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DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE (da n. 298/2007 a n. 307/2007) CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza n. 298/2007 (G.U., 1ª s.s., n. 29 del 25 luglio 2007) Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale Processo civile Motivi di ricorso in Cassazione Efficacia ed applicazione degli accordi e contratti collettivi di lavoro - Violazione principio di eguaglianza e del giusto processo Eccesso di delega Manifesta infondatezza Manifesta inammissibilità per carenza di rilevanza. Il Tribunale di Genova, sezione lavoro, con ordinanza del 12 settembre 2006 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell articolo 360, 1 comma, n. 3, come sostituito dall art. 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell articolo 1, comma 2, della L. 14 maggio 2005, n. 80), e dell articolo 420-bis del codice di procedura civile per contrasto, rispettivamente, con gli artt. 39 e 111 e con gli articoli 3, 76 e 111 Cost. La Corte, dopo aver affermato che..la questione di legittimità costituzionale dell art. 360, 1 comma, n. 3, del codice di rito è inammissibile, poiché essa si pone in una prospettiva del tutto eventuale o potenziale rispetto alla situazione processuale nel giudizio a quo.., esamina la questione relativa all art. 420-bis, ritenendola manifestamente infondata. Non sussiste infatti alcun contrasto con l art. 3 Cost., in quanto..il nuovo strumento processuale non opera in tutti i casi essendo tale strumento affidato in modo ragionevole al responsabile apprezzamento del giudice del lavoro.., né è presente alcuna violazione dell art. 76 Cost., mentre, per quanto concerne l asserito contrasto con l art. 111, secondo la Corte..l art. 420-bis in piena coerenza con il parametro.. assicura, in tempi ragionevoli, la soluzione di questioni ermeneutiche di interesse collettivo che reclamano decisioni immediate entro il primo grado di giudizio. CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza n. 299/2007 (G.U., 1ª s.s., n. 29 del 25 luglio 2007) Giudizio di legittimità costituzionale in via principale Regioni Strumenti antiusura e racket Dichiarazione di estinzione del processo. Con ricorso del 1 giugno 2006 il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall Avvocatura generale dello Stato, ha proposto questione di legittimità costituzionale, in riferimento all art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, dell art. 11, 1 comma, della legge della Regione Puglia, 3 aprile 2006, n. 7 (Iniziative di promozione e solidarietà per contrastare la criminalità comune e organizzata: strumenti antiusura e antiracket), in cui si prevede l istituzione di una Consulta regionale delle organizzazioni antiracket ed usura. La Corte, constatato che, con atto del 28 luglio 2006, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare alla presente impugnazione, tenuto conto che, con successiva legge regionale della Puglia «sono venute meno le motivazioni del ricorso», e che non vi è stata costituzione della parte resistente, dichiara l estinzione del processo.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza n. 300/2007 (G.U., 1ª s.s., n. 29 del 25 luglio 2007) Giudizio di legittimità costituzionale in via principale Regioni Tutela dei consumatori Discipline bio-naturali Competenza concorrente Violazione dei principi fondamentali della normativa statale Illegittimità costituzionale Pronuncia di illegittimità consequenziale. Con due distinti ricorsi il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale, rispettivamente, dell art. 2, 1 e 2 comma, nonché degli artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge della Regione Liguria 14 marzo 2006, n. 6 (Norme regionali in materia di discipline bionaturali per il benessere a tutela dei consumatori), e dell art. 1, 3 e 4 comma, dell art. 2, dell art. 3, 1 comma, nonché degli artt. 4, 5, 6 e 7 della legge della Regione Veneto 6 ottobre 2006, n. 19 (Interventi per la formazione degli operatori di discipline bio-naturali), deducendo, in ambedue i casi, la violazione dell art. 117, 3 comma, Cost. La Corte, riuniti i giudizi, e rigettate le preliminari eccezioni di inammissibilità avanzate dalla Regione Liguria e dalla Regione Veneto, esamina nel merito la questione. I giudici, nel richiamare la propria precedente giurisprudenza in materia, ribadiscono come.la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l individuazione delle figure professionali.è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Non rientra dunque nella competenza della fonte regionale dare vita a nuove professioni, come avviene invece con la disciplina impugnata, e pertanto, sotto questo profilo, le censure sollevate dal Governo devono trovare accoglimento. La Corte rigetta dunque l interpretazione delle difese regionali, secondo cui la legge avrebbe come obiettivo la tutela dei consumatori e dunque rientrerebbe nella materia tutela dei consumatori, poiché..nel caso in questione, pur ammettendo che lo scopo dell intervento legislativo sia anche quello di apprestare.. una forma di tutela per il consumatore, esso è evidentemente attuato per il tramite della regolamentazione di una professione emergente.., così come non è possibile ricondurre tale normativa alla diversa materia formazione professionale. Per questi motivi, dunque, ritenendo violato l art. 117, 3 comma, Cost., la Corte dichiara l illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate, nonché, con una pronuncia di illegittimità consequenziale, stante la inscindibile connessione tra le disposizioni, delle intere leggi regionali impugnate. CORTE COSTITUZIONALE; sentenza n. 301/2007 (G.U., 1ª s.s., n. 29 del 25 luglio 2007) Conflitto di attribuzione tra enti Insindacabilità dei consiglieri regionali Delibera di insindacabilità del Consiglio Regionale Asserito effetto inibitorio nei confronti della autorità giudiziaria procedente Spettanza allo Stato del potere di non uniformarsi alla pronuncia. La Regione Piemonte ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione ad una serie di atti delle autorità giudiziarie procedenti del Tribunale di Monza adottati nell ambito del procedimento penale a carico del consigliere regionale Matteo Brigandì, per violazione dell art. 122, 4 comma, Cost. e della legge della Regione Piemonte 19 novembre 2001, n. 32 (Norme in materia di valutazione di insindacabilità dei Consiglieri regionali, ai sensi dell art. 122, 4 comma,cost.).

La Regione rileva che non spettava infatti allo Stato, e per esso al Tribunale, disattendere la delibera di insindacabilità del Consiglio regionale. La Corte, nel ritenere detto ricorso non fondato, argomenta in merito alla supposta identità tra la disciplina dell insindacabilità dei parlamentari e quella dei consiglieri regionali, affermando che..l identità formale degli enunciati di cui agli articoli 68, 1 comma, e 122, 4 comma, Cost. non riflette, tuttavia, una compiuta assimilazione tra le Assemblee parlamentari e i Consigli regionali.. e che, come ribadito in precedenti decisioni, a differenza delle assemblee parlamentari le attribuzioni dei Consigli regionali si inquadrano, invece, nell esplicazione di autonomie costituzionalmente garantite, ma non si esprimono a livello di sovranità... Si esclude quindi che la efficacia inibitoria delle delibere di insindacabilità delle assemblee parlamentari si estenda de plano a quelle regionali, pertanto la Corte ritiene che spettasse allo Stato, e per esso, alla autorità giudiziaria procedente, disattendere la delibera del Consiglio. CORTE COSTITUZIONALE; sentenza n. 302/2007 (G.U., 1ª s.s., n. 29 del 25 luglio 2007) Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato Immunità parlamentari Insindacabilità per le opinioni espresse ed i voti dati Dichiarazioni extra moenia Inammissibilità del conflitto Non spettanza alla Camera dei deputati Annullamento della delibera di insindacabilità. La Corte d appello di Venezia, quarta sezione penale, con ricorso depositato il 27 maggio 2005, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in relazione alla delibera della Camera dei deputati del 7 ottobre 2003, con la quale l Assemblea ha dichiarato che i fatti per cui è in corso procedimento penale nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi, pendente innanzi ad essa Corte d appello, riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell art. 68, 1 comma, Cost. chiedendo che la predetta delibera venga annullata. La Corte preliminarmente esamina le due eccezioni di inammissibilità avanzate dalla difesa della Camera, la prima delle quali riguardante la rilevata identità tra le dichiarazioni impugnate ed altre oggetto di diversa delibera già impugnata dall autorità giudiziaria e oggetto di pronunce di inammissibilità da parte dei giudici costituzionali. Secondo la Corte l eccezione non è fondata sia in quanto essa dovrebbe comunque riguardare solo quelle dichiarazioni che si sovrappongono interamente, sia inoltre, come ribadito nella precedente giurisprudenza, poiché..l effetto inibitorio della deliberazione di insindacabilità, rappresentando una deroga eccezionale.. alla normale esplicazione della funzione giurisdizionale.può trovare rilievo nelle ipotesi di conflitto sollevato più volte dalla stessa autorità giudiziaria per gli stessi fatti.. dunque, in presenza di una fattispecie.. differente da quella in esame.. La seconda delle eccezioni avanzate trova invece accoglimento, poiché fa riferimento ad una carenza di motivazione del ricorso, nel quale non sono state riportate integralmente alcune delle dichiarazioni censurate, delle quali peraltro non viene dato alcun conto. Alla luce di ciò, ex art. 26 delle Norme integrative, il ricorso viene dunque dichiarato inammissibile in parte qua. Per ciò che concerne le restanti dichiarazioni, la Corte passa ad esaminare nel merito la vicenda, confermando la propria consolidata giurisprudenza in materia, secondo cui..il mero contesto politico, o comunque l inerenza a temi di rilievo generale, entro cui le dichiarazioni si possono collocare, non vale in sé a connotarle quali espressive della funzione parlamentare... Del resto le espressioni usate dal deputato erano connesse ad argomenti di interrogazioni parlamentari non presentate dallo stesso ma da altro parlamentare, pertanto, secondo i giudici costituzionali, benché le guarentigie di insindacabilità siano poste a tutela non del singolo ma delle istituzioni, da ciò..non si può trarre, tuttavia, la conseguenza che esista una tale fungibilità tra i parlamentari da produrre effetti giuridici sostanziali nel campo della loro responsabilità civile e penale per le

opinioni espresse al di fuori delle Camere. Per queste motivazioni, dunque, la Corte dichiara che non spettava alla Camera deliberare la insindacabilità delle restanti dichiarazioni rese dal deputato Sgarbi, e conseguentemente annulla la delibera adottata. CORTE COSTITUZIONALE; sentenza n. 303/2007 (G.U., 1ª s.s., n. 29 del 25 luglio 2007) Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale Regioni Infrastrutture per la telefonia mobile Violazione delle competenze statali Libera concorrenza Restituzione degli atti al giudice a quo per sopravvenuta modifica della normativa impugnata Non fondatezza. Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, con ordinanza del 12 dicembre 2005, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 1 comma, lettera a), 4 e 5, 2, 3, 4, 5, 6 7 comma, nonché dell art. 8, 2 comma, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28 (Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile), in relazione agli artt. 41, 117, 2 comma, lettera e), e 3 comma, Cost. e all art. 4, numero 12, dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia. Lo stesso Tribunale ha poi sollevato, con argomenti di analogo tenore, nel corso di altro procedimento, questione di legittimità costituzionale dei soli artt. 3, 1 comma, lettera a), 4 e 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7 comma della medesima legge regionale per contrasto con gli artt. 41, 117, 2 comma, lettera e) e 3 comma Cost., nonché dell art. 4, numero 12) dello Statuto speciale. Dopo aver riunito i giudizi, per ragione di omogeneità di materia, la Corte esamina preliminarmente le eccezioni di inammissibilità avanzate dalla Regione, per difetto di rilevanza e di incidentalità, rigettandole entrambe, entrando successivamente nel merito delle censure sollevate. In primis, rilevando che l art. 5 della legge regionale è stato sostanzialmente modificato successivamente alla proposizione dell incidente di costituzionalità, ordina la restituzione degli atti al giudice a quo affinché valuti nuovamente i requisiti di non manifesta infondatezza e di rilevanza di tale questione. In merito alle censure inerenti gli artt. 3, 1 comma, lettera a) e 4 della legge regionale, la Corte, dopo aver argomentato in merito al riparto di competenze tra Stato e Regioni nell ambito della politica di protezione dall inquinamento elettromagnetico, osserva come..la normativa concernente l uso e la trasformazione del territorio appartiene pertanto al titolo di competenza legislativa concorrente governo del territorio, che, in relazione agli impianti di comunicazione, la Regione attiva unitamente alla potestà, anch essa concorrente, in materia di ordinamento della comunicazione.. Va aggiunto che la specialità dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia comporta l ingresso in campo di un titolo di legittimazione più ampio.. posto che gli interventi legislativi in materia di urbanistica.. non soggiacciono all osservanza dei princìpi fondamentali sanciti dalla legge statale, ma ai soli limiti statutari indicati dall alinea dello stesso art. 4... Un limite, secondo la Corte, va dunque rinvenuto nel divieto di impedire od ostacolare ingiustificatamente l insediamento degli impianti, ovvero nello assoggettamento della legislazione friulana alla normativa trasversale posta in essere dallo Stato a titolo di tutela della concorrenza, e sotto tale profilo..le norme denunciate non comportano alcuna diretta compromissione degli interessi ascrivibili alla competenza legislativa dello Stato, né ledono la libera iniziativa economica assicurata dall art. 41 della Costituzione, pertanto le questioni prospettate vanno dichiarate non fondate. Parimenti non fondate appaiono anche le ulteriori questioni, relative agli artt. 8, 2 comma, della medesima legge, relativo al divieto di localizzare gli impianti nelle zone interessate dai biotopi, poiché..le dimensioni territoriali particolarmente esigue del biotopo naturale e la necessità della specifica tutela consentono di escludere che il divieto di localizzarvi gli impianti possa costituire un ostacolo effettivo alla funzionalità della rete.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza n. 304/2007 (G.U., 1ª s.s., n. 29 del 25 luglio 2007) Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato Immunità parlamentari Insindacabilità per le opinioni espresse ed i voti dati Dichiarazioni extra moenia Questione di legittimità costituzionale Parlamentare che ricopra anche la carica di ministro Non spettanza al Senato Annullamento della delibera di insindacabilità Manifesta infondatezza. Il Giudice dell udienza preliminare del Tribunale di Roma ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 30 giugno 2004 adottata per il procedimento civile avente il medesimo oggetto e che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del 18 maggio 2005, ha ritenuto applicabile anche alla fattispecie con cui è stata dichiarata l insindacabilità delle dichiarazioni rese dal senatore Roberto Castelli in una trasmissione televisiva, ed in relazione alle quali pende procedimento penale per diffamazione a danno del deputato Oliviero Diliberto. Preliminarmente la Corte, nel rigettare le eccezioni di inammissibilità avanzata dalla difesa del Senato, conferma l ammissibilità del conflitto, e viene dunque ad esaminare nel merito la vicenda. Come da consolidata giurisprudenza, si afferma che..l insindacabilità copre le opinioni espresse extra moenia dai membri delle Camere solo quando le stesse costituiscano riproduzione sostanziale, ancorché non letterale, di atti tipici nei quali si estrinsecano le diverse funzioni parlamentari. Deve esistere, pertanto, un nesso funzionale tra queste ultime e le dichiarazioni esterne, mentre non è sufficiente una generica comunanza di argomento o di contesto politico. Nel caso in esame.. sono del tutto carenti sia il requisito della sostanziale corrispondenza di significato tra le opinioni espresse in Parlamento e le dichiarazioni rese nel corso della trasmissione televisiva.. sia il requisito della sostanziale contestualità. A nulla rileva, secondo in giudici costituzionali, l argomento della difesa secondo cui le dichiarazioni riprodurrebbero atti tipici della funzione parlamentare provenienti da esponenti dello stesso gruppo parlamentare del senatore, per le motivazioni già espresse nella precedente sentenza n. 302/2007. La Corte non accoglie peraltro nemmeno la questione di legittimità costituzionale dell art. 3, 1 comma, della legge 20 giugno 2003, n. 140, nella parte in cui non include, tra le fattispecie cui si applica l art. 68 Cost., condotte di natura politica, ascrivibili al parlamentare che sia anche ministro, prospettata dalla difesa. Secondo i giudici costituzionali, infatti,..il fatto che il parlamentare chiamato a ricoprire la carica di ministro si trovi in una condizione parlamentare particolare..non consente di ritenere comprese nella sfera di operatività della garanzia dell insindacabilità condotte poste in essere nell esercizio delle attribuzioni del ministro, stante la oggettiva diversità fra queste ultime.. e le funzioni parlamentari. Per queste motivazioni, dunque, la Corte dichiara che non spettava al Senato deliberare l insindacabilità delle dichiarazioni rese dal parlamentare, ed annulla di conseguenza la delibera. CORTE COSTITUZIONALE; sentenza n. 305/2007 (G.U., 1ª s.s., n. 29 del 25 luglio 2007) Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato Immunità parlamentari Insindacabilità per le opinioni espresse ed i voti dati Dichiarazioni extra moenia Inammissibilità del conflitto per carenza di motivazione del ricorso in merito al contenuto delle dichiarazioni. Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato in relazione alla deliberazione adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 luglio 2003, con la quale è stato dichiarato che le opinioni espresse dal deputato Umberto Bossi, in ordine alle quali la Confederazione Generale Italiana del Lavoro (C.G.I.L.) e Sergio Cofferati hanno

promosso azione civile di risarcimento dei danni pendente innanzi allo stesso giudice, ritenendole lesive del loro onore e della loro reputazione, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell esercizio delle sue funzioni e sono, pertanto, insindacabili ex art. 68 Cost. Preliminarmente la Corte dichiara l ammissibilità dello intervento sia della C.G.I.L. che di Sergio Cofferati, in quanto, nel caso di specie..l oggetto del conflitto è tale da coinvolgere in modo immediato e diretto, situazioni soggettive di terzi il cui pregiudizio o la cui salvaguardia dipendono imprescindibilmente dall esito del conflitto. Il ricorso viene poi dichiarato inammissibile, in quanto, come argomentato dalla difesa della Camera, manca una precisa e puntuale esposizione di fatti presupposto del conflitto, in particolare la riproduzione delle dichiarazioni del deputato, tale mancanza comportando la impossibilità, per la Corte, di verificare l esistenza del nesso funzionale. CORTE COSTITUZIONALE; sentenza n. 306/2007 (G.U., 1ª s.s., n. 29 del 25 luglio 2007) Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale Processo civile Processo di opposizione a Decreto Ingiuntivo Provvisoria esecutività Non impugnabilità dell ordinanza Principio di eguaglianza Diritto di difesa Non fondatezza. Nel corso di un processo di opposizione a decreto ingiuntivo, il Giudice di pace di Belluno, con ordinanza del 20 luglio 2006, ha sollevato, per contrasto con gli articoli 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell art. 648 c.p.c., nella parte in cui prevede la non impugnabilità, e quindi la non revocabilità e non modificabilità, dell ordinanza che concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo nel corso dell opposizione di cui all art. 645 C.p.c. Il giudice rimettente solleva la questione di legittimità costituzionale individuando, quale termine di confronto, l art. 624, 2 comma. C.p.c., come risultante dalle recenti modifiche, in quanto, a suo avviso, la previsione di un reclamo avverso l ordinanza che decide sull istanza di sospensione del processo esecutivo porrebbe le parti di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo in una posizione irragionevolmente discriminatoria. La Corte, argomentando sulla natura e finalità della norma, ritiene invece, come già affermato, che..non possa ritenersi manifestamente irragionevole una disciplina che stabilizza, fino all esito del giudizio di opposizione, il provvedimento concessivo della provvisoria esecuzione ed esclude altresì che i presupposti lato sensu cautelari di esso comportino necessariamente l applicabilità delle regole del procedimento cautelare uniforme... La peculiare funzione dell ordinanza esclude, a giudizio della Consulta, la rilevanza del tertium comparationis invocato, e conduce pertanto la Corte a dichiarare la questione non fondata. CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza n. 307/2007 (G.U., 1ª s.s., n. 29 del 25 luglio 2007) Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale Accesso ai corsi universitari Manifesta infondatezza per carenza di motivazione Manifesta inammissibilità in quanto questioni sollevate in termini contraddittori. Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con ordinanza del 5 giugno 2006, nel corso di un procedimento proposto da C.S.A. contro l Università degli Studi di Catania, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4 e 5 della legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di accessi ai corsi universitari), per violazione degli artt. 2, 3, 4, 11, 34 e 35 Cost. Il Tribunale censura le norme impugnate ritenendo, sostanzialmente, che le stesse introducano una presunta disparità di trattamento, in violazione dell art. 3 Cost., ma, a detta della Corte, il rimettente, pur basando le proprie motivazioni sull asserita illegittimità dell intero sistema

dell accesso programmato ai corsi universitari, si è limitato a censurare solo alcune delle norme specifiche riguardanti tale accesso. Le questioni sono dunque prospettate in termini contraddittori, e la stessa motivazione in merito alla presunta violazione dell art. 11 Cost. risulta del tutto assente, pertanto la Corte dichiara le questioni sollevate manifestamente inammissibili.