COMUNE DI CASTELLANA SICULA PROVINCIA DI PALERMO UFFICIO TECNICO - SETTORE URBANISTICA

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1 COMUNE DI CASTELLANA SICULA PROVINCIA DI PALERMO UFFICIO TECNICO - SETTORE URBANISTICA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE DETERMINA N 32 DEL 17/12/2012 OGGETTO: Art. 17, L.R. 16 aprile 2003, n 4 - Adeguamento costo di costruzione anno Il Responsabile del Servizio Urbanistica sottopone al Responsabile del Settore Urbanistica la seguente proposta di determina. Premesso:

2 Che l art. 3 della legge n 10 del 28/01/1977 subordina il rilascio delle concessioni edilizie alla corresponsione di un contributo commisurato all incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione. Che l art. 7 della legge 24/12/1993, n 537 modifica l art. 6 della legge n 10/77 stabilendo: il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle Regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l edilizia agevolata; nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente ed autonomamente in ragione dell intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT). Atteso che entro il 30/10/2012 e comunque fino a tutt oggi la Regione Siciliana non ha provveduto a determinare il costo di costruzione, in assenza di detto provvedimento, spetta al Comune provvedere all adeguamento di detto costo che dovrà valere per l anno Vista la sentenza del Consiglio di Stato n del 16/04/1986 la quale stabilisce che in difetto di esplicite disposizioni normative spetta ai Comuni la competenza ad assumere determinazioni di aggiornamento del contributo relativo agli oneri di concessione. Visto l art. 17, comma 12 della L.R. 16/04/2003, n 4 il quale dispone che l adeguamento degli oneri di urbanizzazione di cui all art. 5 della legge 10/77 e del costo di costruzione di cui all art. 6 della medesima legge, sostituito nei primi quattro commi dall art. 7 della legge 24/12/1993, n 537, è determinato dai Comuni entro il 30 ottobre di ogni anno. Considerato che per quanto stabilito dal citato art. 17 i Comuni sono tenuti ad applicare gli oneri di concessione aggiornati dal 1 gennaio dell anno successivo. Vista la circolare 28/10/2003, n 4, pubblicata nella G.U.R.S. n 53 del 05/12/2003 concernente gli adeguamenti degli oneri di urbanizzazione di cui all art. 17 della L.R. 4/2003. Vista la variazione percentuale ISTAT del + 3,7% relativa al mese di giugno dell anno 2011 presa in considerazione per l adeguamento del costo di costruzione anno 2011, da valere per l anno 2012, il cui importo di 196,24 al mq è stato adottato con determinazione del Responsabile Settore Urbanistica n 32 del 07/12/2011. Vista la variazione percentuale del + 2,2% relativa agli indici ISTAT calcolata da giugno 2011 a giugno 2012 del costo di costruzione di un fabbricato residenziale, resa nota e pubblicata dall Istituto Nazionale di Statistica. Vista la Relazione Tecnica redatta da questo Ufficio che allegata alla presente determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale in cui risulta che il costo di costruzione anno 2012 aggiornato, da applicarsi per l anno 2013, è nella misura di 200,56 al mq e che lo stesso è stato calcolato tenendo conto della variazione percentuale dell indice ISTAT del + 2,2% sopra citata.

3 Ritenuto necessario in ossequio all art. 17, comma 12 della L.R. 16/04/2003, n 4, provvedere all adeguamento del costo di costruzione anno 2012 che dovrà valere per l anno Per quanto sopra riportato. PROPONE 1. L adeguamento del costo di costruzione anno 2012 aggiornato in 200,56 al metro quadrato, sia per i nuovi edifici che per gli interventi su edifici esistenti, secondo quanto riportato nella Relazione Tecnica redatta dal U.T.C. che allegata alla presente determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale. 2. Dare atto che l applicazione del suindicato costo di costruzione aggiornato decorrerà dal 1 gennaio Trasmettere il presente provvedimento all Assessorato Territorio ed Ambiente Dipartimento Regionale Urbanistica Servizio 5, al Sindaco ed al Presidente del Consiglio di questo comune. Castellana Sicula, lì, 17/12/2012 Il Responsabile del Servizio Urbanistica Geom. Sandro Faillaci IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA Vista la proposta di determina redatta dal Responsabile del Servizio Urbanistico che assume a motivazione per l emissione del presente provvedimento. Vista la legge n 142/1990, come recepita dalla L.R. n 48/91, modificata dalla legge n 30/2000. Visto l art. 27 del decreto legislativo n. 77/95 e gli artt. 15 e 16 del regolamento comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa. Vista la legge n 127/97 e n 191/98 ed il D. L.gvo n 29/93, nonché la L.R. n 23/98 di recepimento in Sicilia che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili dei settori e dei servizi. Visto l art. 36 dello statuto comunale avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili dei settore o dei servizi, con rilievo esterno. Visto il bilancio 2012 di questo Ente. Vista la determina sindacale n 17 del 31/05/2012 di assegnazione incarichi per le posizioni organizzative del Comune. DETERMINA 1. Di approvare e fare propria la proposta di determinazione che precede, redatta dal Responsabile del Servizio Urbanistico.

4 2. La presente determinazione: a) è esecutiva dal momento dell apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; b) verrà pubblicata all albo pretorio informatico istituzionale di questo comune per 15 giorni consecutivi; c) verrà inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso l ufficio urbanistica. IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA Ph.D. Ing. Pietro Conoscenti Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell art. 55, comma 5, della legge n.142/90 come modificato dalla legge n.127/97. Addì, Capitolo n Prenotazione Capitolo n Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario Prenotazione Impegno n Impegno n

5 COMUNE DI CASTELLANA SICULA PROVINCIA DI PALERMO UFFICIO TECNICO - SETTORE URBANISTICA P.zza Avv.to P. Miserendino snc c.a.p tel fax PEC: tecnico@pec.comune.castellana-sicula.pa.it - pconoscenti@comune.castellana-sicula.pa.it Sito web: Oggetto: Art. 17, L.R. 16 aprile 2003, n 4 - Adeguamento costo di costruzione anno RELAZIONE TECNICA Premesso: Che l art. 3 della legge n 10 del 28/01/1977 subordina il rilascio delle concessioni edilizie alla corresponsione di un contributo commisurato all incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione. Che l art. 7 della legge 24/12/1993, n 537 modifica l art. 6 della legge n 10/77 stabilendo: il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle Regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l edilizia agevolata; nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente ed autonomamente in ragione dell intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT). Atteso che entro il 30/10/2012 e comunque fino a tutt oggi la Regione Siciliana non ha provveduto a determinare il costo di costruzione, in assenza di detto provvedimento, spetta al Comune provvedere all adeguamento di detto costo che dovrà valere per l anno Vista la sentenza del Consiglio di Stato n del 16/04/1986 la quale stabilisce che in difetto di esplicite disposizioni normative spetta ai Comuni la competenza ad assumere determinazioni di aggiornamento del contributo relativo agli oneri di concessione. Visto l art. 17, comma 12 della L.R. 16/04/2003, n 4 il quale dispone che l adeguamento degli oneri di urbanizzazione di cui all art. 5 della legge 10/77 e del costo di costruzione di cui all art. 6 della medesima legge, sostituito nei primi quattro commi dall art. 7, comma 2, della legge 24/12/1993, n 537, è determinato dai Comuni entro il 30 ottobre di ogni anno. Considerato che per quanto stabilito dal citato art. 17 i Comuni sono tenuti ad applicare gli oneri di concessione aggiornati dal 1 gennaio dell anno successivo. Vista la circolare 28/10/2003, n 4, pubblicata nella G.U.R.S. n 53 del 05/12/2003 concernente gli adeguamenti degli oneri di urbanizzazione di cui all art. 17 della L.R. 4/2003. Vista la variazione percentuale ISTAT del + 3,7% relativa al mese di giugno dell anno 2011 presa in considerazione per l adeguamento del costo di costruzione anno Vista la variazione percentuale del + 2,2% relativa agli indici ISTAT calcolata da giugno 2011 a giugno 2012 del costo di costruzione di un fabbricato residenziale, pubblicata e resa nota dall Istituto Nazionale di Statistica.

6 Tenuto conto di quanto sopra premesso e riportato, per calcolare la variazione percentuale dell indice ISTAT a giugno 2012 risultante pari a + 2,2% relativa al costo di costruzione di un fabbricato residenziale, si procede come segue: L indice generale nazionale del mese di giugno 2012 con base 2005 = 100 è pari a 120,4 e quello del mese di giugno 2011 con stessa base è pari a 117,8 (120,4 : 117,8) x = + 2,2% Incrementando con la variazione percentuale dell indice ISTAT del + 2,2% l importo di 196,24 al mq che è il costo di costruzione anno 2011 adeguato ed adottato con determinazione del Responsabile Settore Urbanistica n 32 del 07/12/2011, si ottiene il costo di costruzione anno 2012 adeguato, dell importo di 200,56 al mq., da applicare a decorrere dal 1 gennaio dell anno Pertanto: sia per i nuovi edifici che per gli interventi su edifici esistenti (ampliamenti, sopraelevazioni, demolizioni totali o parziali con ricostruzione, ristrutturazioni) il costo di costruzione da applicare per l anno 2013 è nella misura di 200,56 al metro quadrato. a) Nel caso di cambiamenti della destinazione d uso delle abitazioni, dei magazzini, dei garage, delle cantine, in locali per attività commerciali, artigianali, industriali e direzionali, il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi da realizzare così come documentato e determinato in base al computo metrico estimativo dei lavori edili e dell impiantistica sul cui importo complessivo sarà applicata la percentuale del 10%. Il computo metrico estimativo dovrà tenere conto dei prezzi desumibili dal Prezziario Regionale delle Opere Pubbliche in Sicilia vigente e dovrà essere presentato contestualmente al progetto per ottenere la concessione e/o autorizzazione edilizia. b) Nel caso in cui un edificio o l unità immobiliare (appartamento negozio etc.) non sia stato completato e reso funzionale entro l efficacia della concessione/autorizzazione edilizia, il progetto di completamento dei lavori dovrà essere corredato da una dichiarazione resa ai sensi dell art. 47 del D.P.R. n 445/2000 dal Progettista/Direttore dei Lavori attestante la quantità (espressa in percentuale) delle opere da eseguire o di già eseguite rispetto a quanto assentito con concessione o con autorizzazione edilizia. Il contributo sul costo di costruzione viene determinato sulla base delle tabelle previste dal D.M. 10/05/1977 ed il relativo pagamento viene commisurato sulla percentuale attestata delle opere da eseguire o di già eseguite. c) Nel caso di ristrutturazioni di locali per attività turistiche, commerciali o direzionali, il costo di costruzione viene commisurato al 10% delle spese da sostenere documentate con apposito computo metrico estimativo. d) Nel caso di nuovi edifici con destinazione parte abitativa e parte per attività commerciali, turistiche e direzionali il contributo sul costo di costruzione viene commisurato al 10% delle spese da sostenere documentate con apposito computo metrico estimativo nel caso in cui la superficie netta di tali ambienti e dei relativi accessori, valutati quest ultimi al 60%, è superiore al 25% della superficie utile (Su) abitabile. Se ciò è inferiore al 25% il costo di costruzione viene determinato facendo riferimento alle tabelle di cui al D.M. 10/05/1977 Legge n 10/77.

7 e) Nel caso di cambiamenti della destinazione d uso di locali abitativi in locali non abitativi (es. garage, magazzini, cantine) relativi alla residenza, o viceversa, il rilascio dell autorizzazione edilizia avviene previo conguaglio del contributo sul costo di costruzione se dovuto ai sensi dell art. 10 della L.R. n 37/85. f) Nel caso di nuovo edificio rurale (es. solo magazzino agricolo) il costo di costruzione viene determinato facendo riferimento alla tabella n 2 prevista dal D.M. 10/05/1977. Si precisa che in questo caso non essendoci nessun rapporto tra la (Snr) e la (Su) dell edificio, l incremento percentuale in funzione di ciò si pone pari a 0 per cui la corrispondente classe di edificio è la Prima e la relativa maggiorazione è pari a 0. Con questi dati si desume che la quota complessiva relativa al contributo sul costo di costruzione da applicare ai sensi del Decreto 11/11/1977 è pari al 6,35%. Detta quota si ottiene sommando le seguenti quote parziali (4,50% + 0,10% + 1,75%) riportate nella tabella di cui all art. 2 del citato decreto sotto le lettere (A- B-C) in funzione rispettivamente delle caratteristiche delle costruzioni, delle tipologie e della destinazione/ubicazione delle costruzioni. g) Il pagamento del costo di costruzione non è dovuto per gli impianti che producono energia elettrica con fonti di energia rinnovabili (es. impianto solare fotovoltaico la cui installazione è prevista con stessa inclinazione ed orientamento della falda del tetto destinato ad ospitarlo, con una superficie inferiore di quella del tetto, senza modificare la sagoma dell edificio). Tale impianto risponde alle caratteristiche indicate dall art. 11, comma 3 del D. Lgs. 115/2008 per cui la sua realizzazione rientra tra gli interventi assimilabili alla manutenzione ordinaria (art. 6 della L.R. 37/85). Castellana Sicula, lì, Il Responsabile del Servizio Urbanistica Geom. Sandro Faillaci Il Responsabile del Settore Urbanistica Ph.D. Ing. Pietro Conoscenti

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