Lavoro intermittente: ruolo preminente della contrattazione collettiva Il decreto legislativo di riordino dei contratti di lavoro, attuativo del Jobs Act, nel disciplinare il lavoro intermittente conferma i tratti caratteristici dell istituto ed il ruolo preminente della contrattazione collettiva. Infatti è attribuito in primo luogo ai contratti collettivi la facoltà di individuarne i casi di utilizzo. Legittimati ad esercitare tale facoltà sono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria. La regolamentazione del contratto di lavoro intermittente, introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 276/2003 (artt. 33-40), ha attraversato nel tempo vicende contrastanti. Dopo una prima abrogazione ad opera della Legge n. 247/2007, è stato ripristinato nella formulazione iniziale dal D.L. n. 112/2008 conv. Legge n. 133/2008, e successivamente modificato dalla Legge n. 92/2012 e, a distanza di un anno, dal D.L. n. 76/2013, conv. Legge n. 99/2013, con il duplice obiettivo di limitarne il campo d applicazione e di introdurre correttivi diretti a contrastare forme distorsive di ricorso all istituto. Il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, sul riordino dei contratti di lavoro, emanato in attuazione del Jobs act, riformula ora negli artt. 13-18 la disciplina del contratto in esame, senza alterarne i tratti caratteristici che restano
confermati. Lo stesso provvedimento dispone contestualmente l abrogazione, a decorrere dal 25 giugno 2015, della previgente normativa. In sintesi, il D.Lgs. n. 81/2015 definisce intermittente (o a chiamata ) il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare le prestazioni in modo discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche in periodi predeterminati nell arco della settimana, del mese o dell anno. In mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati da un decreto ministeriale. Il contratto può essere stipulato in duplice versione, a seconda che il lavoratore sia o meno vincolato a rispondere alla chiamata del datore di lavoro. Nel primo caso è disposta a favore del lavoratore l erogazione di un indennità di disponibilità nei periodi durante i quali rimane inoperoso. Possono sempre essere stipulati contratti a chiamata con: a) lavoratori con meno di 24 anni di età, fermo restando che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età; b) lavoratori con più di 55 anni, anche pensionati. Il ricorso al lavoro intermittente è comunque vietato: a) per sostituire lavoratori in sciopero; b) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi di lavoratori adibiti alle stesse mansioni ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione/riduzione dell orario, in regime di integrazione salariale, che interessi lavoratori adibiti alle stesse mansioni; c) ai datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.
Attività individuate dai contratti collettivi La legge attribuisce in primo luogo ai contratti collettivi la facoltà di individuare i casi di utilizzo del lavoro a chiamata. Al riguardo occorre precisare che sono legittimati ad esercitare tale facoltà i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria. Ad esempio, nel settore degli studi professionali, il c.c.n.l. fa espresso riferimento alla possibilità di stipulare contratti di lavoro a chiamata nei periodi di particolare intensità lavorativa, quali: dichiarazioni annuali nell`area professionale economica-amministrativa e nelle altre attività professionali; archiviazione di documenti e informatizzazione del sistema o di documenti per tutte le aree professionali. Attività elencate nella tabella dei lavori discontinui Quando manca il contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati in via residuale da un decreto ministeriale. Quello emanato sotto il previgente regime (D.M. 23 ottobre 2004) consente la stipulazione di contratti di lavoro intermittente per tutte le tipologie di attività elencate nella tabella allegata al R.D. n. 2657/1923 (riguardante le attività considerate discontinue ai fini della esclusione dalla disciplina limitativa dell orario di lavoro). Il Ministero del lavoro ha chiarito che il ricorso al lavoro a chiamata è ammissibile: - per i lavori relativi all attività di pulizia in edifici destinati alla produzione industriale (nota n. 3252/2006);
- per gli addetti alle vendite nei negozi e negli show room (interpello n. 46/2011); - con riferimento agli operatori socio-sanitari impiegati presso strutture ospedaliere in esecuzione di un appalto di servizi (interpello n. 38/2011); - per gli addetti a servizi di live streaming, webcasting e servizi prestati su internet (interpello n. 28/2012); - per gli addetti all attività di inventario (interpello n. 26/2013); - per i bagnini assistenti bagnanti negli stabilimenti balneari (interpello n. 13/2013); - per i necrofori e i portantini addetti ai servizi funebri, a prescindere dai requisiti anagrafici ed oggettivi richiesti dall art. 34, D.Lgs. n. 276/2003 (interpello n. 9/2014); - per gli addetti al servizio di pulizia all interno degli alberghi anche se svolto alle dipendenze di un impresa appaltatrice (interpello n. 17/2014). È da escludere, invece, il ricorso a tale tipologia contrattuale quando si tratti di: - lavoratori da occupare nell ambito di attività socio-assistenziali per anziani (nota n. 1566/2006); - interpreti e traduttori che espletano la propria attività presso scuole o istituti di lingua (interpello n. 31/2013); - autisti soccorritori e soccorritori di autoambulanze (interpello n. 7/2014); - personale addetto alle attività di call center inbound e/o outbound (interpello n. 10/2014). Limiti complessivi di durata
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) In ogni caso, fermi restando i presupposti di instaurazione del rapporto, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore alle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell arco di tre anni solari. Sono esclusi da tale limitazione i settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo. Il Ministero del lavoro (nota n. 26/2014) ha chiarito che i datori interessati all esenzione sono: - quelli iscritti alla Camera di commercio con il codice attività Ateco 2007 corrispondente ai settori in questione; - quelli che, pur non rientrando nei predetti codici Ateco, svolgano attività proprie del settore turismo, pubblici esercizi e spettacolo applicando i relativi contratti collettivi. In caso di superamento del limite suindicato, il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato dalla data del superamento. Il conteggio si effettua a partire dal giorno in cui si chiede la prestazione, a ritroso di tre anni, tenendo conto solo delle giornate di effettivo lavoro prestate successivamente al 28 giugno 2013.