Articolo 1 Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati



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Transcript:

Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Dipartimento Democrazia Economica, Economia Sociale, Fisco, Previdenza e Riforme Istituzionali Decreto legge 24 aprile 2014, n 66 - Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, pubblicato sulla G.U. n 95 del 24 aprile 2014 Sintesi delle misure di carattere fiscale * Articolo 1 Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati Al comma 1 viene specificato che l intervento strutturale per la riduzione del cuneo fiscale verrà realizzato con la Legge di Stabilità 2015 e sarà finanziato con una riduzione e riqualificazione strutturale e selettiva della spesa pubblica e mediante l utilizzo di un apposito "Fondo destinato alla concessione di benefici economici a favore dei lavoratori dipendenti" che viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell economia con una dotazione iniziale di 4,615 miliardi euro per il 2015, 4,680mld euro per il 2016, 4,135 per il 2017 e 1,993 a decorrere dal 2018. Per il solo 2014 viene riconosciuto un credito di entità variabile rispetto al valore complessivo del reddito, rapportato al periodo di lavoro nell anno, e che non concorre alla formazione del reddito stesso. Il credito non va ad incidere nè sulla struttura dell irpef né su quella della detrazione da lavoro. Si tratta di una erogazione effettuata tramite il sostituto d imposta (cioè dal datore di lavoro) in via automatica, in aggiunta alle retribuzioni o ai compensi erogati, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari (quindi salvo ragioni tecniche che prevedano il pagamento dei compensi o delle retribuzioni nel mese di giugno il perfezionamento della corresponsione del beneficio dovuto avverrà nel mese di maggio), a partire dal primo periodo di paga utile. * A cura di Angelo Marinelli e Paola Serra

Il credito spetta ai percettori dei redditi da lavoro dipendente, compreso il lavoro a domicilio quando sia considerato lavoro dipendente dalla legislazione vigente (articolo 49 Tuir). Restano esplicitamente esclusi i percettori dei redditi da pensione e gli incapienti, ovvero coloro che hanno un imposta lorda inferiore alla detrazione da lavoro stessa. Usufruiscono, invece, del credito anche i lavoratori dipendenti che risultino incapienti rispetto alle detrazioni per familiari a carico (cioè chi non deve pagare l imposta perché ha diritto a detrazioni per carichi familiari superiori all imposta dovuta), poiché l unica condizione per ottenere il beneficio è che l imposta lorda superi la detrazione da lavoro e non detrazioni di altro tipo, quali per esempio quelle dovute al dipendente per carichi di famiglia. Sono beneficiari del credito tutti i contribuenti il cui reddito complessivo è formato: - dai redditi di lavoro dipendente (art. 49, comma 1, del Tuir): - dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50 comma 1 del Tuir), ovvero: - redditi dei lavoratori soci di cooperative, - le indennità percepite dai lavoratori dipendenti a carico di terzi per incarichi svolti in relazione alla loro attività - somme percepite a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale; - redditi da collaborazioni coordinate e continuative; - remunerazioni dei sacerdoti; - prestazioni pensionistiche complementari; - compensi per lavori socialmente utili 2

Il bonus è pari a 640 euro per i redditi inferiori a 24mila euro, mentre per i redditi compresi tra 24 e 26 mila euro è decrescente fino ad azzerarsi a 26 mila euro. Limiti di reddito Credito Reddito minore 24mila euro 640 euro Reddito maggiore /uguale 24 640x(26.000-reddito mila complessivo/2000) ma minore di 26mila euro < 26.000 0 Il credito spetta a tutti coloro che: sono titolari di redditi complessivi per l anno d imposta 2014 non superiore a 26.000 euro. Il reddito complessivo su cui calcolare l irpef dovuta va assunto al netto del reddito dell unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze (art. 13, comma 6 bis, del TUIR); abbiano un imposta lorda di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti (l imposta lorda è l imposta irpef dovuta rispetto al reddito complessivo, prima del calcolo delle detrazioni spettante). Si ricorda che le detrazioni da lavoro sono state aumentate dal 2014 per effetto della legge di stabilità. In particolare, qualora l imposta dovuta sul reddito dal lavoro dipendente ed assimilato, sia i importo superiore alla detrazione da lavoro, è riconosciuto: un credito pari a 640 euro, se il reddito complessivo non supera i 24.000 euro; una parte del credito di 640 euro in proporzione pari al rapporto fra l importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l importo di 2.000 euro. 3

Il credito viene proporzionato in relazione alla durata, eventualmente inferiore all anno, del rapporto di lavoro, considerato il numero di giorni lavorati nell anno Per i redditi superiori a 24.000 euro la formula per calcolare il credito spettante al dipendente è la seguente: 640 euro x 26.000 reddito complessivo (< di 26.000) 2000 Reddito Credito riconosciuto > di 8174 640 euro Fino a 24.000 640 25.000 320 26.000 0 Per il 2014 saranno i sostituti di imposta ad erogare il credito ripartendolo sulle retribuzioni corrisposte successivamente all entrata in vigore del decreto a partire dal primo periodo di paga utile e rapportandolo al periodo stesso. Il sostituto di imposta utilizza il credito relativo al beneficio spettante ai dipendenti compensandolo con le imposte dovute all Erario nel periodo di paga. Se i crediti maturati dai lavoratori dipendenti ed assimilati sono nel periodo di paga relativo superiori alle ritenute dovute dal datore di lavoro (comprese le addizionali irpef regionali e comunali, nonché le ritenute relative all imposta sostitutiva sui premi di produttività) questi utilizza, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti. L Inps recupera i contributi non versati eventualmente dai sostituti d imposta rivalendosi sullo Stato sulle ritenute da versare mensilmente all Erario. L importo del credito riconosciuto è indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilato (CUD): 4

I soggetti titolari nel 2014 di redditi di lavoro dipendente ed assimilati le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto d imposta, oppure coloro che abbiano cessato il rapporto di lavoro prima del mese di maggio, possono richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta 2014, utilizzandolo a compensazione delle imposte dovute, oppure richiederlo a rimborso. Il lavoratore che abbia comunque percepito dal sostituto d imposta un credito in tutto o in parte non spettante è tenuto a restituirlo in sede di dichiarazione dei redditi. Per quanto riguarda i datori di lavoro siccome il credito riconosciuto ai lavoratori dipendenti ed assimilati non concorre alla formazione del reddito, le somme erogate a tale titolo non incidono nel calcolo dell IRAP. La Relazione tecnica stima che il costo del provvedimento, relativamente al 2014, sarà 6,655 miliardi di euro Articolo 2 Disposizioni in materia di Irap Viene disposto il taglio strutturale già dal 2014 delle aliquote Irap. In particolare, l aliquota di base passa dal 3,9% al 3,5%. Il Dlgs 446/97 (istitutivo dell Irap) prevede delle aliquote differenziate in base all attività svolta ed il decreto legge in esame stabilisce anche in questo caso l abbattimento dell aliquota. Le società di capitale e gli enti commerciali passano dal 4,2% al 3,8%; le banche e altri enti e società finanziarie passano dal 4,65% al 4,2%; le imprese di assicurazione dal 5,9% al 5,3% e le imprese agricole dall 1,9% all 1,7%. Le regioni avranno facoltà di aumentare il valore dell aliquota massimo dello 0,92% (invece dell 1%). Vengono infine stabilite le aliquote di riferimento per calcolare l acconto dell imposta. 5

La relazione tecnica stima un calo di gettito di 700 milioni di euro per il 2014, 2,95 miliardi euro per il 2015 e 1,4 mld euro per il 2016. Articolo 3 - Disposizioni in materia di redditi di natura finanziaria A decorrere dal primo luglio 2014, l aliquota per la tassazione dei redditi di natura finanziaria aumenta dal 20% al 26%. I redditi soggetti all aumento di tassazione sono quelli specificati nell articolo 44 del Tuir (tra cui interessi da certificati di deposito e conti correnti, gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società e quelli derivanti da società in partecipazione) e quella sui redditi diversi (tra cui plusvalenze per cessione a titolo oneroso di azioni). Sono invece esplicitamente esclusi dall incremento i titoli di Stato, i buoni fruttiferi postali, il risultato netto maturato dalle forme di previdenza complementare di cui al D. lgs 252/2005. Il maggior gettito atteso è quantificato nella relazione tecnica in 3,038 miliardi di euro. Articolo 6 - Strategie di contrasto all'evasione fiscale Entro 60 giorni dall entrata in vigore del decreto, il Governo presenterà alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all evasione fiscale, sui risultati realizzati nel 2013 e su quelli attesi per il prossimo anno. L obiettivo che viene fissato è quello di incrementare le entrate dalla lotta all evasione fiscale di due miliardi rispetto a quelle conseguite nel 2013. 6

Articolo 7 - Destinazione dei proventi della lotta all'evasione fiscale Le maggiori entrate strutturali derivanti dall azione di contrasto all evasione fiscale stimate in 300milioni di euro nel 2013, dal 2014 vengono utilizzate a copertura dei costi del decreto stesso. 7