COMUNE DI PESARO SINDACO IL SINDACO



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COMUNE DI PESARO SINDACO Ordinanza N 104 Oggetto: SOSTITUZIONE ORDINANZA N. 1957 DEL 21/12/2012 - DISCIPLINA DEGLI ORARI DELLE ATTIVITA' ACCESSORIE AI PUBBLICI ESERCIZI DI ASCOLTO MUSICA, LOCALI DI INTRATTENIMENTO (SALE DA BALLO, DISCOTECHE), SALE GIOCHI E PARCHI GIOCHI, FESTA, SAGRE, CIRCHI, GIOSTRE EATTIVITA' RUMOROSE, COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E STAGIONALITA' STRUTTURE RICETTIVE E PUBBLICI ESERCIZI - ANNO 2013. OGGETTO : Sostituzione ordinanza n. 1957 del 21/12/2012 Disciplina degli orari delle attività accessorie ai pubblici esercizi di ascolto musica, locali di intrattenimento (sale da ballo discoteche), sale giochi e parchi giochi, feste, sagre, circhi e giostre e attività rumorose, commercio su aree pubbliche e stagionalità strutture ricettive e pubblici esercizi - ANNO 2013- IL SINDACO Visto l'ordinanza n. 1957 del 21/12/2012 viene sostituita dalla seguente ordinanza per modifiche ed integrazioni; Vista la Delibera di Consiglio Comunale n.167 del 24/10/2011 con la quale si approva la mozione presentata per ampliare l'orario dell'ascolto musica, nella zone consentita, fino alle ore 03,00 anche per il periodo invernale, considerato che tale orario era previsto solo per il periodo estivo; VISTA la legge 26/10/1995, n. 447, Legge quadro sull inquinamento acustico, che demanda ai Comuni, tra l altro, ai sensi degli artt. 6 e 7 la classificazione del territorio comunale in zone acustiche, il coordinamento degli strumenti urbanistici con tale classificazione; VISTO l art. 4, comma 1, della predetta legge che stabilisce che le Regioni (..) definiscono con legge i criteri in base ai quali i Comuni (..) procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni ecc ( ) ;

di Pesaro Ordinanza n 104 del Errore: sorgente del riferimento non trovata pag. 2 VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.11.1997, in attuazione dell art. 3, comma 1, lett. a) della Legge n. 447/95, che determina i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità in riferimento alle Classi acustiche di cui alla Tab. A del medesimo D.P.C.M., adottate dai Comuni nella redazione della Classificazione Acustica del territorio comunale e di seguito elencate: Classe I: aree particolarmente protette; Classe II: aree destinate ad uso prevalentemente residenziale; Classe III: aree di tipo misto; Classe IV: aree di intensa attività umana; Classe V: aree prevalentemente industriali; Classe VI: aree esclusivamente industriali. VISTA la Legge Regionale 14.11.2001, n. 28, recante Norme per la tutela dell ambiente esterno e dell ambiente abitativo dall inquinamento acustico nella Regione Marche, che agli artt. 2 e 4 stabilisce modalità e procedure di approvazione della Classificazione acustica del territorio Comunale, che consistono sostanzialmente nell adozione da parte del Consiglio Comunale, nel successivo deposito per la durata di sessanta giorni, durante tale periodo chiunque può formulare osservazioni all atto, e nell approvazione da parte del Consiglio Comunale, tenuto conto delle osservazioni presentate; VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 896 del 24.6.2003, Legge quadro sull inquinamento acustico e L.R. n. 28/2001 approvazione del documento tecnico Criteri e linee guida di cui all art. 5, comma 1, punti a) b) c) d) e) f) g) h) i) l), all art. 12, comma 1, all art. 20 comma 2 della L.R. 28/2001 sono stati, altresì, definiti i criteri e le linee guida a cui i Comuni si devono attenere nella redazione della Classificazione acustica del territorio comunale; DATO ATTO della deliberazione di Consiglio Comunale n. 147 dell 11.07.2005 con cui è stata approvato l Atto di Classificazione acustica del territorio del Comune di Pesaro nelle zone di destinazione d uso per gli effetti della normativa in difesa dall inquinamento acustico; DATO ATTO della deliberazione di Consiglio Comunale n. 138 del 04.12.2006, con cui è stata approvata, ai sensi dell art. 6 comma 1 della legge n. 447/95 e degli artt. 2 e 4 della L.R. 28/2001, la variante all Atto di Classificazione acustica del territorio del Comune di Pesaro approvato con la suddetta deliberazione di Consiglio Comunale n. 147 dell 11.07.2005, nelle zone di destinazione d uso per gli effetti della normativa in difesa dall inquinamento acustico, costituita dagli elaborati allegati alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 10.07.2006 esecutiva; VISTO l art. 9 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza che prevede come chiunque ottenga una autorizzazione di polizia debba osservare le prescrizioni che l autorità di pubblica sicurezza ritiene di imporgli a tutela del pubblico interesse; VISTO il Testo Unico in materia di commercio emanato dalla Regione Marche con L.R. n.27/2009 e Reg. reg. n. 5 del 04/08/2011;

di Pesaro Ordinanza n 104 del Errore: sorgente del riferimento non trovata pag. 3 VISTO l art. 19 Piccoli trattenimenti - attività accessorie, ascolto musica del vigente Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, approvato con deliberazione C.C. n. 37 del 02/04/2007 in fase di adeguamento alle norme regionali aggiornate; VISTO la Legge Regionale 11 luglio 2006, n. 9 Testo unico delle norme regionali in materia di turismo ; CONSIDERATO che il rispetto delle esigenze di salvaguardia dei singoli individui dalla indiscriminata immissione di fonti sonore potenzialmente inquinanti non è disgiunto dalla volontà di tutelare l'immagine complessiva del turismo e le attività ad esso connesso assicurando in tal modo uniformità amministrativa; CONSIDERATO che l ordinanza emanata nel periodo estivo per lo svolgimento di piccoli trattenimenti con orario fino alle ore 03,00 non ha sollevato problematiche rilevanti di inquinamento acustico ; CONSIDERATO che l Amministrazione Comunale sta promuovendo programmi nell ambito Progetto Sicurezza rivolti ai giovani della nostra città per evitare gli spostamenti in auto del fine settimana in altre città, pertanto la possibilità che viene concessa ai locali di poter effettuare ascolto musica fino alle ore 03,00 rientra nelle iniziative sopra descritte ; VISTI gli artt. 9 e 10 del T.U.L.P.S. R.D. 18.06.1931 n. 773 ; VISTO l'art. 4 del D.P.R. 311 del 28.05.2001 e successive integrazioni " Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal T.U.L.P.S."; VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001 n 3 Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione ; VISTO il D.Lgs. 507/99 "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio"; VISTO il Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, approvato con deliberazione C.C. n. 37 del 02/04/2007; VISTO l art. 50, comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000 n 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

di Pesaro Ordinanza n 104 del Errore: sorgente del riferimento non trovata pag. 4 O R D I N A 1) ORARI ASCOLTO MUSICA ALL'INTERNO DEI PUBBLICI ESERCIZI ed esposizione e comunicazione degli orari di apertura e chiusura A) I pubblici esercizi ( bar, ristoranti) non hanno vincoli di orari di apertura e chiusura cosi come previsto dal D.L. 6/12/2011 convertito in L. n. 214 del 23/12/2011, ma hanno l'obbligo di comunicare al Comune, gli orari di apertura e chiusura che autonomamente hanno stabilito di esercitare e hanno l'obbligo di esporlo al pubblico ai sensi della Legge Regionale Marche 10/11/2009 n. 27 Testo unico in materia di commercio e art. 15 della DGR n. 1097 del 01/08/2011; B) I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che intendano tenere le attività disciplinate dall art.19 Piccoli trattenimenti attività accessorie e ascolto musica del vigente Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande approvato con deliberazione C.C. n. 37 del 02/04/2007 hanno l'obbligo di osservare le seguenti disposizioni : 1/a) possibilità di ascolto musica e attività di cui all'art.19 del regolamento su menzionato fino alle ore 03,00 nelle seguenti zone: Viale Trieste e precisamente dall edificio denominato Villa Marina a BAIA FLAMINIA di Soria e precisamente : Via Caboto, Via Lungofoglia delle Nazioni, Viale Parigi, Viale Berna, Largo Berlino,Via Bruxelles, Viale Londra e Piazza Europa compresa ed inclusa l area portuale; Strada delle Marche e precisamente dall inizio della pista ciclabile, dopo la rotatoria di Viale Trieste lato Fano fino al confine con il Comune di Fano; Strada Panoramica Adriatica ad esclusione dei centri abitati e centri storici minori; Zona Torraccia e aree industriali; con la seguente deroga ai limiti di decibel previsti dalla normativa vigente: FINO ALLE ORE 24,00 Dalle ore 24,00 alle ore 01,00 Dalle ore 01,00 alle ore 02,00 DA DOMENICA A GIOVEDI IL VENERDI E SABATO db 65 db 70 Limite di legge db 55 db 65 Limite di legge db 55 db 60

di Pesaro Ordinanza n 104 del Errore: sorgente del riferimento non trovata pag. 5 Dalle ore 02,00 alle ore 03,00 Limite di legge db 55 db 55 2/b) possibilità di ascolto musica e attività di cui all'art.19 del regolamento su menzionato fino alle ore 24,00 nelle seguenti zone: NEL RESTO DELLA CITTA' CON LE SEGUENTI DEROGHE AI LIMITI DI db : FINO ALLE ORE 24,00 DA DOMENICA A GIOVEDI db 65 IL VENERDI E SABATO db70 C) Gli orari e decibel, per le zone su indicate, devono essere rispettati anche all'interno dei Circoli privati;. D ) Rimane vietato l'utilizzo del karaoke e vocalist. E) I limiti di cui alla tabella vanno misurati con tempo di misura di almeno 10 minuti, verrà rilevato in facciata all edificio con ambienti abitativi più esposti al rumore proveniente dall area della manifestazione. In ogni caso non si applica il limite differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza. Al di fuori delle aree e degli orari indicati dalla presente ordinanza devono comunque essere rispettati i limiti differenziali e assoluti di cui al DPCM 14/11/1997. F) Dovranno essere osservate tutte le prescrizioni indicate nelle singole autorizzazioni; G) I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande autorizzati all ascolto musica, in occasione della festività di Capodanno, possono prorogare l orario della musica fino alle ore 03:00 del giorno 01.01.2014, e nella festività di Ferragosto fino alle ore 01:00 del giorno 16 agosto 2013, con l obbligo di rispettare i limiti differenziali e assoluti di cui al DPCM 14.11.1997 relativi alla classificazione acustica vigente nella zona intorno al locale. Possono essere concesse altre deroga con specifico atto del Sindaco. 2) LOCALI DI INTRATTENIMENTO (sala da ballo, discoteche, night club) Art. 68 del T.U.L.P.S.

di Pesaro Ordinanza n 104 del Errore: sorgente del riferimento non trovata pag. 6 I locali di pubblico intrattenimenti danzanti, sale da ballo, discoteche, night-club devono osservare il seguente orario di attività: a) giorni feriali festivi e prefestivi dalle ore 14,00 alle ore 3,00 b) nel periodo dal 01 Aprile al 15 Settembre e consentito protrarre l attività fino alle ore 4,00. 3) FESTE, GIOSTRE, ETC. (artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S) Le attività rumorose in genere: limite di orario massimo sino le 24,00. I titolari in possesso dell autorizzazione temporanea per feste, manifestazioni, ecc., in occasione della festività di Capodanno, possono prorogare l orario della musica fino alle ore 03,00 del giorno 01.01.2014, e nella festività di Ferragosto fino alle ore 01:00 del giorno 16 agosto 2013, con l obbligo di rispettare i limiti differenziali e assoluti di cui al DPCM 14.11.1997 relativi alla classificazione acustica vigente nella zona intorno al locale. Possono essere concesse altre deroga con specifico atto del Sindaco. 4) SALE GIOCHI, PARCHI GIOCHI (Art. 86 del T.U.L.P.S.) In tutto il territorio le sale attrazioni ed altri giochi leciti non annessi a pubblici esercizi osservano il seguente orario: SALE GIOCHI e PARCHI GIOCHI Dal 01.01 al 31/12 Apertura antimeridiana nei giorni feriali ore 14,00 nei festivi ore 9,00 Chiusura serale nei giorni feriali e festivi ore 01,00. SANZIONI Per le violazioni alle disposizioni di cui ai punti 1-2-3 e 4, si applica la disciplina sanzionatoria del T.U.LP.S. R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e relativo regolamento di esecuzione. 5) DEFINIZIONE DEL PERIODO DI STAGIONALITA per strutture ricettive ed extraricettve e pubblici esercizi Il periodo di stagionalità delle strutture ricettive ed extraricettive (Legge Regionale 11/07/2006, n. 9) e delle attività di somministrazione di alimenti e bevande ( Legge Regionale 10 novembre 2009, n. 27) viene stabilito dal 01 Marzo al 31 ottobre 2013; SANZIONI Per le violazioni alla disposizioni di cui al punto 5, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.

di Pesaro Ordinanza n 104 del Errore: sorgente del riferimento non trovata pag. 7 6) COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (L.R. 27/11/2009 e DGR 872/2011 Autorizzazioni con attività giornaliere Mercati: Limite massimo giornaliero: orario continuato dalle 7,00 alle 14,00 Chiusura: intera giornata domenicali e festive. Chiusura per i prodotti ittici: intera giornata domenicali, lunedì e festivi, esclusi i titolari di autorizzazione alla vendita del proprio pescato. Commercio giornaliero su aree pubbliche disgiunti dai mercati : Limite massimo giornaliero: orario continuato da scegliersi tra le 7,30 alle 24,00 Chiusura infrasettimanale e deroghe: le stesse previste dai settori corrispondenti in sede fissa. Mercati settimanali Qualora la giornata di mercato dovesse coincidere con una giornata festiva il mercato si potrà tenere nella giornata festiva o potrà essere anticipato o posticipato a seconda delle richieste delle Associazioni di Categoria da presentarsi almeno venti giorni prima, che dovranno essere valutate dall Amministrazione Comunale. Orario di Mercato Estivo e Invernale Limite massimo giornaliero di vendita: 07,30 13,00 Scarico degli automezzi e approntamento banchi di vendita : dalle ore 06,00 alle 7,30 Inizio orario di vendita ore 7,30 Inizio di spunta dalle ore 7,30 alle ore 8,00 Assegnazione posteggi termine ore 8,15 Gli assegnatari dei posteggi liberi devono approntare il banco entro le ore 8,30 Chiusura banco di vendita: dopo le ore 13,00 Rilascio area posteggio libera: entro le 14,30 Orario Mercato mensile 3 Domenica del mese Scarico degli automezzi e approntamento banchi di vendita: dalle ore 07,00 alle 08,00 Inizio orario di vendita ore 08,00 Inizio di spunta ore 08,00 Assegnazione posteggi termine ore 8,30 Gli assegnatari dei posteggi liberi devono approntare il banco entro le ore 09,00 Chiusura banco di vendita: dopo le ore 13,30 Rilascio area posteggio libera: entro le 14,30 Manifestazioni fieristiche Limite massimo giornaliero tra le: 7,30 24,00 secondo specifica manifestazione, con posizionamento del banco entro le ore 09,00 (pena la perdita dell assegnazione) Commercio itinerante nelle aree consentite

di Pesaro Ordinanza n 104 del Errore: sorgente del riferimento non trovata pag. 8 Limite massimo giornaliero: 7,30 12,30 e 16,00 20,00 Commercio itinerante sull arenile con attività autorizzate dalla ore 07:30 alle ore 20:00. SANZIONI Per le violazioni alla disposizioni di cui al punto 6, si applicano le sanzioni previste dal art. 45 della Legge Regionale del 10 novembre 2009, n. 27. 7) IMPIANTI CARBURANTE L.R. 10/11/2009 N. 27 e Reg. reg. N. 2/2011 Orari esercizio di attività rumorose annesse agli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione: Gli impianti di autolavaggio annessi ai distributori di carburanti e adiacenti ai centri abitati, dotati per il funzionamento di dispositivi automatici devono osservare il seguente orario: 1) Periodo in cui è in vigore l ora legale: 7,00 13,00 e 15,30 22,00 2) Nel restante periodo dell anno: 7,30 13,00 e 15,00 22,00 L orario continuato è ammesso per gli impianti di autolavaggio che dispongono della valutazione di impatto acustico ex art. 8 della Legge 447/95, che attesti l idoneità a non superare i limiti di immissione rumorose previste per le rispettive zone di insediamento. 8) SANZIONI AMMINISTRATIVE a) A chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente riferite a singola violazione; b) Per quanto non previsto dalle norme si applicano, ai sensi dell art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 le sanzioni amministrative previste per le violazioni dei regolamenti : 25,00 nel minimo e 500,00 nel massimo. E revocata l Ordinanza n. 1957 del 21/12/2012. dispone l invio al Corpo Polizia Municipale per quanto di competenza in merito alle azioni per il controllo e sull osservanza della presente ordinanza; che la presente ordinanza venga data pubblicazione attraverso l affissione all Albo Pretorio, negli abituali luoghi pubblici e inserita sul sito del Comune di Pesaro; e per conoscenza manda alla Prefettura di Pesaro Urbino, alla Questura di Pesaro e Urbino, alla Guardia di Finanza, al Comando Carabinieri.

di Pesaro Ordinanza n 104 del Errore: sorgente del riferimento non trovata pag. 9 informa Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. delle Marche nei termini e nei modi previsti dall art. 29 del D.lgs n. 104 del 02 luglio 2010 o in via alternativa entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall art. 8 e seguenti della Legge 24 novembre 1971 n. 1199 e successive modifiche ed integrazioni. 1480843 SINDACO CERISCIOLI LUCA