CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE DIDATTICA * * * Tra l'ordine DEGLI AVVOCATI DI MILANO, con sede in Milano - Via Freguglia n. 1 (Palazzo di Giustizia) - Cod. Fisc. 80098730155, P. IVA 06025170157, rappresentato dal Suo Presidente pro tempore Avv. Paolo Giuggioli e l'università DEGLI STUDI DI MILANO, con sede in Milano - Via Festa del Perdono n. 7 - Cod. Fisc. 80012650158, P. IVA 03064870151, rappresentata dal Rettore Prof. Enrico Decleva, operante ai fini del presente atto tramite la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, istituita presso l'università degli Studi di Milano (d'ora innanzi denominata "la Scuola"), Via Festa del Perdono n. 7 (d'ora innanzi denominata "Università") p r e m e s s o - che il regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali approvato con D.M. n. 537 del 21/12/1999 impone (articolo 7, comma 6, primo periodo) il compimento di stages e tirocini quale parte integrante dell'attività didattica delle Scuole stesse; - che il citato decreto prevede altresì (articolo 7, comma 6, secondo periodo) che le Scuole programmino lo svolgimento di attività didattiche presso studi professionali, previ accordi tra le università e gli ordini professionali; - che il Consiglio Direttivo della Scuola, per dare attuazione a tale norma, ha deliberato di proporre all'ordine degli Avvocati di Milano (e
2 successivamente agli altri Ordini limitrofi) la stipula di una apposita convenzione in materia, e che il Consiglio dell'ordine ha deliberato di accogliere la proposta. Tutto ciò premesso e ritenuto SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Art. 1 Finalità e oggetto della collaborazione In virtù della presente convenzione l'ordine degli Avvocati di Milano contribuirà allo svolgimento delle attività di stages, tirocinio e comunque delle attività didattiche integrative della Scuola. L'Ordine Avvocati al fine di reperire gli Studi Legali disposti ad accogliere gli specializzandi pubblicherà periodicamente appositi avvisi sul proprio Notiziario, nei quali verranno indicati la durata e le altre condizioni per l'esecuzione degli stages. Il controllo della idoneità degli Studi disponibili spetterà allo stesso Ordine Avvocati, mentre il testo dell'avviso dovrà essere consensualmente approvato di volta in volta dalle parti. Alla luce della normativa vigente, esso dovrà fare riferimento alle n. 50 (cinquanta) ore complessive di stages annuali, previste per ciascuno degli specializzandi. Art. 2 Modalità di svolgimento della collaborazione Il Direttore della Scuola, almeno quattro mesi prima dell'inizio dell'attività didattica pratica presso gli Studi Legali, segnala al Presidente dell'ordine degli Avvocati il numero degli iscritti che dovrà svolgere tale attività e la durata dell'attività medesima. Il Presidente dell'ordine Avvocati, dopo la comunicazione tramite Notiziario, provvede ad avvisare i responsabili della convenzione (di cui al
3 successivo art. 3) consegnando loro l'elenco degli Studi Legali disposti a ospitare gli specializzandi per gli stages, e ritenuti idonei allo scopo. Per il solo primo anno di attività della Scuola le parti procedono in via di urgenza a regolare il suddetto rapporto. In proposito, viene concordato il testo dell'avviso di cui al precedente articolo, nel quale sono specificati i criteri di selezione degli Avvocati ospitanti, come da allegato 1 alla presente Convenzione. Si dà atto, comunque, che gli Avvocati didatti dovranno essere scelti preferibilmente tra coloro che già insegnino o svolgano attività didattica pratica o attività di tutoraggio presso la Scuola, o che abbiano formalmente dichiarato alla medesima - tramite l'ordine Avvocati - la loro disponibilità. Al termine del periodo di attività presso di lui, l'avvocato didatta confermerà per iscritto che il discente ha frequentato il Suo Studio per gg./ore. Il discente ha l'obbligo di assoluto riserbo circa i fatti di cui viene a conoscenza durante l'esperienza pratica presso gli Studi Legali. Tale obbligo sarà confermato con l'assunzione di apposito impegno scritto. La violazione dell'obbligo di riservatezza sarà segnalata all'ordine Avvocati, e da questi alla Scuola. Essa comporterà, nei casi più gravi, l'espulsione dalla Scuola medesima, deliberata dal Consiglio Direttivo della stessa a maggioranza dei suoi componenti, ferma restando l'obbligazione di pagamento della quota di iscrizione annuale. Il discente, nelle giornate di stage presso l'avvocato designato, verrà messo a conoscenza della organizzazione generale dello Studio, nonché dei metodi di archiviazione degli atti, ricevimento Clienti, preparazione delle attività
4 giudiziarie e stragiudiziali, ripartizione dei compiti fra gli addetti allo Studio stesso, e di quant'altro utile e possibile nell'ambito dell'approfondimento dei casi sottoposti allo specializzando. La collaborazione tra l'ordine degli Avvocati e l'università si completerà, altresì, attraverso l'eventuale integrazione dell'attività didattica della Scuola istituita presso l'università con le analoghe attività formative organizzate dal consiglio dell'ordine. Art. 3 Responsabili della convenzione L'Università indica quale proprio responsabile della collaborazione il Prof. Francesco Denozza. L'Ordine Avvocati indica come responsabile l'avv. Gianluigi Toffoloni. L'eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle parti, dovrà essere comunicata all'altra parte per iscritto. Art. 4 Oneri connessi all'attuazione della convenzione Gli oneri finanziari connessi allo svolgimento della ricerca oggetto della collaborazione, restano a carico di ciascuno dei contraenti per la propria parte. La presente convenzione non comporta alcun onere per l'università in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale che vengano messi a disposizione dagli Studi Legali individuati dall'ordine degli Avvocati. I discenti non hanno diritto a retribuzione alcuna da parte degli Studi Legali ospitanti, per l'attività svolta durante gli stages. Art. 5 Copertura assicurativa L'Università garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per
5 responsabilità civile del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione, nonché degli studenti stagisti, e deve comunicare nominativamente all'ordine Avvocati l'ente assicurativo che provvede alla copertura. L'Ordine degli Avvocati, nell'ambito dei requisiti richiesti agli Studi Legali da designare, specifica che gli stessi devono garantire analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori impegnati nello svolgimento delle suddette attività. Art. 6 Durata della convenzione. Conclusione del rapporto La presente convenzione entra in vigore alla data della sua stipulazione e potrà essere risolta da ciascuna delle parti con un preavviso di almeno sei mesi, mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire, e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita. Art. 7 Registrazione e spese La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131/86. PER L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO IL PRESIDENTE (F.to Avv. PAOLO GIUGGIOLI) PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO IL RETTORE (F.to Prof. ENRICO DECLEVA) Milano, li 20/11/2002
6 (ALLEGATO 1) COMUNICATO AGLI ISCRITTI ALL'ORDINE AVVOCATI DI MILANO (pubblicato su Il Notiziario n. 5/2002) Si informano tutti i Colleghi che l'ordine ha stipulato una convenzione con l'università degli Studi di Milano per la collaborazione didattica nel compimento degli stages e tirocini previsti dalla normativa vigente per gli allievi delle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali (aspiranti avvocati, magistrati e notai). In virtù di tale accordo, gli iscritti disposti a ospitare nel proprio Studio uno o più stagisti per il periodo e alle condizioni infra riportate sono invitati a darne comunicazione scritta onde concorrere alla selezione dei candidati. In particolare, si precisa quanto segue: a) la durata dello stage non deve essere inferiore a n. 50 (cinquanta) ore per ciascun anno accademico; b) i requisiti dell'attività di stage (che disciplinano - fra l'altro - le qualifiche dei docenti, l'istruzione da prestare, l'obbligo di riservatezza dei discenti, le attestazioni da rilasciare, ecc.) sono riportati nella Convenzione, il testo della quale è disponibile per tutti gli interessati presso la Segreteria dell'ordine (*); c) i Legali ospitanti devono dichiarare sul proprio onore di non avere in corso procedimenti disciplinari e di godere di apposita copertura assicurativa per la R.C. verso terzi, nonché attestare ogni eventuale precedente esperienza didattica e/o formativa. (*) ora anche sul sito internet dell Ordine Avvocati