C./mc. 5,48 2 Per le attività artigianali e industriali nelle zone D1 e D2 Zona E./mc. 1,61 Esente (art. 41 L.R. 27/12/1978, n. 71, sostituito dall art. 13 della L.R. 18/04/1981, n. 70) 3 Per insediamenti artigianali fuori delle zone D./mq. 6,34 Il Responsabile del Settore Tecnico Arch. Francesco Montagna 5

Il Presidente procede a dare lettura della proposta di emendamento presentata dai consiglieri Cannella e Noto Grazia e dei relativi pareri. In assenza di interventi il Presidente mette ai voti la proposta di emendamento. - Presenti 7 - Favorevoli 7 Il CONSIGLIO COMUNALE Udita la proposta di emendamento presentata dai Consiglieri Cannella e Noto Grazia; Ritenuta la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto in essa riportate; Visto lo Statuto comunale; Visto l esito della votazione; delibera - Di approvare l emendamento proposto. A questo punto il Presidente del Consiglio mette ai voti la proposta così come emendata. - Presenti 7 - Favorevoli 7 Il CONSIGLIO COMUNALE Udita la proposta di deliberazione così come emendata; Ritenuta la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto in essa riportate; Visto lo Statuto comunale; Visto l esito della votazione; DELIBERA Di approvare la superiore proposta di deliberazione così come emendata facendone proprie le motivazioni ed il dispositivo che qui si intendono integralmente riportati. ---------------- Il Presidente sottopone a votazione l immediata esecutività della deliberazione testé approvata. - Presenti 7 - Favorevoli 7 Il CONSIGLIO COMUNALE Udita la proposta di immediata esecutività della deliberazione sopra approvata; Ritenuta la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto in essa riportate; Visto lo Statuto comunale; Visto l esito della votazione; DELIBERA Di approvare l immediata esecutività della proposta di deliberazione sopra approvata facendone proprie le motivazioni ed il dispositivo che qui si intendono integralmente riportati. -------------------- Ottenuta la parola, il Cons. Cannella esprime la propria soddisfazione per aver diminuito gli oneri di urbanizzazione.

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE F.to C. Schifano F.to G. G. Acquisti F.to I. Borzellieri ============================================================================================== CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all Albo Pretorio ed annotata sul registro al n. del e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell art. 11 della L.R. n. 44/91 e che entro il (10 giorno successivo alla pubblicazione) E /NON E pervenuta richiesta di controllo (Art. 4, c. 3, L.R. 23/97).. Marianopoli, lì Il Messo Comunale IL SEGRETARIO COMUNALE ============================================================================================== ESECUTIVITA Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, vista la L.R. n. 44/91 così come integrata e modificata con la L.R. n. 23/97, DICHIARA che il presente provvedimento è stato dichiarato esecutivo dal Consiglio Comunale il, decimo giorno dalla relativa pubblicazione. Marianopoli, lì IL SEGRETARIO COMUNALE E copia conforme all originale per uso amministrativo interno. Marianopoli, lì IL SEGRETARIO COMUNALE